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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 11.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MARGANELLA Cinzia, Str.da Isidoro 13 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 11.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
come emergente in atti anche dalla identità di Controparte_2 partita iva e di pec) esponendo di aver lavorato alle dipendenze di detta società dal 2.3.2023 al 12.7.2023 in qualità di operaio di 2° livello a tempo pieno nel settore edile, con orario di lavoro dalle ore 7:00 fino alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in data 2.3.2023, precisando che ogni mattina si recava presso la sede del datore di lavoro sita in Loreto Aprutino, dove gli veniva comunicato giorno per giorno il cantiere edile dove svolgere la propria attività, sia nella provincia di Pescara che fuori provincia, ed il tipo di lavoro da svolgere in cantiere.
Lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni delle mensilità di giugno e luglio 2023, 13ma e 14ma mensilità, festività soppresse e ferie maturate e non godute, TFR, nonché anche indennità di trasferta (in ragione dell'attività lavorativa svolta in trasferta fuori dalla provincia di Pescara per la durata di 2 mesi dell'anno 2024), domandava il pagamento delle conseguenti differenze retributive che quantificava nella complessiva somma di €3.128,98.
Allegando inoltre che il datore di lavoro non gli aveva ancora restituito attrezzi e mezzi di sua proprietà (n.4 ruote girevoli per carrello;
montacarichi a bandiera;
piastra; bidone in pvc, di capienza 2 quintali), che venivano dal ricorrente utilizzati presso i vari cantieri per svolgere la propria di prestazione lavorativa, domandava altresì la condanna della società resistente alla restituzione della suddetta attrezzatura.
Domandava infine di ordinare al datore di lavoro di consegnare al sig. Parte_1
il contratto di lavoro e le buste paga relative al rapporto di lavoro in oggetto.
[...]
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto e con le mansioni rappresentate in ricorso si traggono dalla documentazione allegata al ricorso medesimo (buste paga dei mesi di giugno e luglio 2023, in cui viene attestata la qualifica di inquadramento, estratto conto previdenziale , in cui viene attestato il periodo di lavoro subordinato). CP_3
La prova testimoniale espletata ha confermato (oltre che la natura subordinata, comunque documentalmente provata, del rapporto intercorso, altresì) la tipologia
2 delle prestazioni lavorative allegate in ricorso, la durata delle stesse e la mancata restituzione di attrezzature messe a disposizione dallo stesso lavoratore ricorrente:
• “preciso che un cantiere era anche a Teramo, dove abbiamo lasciato dell'attrezzatura; nel dettaglio un montacarichi ed un carrello per spostare i pesi (…) ADR preciso che tra le attrezzature offerte dal Sig. vi fossero anche una piastra con il manico per stuccare e Pt_1 allisciare il cemento e il bidone di circa due quintali per mettere l'acqua. Tali attrezzature venivano depositate nel cantiere e non venivano riportate in sede dal Sig. (teste Pt_1
Tes_1
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate, per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati da qualificato professionista (consulente del lavoro) e con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore, dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Non possono tuttavia spettare gli importi per indennità di trasferta, non essendo stata dedotta ed analizzata in ricorso la normativa di contrattazione collettiva che preveda detto emolumento (con particolare riferimento alla figura dei c.d. trasfertisti, essendo pacifico che il ricorrente svolgeva la propria prestazione in cantieri sempre diversi: cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15889 del 14/08/2004-Rv. 575727), e comunque il teste escusso non ha confermato la circostanza allegata in ricorso (pag.3) per la quale il ricorrente ha svolto
“(…) trasferta fuori dalla provincia di Pescara per la durata di due mesi”, il teste avendo riferito invece che il cantiere di Teramo era uno dei tanti (“(…) cantieri di lavoro erano tra Pescara, San LV, IL e Moscufo. Ricordando meglio preciso che un cantiere era anche a Teramo (…) Il Sig. ha partecipato al Pt_1 cantiere di Teramo andando circa due settimane almeno”
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative all'indennità di trasferta, la
3 complessiva somma di €3.128,98-(189,41 x 2)=€2.750,16.
Deve altresì essere pronunciata la condanna alla restituzione dell'attrezzatura riferita dal testimone.
Non risulta invece assistita da uno specifico interesse ad agire la domanda di condanna della parte resistente alla consegna del contratto di lavoro e delle residue buste paga, documenti che peraltro non risultano neppure necessari ai fini della decisione in ordine alle altre domande, vista la produzione di conteggi da parte ricorrente, utilizzabili per la decisione nel contraddittorio processuale, e considerato che l'interesse primario del lavoratore è quello di ottenere la
“retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art.36 Cost.).
Difetta altresì di interesse ad agire la pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che risulta già pacifica tra le parti, vista l'emissione di buste paga per gli ultimi due mesi e viste le risultanze dell'estratto conto previdenziale , che presuppone l'avvenuta comunicazione CP_3 telematica, da parte del datore ro, della instaurazione e della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che non necessita pertanto di ulteriore accertamento in sede giudiziale
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta che, vista l'ammissione della parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato, deve pertanto rifonderle all'Erario, a norma dell'art.133 D.P.R.115/2002, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dispone pertanto con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, nella misura dimidiata stabilita dall'art.130 D.P.R.115/2002.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €2.750,16 oltre
[...] agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le attrezzature di proprietà di questi (un montacarichi, un carrello, una piastra per stuccare, un bidone);
4 - condanna a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1 giudizio che liquida, in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Pescara in data 11.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 11.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MARGANELLA Cinzia, Str.da Isidoro 13 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 11.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
come emergente in atti anche dalla identità di Controparte_2 partita iva e di pec) esponendo di aver lavorato alle dipendenze di detta società dal 2.3.2023 al 12.7.2023 in qualità di operaio di 2° livello a tempo pieno nel settore edile, con orario di lavoro dalle ore 7:00 fino alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in data 2.3.2023, precisando che ogni mattina si recava presso la sede del datore di lavoro sita in Loreto Aprutino, dove gli veniva comunicato giorno per giorno il cantiere edile dove svolgere la propria attività, sia nella provincia di Pescara che fuori provincia, ed il tipo di lavoro da svolgere in cantiere.
Lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni delle mensilità di giugno e luglio 2023, 13ma e 14ma mensilità, festività soppresse e ferie maturate e non godute, TFR, nonché anche indennità di trasferta (in ragione dell'attività lavorativa svolta in trasferta fuori dalla provincia di Pescara per la durata di 2 mesi dell'anno 2024), domandava il pagamento delle conseguenti differenze retributive che quantificava nella complessiva somma di €3.128,98.
Allegando inoltre che il datore di lavoro non gli aveva ancora restituito attrezzi e mezzi di sua proprietà (n.4 ruote girevoli per carrello;
montacarichi a bandiera;
piastra; bidone in pvc, di capienza 2 quintali), che venivano dal ricorrente utilizzati presso i vari cantieri per svolgere la propria di prestazione lavorativa, domandava altresì la condanna della società resistente alla restituzione della suddetta attrezzatura.
Domandava infine di ordinare al datore di lavoro di consegnare al sig. Parte_1
il contratto di lavoro e le buste paga relative al rapporto di lavoro in oggetto.
[...]
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto e con le mansioni rappresentate in ricorso si traggono dalla documentazione allegata al ricorso medesimo (buste paga dei mesi di giugno e luglio 2023, in cui viene attestata la qualifica di inquadramento, estratto conto previdenziale , in cui viene attestato il periodo di lavoro subordinato). CP_3
La prova testimoniale espletata ha confermato (oltre che la natura subordinata, comunque documentalmente provata, del rapporto intercorso, altresì) la tipologia
2 delle prestazioni lavorative allegate in ricorso, la durata delle stesse e la mancata restituzione di attrezzature messe a disposizione dallo stesso lavoratore ricorrente:
• “preciso che un cantiere era anche a Teramo, dove abbiamo lasciato dell'attrezzatura; nel dettaglio un montacarichi ed un carrello per spostare i pesi (…) ADR preciso che tra le attrezzature offerte dal Sig. vi fossero anche una piastra con il manico per stuccare e Pt_1 allisciare il cemento e il bidone di circa due quintali per mettere l'acqua. Tali attrezzature venivano depositate nel cantiere e non venivano riportate in sede dal Sig. (teste Pt_1
Tes_1
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate, per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati da qualificato professionista (consulente del lavoro) e con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore, dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Non possono tuttavia spettare gli importi per indennità di trasferta, non essendo stata dedotta ed analizzata in ricorso la normativa di contrattazione collettiva che preveda detto emolumento (con particolare riferimento alla figura dei c.d. trasfertisti, essendo pacifico che il ricorrente svolgeva la propria prestazione in cantieri sempre diversi: cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15889 del 14/08/2004-Rv. 575727), e comunque il teste escusso non ha confermato la circostanza allegata in ricorso (pag.3) per la quale il ricorrente ha svolto
“(…) trasferta fuori dalla provincia di Pescara per la durata di due mesi”, il teste avendo riferito invece che il cantiere di Teramo era uno dei tanti (“(…) cantieri di lavoro erano tra Pescara, San LV, IL e Moscufo. Ricordando meglio preciso che un cantiere era anche a Teramo (…) Il Sig. ha partecipato al Pt_1 cantiere di Teramo andando circa due settimane almeno”
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative all'indennità di trasferta, la
3 complessiva somma di €3.128,98-(189,41 x 2)=€2.750,16.
Deve altresì essere pronunciata la condanna alla restituzione dell'attrezzatura riferita dal testimone.
Non risulta invece assistita da uno specifico interesse ad agire la domanda di condanna della parte resistente alla consegna del contratto di lavoro e delle residue buste paga, documenti che peraltro non risultano neppure necessari ai fini della decisione in ordine alle altre domande, vista la produzione di conteggi da parte ricorrente, utilizzabili per la decisione nel contraddittorio processuale, e considerato che l'interesse primario del lavoratore è quello di ottenere la
“retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art.36 Cost.).
Difetta altresì di interesse ad agire la pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che risulta già pacifica tra le parti, vista l'emissione di buste paga per gli ultimi due mesi e viste le risultanze dell'estratto conto previdenziale , che presuppone l'avvenuta comunicazione CP_3 telematica, da parte del datore ro, della instaurazione e della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che non necessita pertanto di ulteriore accertamento in sede giudiziale
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta che, vista l'ammissione della parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato, deve pertanto rifonderle all'Erario, a norma dell'art.133 D.P.R.115/2002, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dispone pertanto con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, nella misura dimidiata stabilita dall'art.130 D.P.R.115/2002.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €2.750,16 oltre
[...] agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le attrezzature di proprietà di questi (un montacarichi, un carrello, una piastra per stuccare, un bidone);
4 - condanna a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1 giudizio che liquida, in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Pescara in data 11.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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