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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
OS IO, AT
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 456/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20240020039320032334565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 497/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificato il 12 Aprile 2025 con la quale si ingiungeva la ricorrente a pagare la somma di € 219,81 per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018 scaturente dall'avviso di accertamento n. 840307435450 presuntivamente notificato il 04.02.2022.
La ricorrente, in via preliminare ed assorbente, rileva la nullità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 lettera gg-quater) e seguenti in quanto vi è una carenza di legittimazione ad agire da parte della MUNICIPIA S.p.a. La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione della pretesa tributaria. Eccepisce la carenza di motivazione, il calcolo errato delle sanzioni e degli interessi.
All'uopo richiede alla Corte Tributaria adita di voler in via principale: - sospendere l'atto impugnato, anche inaudita altera parte, per le ragioni del fumus boni iuris e periculum in mora p rappresentate;
accogliere il presente ricorso;
dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva l'avviso di intimazione n.
20240020039320032334565 e gli avvisi di accertamento in essa sottesi;
per l'effetto inibire all'amministrazione convenuta di procedere all'esecuzione forzata in relazione al suddetto credito. In subordine - dichiarare nulle e/o le sanzioni e gli interessi applicati in modo illegittimo così come rappresentato al punto 4 del presente ricorso. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario”
Si costituisce in giudizio Municipia Spa con controdeduzioni nelle quali informa che, a seguito del ricorso proposto dall'odierna parte ricorrente, con il quale si lamentava la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria, esplicitate le ricerche e verifiche, la deducente resistente, per conto della Regione Molise, si avvedeva che l'avviso di accertamento n. 840307435450 risultava notificato, a mezzo posta, per compiuta giacenza in Venafro alla Via Indirizzo_1 quale residenza risultante dall'Archivio della Tassa Automobilistica Regionale durante il periodo accertato, benché, per come emerso dai controlli effettuati, la stessa aveva la propria residenza in Venafro alla P.zza Indirizzo_2.
La società deducente, accertato l'errore, provvedeva immediatamente a porre in essere le pratiche necessarie per l'annullamento di ufficio dell'atto impugnato, chiedendo alla Regione Molise, di provvedere all'emissione del Provvedimento dirigenziale di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente.
L'odierna resistente ha proceduto immediatamente, ricevuto il ricorso, a dare corso d'ufficio alle azioni di sgravio ed annullamento dell'atto, atto che avrebbe posto in essere anche in caso di sola richiesta in autotutela.
Conclude chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto dell'avvenuto
Provvedimento di Annullamento d'ufficio dell'ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificata il 12.04.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica della Regione
Molise per l'anno 2018, per € 219,81 (imposte, sanzioni, interessi e spese conseguenti) con riferimento al veicolo Tg. Targa_1; disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento della società resistente che si è immediatamente attivata e delle richieste del ricorrente.
Motivi della decisione
La Corte prende atto che l'ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificata il 12.04.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica della Regione Molise per l'anno 2018, per € 219,81 (imposte, sanzioni, interessi e spese conseguenti) con riferimento al veicolo Tg. Targa_1, risulta oggetto di provvedimento di annullamento di ufficio emesso dalla Regione Molise, che ha provveduto all'emissione del Provvedimento dirigenziale di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente
( documento depositato in atti).
Che la parte resistente comunicava, poi, alla stessa parte ricorrente a mezzo pec il detto provvedimento, precisando “che a seguito dell'istruttoria del ricorso nulla è dovuto per l'atto ingiuntivo n.
20240020039320032334565 e per il quale ne è sospesa la riscossione, poiché sarà possibile effettuarne l'annullamento formale soltanto quando l'Ente disporrà il provvedimento di sgravio totale” … “Pertanto, la
S.V. non dovrà effettuare il pagamento delle somme richieste…” (Pec depositata in atti).
La corte, di conseguenza, ritiene esaurito l'interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarata e si sia determinata, quindi, la cessata materia del contendere. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio la
Corte ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento della società resistente che si è immediatamente attivata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
OS IO, AT
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 456/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20240020039320032334565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 497/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificato il 12 Aprile 2025 con la quale si ingiungeva la ricorrente a pagare la somma di € 219,81 per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018 scaturente dall'avviso di accertamento n. 840307435450 presuntivamente notificato il 04.02.2022.
La ricorrente, in via preliminare ed assorbente, rileva la nullità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 lettera gg-quater) e seguenti in quanto vi è una carenza di legittimazione ad agire da parte della MUNICIPIA S.p.a. La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione della pretesa tributaria. Eccepisce la carenza di motivazione, il calcolo errato delle sanzioni e degli interessi.
All'uopo richiede alla Corte Tributaria adita di voler in via principale: - sospendere l'atto impugnato, anche inaudita altera parte, per le ragioni del fumus boni iuris e periculum in mora p rappresentate;
accogliere il presente ricorso;
dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva l'avviso di intimazione n.
20240020039320032334565 e gli avvisi di accertamento in essa sottesi;
per l'effetto inibire all'amministrazione convenuta di procedere all'esecuzione forzata in relazione al suddetto credito. In subordine - dichiarare nulle e/o le sanzioni e gli interessi applicati in modo illegittimo così come rappresentato al punto 4 del presente ricorso. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario”
Si costituisce in giudizio Municipia Spa con controdeduzioni nelle quali informa che, a seguito del ricorso proposto dall'odierna parte ricorrente, con il quale si lamentava la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria, esplicitate le ricerche e verifiche, la deducente resistente, per conto della Regione Molise, si avvedeva che l'avviso di accertamento n. 840307435450 risultava notificato, a mezzo posta, per compiuta giacenza in Venafro alla Via Indirizzo_1 quale residenza risultante dall'Archivio della Tassa Automobilistica Regionale durante il periodo accertato, benché, per come emerso dai controlli effettuati, la stessa aveva la propria residenza in Venafro alla P.zza Indirizzo_2.
La società deducente, accertato l'errore, provvedeva immediatamente a porre in essere le pratiche necessarie per l'annullamento di ufficio dell'atto impugnato, chiedendo alla Regione Molise, di provvedere all'emissione del Provvedimento dirigenziale di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente.
L'odierna resistente ha proceduto immediatamente, ricevuto il ricorso, a dare corso d'ufficio alle azioni di sgravio ed annullamento dell'atto, atto che avrebbe posto in essere anche in caso di sola richiesta in autotutela.
Conclude chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto dell'avvenuto
Provvedimento di Annullamento d'ufficio dell'ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificata il 12.04.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica della Regione
Molise per l'anno 2018, per € 219,81 (imposte, sanzioni, interessi e spese conseguenti) con riferimento al veicolo Tg. Targa_1; disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento della società resistente che si è immediatamente attivata e delle richieste del ricorrente.
Motivi della decisione
La Corte prende atto che l'ingiunzione di pagamento n. 20240020039320032334565, notificata il 12.04.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica della Regione Molise per l'anno 2018, per € 219,81 (imposte, sanzioni, interessi e spese conseguenti) con riferimento al veicolo Tg. Targa_1, risulta oggetto di provvedimento di annullamento di ufficio emesso dalla Regione Molise, che ha provveduto all'emissione del Provvedimento dirigenziale di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente
( documento depositato in atti).
Che la parte resistente comunicava, poi, alla stessa parte ricorrente a mezzo pec il detto provvedimento, precisando “che a seguito dell'istruttoria del ricorso nulla è dovuto per l'atto ingiuntivo n.
20240020039320032334565 e per il quale ne è sospesa la riscossione, poiché sarà possibile effettuarne l'annullamento formale soltanto quando l'Ente disporrà il provvedimento di sgravio totale” … “Pertanto, la
S.V. non dovrà effettuare il pagamento delle somme richieste…” (Pec depositata in atti).
La corte, di conseguenza, ritiene esaurito l'interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarata e si sia determinata, quindi, la cessata materia del contendere. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio la
Corte ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento della società resistente che si è immediatamente attivata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)