Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2026, proposto da
YE ES AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rosa Oddone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Torino, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del Provvedimento di rigetto dell’Istanza prot. nr. 2905/2025 presentata dal Sig. AN YE ES in data 13/09/2024 tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno valido fino al 7 giugno 2028, in data 13 settembre 2024 ha presentato istanza finalizzata a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il Questore della Provincia di Torino, con provvedimento notificato in data 10 febbraio 2026, ha rigettato la predetta istanza, in quanto “ il richiedente è privo di attività lavorativa, poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta G.F.S. S.R.L. è cessato in data 06/12/2024 e, inoltre, risulta percepire l’indennità di disoccupazione, la quale è considerata un sostegno economico e non propriamente reddito, come argomentato dalla Direttiva n. 109/03 del Consiglio Europeo che, ex art. 5 co. 1, esclude tra le risorse economiche quelle erogate dal sistema di assistenza sociale dello Stato membro ”.
Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento, in quanto sarebbe possibile ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione (NASpI); la giurisprudenza italiana ed europea riconoscerebbero la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) come reddito lecito e valido ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto prestazione a sostegno del reddito derivante da precedente lavoro.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che l’indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente costituisce un sostegno economico e non propriamente reddito, come si desume dall’art. 5, comma 1, lettera a), della Direttiva n. 109/03 del Consiglio dell’Unione europea, presupponendo il “ ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato ”; il requisito reddituale è infatti finalizzato a evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2023, n. 2508; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 155).
Si appalesa inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 (cfr. allegato n. 5 al ricorso), la quale presuppone peraltro che i cittadini di Paesi terzi siano già soggiornanti di lungo periodo, mentre nel caso in esame il ricorrente aspira a ottenere tale status .
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione le spese di lite che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA ET, Presidente FF
SA ON, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA ON | PA ET |
IL SEGRETARIO