Sentenza 25 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2019, n. 27939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27939 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2019 |
Testo completo
ato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: AR TE, nato a [...] allo Ionio il 18/05/1990, avverso l'ordinanza del 05/02/2019 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, emessa il 15 gennaio 2019, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare domiciliare in relazione a vari reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo eroina, ex art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 32 e 33 della imputazione provvisoria).
2. Ricorre per cassazione Francesco D'Amati, deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale valutato, nonostante espressa sollecitazione difensiva, l'assenza di analisi tossicologiche sulla sostanza stupefacente rinvenuta, circostanza dalla quale discenderebbe la possibilità di qualificare i fatti ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, in considerazione della assenza di accertamenti in ordine al principio attivo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva ed alla adeguatezza della misura, trattandosi di fatti risalenti al 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In ordine al primo ed al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 6871 del 2017 Rv. 269149 - 01, N. 40720 del 2017 Rv. 270767 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha ravvisato proprio l'esistenza di una strutturata attività di cessione di stupefacente di vario tipo, prevalentemente eroina, da parte del ricorrente e di altri correi, che gestivano "una piazza di spaccio" in modo continuativo e con modalità organizzate e ripetitive. Ne consegue che risulta irrilevante, alla stregua di tali evenienze che lo assorbiscono, il rilievo difensivo volto ad evidenziare l'assenza di accertamento in ordine al principio attivo della sostanza drogante relativamente alle singole cessioni, circostanza di nessun significato se posta a confronto con gli altri elementi dimostrativi valorizzati dal Tribunale in ossequio alla giurisprudenza prima citata. 2. 2. Quanto alle esigenze cautelari, si deve rammentare come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Il Tribunale, alla luce della fiorente e continuativa attività illecita esercitata dall'indagato, ha escluso che potesse avere valenza dimostrativa il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (peraltro avvenuti fino al 2017), tenuto conto anche dell'assenza di segnali di resipiscenza, di rescissione dall'ambiente malavitoso ed in considerazione della necessità, attraverso la misura cautelare, di evitare ulteriori contatti delinquenziali in forza dei quali il gruppo cui apparteneva il ricorrente aveva acquistato l'egemonia sul territorio di spaccio. Si tratta di valutazione di merito del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, idonea a superare ogni diversa argomentazione difensiva, peraltro del tutto generica specie se posta in relazione al fatto che l'indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti donniciliari. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2019 Il Consigliere estensore Il