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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 570/2024 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Napoli alla via Benedetto Brin n. 63;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Trivellato del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in ON alla
[...]
piazza Salvo d'Acquisto n. 40;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Tosti e Luca Emili dell'avvocatura interna, ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo pec;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
con sede in Londra, Finch Controparte_2
Con Lane 2, EC3V 3NA, in persona del legale rapp.te p.t.,
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Fiumalbi e Deborah Borghi del Foro
di IL e US PI del Foro di Nola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in IL alla via privata Maria Teresa n. 4;
(altra appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del 04.05.2024 del IBunale di
ON, resa in procedimento n. 686/2022 RGC.
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
pag. 2/13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale Pt_1 Parte_1
era stata accolta la domanda di risarcimento danni nei confronti della medesima avanzata dall' CP_1
Si è costituita nel grado l'appellata per resistere CP_1
all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
Si è altresì costituita l'ulteriore appellata Controparte_2
, nei cui confronti – in qualità di fidejussore della posizione della
[...] Parte_1
– l' aveva in primo grado esteso la domanda. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
pag. 3/13 L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Mediante un primo, articolato motivo di appello la Parte_1
lamenta che la decisione gravata non abbia accolto l'eccezione di giudicato,
dalla medesima formulata, relativamente alla domanda risarcitoria avanzata dall' In realtà, deduce l'appellante, l'eccezione proposta doveva CP_1
ritenersi fondata sia con riguardo a quanto effettivamente dedotto dall'
[...]
nel precedente giudizio n. 2081/2017 RGC IB. ON (deciso con CP_1
sentenza irrevocabile n. 459/2021) sia, in ogni caso, anche con riferimento a quanto deducibile dalla medesima nel corso del predetto giudizio. Quanto al primo profilo, evidenzia l'appellante come la decisione gravata avrebbe positivamente ed espressamente rigettato la domanda risarcitoria introdotta dall' avendola ritenuta tardiva;
e non avendo quest'ultima CP_1
impugnato la decisione, il giudicato formatosi sul punto impedirebbe la ripresentazione della medesima domanda in questa sede. Sotto invece il profilo del potenzialmente deducibile, l'appellante osserva che – trattandosi indiscutibilmente di un unico rapporto sostanziale (ovvero l'appalto intercorso tra le parti – la domanda risarcitoria avrebbe ben potuto essere introdotta nel precedente giudizio n. 2081/2017 IB. ON promosso da , di modo che CP_1
la relativa decisione (che non prevede il risarcimento del danno) dovrebbe fare stato definitivo anche con riguardo a tale domanda. Con un ulteriore motivo di pag. 4/13 gravame la contesta poi, in via subordinata, che agli atti del Parte_1
precedente richiamato giudizio sussista in qualche modo un accertamento del ritardo a carico della stessa nella consegna dei lavori contrattuali, di modo che non ci sarebbe prova né di tale ritardo né del danno dal medesimo provocato,
con conseguentemente illegittimità della condanna a tal titolo pronunciata dalla decisione impugnata. Nel terzo motivo di impugnazione, proposto in via ulteriormente gradata, l'appellante contesta poi la quantificazione del danno perché, a termini contrattuali e della normativa all'epoca vigente la penale prevista per il ritardo nella consegna dei lavori non avrebbe comunque potuto eccedere il 10% dell'importo netto dell'appalto e, dunque, dovrebbe almeno essere ridotta nel rispetto di tale limite. In conseguenza dell'accoglimento dei proposti motivi di impugnazione, infine, l'appellante invoca anche una riconsiderazione della disciplina delle spese legali di primo grado.
Costituendosi nel grado, l' ha evidenziato le ragioni di CP_1
infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'ulteriore appellata del pari, si è costituita in Controparte_2
giudizio per resistere all'appello evidenziando il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, delle statuizioni rese dalla decisione impugnata.
L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
pag. 5/13 E' evidentemente privo di pregio il primo motivo di impugnazione, nella sua complessiva articolazione. Va preliminarmente osservato che non può ritenersi che la domanda di risarcimento danni avanzata dall' nel presente CP_1
giudizio abbia costituito oggetto anche del giudizio n. 2081/2017 RGC. Al
riguardo va ricordato che quest'ultimo era stato introdotto dalla stessa Pt_1
[... al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della delibera dell'RA di risoluzione per inadempimento dell'appalto intercorso tra le parti, nonché al fine di conseguire il pagamento di una parte del corrispettivo residuo dello stesso. Costituendosi in quel giudizio l' aveva fronteggiato la domanda CP_1
avversa chiedendo che fosse al contrario accertato il grave inadempimento dell'appaltatrice e, di converso, la legittimità del provvedimento di risoluzione,
nonché resistendo alla domanda di pagamento dell' Nell'ambito delle Pt_1
ampie deduzioni svolte in comparsa conclusionale, poi, l'RA aveva anche evidenziato che l'inadempimento dell' come risultato accertato nel Pt_1
corso del giudizio, le aveva provocato un consistente danno patrimoniale (cfr.
pag. 15 comparsa conclusionale), e tuttavia ciò faceva non certo allo scopo di introdurre la relativa domanda (peraltro in quella sede ovviamente tardiva),
come del resto risulta chiaramente dalle conclusioni ribadite in quello stesso atto, che non contengono minimamente tale richiesta risarcitoria. E' ben vero che poi, nel prosieguo dell'atto difensivo finale in commento, l'RA ha formulato anche una irrituale richiesta eventuale di compensazione del credito pag. 6/13 preteso dalla con il proprio controcredito per danni, e tuttavia – come Pt_1
s'è detto – tale richiesta non appare formalizzata nelle conclusioni riassuntive dell'atto. E' in quest'ambito dunque che va letta l'affermazione della sentenza n.
459/2021 del IBunale di ON, conclusiva di quel giudizio, che –
nell'accogliere parzialmente il credito per corrispettivi avanzato in giudizio dall' – precisava come non fosse “di ostacolo a tale accertamento (del Pt_1
credito di quest'ultima, ndr) il controcredito risarcitorio vantato dall'Ente
convenuto, non avendo quest'ultimo domandato il suo accertamento (facendo
riferimento allo stesso solo in comparsa conclusionale) né la relativa compensazione,
neanche in via di eccezione”. Del tutto correttamente, dunque, qui il IBunale si limita a registrare che il controcredito risarcitorio dell'RA (da questa solo segnalato in comparsa conclusionale) non può essere di ostacolo all'accertamento del (minore) credito dell' per il semplice fatto che il Pt_1
primo era completamente estraneo al giudizio, non essendo mai stata effettivamente introdotta la relativa domanda. Da ciò consegue dunque,
evidentemente, che men che mai l'affermazione in commento della sentenza n.
459/2021 del IBunale di ON potrebbe costituire giudicato – come reclamato dall'appellante – sul (rigetto del) la pretesa risarcitoria dell' . Ciò CP_1
chiarito, va aggiunto peraltro che la statuizione in argomento non avrebbe comunque mai potuto costituire giudicato neppure se la domanda risarcitoria fosse comunque da intendersi davvero tardivamente (e dunque pag. 7/13 inammissibilmente) introdotta in quel giudizio;
e ciò perché in quel caso – che comunque non ricorre – la statuizione sarebbe stata di carattere solo meramente processuale, e dunque non idonea in alcun modo a costituire giudicato sul merito della domanda e al di fuori di quello specifico processo. Non vi è
minimamente spazio, dunque, per predicare un giudicato in ordine alla domanda “dedotta” nel giudizio n. 2081/2017 dall' Ma non vi è CP_1
neppure spazio, comunque, per ipotizzare un giudicato neppure circa il
“deducibile”: l'oggetto del giudizio richiamato, come s'è già detto, non riguardava affatto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'appaltatrice e alla relativa risoluzione del contratto, ma soltanto, appunto,
l'accertamento della sussistenza del primo e della legittimità della seconda;
né
l' era minimamente obbligata ad introdurre in quel giudizio anche CP_1
la domanda risarcitoria, avendo essa evidentemente e legittimamente ritenuto di attendere l'esito dell'accertamento della legittimità della risoluzione prima di avanzare, con autonomo giudizio, la domanda risarcitoria di cui qui si tratta.
Per potersi fondare un giudicato circa ciò che poteva essere dedotto (e non lo è
stato) è difatti necessario che tali (deducibili e non dedotte) argomentazioni rientrino comunque nel perimetro dell'oggetto del giudizio deciso, e non siano estranee allo stesso, come invece è chiaramente – nella specie – la domanda risarcitoria rispetto alla domanda di accertamento della legittimità della disposta risoluzione amministrativa dell'appalto. Né può neppure ipotizzarsi pag. 8/13 che detta domanda risarcitoria costituisca un presupposto logico e indefettibile della decisione richiamata (condizione che soltanto consente di fondare il giudicato implicito nei confronti di domande non esplicitamente proposte ma indefettibilmente presupposte), relativa all'accertamento dell'inadempimento e alla risoluzione contrattuale, costituendo semmai la stessa, al contrario, una conseguenza logico giuridica di quest'ultima (quantomeno con riferimento all'inadempimento).
Come già ampiamente e correttamente osservato dalla decisione gravata,
dunque, il contenuto della sentenza n. 459/2021 del IBunale di ON resa inter partes non è assolutamente in grado di costituire un giudicato implicito neppure nei confronti di quanto in quel giudizio deducibile dall' CP_1
Non è poi fondato neppure il terzo motivo di appello;
al contrario di quanto osservato dall'appellante, difatti la richiamata sentenza n. 459/2021 contiene senz'altro, nel suo contenuto dispositivo – come risultante anche dal collegamento con quanto risultante dalla CTU svolta in quel giudizio – un accertamento della sussistenza dell'inadempimento da ritardo (quantificato in
196 giorni) nella consegna delle opere da parte della Ciò si ricava da Parte_1
quanto riferito dai periti a pag. 14 della CTU laddove gli stessi sottolineano che i ritardi contestati dalla stazione appaltante (pari appunto a n. 196 giorni) “siano
dovuti sostanzialmente ad una mancata organizzazione e disattenta, se non inesistente,
gestione del cantiere da parte della ditta appaltatrice”, confermando così la pag. 9/13 sussistenza del ritardo e la relativa consistenza. In tal senso, la successiva statuizione con cui la sentenza n. 459/2021 richiama espressamente il precedente passaggio argomentativo della CTU, non può che costituire un accertamento dell'inadempimento e della sua durata, oggi passato in giudicato,
che sarebbe stato onere dell' – qualora avesse voluto contestarlo – di Parte_1
impugnare nei termini.
Del tutto correttamente, pertanto, la decisione di primo grado, prendendo atto di tale accertamento, ha poi condannato la alla penale Parte_1
contrattualmente prevista.
Ciò chiarito, merita invece diversa considerazione il terzo motivo di impugnazione, nel quale l'appellante contesta la quantificazione della penale contrattuale accolta dalla decisione gravata. Al riguardo non è fuor di luogo osservare che la contestazione in esame non risulta sollevata dalla Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado;
e tuttavia la stessa deve ritenersi ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello perché volta in sostanza a contestare il presupposto della pretesa risarcitoria avanzata dall'RA, e non ad introdurre invece (inammissibilmente) un nuovo fatto o tema di lite. In altre parole, con il motivo in questione l'appellante, senza ampliare l'oggetto del giudizio, contesta che il titolo su cui si fonda la pretesa avversaria sia inidoneo a sorreggerla almeno in parte e/o, comunque, che detto titolo sia parzialmente in contrasto con una disposizione normativa di pag. 10/13 applicazione necessaria (art. 145 DPR 207/2010). In questo senso, pertanto, la censura deve interpretarsi come una mera difesa proponibile ex novo anche in appello (cfr. Cass., 14515/2019; Cass., 9553/2024). Ciò chiarito, fermo il dato per cui l'art. 10 del contratto di appalto prevede, per il mero danno da ritardo nella consegna dei lavori di cui qui si tratta, una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, il successivo richiamo operato dallo stesso articolo all'art. 145 del DPR 207/2010 e alla disciplina del capitolato speciale di appalto consente senz'altro di ritenere che la penale debba essere comunque applicata entro il limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto. L'art. 1/12 del capitolato speciale di appalto, difatti, nel trattare della penale in questione, fa specifico riferimento al “massimo consentito” della medesima, pari appunto al 10% dell'importo netto di contratto, in applicazione del resto di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 145 cit. (vigente alla data di stipula dell'appalto, e comunque anch'essa espressamente richiamata dalla disciplina contrattuale). La quantificazione della penale contrattuale e correlativamente del danno di cui la deve rispondere non può Parte_1
dunque che essere infrenata nel limite di € 144.269,03=, ed in ciò va riformata la decisione gravata.
Quanto alle spese di lite, va osservato quanto segue. Avendo l'appellante sollevato solo in appello la contestazione sulla base della quale viene parzialmente riformata la decisione di primo grado, le spese di lite dello stesso pag. 11/13 nel rapporto / restano correttamente regolate come disposto dal CP_1 Pt_1
IBunale di ON. Le spese del presente grado, invece, possono essere compensate tra dette parti per ½ ed essere invece poste a carico dell'appellante,
comunque soccombente principale, per il restante ½; esse sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
Non vi è luogo, infine, per qualsiasi disposizione sulle spese nel rapporto tra la e le altre parti. Nei confronti della stessa, Controparte_2
difatti, né l'appellante né l'appellata hanno promosso domande di sorta, con la conseguenza che le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla posizione della medesima risultano indiscutibilmente passate in giudicato. La
, in altri termini, non aveva e non ha alcun Controparte_2
interesse a partecipare al presente grado e a contraddire in alcun modo nello stesso, di modo che nessuna liquidazione di spese in suo favore e/o a suo carico può essere disposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 144.269,03= oltre agli interessi al tasso legale CP_1
a decorrere dalla domanda stragiudiziale del 06.07.2021 al saldo;
pag. 12/13 • Conferma nel resto;
• Compensa per ½ le spese del presente grado nel rapporto tra Parte_1
e Condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 CP_1
il restante ½ che liquida, con riferimento all'intero, in complessivi €
10.000,00= di cui € 3.000,00= per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e
IVA come per legge;
• Nulla per le spese nel rapporto processuale del presente grado tra
[...]
e le altre parti. Controparte_2
Così deciso in ON nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 570/2024 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Napoli alla via Benedetto Brin n. 63;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Trivellato del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in ON alla
[...]
piazza Salvo d'Acquisto n. 40;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Tosti e Luca Emili dell'avvocatura interna, ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo pec;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
con sede in Londra, Finch Controparte_2
Con Lane 2, EC3V 3NA, in persona del legale rapp.te p.t.,
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Fiumalbi e Deborah Borghi del Foro
di IL e US PI del Foro di Nola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in IL alla via privata Maria Teresa n. 4;
(altra appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del 04.05.2024 del IBunale di
ON, resa in procedimento n. 686/2022 RGC.
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
pag. 2/13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale Pt_1 Parte_1
era stata accolta la domanda di risarcimento danni nei confronti della medesima avanzata dall' CP_1
Si è costituita nel grado l'appellata per resistere CP_1
all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
Si è altresì costituita l'ulteriore appellata Controparte_2
, nei cui confronti – in qualità di fidejussore della posizione della
[...] Parte_1
– l' aveva in primo grado esteso la domanda. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
pag. 3/13 L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Mediante un primo, articolato motivo di appello la Parte_1
lamenta che la decisione gravata non abbia accolto l'eccezione di giudicato,
dalla medesima formulata, relativamente alla domanda risarcitoria avanzata dall' In realtà, deduce l'appellante, l'eccezione proposta doveva CP_1
ritenersi fondata sia con riguardo a quanto effettivamente dedotto dall'
[...]
nel precedente giudizio n. 2081/2017 RGC IB. ON (deciso con CP_1
sentenza irrevocabile n. 459/2021) sia, in ogni caso, anche con riferimento a quanto deducibile dalla medesima nel corso del predetto giudizio. Quanto al primo profilo, evidenzia l'appellante come la decisione gravata avrebbe positivamente ed espressamente rigettato la domanda risarcitoria introdotta dall' avendola ritenuta tardiva;
e non avendo quest'ultima CP_1
impugnato la decisione, il giudicato formatosi sul punto impedirebbe la ripresentazione della medesima domanda in questa sede. Sotto invece il profilo del potenzialmente deducibile, l'appellante osserva che – trattandosi indiscutibilmente di un unico rapporto sostanziale (ovvero l'appalto intercorso tra le parti – la domanda risarcitoria avrebbe ben potuto essere introdotta nel precedente giudizio n. 2081/2017 IB. ON promosso da , di modo che CP_1
la relativa decisione (che non prevede il risarcimento del danno) dovrebbe fare stato definitivo anche con riguardo a tale domanda. Con un ulteriore motivo di pag. 4/13 gravame la contesta poi, in via subordinata, che agli atti del Parte_1
precedente richiamato giudizio sussista in qualche modo un accertamento del ritardo a carico della stessa nella consegna dei lavori contrattuali, di modo che non ci sarebbe prova né di tale ritardo né del danno dal medesimo provocato,
con conseguentemente illegittimità della condanna a tal titolo pronunciata dalla decisione impugnata. Nel terzo motivo di impugnazione, proposto in via ulteriormente gradata, l'appellante contesta poi la quantificazione del danno perché, a termini contrattuali e della normativa all'epoca vigente la penale prevista per il ritardo nella consegna dei lavori non avrebbe comunque potuto eccedere il 10% dell'importo netto dell'appalto e, dunque, dovrebbe almeno essere ridotta nel rispetto di tale limite. In conseguenza dell'accoglimento dei proposti motivi di impugnazione, infine, l'appellante invoca anche una riconsiderazione della disciplina delle spese legali di primo grado.
Costituendosi nel grado, l' ha evidenziato le ragioni di CP_1
infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'ulteriore appellata del pari, si è costituita in Controparte_2
giudizio per resistere all'appello evidenziando il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, delle statuizioni rese dalla decisione impugnata.
L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
pag. 5/13 E' evidentemente privo di pregio il primo motivo di impugnazione, nella sua complessiva articolazione. Va preliminarmente osservato che non può ritenersi che la domanda di risarcimento danni avanzata dall' nel presente CP_1
giudizio abbia costituito oggetto anche del giudizio n. 2081/2017 RGC. Al
riguardo va ricordato che quest'ultimo era stato introdotto dalla stessa Pt_1
[... al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della delibera dell'RA di risoluzione per inadempimento dell'appalto intercorso tra le parti, nonché al fine di conseguire il pagamento di una parte del corrispettivo residuo dello stesso. Costituendosi in quel giudizio l' aveva fronteggiato la domanda CP_1
avversa chiedendo che fosse al contrario accertato il grave inadempimento dell'appaltatrice e, di converso, la legittimità del provvedimento di risoluzione,
nonché resistendo alla domanda di pagamento dell' Nell'ambito delle Pt_1
ampie deduzioni svolte in comparsa conclusionale, poi, l'RA aveva anche evidenziato che l'inadempimento dell' come risultato accertato nel Pt_1
corso del giudizio, le aveva provocato un consistente danno patrimoniale (cfr.
pag. 15 comparsa conclusionale), e tuttavia ciò faceva non certo allo scopo di introdurre la relativa domanda (peraltro in quella sede ovviamente tardiva),
come del resto risulta chiaramente dalle conclusioni ribadite in quello stesso atto, che non contengono minimamente tale richiesta risarcitoria. E' ben vero che poi, nel prosieguo dell'atto difensivo finale in commento, l'RA ha formulato anche una irrituale richiesta eventuale di compensazione del credito pag. 6/13 preteso dalla con il proprio controcredito per danni, e tuttavia – come Pt_1
s'è detto – tale richiesta non appare formalizzata nelle conclusioni riassuntive dell'atto. E' in quest'ambito dunque che va letta l'affermazione della sentenza n.
459/2021 del IBunale di ON, conclusiva di quel giudizio, che –
nell'accogliere parzialmente il credito per corrispettivi avanzato in giudizio dall' – precisava come non fosse “di ostacolo a tale accertamento (del Pt_1
credito di quest'ultima, ndr) il controcredito risarcitorio vantato dall'Ente
convenuto, non avendo quest'ultimo domandato il suo accertamento (facendo
riferimento allo stesso solo in comparsa conclusionale) né la relativa compensazione,
neanche in via di eccezione”. Del tutto correttamente, dunque, qui il IBunale si limita a registrare che il controcredito risarcitorio dell'RA (da questa solo segnalato in comparsa conclusionale) non può essere di ostacolo all'accertamento del (minore) credito dell' per il semplice fatto che il Pt_1
primo era completamente estraneo al giudizio, non essendo mai stata effettivamente introdotta la relativa domanda. Da ciò consegue dunque,
evidentemente, che men che mai l'affermazione in commento della sentenza n.
459/2021 del IBunale di ON potrebbe costituire giudicato – come reclamato dall'appellante – sul (rigetto del) la pretesa risarcitoria dell' . Ciò CP_1
chiarito, va aggiunto peraltro che la statuizione in argomento non avrebbe comunque mai potuto costituire giudicato neppure se la domanda risarcitoria fosse comunque da intendersi davvero tardivamente (e dunque pag. 7/13 inammissibilmente) introdotta in quel giudizio;
e ciò perché in quel caso – che comunque non ricorre – la statuizione sarebbe stata di carattere solo meramente processuale, e dunque non idonea in alcun modo a costituire giudicato sul merito della domanda e al di fuori di quello specifico processo. Non vi è
minimamente spazio, dunque, per predicare un giudicato in ordine alla domanda “dedotta” nel giudizio n. 2081/2017 dall' Ma non vi è CP_1
neppure spazio, comunque, per ipotizzare un giudicato neppure circa il
“deducibile”: l'oggetto del giudizio richiamato, come s'è già detto, non riguardava affatto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'appaltatrice e alla relativa risoluzione del contratto, ma soltanto, appunto,
l'accertamento della sussistenza del primo e della legittimità della seconda;
né
l' era minimamente obbligata ad introdurre in quel giudizio anche CP_1
la domanda risarcitoria, avendo essa evidentemente e legittimamente ritenuto di attendere l'esito dell'accertamento della legittimità della risoluzione prima di avanzare, con autonomo giudizio, la domanda risarcitoria di cui qui si tratta.
Per potersi fondare un giudicato circa ciò che poteva essere dedotto (e non lo è
stato) è difatti necessario che tali (deducibili e non dedotte) argomentazioni rientrino comunque nel perimetro dell'oggetto del giudizio deciso, e non siano estranee allo stesso, come invece è chiaramente – nella specie – la domanda risarcitoria rispetto alla domanda di accertamento della legittimità della disposta risoluzione amministrativa dell'appalto. Né può neppure ipotizzarsi pag. 8/13 che detta domanda risarcitoria costituisca un presupposto logico e indefettibile della decisione richiamata (condizione che soltanto consente di fondare il giudicato implicito nei confronti di domande non esplicitamente proposte ma indefettibilmente presupposte), relativa all'accertamento dell'inadempimento e alla risoluzione contrattuale, costituendo semmai la stessa, al contrario, una conseguenza logico giuridica di quest'ultima (quantomeno con riferimento all'inadempimento).
Come già ampiamente e correttamente osservato dalla decisione gravata,
dunque, il contenuto della sentenza n. 459/2021 del IBunale di ON resa inter partes non è assolutamente in grado di costituire un giudicato implicito neppure nei confronti di quanto in quel giudizio deducibile dall' CP_1
Non è poi fondato neppure il terzo motivo di appello;
al contrario di quanto osservato dall'appellante, difatti la richiamata sentenza n. 459/2021 contiene senz'altro, nel suo contenuto dispositivo – come risultante anche dal collegamento con quanto risultante dalla CTU svolta in quel giudizio – un accertamento della sussistenza dell'inadempimento da ritardo (quantificato in
196 giorni) nella consegna delle opere da parte della Ciò si ricava da Parte_1
quanto riferito dai periti a pag. 14 della CTU laddove gli stessi sottolineano che i ritardi contestati dalla stazione appaltante (pari appunto a n. 196 giorni) “siano
dovuti sostanzialmente ad una mancata organizzazione e disattenta, se non inesistente,
gestione del cantiere da parte della ditta appaltatrice”, confermando così la pag. 9/13 sussistenza del ritardo e la relativa consistenza. In tal senso, la successiva statuizione con cui la sentenza n. 459/2021 richiama espressamente il precedente passaggio argomentativo della CTU, non può che costituire un accertamento dell'inadempimento e della sua durata, oggi passato in giudicato,
che sarebbe stato onere dell' – qualora avesse voluto contestarlo – di Parte_1
impugnare nei termini.
Del tutto correttamente, pertanto, la decisione di primo grado, prendendo atto di tale accertamento, ha poi condannato la alla penale Parte_1
contrattualmente prevista.
Ciò chiarito, merita invece diversa considerazione il terzo motivo di impugnazione, nel quale l'appellante contesta la quantificazione della penale contrattuale accolta dalla decisione gravata. Al riguardo non è fuor di luogo osservare che la contestazione in esame non risulta sollevata dalla Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado;
e tuttavia la stessa deve ritenersi ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello perché volta in sostanza a contestare il presupposto della pretesa risarcitoria avanzata dall'RA, e non ad introdurre invece (inammissibilmente) un nuovo fatto o tema di lite. In altre parole, con il motivo in questione l'appellante, senza ampliare l'oggetto del giudizio, contesta che il titolo su cui si fonda la pretesa avversaria sia inidoneo a sorreggerla almeno in parte e/o, comunque, che detto titolo sia parzialmente in contrasto con una disposizione normativa di pag. 10/13 applicazione necessaria (art. 145 DPR 207/2010). In questo senso, pertanto, la censura deve interpretarsi come una mera difesa proponibile ex novo anche in appello (cfr. Cass., 14515/2019; Cass., 9553/2024). Ciò chiarito, fermo il dato per cui l'art. 10 del contratto di appalto prevede, per il mero danno da ritardo nella consegna dei lavori di cui qui si tratta, una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, il successivo richiamo operato dallo stesso articolo all'art. 145 del DPR 207/2010 e alla disciplina del capitolato speciale di appalto consente senz'altro di ritenere che la penale debba essere comunque applicata entro il limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto. L'art. 1/12 del capitolato speciale di appalto, difatti, nel trattare della penale in questione, fa specifico riferimento al “massimo consentito” della medesima, pari appunto al 10% dell'importo netto di contratto, in applicazione del resto di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 145 cit. (vigente alla data di stipula dell'appalto, e comunque anch'essa espressamente richiamata dalla disciplina contrattuale). La quantificazione della penale contrattuale e correlativamente del danno di cui la deve rispondere non può Parte_1
dunque che essere infrenata nel limite di € 144.269,03=, ed in ciò va riformata la decisione gravata.
Quanto alle spese di lite, va osservato quanto segue. Avendo l'appellante sollevato solo in appello la contestazione sulla base della quale viene parzialmente riformata la decisione di primo grado, le spese di lite dello stesso pag. 11/13 nel rapporto / restano correttamente regolate come disposto dal CP_1 Pt_1
IBunale di ON. Le spese del presente grado, invece, possono essere compensate tra dette parti per ½ ed essere invece poste a carico dell'appellante,
comunque soccombente principale, per il restante ½; esse sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
Non vi è luogo, infine, per qualsiasi disposizione sulle spese nel rapporto tra la e le altre parti. Nei confronti della stessa, Controparte_2
difatti, né l'appellante né l'appellata hanno promosso domande di sorta, con la conseguenza che le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla posizione della medesima risultano indiscutibilmente passate in giudicato. La
, in altri termini, non aveva e non ha alcun Controparte_2
interesse a partecipare al presente grado e a contraddire in alcun modo nello stesso, di modo che nessuna liquidazione di spese in suo favore e/o a suo carico può essere disposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 144.269,03= oltre agli interessi al tasso legale CP_1
a decorrere dalla domanda stragiudiziale del 06.07.2021 al saldo;
pag. 12/13 • Conferma nel resto;
• Compensa per ½ le spese del presente grado nel rapporto tra Parte_1
e Condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 CP_1
il restante ½ che liquida, con riferimento all'intero, in complessivi €
10.000,00= di cui € 3.000,00= per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e
IVA come per legge;
• Nulla per le spese nel rapporto processuale del presente grado tra
[...]
e le altre parti. Controparte_2
Così deciso in ON nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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