Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9150 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09150/2025REG.PROV.COLL.
N. 04055/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4055 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. UG De AR e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Martini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 7 ottobre 2014 del Ministero della Difesa con il quale si conferma la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta.
2. L’appellante, tenente colonnello medico dell’Esercito italiano, chiedeva il riconoscimento che le seguenti infermità, spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia L3 – L4, L4 – L5, L5 – S1 e medio impegno funzionale, ipertensione arteriosa, note di bronchite cronica, sindrome dispeptica cronica e insufficienza venosa arti inferiori dx, come dipendenti da causa di servizio.
L’istanza veniva accolta parzialmente poiché, a seguito del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, il rapporto di causalità veniva escluso per l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza venosa arti inferiori dx.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto adeguatamente motivata l’assenza del nesso causale per le due malattie per cui è causa; vi è stato un attento esame delle condizioni lavorative e dei servizi prestati e non rileva il contrasto di valutazioni tra il giudizio del Comitato e le risultanze della Commissione Medica Ospedaliera in virtù delle funzioni diverse svolte dai due organismi.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta l’esistenza di una valutazione che nasca dall’esame attento dei documenti prodotti dall’appellante; la valutazione dell’ipertensione arteriosa, “di natura primitiva”, endogena, per familiarità è una diagnosi compiuta in astratto senza alcun accertamento clinico o diagnostico dei fatti posti a base del giudizio.
La familiarità era stata esclusa dai documenti prodotti. Ritenere che elemento casale della patologia fossero le abitudini di vita del militare non costituisce argomentazione valida dal momento che dal momento del suo arruolamento nel corpo militare, coincidono e consistono sostanzialmente con i turni di servizio espletati, solo che si considerino le numerosissime missioni all’estero e l’incredibile ammontare delle ore di straordinario non compensate con turni di riposo o di ferie per oggettive esigenze di servizio e della possibilità di sostituzioni nel ruolo.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il parere si limita a confermare il precedente diniego del 2014 affermando la rilevanza della familiarità per la patologia non riconosciuta mentre, invece, i documenti escludevano tale causa ereditaria e senza in alcun modo spiegare perché i documenti prodotti in questa sede siano irrilevanti per modificare il giudizio negativo.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
La contestazione del parere tecnico espresso dal Comitato è un tentativo di sostituire un parere con un altro senza indicare ragioni per le quali il parere offerto dal tecnico di parte sarebbe più rispondente alla realtà circa l’esistenza del nesso etiologico. Il parere contestato vuole sottolineare come l’infermità, di cui si vorrebbe ottenere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio, sia legata ad una serie di possibili fattori causali che sono estranei all’impegno in servizio.
La familiarità relativamente all’ipertensione è segnalata come uno dei possibili fattori di insorgenza della patologia cosicché il fatto che non vi siano familiari affetti dall’ipertensione arteriosa non è circostanza che inficia il giudizio. Pertanto i documenti prodotti in occasione del riesame del giudizio non sono stati ritenuti rilevanti poiché l’insorgenza della malattia non era stata legata esclusivamente a fattori familiari che erano stati evocati, si ribadisce, solamente come una delle cause che generalmente determinano l’ipertensione arteriosa.
Quanto allo stress, che secondo il consulente di parte può determinare l’insorgere della patologia, l’attestazione dell’Amministrazione sulle mansioni svolte dall’appellante dà atto di un impegno spesso oltre l’orario di servizio presso l’Ospedale militare e la partecipazione a varie missioni internazionali, ma la mera effettuazione di prestazioni straordinarie non necessariamente attesta la creazione di situazioni stressanti. Parimenti la partecipazione a missioni estere di per sé, al di là della lontananza, non genera necessariamente situazioni di impegno straordinario tali da determinare condizioni di stress; oltretutto frequentemente la disponibilità ad effettuarle nasce dai vantaggi economici che deriva dalla partecipazione ad esse.
Tali conclusioni appaiono in linea con una giurisprudenza consolidatasi sin da tempo risalente (ex multis “Consiglio di Stato sez. VI, 03/05/2002, n.2338 “lo svolgimento, durante gli ultimi anni di servizio, di numerose ore di lavoro straordinario rispetto al normale orario di servizio, non assume "ex se" rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente, in mancanza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità tali da far presumere che sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità si siano innestati qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio.”) e il Collegio non ravvisa ragioni per mutare il proprio opinamento
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
UG De AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De AR | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.