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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4832/2021 R.G., pendente tra , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con ordinanza depositata il Controparte_4 CP_5
14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., assegna termine sino al 28/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, alle ore 13.25, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4832/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9047/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04.11.2021, e notificata in data
09.11.2021, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.F.: ), tutti quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna
RI (C.F.: e (C.F.: C.F._5 CP_6
, elettivamente domiciliati presso il loro studio C.F._6
in al C.so Umberto I n. 75; CP_1
APPELLANTI
E
(C.F./P. IVA: Controparte_7
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._7
(C.F.: ), giusta delibera GRC n° Persona_2 C.F._8
370 del 06.08.2019 e procura speciale alle liti depositata in atti;
pag. 2/65 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Controparte_8 P.IVA_2
procuratore speciale, dott. con sede in Milano, Via Controparte_9
Clerici, 14, quale cessionaria del portafoglio assicurativo di
[...]
(Partita Iva , rappresentata e difesa, CP_10 P.IVA_3
disgiuntivamente, dagli Avv.ti Prof. Nicola de Luca (C.F.
e IA M. D'LL (C.F. ), C.F._9 C.F._10
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00186 Roma, Via dei Cerchi, 45;
APPELLATA
E
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._11 Controparte_4
(C.F.: ), (C.F.: C.F._12 CP_5
, in proprio e quali eredi di C.F._13 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna
RI (C.F.: e (C.F.: C.F._5 CP_6
ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._6
studio in al C.so Umberto I n. 75; CP_1
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per gli appellanti principali: “.. in accoglimento del primo motivo di appello, e/o del secondo motivo di appello, e conseguente riforma
pag. 3/65 dell'impugnata sentenza, accogliere le domande che qui abbiansi per riportate e trascritte proposte dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado confermando la responsabilità della , Controparte_1
così come rapp.ta, nella verificazione della morte della compianta sig.ra
con conseguente condanna, di essa , in Per_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento tutti i danni subiti iure proprio dagli appellanti così come di seguito: per i genitori della de cuius sig. e sig.ra la somma complessiva di € Parte_1 Parte_2
300.000,00 (trecentomila/00) ciascuno oltre interessi compensativi e svalutazione o in quella maggiore o minor somma ritenuta equa e giusta.
Per i fratelli della vittima, sig. e sig.ra la Parte_3 Parte_4
somma complessiva di € 100.000,00 (centomila/00) ciascuno, oltre interessi compensativi e svalutazione o in quella maggiore o minor somma ritenuta equa e giusta .. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di gravame, in accoglimento del terzo motivo si chiede all'Ecc.ma Corte di
Appello di riformare la sentenza appellata nel senso di emettere una pronuncia di inammissibilità dell'atto di intervento spiegato in primo grado per difetto di legittimazione ad agire degli interventori. In via ancora gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di gravame, in accoglimento del quarto motivo si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformi la sentenza di primo grado nel senso di compensare le spese di lite tra gli interventori e la ”. Controparte_1
pag. 4/65 Per l' : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via principale: a) Rigettare l'appello principale proposto dai Sigg.ri
, e . b) In Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
accoglimento dell'appello incidentale, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda così come proposta dagli attori.
2. In via gradata sul quantum e la responsabilità: a) Ritenere sussistente la colpa concorrente dei sanitari
e/o la corresponsabilità degli attori/della de cuius (per rifiuto di ricovero e mancato uso del 118). b) Riformare la sentenza con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria, applicando il criterio del danno differenziale.
3. In via ancora gradata: a) Accogliere la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti Controparte_1
della chiamata in causa . b) Riconoscere la Controparte_10
nullità della clausola claims made per difetto di meritevolezza o per illiceità ex art. 2965 c.c.. c) NNre a Controparte_10
tenere indenne l dal pagamento di tutte le somme Controparte_1
per cui quest'ultima dovesse soccombere (sorta, spese, onorari, CTU). 4.
In ogni caso: NNre gli appellanti, o chi di ragione, al pagamento integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' .
5. In via istruttoria: Si ribadisce l'istanza a che Controparte_1
la Corte voglia invitare il Consulente Tecnico di Ufficio nominato in primo grado a rendere chiarimenti o, se ritenuto opportuno, disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle suesposte doglianze.”.
pag. 5/65 Per : “
1. Rigettare l'appello principale in Controparte_2
quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza gravata.
2. Rigettare l'appello incidentale relativo alla domanda di manleva avanzato ad , per le CP_1
ragioni esposte in narrativa;
3. in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello incidentale relativo alla domanda di manleva, ritenere e dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare CP_10 [...]
soltanto nei limiti contrattuali della quota di responsabilità, CP_1
della franchigia e del massimale;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Per , e : “ .. la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
presente difesa, nel reiterare ogni impugnativa circa tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto, si riporta ancora una volta a tutti i propri scritti difensivi in primo e secondo grado, atti depositati, alle conclusioni rese, alla propria CTP e alla CTU definitiva, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla e Controparte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale .. ”, con il quale avevano chiesto volersi “.. 1) In accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della in Controparte_1
p.l.r.p.t. in ordine al decesso della sig.ra nonché gli ulteriori Per_1
non oggetto di impugnativa, nel rideterminare in aumento l'importo del danno da perdita del rapporto parentale, condannare la CP_1
in p.l.r.p.t. al danno non patrimoniale quale perdita del rapporto
[...]
parentale in favore di essi appellanti incidentali nei seguenti importi: €
pag. 6/65 330.000,00 in favore del sig. ovvero in quella maggiore o Controparte_3
minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
€ 300.000,00 in favore di ovvero in quella maggiore o minor somma che verrà Controparte_4
ritenuta di giustizia;
€ 300.000,00 in favore di ovvero in CP_5
quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi compensativi e legali;
2) In subordine, in accoglimento del secondo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della in p.l.r.p.t. in ordine al Controparte_1
decesso della sig.ra nonché gli ulteriori non oggetto di Per_1
impugnativa, nel rideterminare in aumento l'importo del danno da perdita del rapporto parentale, condannare la in Controparte_1
p.l.r.p.t. al danno non patrimoniale quale perdita del rapporto parentale in favore di essi appellanti incidentali nei seguenti importi: € 300.000,00 in favore del sig. ovvero in quella maggiore o minor Controparte_3
somma che verrà ritenuta di giustizia;
€ 280.000,00 in favore di ovvero in quella maggiore o minor somma che verrà Controparte_4
ritenuta di giustizia;
€ 280.000,00 in favore di ovvero in CP_5
quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi compensativi e legali;
3) In accoglimento del terzo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della
in p.l.r.p.t. in ordine al decesso della sig.ra Controparte_1 Per_1
nonché gli ulteriori non oggetto di impugnativa, nel rideterminare
[...]
in aumento le competenze professionali del primo grado di giudizio, condannare la in p.l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
pag. 7/65 competenze professionali nella misura di € 44.486,40 oltre spese generali 15% e spese vive in € 700,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, in applicazione dei valori medi dati dalle tariffe professionali vigenti, condannare la Controparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento delle competenze professionali nella misura quantomeno di € 27.804,00 oltre spese generali 15% e spese vive in €
700,00. 4) NNre sempre essa appellata , in CP_1 CP_1
p.l.r.p.t. alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9.3.2016, , Controparte_3 CP_5
e , adivano il Tribunale di Napoli deducendo
[...] Controparte_4
che: - in data 26 marzo 2012, , rispettivamente, coniuge del Per_1
primo e madre delle seconde, cominciava ad avvertire dolore di tipo costrittivo al torace, il quale si irradiava fino al collo;
- persistendo il dolore, il marito e le figlie la accompagnavano al P.S. dell'Ospedale dei
Pellegrini dell'Asl Napoli 1 Centro, ove la stessa giungeva alle ore 20.00 circa;
- i sanitari la sottoponevano ad indagini di laboratorio tra cui l'analisi della Troponina THS ed ad elettrocardiogramma;
- l'esame elettrocardiografico, nonostante in cartella clinica era allegato con incompletezze, evidenziava chiari segni di ischemia coronarica;
-
l'esame della troponina risultava alterato;
- da tali elementi ed dal dolore al torace lamentato dalla paziente, i sanitari avrebbero dovuto pag. 8/65 dedurre che la paziente avesse un infarto in atto;
- tuttavia, nonostante tale quadro clinico, la paziente veniva dimessa con diagnosi di dolore toracico, dopo che i sanitari le somministrarono un antidolorifico, con il consiglio di sottoporsi a visita cardiologica;
- nella tarda serata del 29 marzo 2012, lamentava l'accentuarsi della sintomatologia Per_1
dolorosa a cui seguiva perdita di forza ed un'iniziale lipotimia con difficoltà respiratorie;
- la stessa veniva trasportata dal marito al P.S. dell'Ospedale Pellegrini ed ivi veniva immediatamente ricoverata, alle ore 23.45, presso il reparto di rianimazione ove i sanitari provvedevano ad ossigenarla e soltanto dopo venticinque minuti dall'accesso al P.S. provvedevano a defibrillarla;
- la paziente raggiungeva lo stato di coma che durò fino alla sua morte;
- in data
18.6.2012, veniva dimessa dall'Ospedale dei Pellegrini per essere trasferita presso la Fondazione Maugeri, ove venne ricoverata fino al
25.3.2013 per poi essere posta in assistenza domiciliare;
- in data
4.8.2014 venne nuovamente ricoverata presso la Fondazione predetta per essere poi dimessa il 15.9.2014 e posta nuovamente in assistenza domiciliare fino all'aggravamento della patologia respiratoria e cardiaca che ne determinò il ricovero presso l'Ospedale dei Pellegrini in data 18.12.2014, per poi esser dimessa il 24.12.2014 in condizioni di estrema gravità, tanto che la stessa decedeva dopo poche ore presso il proprio domicilio;
- durante il periodo in cui la paziente si trovava in stato vegetativo, veniva sottoposta ad una tracheostomia d'appoggio, al confezionamento di una PEG per consentirle l'assunzione di nutrienti, all'incannulazione di vene con cateteri a permanenza ed all'amputazione prima della gamba sinistra e poi del terzo superiore pag. 9/65 della coscia;
- la paziente inoltre subiva un grave episodio di pneumotorace, una broncopolmonite batterica, oltre a numerose sepsi.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale volersi accertare la responsabilità dell per l'omessa diagnosi di infarto da parte dei sanitari operanti presso la stessa, nonché per il mancato rispetto delle linee guida del caso, sia nella fase diagnostica sia al momento del secondo ricovero della paziente per la tardiva esecuzione della manovra di defibrillazione, e condannare la medesima al risarcimento dei danni da essi subiti sia iure proprio sia iure hereditatis.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava, nel merito, Controparte_1
la fondatezza della domanda e chiedeva di esser autorizzata alla chiamata in causa della , alla quale il sinistro Controparte_11
era stato denunciato con nota prot. 1417 del 12.02.2016, per esser dalla stessa tenuta indenne in forza della polizza n. IT0MM1402054.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, la
[...]
, nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_11
fondatezza della domanda di manleva ed eccepiva l'inoperatività della polizza poiché il sinistro si era verificato antecedentemente rispetto al periodo di retroattività previsto dall'art. 2 delle condizioni di polizza, che regolava la clausola claims made impura apposta al contratto assicurativo. Inoltre, la compagnia assicuratrice, in via subordinata, deduceva la sussistenza delle seguenti condizioni contrattuali: “I) un massimale per sinistro pari ad Euro 5.000.000,00, II) un massimale aggregato per ogni periodo di assicurazione pari ad Euro 20.000.000,00 pag. 10/65 e III) un massimale per il periodo di retroattività pari ad Euro
2.500.000,00, applicabile al caso di specie” e la previsione di una franchigia aggregata per ogni periodo annuo di assicurazione pari ad euro 4.000.000,00.
Dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU medico legale.
Depositata dal nominato ausiliare, dott. , in data Persona_3
25.5.2018, la relazione peritale, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con comparsa depositata in data 17.6.2020, Parte_1
e , nonché e rispettivamente,
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_4
genitori, i primi due, e fratelli, gli altri, di spiegavano Per_1
intervento volontario e, sulla premessa di avere sofferto danni iure proprio in ragione della perdita del rapporto parentale conseguente al decesso della loro congiunta, chiedevano disporsi la condanna dell al relativo risarcimento.
All'esito, il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “In ACCOGLIMENTO della
DOMANDA GIUDIZIALE, DA l' Controparte_12
, in persona del Direttore generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, favore di ciascuno degli attori l'importo di euro 200.000,00 a TITOLO di
pag. 11/65 RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, COME IN
MOTIVAZIONE
• DA l' , Controparte_12
in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori in solido tra loro (dal lato attivo), della somma di €. 90.000,00, a TITOLO di
RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI COME IN MOTIVAZIONE al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
• Dichiara la carenza di legittimazione attiva degli interventori;
• NN l' , in Controparte_12
persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori in solido tra loro (dal lato attivo), delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO, che si liquidano, complessivamente, in €. 23.700,00, di cui €. 700,00 per spese vive ed €. 23.000,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione agli avvocati e Michele RI che hanno dichiarato Pt_2
di averne fatto anticipo;
• PONE, definitivamente, a CARICO della Controparte_12
, in persona del Direttore generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, il PAGAMENTO delle SPESE relative alla CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO, già liquidate in atti
pag. 12/65 • NN gli interventori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 [...]
1 centro delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per CP_1
compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;
• Rigetta la domanda di manleva;
• Compensa per intero le spese di lite tra centro e AMT CP_1
Trust”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, ad essi notificata il 09/11/2021, interponevano appello, con atto notificato a mezzo pec in data
23/11/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c., , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
originari interventori, i quali, nel censurarla per avere il primo Giudice ritenuto tardiva la produzione documentale da essi operata a dimostrazione della loro dedotta qualità di congiunti della paziente deceduta, nel sollecitavano la riforma, in conformità delle sopra riportate conclusioni.
, e , nel costituirsi in Controparte_3 CP_5 Controparte_4
giudizio con comparsa depositata il 2.12.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima della data dell'udienza, fissata in citazione per il
7/03/2022, proponevano, a loro volta appello incidentale, relativamente ai capi di sentenza che avevano, a loro dire incongruamente, liquidato i danni.
pag. 13/65 L' , nel costituirsi in giudizio con comparsa Controparte_1
depositata il 3.12.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., rispetto alla data della prima udienza fissata in citazione per il
7/03/2022, proponeva, altresì, appello incidentale, avverso i capi di sentenza che avevano accolto la domanda degli attori e respinto la domanda di manleva.
L' nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_8
fondatezza tanto dell'appello principale, quanto di quelli incidentali, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.4.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, avanzata sia dagli appellanti principali, che dall' CP_1
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
28.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento del 18.7.2025, il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A.
Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
pag. 14/65 Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva la domanda proposta da , Controparte_3 CP_4
e ritenendo che l fosse
[...] CP_5 Controparte_1
responsabile del decesso della loro dante causa, . Per_1
Ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, il
Tribunale, aderendo alle conclusioni cui giungeva il nominato CTU, riteneva censurabile la condotta tenuta dai sanitari del P.O dei
Pellegrini di per avere, in occasione del primo accesso della CP_1
medesima risalente al del 26/3/2012, omesso di tenere sotto controllo la paziente per un adeguato periodo di almeno 6-10 ore, nonché per l'omessa valutazione, da parte di uno specialista cardiologo, del tracciato ECG, il quale presentava significative alterazioni indicanti una
Sindrome Coronarica Acuta senza sopraslivellamento del tratto ST -
SCA-NSTE.
In relazione al secondo accesso della paziente al PS dello stesso nosocomio, risalente al 29/3/2012, il CTU esprimeva la propria adesione alle considerazioni espresse dal CT degli attori, il quale aveva stigmatizzato il ritardo, di circa 25 minuti, dopo la constatazione della grave aritmia cardiaca ed il conseguente deficit di pompa, con il quale i medici avevano effettuato l'intervento di defibrillazione.
pag. 15/65 Pertanto, il Tribunale, in adesione alle risultanze della CTU, riteneva provata la carenza assistenziale ed affermava che, ove la paziente fosse stata idoneamente trattata, avrebbe avuto prevedibili possibilità di guarigione, laddove, invece, in concreto, il deficit di assistenza aveva determinato l'aggravarsi del quadro clinico caratterizzato dall'infarto miocardico da cui era stata successivamente colta, con Per_1
conseguente prolungata ipossia cerebrale e successivo decesso della stessa.
Il Tribunale, inoltre, riteneva prive di rilevanza le circostanze, invocate dalla difesa dell' secondo cui il rifiuto del ricovero da parte della paziente escludeva la responsabilità della struttura sanitaria, osservando che la decisione della di lasciare il nosocomio non Per_1
fosse stata presa nella piena consapevolezza del proprio stato di salute, poiché i sanitari avevano omesso una corretta diagnosi ed informazione sui rischi reali connessi al dolore toracico e alla provvisorietà della diagnosi stessa.
§ 4.
L'appellante incidentale - le cui doglianze vanno Controparte_1
esaminate per prime in quanto, essendo volte a contestare anche l'an della responsabilità, sono logicamente preliminari – censurava la sentenza nella parte, dinanzi riportata, in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso di . Per_1
pag. 16/65 L' lamentava, al riguardo, che il Tribunale aveva recepito pedissequamente ed acriticamente le risultanze della CTU, nonostante questa risultasse censurabile e viziata da plurime omissioni valutative, fondandosi unicamente sulla sintomatologia della paziente e non sull'accertamento della patologia.
La difesa dell sosteneva che la gestione sanitaria della paziente era stata assolutamente corretta e conforme alle linee guida esistenti.
In particolare, la struttura sanitaria deduceva che la morte di Per_1
non era riconducibile a negligenza dei sanitari, bensì ad una
[...]
“tragica fatalità” o a negligenza della paziente stessa, la quale aveva rifiutato il ricovero in occasione del primo accesso al Pronto Soccorso del 26 marzo 2012, impedendo ai sanitari lo svolgimento di ulteriori esami e l'esecuzione dell'iter clinico-diagnostico completo, che ne richiedeva l'osservazione prolungata.
Inoltre, i familiari avevano eluso la procedura di soccorso tramite il servizio del 118, da essi pure allertato, in occasione del secondo accesso al P.S., in data 29 marzo 2012, trasportando incautamente la paziente con mezzi propri e aggravando l'esposizione della a Per_1
prolungata ipossia.
L' chiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU o che al Consulente venissero chiesti chiarimenti e una nuova valutazione.
§ 5.
pag. 17/65 Il motivo, che si traduce nella sostanziale trasposizione delle osservazioni critiche già elaborate dai CT dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 195 c.p.c., è infondato.
Secondo l'appellante “.. La paziente, già cardiopatica, giunge al P.S. e riferisce dolore toracico aspecifico. I medici che la soccorrono effettuano diligentemente elettrocardiogramma ed enzimogramma cardiaco. Dai dati analizzati non si poteva diagnosticare infarto del miocardio e quindi correttamente veniva proposto ricovero che la paziente ha rifiutato. Tale situazione oggettiva induce alla seguente conclusione: “ Se la paziente non avesse rifiutato il ricovero proposto dai Dirigenti Medici in servizio, mettendo in essere la procedura diagnostica del “dolore toracico” probabilmente si sarebbe evitato il secondo evento”. In tal caso potrebbe ipotizzarsi l'ipotesi di danno sibi procurato” …”.
La doglianza non merita di essere condivisa, avendo il CTU, con valutazione immune da vizi e congruamente motivata, posto in risalto che “.. prima di considerare concluso l'iter clinico-diagnostico in P.S., nel rispetto delle linee guida sul dolore toracico, sarebbe stato doveroso il prosieguo del monitoraggio bioumorale ed elettrocardiografico: ciò avrebbe condotto alla definizione etiopatogenetica del sintomo riferito, consentendo alla paziente di poter consapevolmente decidere sull'opportunità/necessità di un ricovero;
nel caso de quo, invece, la prestazione di P.S. veniva interrotta prima della formulazione, anche meramente presuntiva, di un indirizzo diagnostico, privando di fatto la paziente della facoltà di poter scegliere in maniera appropriata tra le
pag. 18/65 diverse modalità di diagnosi e cura (ricovero o regime ambulatoriale)”
..”.
Negli stessi termini, il CTU aveva rilevato che “Come riconosciuto dal
Dott. (n.d.r..: Direttore della U.O.C. di Accettazione Medico- Per_4
Chirurgica del P.O. “dei Pellegrini), .. trattavasi di una paziente con anamnesi positiva per patologia cardiaca (non rilevata in P.S); inoltre, in considerazione del dolore toracico tipico, e delle rilevate alterazioni
ECGrafiche ed enzimatiche, sarebbe stato opportuno formulare una diagnosi di sospetta sindrome coronarica: tale appropriata comunicazione avrebbe consentito alla paziente di esercitare una consapevole scelta e, quindi, decidere se accettare o meno la proposta di ricovero;
nel caso de quo, invece, la generica diagnosi di dimissione
(“dolore toracico”), può aver sortito un effetto rassicurante, inducendo la paziente ad optare per la dimissione volontaria..”.
In altro punto della sua relazione, il CTU, sempre sul profilo in esame, aveva anche posto in risalto l'inadeguatezza della condotta assistenziale tenuta dai medici del PS, in quanto “.. la prescrizione di una visita cardiologica lascia presumere, da parte del medico del Pronto
Soccorso, la necessità di un monitoraggio cardiologico (anche se erroneamente considerato non urgente); tale circostanza deve ritenersi censurabile in relazione all'omessa indicazione del sospetto diagnostico
e/o della giustificazione della prescritta consulenza specialistica;
peraltro, occorre aggiungere, che in considerazione della sintomatologia presentata e degli accertamenti diagnostici eseguiti (ECG, markers di
pag. 19/65 miocardionecrosi), sarebbe stato doveroso effettuare la consulenza cardiologica prima della dimissione della paziente”.
Sempre dalla CTU emerge che, nella specie, la diagnosi sia stata carente in quanto “.. L'analisi del tracciato ECG effettuato nel corso dell'accesso al P.S. del 26/3/2012 consente di affermare la sussistenza di una sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST (SCA-
NSTE); l'omessa diagnosi di tale grave stato morboso può essere considerata responsabile della successiva evoluzione in infarto miocardico anterolaterale, con fibrillazione ventricolare secondaria”.
Le considerazioni sin qui esposte inducono, quindi, a ritenere corretta la decisione impugnata, posto che il rifiuto della paziente di continuare il ricovero non ha interrotto il nesso causale tra la carente prestazione assistenziale e l'evento dannoso, essendo la decisione della paziente avvenuta in un contesto nel quale già si era realizzata la grave omissione diagnostica, che, di fatto, impediva alla di avere piena Per_1
contezza delle proprie precarie condizioni di salute, foriera di possibili
(e, in effetti, di li a poco verificatisi) ulteriori episodi avversi.
§ 6.
Secondo l' inoltre, nemmeno rispetto alla seconda fase della vicenda clinica, afferente al ricovero d'urgenza del 29.3.2012, sarebbe ravvisabile la responsabilità della struttura, in quanto “In questo caso il trasporto in ospedale è stato effettuato con mezzi propri da familiari, al di fuori di qualunque assistenza medica. “Se il soccorso invece di essere fatto da familiari fosse stato effettuato tramite il servizio 118, in cui
pag. 20/65 opera personale specificamente addestrato alla gestione dell'urgenza, probabilmente l'arresto cardiaco avrebbe avuti una migliore assistenza grazie all'applicazione del BLS-D”.
§ 7.
La censura è assorbita dal rigetto della precedente.
Infatti, in aggiunta a quanto in precedenza già osservato, deve rilevarsi che il CTU, nel suo elaborato, evidenziava quanto segue: “.. per escludere la diagnosi di infarto del miocardio sono necessarie almeno 10 ore tra l'inizio del sintomo sospetto (dolore toracico) e il momento in cui si conclude l'approfondimento diagnostico strumentale (ECG) e bioumorale (markers di miocardionecrosi) (Bakker 1993); in assenza di un'adeguata osservazione, il rischio di dimettere un paziente senza che sia stata diagnosticata correttamente una sindrome coronarica acuta è elevato (si stima che il 25-50% dei pazienti con dolore toracico acuto hanno un ricovero incongruo, mentre le dimissioni inappropriate raggiungono il 2-8% dei casi). L'erronea dimissione dei pazienti con sindrome coronarica rappresenta il 20% delle spese medico-legali contro
i medici dei Dipartimenti di Emergenza degli USA (McCarthy BD, Ann
Emerg Med 1999).
Nel caso in questione, si può ritenere che sussistano fondati aspetti di responsabilità professionale in relazione ad un'imperita valutazione di elementi clinici (anamnesi; dolore toracico), strumentali (alterazioni dell'ECG) e bioumorali (incremento della troponina T), responsabile dell'imprudente dimissione della paziente, omettendo un'adeguata
pag. 21/65 definizione diagnostica (anche solo presuntiva); pertanto, si può affermare la sussistenza di un nesso di causalità tra una condotta sanitaria imperita ed imprudente ed i successivi eventi avversi, in ultimo responsabili dell'exitus della Sig.ra ”. Per_1
E' chiaro, quindi, alla luce delle condivisibili valutazioni del CTU, peraltro supportate da plurimi riferimenti bibliografici non superati da contrarie allegazioni dell'appellante, che la carenza assistenziale verificatasi in occasione del primo accesso della paziente al PS, risalente al 26.3.2012, abbia avuto rilevanza causale determinante, avendo impedito di pervenire ad una corretta e tempestiva diagnosi della patologia coronarica già in atto, poi evolutasi, a seguito del successivo evento acuto, insorto a distanza di soli tre giorni in data
29.3.2012, in maniera irrimediabile ed esitata da ultimo nella morte della paziente.
§ 8.
L' censurava la sentenza osservando, altresì, che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto integrata la prova del nesso causale, non evidenziando che, nella specie, la causa della morte non era rappresentata dalla condotta dei sanitari, ma da patologie preesistenti da cui la era affetta. Per_1
Del resto, secondo l' il Tribunale aveva liquidato il danno parametrando lo stesso ad un'invalidità del 100% riferita ad un soggetto con una normale aspettativa di vita, laddove, nella specie,
pag. 22/65 avrebbe dovuto considerare la durata effettiva della vita ed applicare i parametri per il calcolo del danno da ITT.
Pertanto, valorizzando il rifiuto del ricovero, da parte della paziente, e le gravissime condizion in cui la stessa era giunta in PS, il Giudice avrebbe dovuto, al limite, ridurre della metà il risarcimento.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'incidenza che, rispetto al verificarsi del danno, avrebbero avuto le pregresse affezioni cardiache da cui la era gravata, giova Per_1
rimarcare che, secondo il CTU, in ipotesi di condotta assistenziale corretta, in occasione del primo accesso del 26.3.2012, le probabilità di guarigione erano buone.
Infatti, sul punto, l'ausiliare asseriva che “.. La disamina dei dati anamnestici, clinici, strumentali e bioumorali evidenzia l'assenza di fattori prognosticamente negativi;
tale affermazione è supportata dalle seguenti considerazioni:
- epoca di esordio della sintomatologia: circa due ore;
- buone condizioni generali della paziente (codice triage: verde);
- assenza di tachicardia (FC 78 bpm), ipotensione (PA 130/80), desaturazione (sat. O2 98%) o di segni clinici di scompenso cardiaco;
- assenza di indicatori di rischio universali (età avanzata, diabete, insufficienza renale o altre comorbilità);
pag. 23/65 - quadro elettrocardiografico predittivo di danno limitato;
- modesto incremento dei markers di miocardionecrosi (troponina T hs
(alta sensibilità) 18.3 pg/ml (range: 0.0 – 14.0);
- la coronarografia effettuata in regime di ricovero in data 3/4/2012 evidenziava una “malattia aterosclerotica ostruttiva del ramo interventricolare anteriore con indicazione ad angioplastica”; pertanto, trattavasi di malattia monovasale, nonché suscettibile di trattamento mininvasivo (angioplastica);
L'analisi comparata di tali fattori consente di affermare la sussistenza di una sindrome coronarica a prognosi favorevole, se tempestivamente riconosciuta ed adeguatamente trattata “ e concludeva affermando che
“.. secondo un giudizio controfattuale, la tempestiva diagnosi di sindrome coronarica acuta, avrebbe consentito la realizzazione di strategie terapeutiche, con un prevedibile outcome favorevole”.
Quindi, alla stregua delle chiare affermazioni del CTU, è ragionevole ritenere, secondo gli standard probabilistici propri del processo civile
(i.e.: criterio del più probabile che non), che una corretta diagnosi ed un corretto trattamento della sindrome coronarica, in occasione dell'accesso al PS del 26.3.2012, avrebbe impedito l'irrimediabile aggravarsi del quadro clinico ed avrebbe, con le opportune cure e trattamenti, consentito di pervenire ad una guarigione.
Ne segue che la patologia cardiaca di base, da cui la paziente era affetta e che rappresentava la causa dell'accesso della medesima al PS, non avrebbe, se idoneamente trattata, condotto alla morte della paziente.
pag. 24/65 § 10.
Riguardo, poi, alle ulteriori considerazioni svolte dall'appellante incidentale, afferenti alla valutazione del danno, il motivo di gravame è, invece, inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si traduce in una critica motivata della decisione impugnata.
Ed invero, il Tribunale riconosceva agli attori, a titolo di danno biologico terminale sofferto dalla paziente prima del decesso e trasmesso iure hereditatis ai suoi congiunti, l'importo pro die, determinato sulla scorta della tabella di Milano 2021, di euro 99,00, per ogni giorno di sopravvivenza in stato vegetativo, moltiplicato per il periodo (di 33 mesi) intercorso tra il 29.3.2012 e la morte e, quindi, liquidava, a tale titolo, complessivi euro 90.000,00.
Al cospetto di tale articolata ratio decidendi, l' si limitava a sostenere che il Giudice avrebbe fatto erroneo riferimento a valori tabellari riferiti ad un danno permanente del 100% e ad un'aspettativa di vita riferita ad una persona normale. La deduzione appare, tuttavia, inconferente, posto che, per quanto prima osservato, il Giudice non riconosceva affatto, (né, invero, avrebbe potuto, essendosi al cospetto di un soggetto deceduto), un danno biologico permanente alla paziente, ma il solo danno biologico terminale, per il periodo in cui la stessa era sopravvissuta, all'evento cardiaco acuto del 29.3.2012, in condizioni gravemente menomate e in uno stato di coma, e fino alla morte.
pag. 25/65 Appare, quindi, evidente come la censura non sia stata affatto correlata al percorso argomentativo della decisione impugnata e che, per tale ragione, la stessa risulti inammissibile.
§ 11.
Il Giudice di primo grado, poi, respingeva la domanda di manleva che l' veva proposto, evidenziando che “.. La polizza n. ITOMM1402054, invocata a sostegno della domanda di garanzia impropria di cui si tratta, prevede l'operatività del contratto di assicurazione nel periodo intercorrente tra le ore 24:00 del 31-03-2014 e le ore 24:00 del 31-03-
2017, operante in regime claims made e con retroattività biennale ..
L'art. 2 del contratto, rubricato “Inizio e termine della garanzia RCT”, prevede che “«L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto,
a condizione che il Contraente ne dia regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto»”.
- Secondo la predetta chiamata in causa, dunque, la polizza non sarebbe operativa in relazione al sinistro oggetto di causa, in quanto verificatosi prima del periodo di retroattività. I fatti che hanno condotto al decesso della si sono infatti verificati in data 26 e 29.3.2012, prima dei due Per_1 pag. 26/65 anni antecedenti la decorrenza della Polizza (fissata il 31 marzo 2014 - con termine di retroattività, dunque, al 31 marzo 2012). In alcun modo potrebbe ritenersi, dunque, il sinistro per cui è causa ricompreso nel perimetro di copertura della garanzia assicurativa.
Con la conseguenza che, anche ritenere operante il sistema loss occurance ex art. 1917 c.c. la polizza non sarebbe comunque operativa ..
Nel caso di specie, il tenore della clausola pare chiaro nel delimitare la nozione di fatto assicurato negli eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto le cui conseguenze dannose si siano manifestate durante la vigenza della polizza. Ne discende che, appurato che le condotte omissive e colpose che hanno condotto al decesso sono state poste in essere in data 26.3.2012 e 29.3.2012 (cfr. anche CTU in atti), la domanda di manleva non può essere accolta senza che neppure occorra far riferimento alla tematica delle claims made spurie”.
§ 12.
Con il terzo motivo del suo appello incidentale, l' Controparte_1
lamentava che il Tribunale aveva rigettato, a suo dire erroneamente, la domanda di manleva da essa proposta nei confronti della compagnia
. Controparte_10
L'istante sosteneva che il Tribunale aveva errato nel non dichiarare la nullità della clausola claims made, contenuta nella polizza n.
ITOMM1402054, operante in relazione al periodo 31/03/2014 -
31/03/2017, con retroattività biennale.
pag. 27/65 Sul punto, sosteneva che la clausola, essendo del tipo "claims made impura", prevedendo la copertura per sinistri avvenuti al massimo nei due anni precedenti la data di decorrenza del contratto, creava un ingiusto e sproporzionato vantaggio per l'assicuratore, esponendo l' a "vuoti di copertura" per sinistri come quello in esame, risalenti al marzo 2012, quindi non coperti dalla retroattività biennale che partiva dal marzo 2014.
In particolare, secondo l'istante, tale limitazione contrastava con i principi espressi dalla Suprema Corte e con la disciplina introdotta da recente Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), la quale prevedeva una retroattività decennale obbligatoria per le polizze in materia sanitaria.
Peraltro, l'appellante, operando un pedissequo richiamo a tutte le deduzioni difensive svolte in primo grado, sollecitava la Corte a voler operare una valutazione di meritevolezza della clausola cd. claims made impura, contenuta nel contratto, al riguardo sostenendo che la stessa esponeva la struttura sanitaria a buchi di copertura e determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto tenuto conto degli ingenti danni cagionati e degli effetti pregiudizievoli di una mancata scopertura assicurativa.
Ed ancora, richiamando giurisprudenza afferente, peraltro, a casi diversi, nei quali, cioè, la polizza prevedeva che la copertura fosse prestata solo se, tanto il danno causato dall'assicurato quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, fossero avvenuti nel periodo di durata dell'assicurazione, l'istante sosteneva l'immeritevolezza della clausola al vaglio di questa Corte. pag. 28/65 La clausola sarebbe nulla perché introdurrebbe una limitazione di responsabilità che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per la compagnia assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la
Secondo l'appellante, inoltre, la clausola oggetto di gravame, della quale il primo Giudice aveva giustamente dichiarato la nullità, creerebbe una limitazione di responsabilità ed una sproporzione tra la posizione dell'assicurato e della compagnia assicurativa. Di conseguenza la stessa dovrebbe ritenersi assoggettata al regime dettato dall'art. 1341 co. 2 c.c..
L'appellante obiettava, poi, che, nella specie, era mancata la prova che la compagnia aveva assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di far conseguire a quest'ultima una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. Tra l'altro, le condizioni di polizza erano redatte in maniera poco chiara, facendo coincidere la nozione di sinistro con “ la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell' per la prima volta durante il periodo di durata Parte_5
dell'assicurazione e regolarmente denunciata agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione”, così inducendo a ritenere che la copertura avrebbe operato per tutte le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di vigenza della polizza.
Inoltre, la ridotta durata del periodo di retroattività, estesa a soli due anni prima della data di efficacia della polizza, esponeva l'azienda a pag. 29/65 vuoti di tutela e provocava “un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato (totale premio annuo € 4.870.000,00, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia aggregata annua di
€.4.000.000,00”.
Di conseguenza, opinava l'istante, “al fine di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni ed adeguare il contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dalla va senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 c.c., secondo comma, la nullità parziale di tale clausola, contenuta nell'art. 2 delle condizioni di polizza, nella parte in cui limita la copertura ai fatti dannosi verificatisi solo due anni prima ed alle richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, lasciando la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto, cosi come previsto da norme vigenti nell'Ordinamento Giuridico ed, in particolare, dall'art.11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui si può attingere per integrare il contenuto contrattuale, in linea con la sentenza della Cassazione SS.UU.
n. 22437/18”.
L'appellante, poi, sosteneva che il Giudice avrebbe anche dovuto valorizzare la normativa di cui alla L. 205/05, in tema di tutela del consumatore, valorizzando il fatto per cui la stessa andrebbe applicata a tutela non dell'azienda, ma della “vittima che verrebbe a subire le conseguenze di un contratto con buchi di copertura nonostante che il responsabile del danno abbia regolarmente pagato il premio di polizza
pag. 30/65 ed il fatto dannoso si sia verificato nel periodo temporale coperto da garanzia”.
Peraltro, anche operando lo scrutino sulla causa concreta del contratto, imposto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 24 settembre 2018 n. 22437, il Giudice avrebbe dovuto rilevare lo
“squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, non essendo stata, la clausola in esame, oggetto di trattativa precontrattuale con connessa riduzione del premio di polizza, non rilevando e non risultando sufficiente, in relazione all'acclarato squilibrio contrattuale, la concessione di ultrattività annuale dopo la scadenza della polizza per eventi verificatisi in corso di contratto. In altre parole, la limitazione di copertura per danni da responsabilità sanitaria verificatisi nel corso della vigenza della polizza, ha determinato uno squilibrio fra assicurato ed assicuratore non compensato da alcuna riduzione di premio né convenientemente illustrato nelle intese precontrattuali”.
Infine, l' opinava che “la clausola in esame pone una decadenza a carico dell'assicurato assolutamente indipendente dalla sua condotta, pone quindi una condizione che dipende esclusivamente da un terzo estraneo al rapporto contrattuale e da tanto il contrasto non solo con
l'art. 1341 cc che vieta clausole vessatorie non sottoscritte, tra le quali sono espressamente annoverate quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 cc che commina la nullità dei patti con cui si convengono decadenze che rendano eccessivamente difficile ad una di esse l'esercizio del diritto. È di tutta evidenza che il termine apposto alla escussione della assicurazione è un termine di decadenza che deve essere
pag. 31/65 riconosciuto nullo perché, nel caso di specie, rende eccessivamente difficile, se non impossibile, l'esercizio del diritto”.
§ 13.
Il motivo è infondato.
Richiamando quanto da questa Corte già affermato in precedente sentenza resa tra le stesse parti, ed in Controparte_1 CP_10
relazione a fattispecie analoga, nella quale si dibatteva della validità della medesima polizza n. ITOMM140254, con decorrenza dal
31.3.2014, (cfr. Corte di Appello di Napoli, 8^ sezione civile, sentenza n.
5182/2025 del 25.10.2025, Pres. Cocchiara, Rel. Sacchi), occorre osservare quanto segue.
La polizza in esame conteneva all'articolo 2 una clausola del seguente tenore: “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la
RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto
…”.
Orbene, dall'esame del fascicolo di parte dell relativo al primo grado, riprodotto nel fascicolo telematico dalla medesima appellante, si ricava che la clausola di cui all'art. 2 della polizza, appena riportata, era stata oggetto di separata e specifica approvazione, unitamente ad altre, da parte dell'assicurata.
pag. 32/65 Quindi, la deduzione afferente alla pretesa violazione dell'art. 1341 co.
2 c.c., a prescindere dalla sua infondatezza, trattandosi di clausole che per loro natura delimitano l'oggetto del contratto e non, invece, la responsabilità dell'assicuratore, è sconfessata dal contenuto del citato documento.
In ordine, poi, a pretese carenze informative dell rispetto alla polizza merita rimarcare, in contrario, che tale contratto CP_10
veniva stipulato nel 2014 e che esso, come puntualmente dedotto dall'appellata, in difetto, sul punto, di contrarie deduzioni dell'appellante, non è il primo concluso tra le parti.
L'appellata ha, invero, dedotto come: “.. è stata assicurata con Pt_6
– sebbene con una soluzione di continuità – sin dal 01-12-2009. CP_10
La Polizza ITOMM09B0026 venne stipulata con il predecessore di
con una durata CP_10 Controparte_13
originariamente fissata fino al 30-11-2010, ma prorogata fino al 30- 11-
2011; questa polizza prevedeva un periodo di retroattività di un anno, un premio totale di Euro 8.313.459,54, un massimale per sinistro di 5 milioni
e aggregato annuo di 30 milioni, una franchigia aggregata di Euro
2.000.000,00 (poi diminuita a Euro 1.000.000,00, con l'aggiunta di una franchigia fissa per sinistro di Euro 50.000.000,00). Alla scadenza dell'ultimo rinnovo della Polizza ITOMM09B0026, ha avuto un Pt_6
buco assicurativo fino al 31-12-2012 (buco volontario per non aver sottoscritto i contratti, non quello che talvolta la giurisprudenza ipotizza essere conseguenza delle assicurazioni on claims made basis), data nella quale ha stipulato, sempre con la Polizza ITOMM1200026 con CP_10
validità fino al 31-12-2014: questa polizza prevedeva una retroattività pag. 33/65 quinquennale, un premio totale di Euro 4.990.000,00, ma con clausola di regolazione del premio al termine del periodo assicurativo, un massimale per sinistro di 5 milioni, per i sinistri in retroattività pari a Euro
3.000.000,00, una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00.
Successivamente, alla Polizza ITOMM1200026 ha fatto seguito la Polizza
ITOMM1402054, con validità fino al 31-03-2017: questa polizza prevedeva una retroattività biennale, un premio di Euro 5.953.575,00, un massimale per i sinistri in retroattività pari a Euro 2.500.000,00, e una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00. Da ultimo è stata convenuta sempre con la Polizza ITOMM170003, con decorrenza dal 31- CP_10
03-2017 al 31- 03-2018, costituente proroga tecnica della precedente”.
Sulla scorta di tali deduzioni, come detto, non contestate dall appare evidente come questa, nel 2014, quando ha concluso la polizza azionata in giudizio, era perfettamente consapevole del CP_10
regime contrattuale delle claims made impure, trattandosi di pattuizioni presenti in tutti i contratti già in precedenza stipulati.
Tra l'altro, l'assunto difensivo dell'appellante è contrastato dall'assorbente rilievo per cui, come pure emerge dal frontespizio della polizza de qua, la stessa veniva stipulata all'esito di una gara d'appalto, indetta dalla stessa azienda ed inerente, appunto, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi.
Tale notazione confligge, quindi, apertamente con l'assunto di una paventata mancata conoscenza, da parte dell'assicurata, del contenuto della claims made impura oggetto del motivo di gravame, essendo, al contrario, ragionevole ritenere che la stessa, quale committente, l'abbia finanche predisposta. pag. 34/65 In ogni caso, l'aggiudicazione della gara all'odierna appellata induce a ritenere che l abbia comparato le offerte di diverse imprese assicurative, considerando quella della più conveniente sul CP_10
piano economico e della tutela offerta.
Non è allora fondatamente sostenibile che la fosse all'oscuro del significato della clausola cd. a richiesta fatta e che non abbia avuto modo di valutare la convenienza di tale pattuizione e la idoneità della stessa a garantire la sua posizione.
Le considerazioni appena esposte inducono, poi, a dissentire dai rilievi dell tesi a sostenere l'applicabilità, a tale soggetto, della normativa dettata a tutela dei consumatori, essendo palese che si sia al cospetto di una polizza stipulata da una struttura sanitaria nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e che si sia, quindi, al di fuori della normativa consumeristica.
Riguardo alla pretesa idoneità della polizza in esame ad alterare l'equilibrio sinallagmatico, deve, poi, rilevarsi che l'unica valutazione consentita al Giudice, alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della S.C. nella nota pronuncia n. 22437/18, sia quella afferente alla non conformità della clausola al tipo contrattuale prescelto
(assicurazione della responsabilità civile), essendo, dal carattere tipico del contratto, preclusa ogni indagine sulla meritevolezza.
Orbene, le deduzioni svolte dall'appellante non consentono di pervenire alla conclusione che la polizza de qua sia nulla per contrarietà a norma imperativa.
Ed invero, come pure rilevato dal Tribunale con statuizione non oggetto, sul punto, di censura, la polizza per cui si CP_10
pag. 35/65 controverte, vigente alla data di presentazione della prima richiesta risarcitoria inoltrata dai danneggiati all e della prima denuncia di sinistro alla compagnia, operato dall'assicurata in data 12.2.2016, non copriva il fatto dannoso, essendosi questo verificato “in data 26 e
29.3.2012, prima dei due anni antecedenti la decorrenza della Polizza
(fissata il 31 marzo 2014 - con termine di retroattività, dunque, al 31 marzo 2012)” (cfr. sentenza appellata, pag. 31).
Ciò posto, la mancata estensione della copertura ad un arco temporale anteriore a quello biennale, previsto dalla polizza, non è motivo di nullità della stessa.
Infatti, ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola
e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass.
Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154-01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e
pag. 36/65 differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, come dinanzi ampiamente detto, può ritenersi che l' sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dalle difese svolte da la polizza di cui si discorre CP_10
succedeva, salva una soluzione di continuità di due anni tra il 2012 ed il 2014, ad altre tra le medesime parti.
Orbene, ciascuna di tali polizze contemplava, come detto, periodi di retroattività diversamente modulati e variava anche nell'ammontare dei premi e delle franchigie. Tali indicazioni inducono a ritenere plausibile che tali polizze venissero, volta per volta, modulate tenute presenti le richieste dell' e, verosimilmente, l'esigenza di contemperare una copertura quanto più possibile estesa nel tempo al contenimento dei costi.
Quanto precede, oltre ad escludere il paventato deficit informativo, induce, altresì, a disattendere l'assunto di un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
Infatti, al riguardo, la deduzione dell'appellante appare genericamente formulata, essendo basata solo sull'entità del premio di polizza, senza offrire alcun elemento che consenta, in concreto, di saggiarne l'adeguatezza in rapporto all'estensione del rischio, sia sul piano del pag. 37/65 numero di presidi ospedalieri coinvolti, che di bacino di utenza, che di durata temporale.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire, quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
Del resto, a conforto di quanto appena osservato, deve rimarcarsi che
Cass. civ. n. 17893/2025, nel confermare la sentenza n. 2477/22 di questa Corte vertente su fattispecie analoga, affermava: “… Ciò detto, la clausola non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi. La circostanza stessa che l'obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con legge n. 124 del 2017) è significativa sul piano della interpretazione. Poiché quella norma non si può applicare retroattivamente, in quanto, quando è entrata in vigore il contratto era stato già stipulato e definito, significa, per contro, che al momento della stipula un tale vincolo non operava ed i contraenti non vi erano tenuti.
Proprio la circostanza che il vincolo è stato introdotto dopo impedisce di dire che al momento della stipula quel vincolo operava e le parti avrebbero dovuto rispettarlo, pena la nullità del contratto. Dunque, non
pag. 38/65 si può dire che la clausola è contraria a legge, nella accezione fatta propria dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché la legge al momento della stipula ancora non c'era. Né ovviamente può dirsi che la legge (124 del 2017) ha recepito un principio già insito nel sistema, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. Ciò equivale ad una sua applicazione retroattiva: come dire che la legge si limita a dichiarare e non a costituire una regola, che era già vigente ed obbligava le parti. Efficacia, questa, che non può predicarsi di una norma di legge innovativa del preesistente sistema di significati ..”.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_7
non è il modello al quale riferirsi per saggiare la validità di una
[...]
polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata di tre anni, dal 31.3.2014 al 31.3.2017, con pag. 39/65 estensione retroattiva a fatti denunciati in costanza di polizza e verificatisi fino al 31.3.2012, per una durata della copertura pari complessivamente a cinque anni, non è, in difetto di ulteriori e più specifiche allegazioni, prospettabile il denunciato squilibrio, né ravvisabile uno svuotamento della funzione di garanzia cui il contratto era destinato ad assolvere. Ciò, soprattutto, se si considera che si trattava di una polizza preceduta e seguita da altre, stipulate con la stessa compagnia, per cui, in definitiva, in questa prospettiva, la copertura, se correttamente modulata in occasione della stipula ed evitando di incorrere nel mancato rinnovo alle varie scadenze pattuite
(come si è visto essere accaduto per il biennio 2012/2014), avrebbe consentito di salvaguardare gli interessi di entrambe le parti del rapporto.
In conclusione, quindi, l'appello incidentale dell' deve essere interamente rigettato.
§ 14.
Ciò posto e passando all'esame dell'appello principale, giova premettere che il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli interventori, oggetto della comparsa di costituzione dagli stessi depositata in data 17.6.2020, osservando che “..se è vero che
l'intervento ex art. . 105 c.p.c. non soggiace a preclusioni in termini di articolazione di domande, è anche vero che esso soggiace a tutte le preclusioni istruttorie maturate (con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.”. Quindi, nella specie, secondo il Giudice, gli interventori, pur potendo esercitare attività assertive, non potevano pag. 40/65 legittimamente svolgere attività istruttorie, essendo, al momento dell'intervento, maturate le preclusioni. Di conseguenza, i documenti da essi prodotti al fine di provare la legittimazione ad agire, vale a dire la dedotta relazione di parentale con la paziente deceduta, dovevano ritenersi non utilizzabili, siccome depositati tardivamente.
§ 15.
Con il primo motivo, gli appellanti principali, nel censurare la parte di sentenza appena riportata, sostenevano che il primo Giudice era incorso in un evidente errore, qualificando il deposito dei certificati anagrafici, volti a comprovare il loro rapporto di parentela con la congiunta, come attività istruttoria soggetta a preclusioni. Al contrario, deducevano che tali certificati, attenendo alla causa petendi della domanda ed alla ragione stessa della loro presenza in giudizio, rilevavano solo sul piano assertivo e, dunque, non soggiacevano alle preclusioni istruttorie. A conforto del proprio assunto, richiamavano il precedente di cui alla sentenza n. 4934/2018 della S,C., dal quale, a loro dire, si doveva desumere che il divieto per l'interveniente di compiere atti non più permessi alle altre parti si riferiva unicamente all'attività istruttoria, mentre l'attività assertiva era sempre ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti lamentavano che il
Tribunale non aveva fatto applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nella specie, certamente utilizzabile in quanto le parti convenute non avevano impugnato né contestato il dedotto rapporto di parentela che li legava alla defunta, pag. 41/65 essendosi limitate ad eccepire l'inammissibilità dell'intervento in quanto asseritamente tardivo.
Sulla scorta dei richiamati motivi, gli istanti sollecitavano il Collegio a voler riformare la sentenza e ad accogliere le domande risarcitorie da essi promosse con l'atto di intervento volontario, concernenti il ristoro del lamentato danno da perdita del rapporto parentale.
§ 16.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, in senso contrario, merita osservare che, in una fattispecie analoga a quella in esame, nella quale era stata impugnata una sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la produzione documentale operata da un interventore, a preclusioni istruttorie spirate, al fine di dimostrare la sua legittimazione ad agire, la
Cassazione abbia, di recente, affermato che “ .. sebbene .. la preclusione nascente dall'art. 268 cod. proc. civ. non concerne le attività “assertive”, ma solo quelle probatorie .. non opera, invece, distinzioni di sorta quanto all'impossibilità (una volta decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di effettuare produzioni documentali, a seconda della loro diversa finalità”. Di conseguenza, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove
pag. 42/65 documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018,
n. 20882)” ..”, per cui “.. ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire
(specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”), significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi – per tornare al caso che occupa – di quel diritto di credito, oppure l'assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 12463 del 2023).
Discende da quanto appena riportato che, non potendosi distinguere a seconda della finalità per la quale la produzione documentale sia stata operata, la stessa, siccome nella specie effettuata tardivamente, rispetto alle preclusioni istruttorie già ampiamente maturate, deve ritenersi non utilizzabile.
D'altra parte è di tutta evidenza che, ad onta del riferimento alla legittimazione ad agire, impropriamente contenuto nell'impugnata sentenza, la documentazione anagrafica, della cui produzione si discute, atteneva al merito della domanda, essendo volta a dimostrare la sussistenza del legame di parentela, tra gli interventori e la vittima della malpractice sanitaria, che costituisce il primo ed indefettibile presupposto di una pretesa risarcitoria del tipo di quella in esame, nella quale si lamenti la perdita del rapporto parentale.
pag. 43/65 Né, per altro verso, è sostenibile che la lacuna probatoria derivante dalla tardiva produzione documentale potesse essere superata dalla valorizzazione della condotta processuale di non contestazione posta in essere dalla
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte" (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 12064 del 2023) e, nella specie, in cui gli interventori, asseritamente genitori e fratelli della compianta , non erano Per_1
nemmeno stati parti del contratto di spedalità, deve ragionevolmente escludersi la conoscenza, da parte dell' del dedotto rapporto di parentela.
Ne segue che, essendo rimasto indimostrato tale presupposto, la domanda proposta dagli interventori doveva necessariamente essere rigettata.
§ 17.
Con il terzo motivo d'appello, proposto in via subordinata, gli appellanti principali lamentavano che il primo Giudice incorreva in errore, violando i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 2951/2016, in quanto confondeva la legittimazione ad agire con la legittimazione attiva.
Infatti, il Tribunale, mentre in motivazione pronunciava l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire, riferita al grado di parentela, nel dispositivo dichiarava la carenza di pag. 44/65 legittimazione attiva di essi appellanti, decisione che, attenendo al merito della causa, gli precludeva la possibilità di riproporre l'azione con un autonomo giudizio.
Pertanto, gli istanti chiedevano, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado, emettendo una pronuncia di inammissibilità in rito dell'atto di intervento per difetto della legittimazione ad agire.
§ 18.
Anche il terzo motivo è infondato, dovendosi rilevare che, a prescindere dall'improprio riferimento alla legittimazione ad agire, contenuto a pagina 6 e nel dispositivo della sentenza, ove testualmente si legge “Dichiara la carenza di legittimazione attiva degli interventori”, il primo Giudice abbia emesso una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda. Deve, infatti, ribadirsi che la produzione documentale afferiva alla prova del legame parentale, che rilevava per ritenere dimostrata la titolarità attiva del diritto.
Peraltro, anche ad ammettere che la sentenza, in conformità al suo tenore letterale, abbia dichiarato, non il difetto di titolarità attiva, ma la carenza di legittimazione attiva, il risultato non muterebbe, poiché si sarebbe, pur sempre, al cospetto di una statuizione che ha rilevato la carenza di uno dei presupposti richiesti per la proposizione dell'azione risarcitoria (il vincolo di parentela con il paziente deceduto) e che, quindi, necessariamente attiene al merito, come del resto, gli stessi appellanti mostravano di avere compreso nel formulare la censura.
§ 19.
pag. 45/65 Con l'ultimo motivo, gli appellanti censuravano il capo della sentenza che li aveva condannati a rifondere, in favore dell' le spese processuali, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse, avuto riguardo alla complessità della questione di diritto sottesa alla domanda da essi proposta ed all'esistenza di contrasti di giurisprudenza sul punto.
§ 20.
Il motivo è infondato, perché la questione sottesa al motivo di gravame non era affatto controversa, come reso evidente dal precedente di legittimità dinanzi citato, nel quale si rilevava che il principio ivi affermato era consolidato (cfr. pag. 5 della citata Sez. 3, Ordinanza n.
12463 del 2023).
Né, invero, il verificarsi del decesso della vittima primaria della malpractice rappresenta un elemento che possa giustificare, pure a fronte del rigetto della domanda proposta dagli interventori, la compensazione, rispetto ad essi, delle spese processuali. Se, infatti, la ragione del mancato accoglimento della domanda è costituita dalla mancata dimostrazione del rapporto di parentela, non potrebbe, pena un'insanabile contraddizione, giammai valorizzarsi proprio tale rapporto per giustificare una compensazione delle spese processuali.
Infine, del tutto inconferente, rispetto alla domanda proposta dagli interventori, è la compensazione disposta dal Giudice, sulla base di presupposti diversi, in relazione al rapporto tra parti del tutto distinte
( d . CP_10
pag. 46/65 § 21.
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale proposto dagli attori originari.
Gli appellanti incidentali, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
con il primo motivo d'appello, sollecitavano una liquidazione CP_5
migliorativa del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che il primo giudice aveva disatteso quanto sancito dalla Suprema
Corte nelle sentenze n. 10579/2021 e n. 26300/2021, secondo le quali il danno in questione non andrebbe liquidato sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo il cd. sistema a forbice, non essendo le stesse dotate di efficacia para normativa.
Al riguardo, gli istanti, valorizzando il contenuto dei richiamati precedenti di legittimità, evidenziavano che le tabelle meneghine, impiegate dal primo Giudice, si limitavano ad individuare solo un tetto minimo e un tetto massimo compreso tra un'ampia forbice (pari, ad esempio, nel caso della morte del coniuge, a valori da € 168.000,00 ad
€ 336.000,00) e non seguivano la tecnica del punto, mancando così un qualsiasi "forma di concretizzazione tipizzata" richiesta dalla legge.
La difesa degli appellanti deduceva, poi, che, al fine di garantire l'uniformità di giudizio ed un'adeguata valutazione della fattispecie concreta, la S.C. aveva stabilito che il danno dovesse essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, prevedendo la modularità del risarcimento in base all'elencazione di circostanze pag. 47/65 indefettibili quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Inoltre, gli appellanti lamentavano che il Giudice di prime cure aveva limitato la motivazione alla considerazione dell'età della vittima (46 anni all'epoca della morte), del regime di convivenza e del presumibile sconvolgimento dovuto al periodo di stato vegetativo pari a 33 mesi, senza tener conto delle circostanze specifiche e peculiari che imponevano la personalizzazione integrale del danno.
Tali circostanze erano le seguenti, così sintetizzabili: -l'immane sofferenza subita nel vedere la moglie e madre alimentarsi con un sondino, subire l'amputazione dell'arto e vivere per quasi tre anni in uno stato comatoso vegetativo, per poi spegnersi lentamente;
-
l'assistenza full time prestata dai familiari alla donna incapace di attendere agli atti quotidiani della vita, lo stress dei numerosi ricoveri e la consapevolezza della morte imminente;
-la circostanza che le figlie della de cuius erano giovanissime al momento del decesso.
Gli istanti sostenevano, quindi, che, applicando un sistema a punti, si sarebbe potuti pervenire ad una liquidazione più favorevole del danno,
“nella misura di € 294.201,00 in favore del sig. (20 punti Controparte_3
per grado di parentela, 3 per l'età della vittima di anni 48 momento del decesso, 3 in base all'età del coniuge di anni 52, 4 per la convivenza tra la vittima e il coniuge) coniuge convivente della de cuius sig.ra , Per_1
€ 284.394,30 in favore di (18 punti per grado di Controparte_4
parentela, 3 per l'età della vittima di anni 48 al momento del decesso, 4 in base all'età del figlio di anni 23 al momento del decesso, 4 per la pag. 48/65 convivenza tra la vittima e la figlia) figlia convivente della vittima, ed €
284.394,30 in favore di (18 punti per grado di parentela, CP_5
3 per l'età della vittima di anni 48 al momento del decesso, 4 in base all'età del figlio di anni 26 al momento del decesso, 4 per la convivenza tra la vittima e il coniuge), figlia convivente della vittima, come da prospetti di liquidazione che si depositano”.
Inoltre, gli istanti deducevano che, nella specie, sussistevano di estremi per una personalizzazione del danno, avuto riguardo al lungo periodo di sopravvivenza della de cuius in condizioni di coma, alla necessità dei suoi congiunti di prestarle assistenza, al grave sconvolgimento delle abitudini di vita, alla giovane età delle figlie.
Gli appellanti chiedevano, pertanto, volersi procedere alla rideterminazione del danno secondo il criterio a punti, liquidando la somma di euro 330.000,00 per il coniuge e di euro Controparte_3
300.000,00 per ciascuna delle figlie, e CP_4 CP_5
In via subordinata, nell'eventualità che il primo motivo fosse stato respinto, gli appellanti sollecitavano la riforma della sentenza, mediante l'applicazione, rispetto agli importi liquidati dal Giudice, di un'adeguata personalizzazione, tenendo conto delle specifiche e peculiari circostanze del caso sopra esposte.
§ 22.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
Ed invero, come correttamente osservato dagli appellanti, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di
pag. 49/65 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n.
10579 del 21/04/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
Alla stregua di quanto precede, quindi, la sentenza impugnata non resiste alle circostanziate critiche dell'appellante, in quanto ha liquidato il danno applicando la tabella milanese elaborata secondo il sistema a forbice, che, tuttavia, deve ritenersi inidonea ad assicurare l'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza perché “con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza”, la quale “costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema
pag. 50/65 del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”. Secondo la Cassazione, invece, tale funzione è garantita da una tabella “basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”. Peraltro, giova soggiungere che la questione dell'utilizzo di una tabella diversa da quella modellata secondo il sistema a punti rileva “nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti .. o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n.
10579 del 21/04/2021, cit.; conforme Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
2957 del 2025 ed altre dalla stessa richiamate, Cass. sez. 3, ord. 28 febbraio 2023 n. 5948).
pag. 51/65 Nella specie, il ricorso, da parte del Tribunale, alla tabella milanese del
2021, in luogo di quella romana, ha determinato, come lamentato dagli appellanti, l'ingiustificata decurtazione del risarcimento rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto, a fronte degli stessi presupposti di fatto, impiegando la tabella a punti.
Ciò posto, nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno, reputa la Corte possibile, alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, il riferimento alla tabella specificamente elaborata dal Tribunale di
Milano, nella sua più aggiornata versione pubblicata a giugno del 2024, essendo la stessa stata modellata secondo il sistema a punti, e considerato che gli stessi appellanti incidentali vi facevano espresso riferimento nelle note conclusive autorizzate, da ultimo depositate in data 21.11.2025 (cfr. Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 37009, secondo cui le tabelle milanesi del giugno 2022, di cui quelle del 2024 rappresentano mero aggiornamento alla svalutazione medio tempore intervenuta, “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile' (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il
pag. 52/65 giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa 'pura', purché sorretta da adeguata motivazione”).
§ 23.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, lamentato dagli appellanti incidentali.
Occorre, anzitutto, osservare che, secondo quanto affermato dal primo
Giudice con statuizione in parte qua non oggetto di impugnazione da parte dell sussisteva, al momento della morte di , di anni Per_1
48 alla data del decesso, uno stabile vincolo di convivenza tra la de cuius, il marito, e le figlie della stessa, Controparte_3 CP_4
e
[...] CP_5
Gli appellanti sollecitavano, inoltre, il riconoscimento di un'adeguata personalizzazione, al fine di tenere conto della peculiarità della vicenda concreta e, in specie, per valorizzare “l'immane sofferenza subita nel vedere la propria moglie e madre alimentarsi con un sondino, dover subire l'amputazione dell'arto, non dare alcun segno vitale e quindi vivere per quasi tre anni in uno stato comatoso vegetativo per poi spegnersi lentamente dopo innumerevoli sofferenze fisiche. Inoltre bisognerà tenere in debita considerazione l'assistenza full time dei familiari alla povera donna incapace autonomamente di attendere a tutti gli atti quotidiani della vita oltre che lo stress dei numerosi e lunghi ricoveri nonché della consapevolezza di vederla morire dopo non poche sofferenze. Andrà ancora considerata la circostanza che al momento del
pag. 53/65 decesso le figlie della de cuius erano giovanissime e ciò ha amplificato e reso impossibile il superamento del trauma che ancora oggi è nitido nella mente delle stesse. Il marito della sig.ra mai dimenticherà gli anni Per_1
vissuti ad assistere la moglie in stato vegetativo e tutte le citate operazioni a cui quest'ultima è stata sottoposta come l'amputazione dell'arto, come non dimenticherà mai la sofferenza di vedere la moglie nutrirsi attraverso un sondino e non rispondere né dare segni di presenza ad alcun suo gesto”.
Ciò posto, l'istanza di personalizzazione merita di essere accolta.
Deve rilevarsi che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della suddetta tabella milanese, il parametro relativo all'intensità della relazione affettiva può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 30 punti e, a tal fine, si segnala, da parte dei redattori della tabella, la necessità di tenere conto “della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non pag. 54/65 solo, alle seguenti circostanze di fatto: .. attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
..” (cfr. pag. 75, tabella di Milano, 2024).
Orbene, nella specie, alla luce delle specifiche allegazioni operate dagli istanti e delle concrete modalità di verificazione del fatto, quali emergono dagli esiti della CTU dinanzi compiutamente esaminati, è ragionevole affermare che, effettivamente, i congiunti abbiano dovuto convivere, per un lasso temporale significativo, (33 mesi), con le gravissime condizioni di salute, sostanzialmente consistenti in uno stato vegetativo, nelle quali versava la loro, rispettiva, moglie e madre,
e che la sofferenza sia stata accentuata dalla relativamente giovane età della vittima e da quella, giovanissima, delle figlie.
Ne segue che il parametro E di cui alla tabella, pari nel suo valore medio a 15 punti, possa incrementarsi sino a 25 punti, al fine di tenere conto delle suddette circostanze.
Quindi, muovendo dalla posizione del coniuge, di attuali anni 63, si avrà:
Il congiunto ha 63 anni ed è coniuge della vittima.
La vittima aveva 48 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari.
SVILUPPO del CALCOLO
pag. 55/65 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00.
Venendo ad analizzare le posizioni delle figlie, di Controparte_4
attuali anni 34, e di attuali anni 36, si avrà il seguente CP_5
calcolo:
Le congiunte hanno 34 e 36 anni, sono figlie della vittima ed erano conviventi.
La vittima aveva 48 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
pag. 56/65 Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 90
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00.
Nei termini dinanzi indicati si impone, quindi, in applicazione del primo motivo di appello incidentale, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Al riguardo, non è superfluo evidenziare che gli appellanti incidentali, pur avendo sollecitato, nella comparsa di costituzione, il riconoscimento degli importi di euro 330.000,00, in favore di
[...]
e di euro 300.000,00 ciascuna, in favore di CP_3 CP_4
e di chiedevano, comunque, la liquidazione
[...] CP_5
della “maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”, sicché
l'accoglimento della pretesa, rispetto agli importi dinanzi indicati, non pone alcun problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
§ 24.
Nella citata comparsa conclusionale depositata in data 21.11.2025, gli appellanti incidentali, attori originari, affermavano che, a seguito di esecuzione forzata, l' aveva pagato l'importo di euro 200 mila, liquidato dal primo Giudice, e che, quindi, residuava il minor credito,
pag. 57/65 ad essi ancora dovuto, all'esito della rideterminazione del quantum da operarsi in questa sede, maggiorato degli interessi.
Tanto premesso si osserva che, non essendo stata documentata, né, comunque, indicata la data dell'avvenuto pagamento, non sia possibile procedere all'esatta determinazione del residuo quantum, dovendosi, quindi, in questa sede la Corte limitare ad indicare il relativo criterio.
Pertanto, il calcolo del dovuto andrà effettuando, anzitutto devalutando, secondo indici Istat, gli importi in questa sede liquidati, di rispettivi euro 328.524,00, per ed euro 351.990,00 Controparte_3
ciascuna, per e al 24.12.2014, data Controparte_4 CP_5
del decesso di , e calcolando sugli stessi, anno per anno Per_5
rivalutati secondo indici Istat, gli interessi, al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sino alla data del pagamento delle somme liquidate dal primo Giudice ad opera dell' Quindi, dall'importo ottenuto dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata alla data del pagamento e degli interessi a detta data calcolati, andrà detratto l'importo del versamento parziale eseguito dall' e su tale somma residua andranno calcolati gli ulteriori interessi legali al tasso codicistico dinanzi indicato dalla data del pagamento al soddisfo.
§ 25.
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale comporta, ovviamente, come dinanzi detto, l'assorbimento del secondo.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, , Controparte_3 CP_5
e impugnavano la sentenza di primo grado
[...] Controparte_4
pag. 58/65 nella parte in cui il Giudice aveva liquidato le spese di lite, nella misura, da essi ritenuta incongrua, di complessivi euro 23.000,00 per compensi.
Deducevano, al riguardo, che, siccome il valore della causa era pari ad euro 690.000,00, corrispondente al totale delle somme riconosciute in sentenza, il Giudice avrebbe dovuto, applicando i compensi medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM n. 37/2018, scaglione da €
520.001,00 fino ad € 1.000.000,00, riconoscere il compenso medio di €
27.804,00.
Inoltre, il primo Giudice, senza addurre alcuna motivata ragione, non aveva applicato l'aumento del 60% sul compenso unico, previsto dall'Art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il quale avrebbe comportato il riconoscimento di ulteriori € 16.682,40.
Chiedevano, quindi, riconoscersi i compensi nella misura di €
44.486,40 oltre spese generali 15% e spese vive in € 700,00 o, in via subordinata, di € 27.804,00 oltre spese generali 15% e spese vive in €
700,00 in applicazione dei valori medi dati dalle tariffe professionali vigenti inerenti il valore della causa in € 690.000,00.
§ 26.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice, nel liquidare il compenso, si è limitato a fare riferimento al D.M. n. 55 del 2014 ed al valore della causa, senza avere cura di precisare quale, a suo avviso, esso fosse.
pag. 59/65 Ciò premesso, non coglie nel segno il rilievo degli appellanti, secondo cui il Giudice avrebbe dovuto considerare lo scaglione superiore, relativo alle cause di valore compreso tra € 520.001,00 fino a €
1.000.000,00.
Ed invero, in senso contrario all'assunto in esame, giova rilevare che
“in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard
(sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10367 del 17/04/2024).
Di conseguenza, nella specie, siccome l'importo più elevato, tra quelli liquidati in sentenza, era pari, come visto, ad euro 200.000,00, in base al decisum, avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione delle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, i cui compensi medi, secondo il D.M. n.
55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, applicabile all'epoca di pubblicazione della sentenza impugnata, erano pari a complessivi euro 13.430,00.
pag. 60/65 Riguardo, poi, al dedotto mancato riconoscimento dell'incremento previsto per il numero di parti, giova osservare che, riconoscendo l'incremento del 60%, ex art. 4 co. 2 del citato D.M., per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale, il compenso ascendeva ad euro 21.488,00, somma inferiore a quella accordata dal Tribunale.
§ 27.
Si deve, da ultimo, procedere alla liquidazione delle spese processuali del grado di appello.
Il rigetto dell'impugnazione principale comporta la condanna degli appellanti alla rifusione, nei confronti dell' delle spese del grado di appello, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, nel quale rientra il disputatum, considerato, a tal fine, l'ammontare del credito più elevato tra quelli oggetto della domanda (pari, nella specie, ad euro 300.000,00) e con applicazione dei compensi minimi, considerato il ridotto numero delle questioni sottese all'appello principale.
Il rigetto dell'appello incidentale da parte dell comporta la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di la cui liquidazione CP_10
viene operata, a norma del suddetto D.M. 55/14, come aggiornato, da pag. 61/65 ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando lo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, nel quale, alla stregua dei principi dinanzi richiamati, rientra il disputatum dell'appello (corrispondente al più elevato dei crediti liquidati nell'impugnata sentenza).
Riguardo al rapporto in esame, le spese vanno liquidate applicando i compensi tabellari minimi, considerato che, tra ed si CP_10
controverteva solo in relazione alla questione dell'operatività della garanzia assicurativa.
Infine, stante il rigetto dei motivi di appello incidentale con cui l' aveva contestato l'an ed il quantum e, per converso, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dai l deve essere CP_5
condannata alla rifusione, in favore dei secondi, delle spese del grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. dinanzi indicato, applicando lo scaglione delle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, corrispondente alla differenza tra il più elevato importo liquidato da questa Corte (euro 351.990,00) e quello più elevato riconosciuto dal primo Giudice (euro 200.000), con incremento, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dello stesso D.M., del 60% per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono distrarsi in favore degli avvocati Anna RI e dichiaratisi antistatari, CP_6
pag. 62/65 dovendosi, al riguardo, correggere, in accoglimento dell'istanza formulata dai citati difensori, l'errore contenuto nella sentenza impugnata, la quale, nel dispositivo, riportava come nome di battesimo dell'avv. quello errato di “Michele”. CP_6
Deve, infine, darsi atto, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale dell' della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari, rispettivamente, a quello previsto per l'impugnazione principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nonché sugli appelli incidentali proposti, Parte_4
rispettivamente, da e da Controparte_7
e avverso la Controparte_3 CP_5 Controparte_4
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto da
; Controparte_7
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e e, per Controparte_3 CP_5 Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in favore di Controparte_7
, euro 328.524,00, e, in favore di e Controparte_3 CP_5
pag. 63/65 , euro 351.990,00 ciascuna, detratto quanto Controparte_4
già pagato dall' in esecuzione della sentenza di primo grado e con l'aggiunta degli interessi, secondo le indicazioni analiticamente riportate al paragrafo 24, pagina 58 di questa sentenza;
c) dispone correggersi la sentenza impugnata, nel senso che, a pagina 34, 16° rigo, ove si legge “avvocati e Michele Pt_2
RI” debba intendersi “avvocati e;
Pt_2 CP_6
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del Controparte_7
grado di appello, che liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, Controparte_7
in favore di delle spese processuali Controparte_8
del grado di appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) condanna alla rifusione, Controparte_7
in favore degli avvocati e procuratori Pt_2 CP_6
antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 22.907,20 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 64/65 h) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di , di un ulteriore Controparte_7
importo pari al contributo unificato dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello) CP_14
pag. 65/65
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4832/2021 R.G., pendente tra , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con ordinanza depositata il Controparte_4 CP_5
14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., assegna termine sino al 28/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, alle ore 13.25, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4832/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9047/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04.11.2021, e notificata in data
09.11.2021, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.F.: ), tutti quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna
RI (C.F.: e (C.F.: C.F._5 CP_6
, elettivamente domiciliati presso il loro studio C.F._6
in al C.so Umberto I n. 75; CP_1
APPELLANTI
E
(C.F./P. IVA: Controparte_7
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._7
(C.F.: ), giusta delibera GRC n° Persona_2 C.F._8
370 del 06.08.2019 e procura speciale alle liti depositata in atti;
pag. 2/65 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Controparte_8 P.IVA_2
procuratore speciale, dott. con sede in Milano, Via Controparte_9
Clerici, 14, quale cessionaria del portafoglio assicurativo di
[...]
(Partita Iva , rappresentata e difesa, CP_10 P.IVA_3
disgiuntivamente, dagli Avv.ti Prof. Nicola de Luca (C.F.
e IA M. D'LL (C.F. ), C.F._9 C.F._10
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00186 Roma, Via dei Cerchi, 45;
APPELLATA
E
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._11 Controparte_4
(C.F.: ), (C.F.: C.F._12 CP_5
, in proprio e quali eredi di C.F._13 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna
RI (C.F.: e (C.F.: C.F._5 CP_6
ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._6
studio in al C.so Umberto I n. 75; CP_1
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per gli appellanti principali: “.. in accoglimento del primo motivo di appello, e/o del secondo motivo di appello, e conseguente riforma
pag. 3/65 dell'impugnata sentenza, accogliere le domande che qui abbiansi per riportate e trascritte proposte dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado confermando la responsabilità della , Controparte_1
così come rapp.ta, nella verificazione della morte della compianta sig.ra
con conseguente condanna, di essa , in Per_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento tutti i danni subiti iure proprio dagli appellanti così come di seguito: per i genitori della de cuius sig. e sig.ra la somma complessiva di € Parte_1 Parte_2
300.000,00 (trecentomila/00) ciascuno oltre interessi compensativi e svalutazione o in quella maggiore o minor somma ritenuta equa e giusta.
Per i fratelli della vittima, sig. e sig.ra la Parte_3 Parte_4
somma complessiva di € 100.000,00 (centomila/00) ciascuno, oltre interessi compensativi e svalutazione o in quella maggiore o minor somma ritenuta equa e giusta .. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di gravame, in accoglimento del terzo motivo si chiede all'Ecc.ma Corte di
Appello di riformare la sentenza appellata nel senso di emettere una pronuncia di inammissibilità dell'atto di intervento spiegato in primo grado per difetto di legittimazione ad agire degli interventori. In via ancora gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di gravame, in accoglimento del quarto motivo si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformi la sentenza di primo grado nel senso di compensare le spese di lite tra gli interventori e la ”. Controparte_1
pag. 4/65 Per l' : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via principale: a) Rigettare l'appello principale proposto dai Sigg.ri
, e . b) In Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
accoglimento dell'appello incidentale, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda così come proposta dagli attori.
2. In via gradata sul quantum e la responsabilità: a) Ritenere sussistente la colpa concorrente dei sanitari
e/o la corresponsabilità degli attori/della de cuius (per rifiuto di ricovero e mancato uso del 118). b) Riformare la sentenza con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria, applicando il criterio del danno differenziale.
3. In via ancora gradata: a) Accogliere la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti Controparte_1
della chiamata in causa . b) Riconoscere la Controparte_10
nullità della clausola claims made per difetto di meritevolezza o per illiceità ex art. 2965 c.c.. c) NNre a Controparte_10
tenere indenne l dal pagamento di tutte le somme Controparte_1
per cui quest'ultima dovesse soccombere (sorta, spese, onorari, CTU). 4.
In ogni caso: NNre gli appellanti, o chi di ragione, al pagamento integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' .
5. In via istruttoria: Si ribadisce l'istanza a che Controparte_1
la Corte voglia invitare il Consulente Tecnico di Ufficio nominato in primo grado a rendere chiarimenti o, se ritenuto opportuno, disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle suesposte doglianze.”.
pag. 5/65 Per : “
1. Rigettare l'appello principale in Controparte_2
quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza gravata.
2. Rigettare l'appello incidentale relativo alla domanda di manleva avanzato ad , per le CP_1
ragioni esposte in narrativa;
3. in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello incidentale relativo alla domanda di manleva, ritenere e dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare CP_10 [...]
soltanto nei limiti contrattuali della quota di responsabilità, CP_1
della franchigia e del massimale;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Per , e : “ .. la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
presente difesa, nel reiterare ogni impugnativa circa tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto, si riporta ancora una volta a tutti i propri scritti difensivi in primo e secondo grado, atti depositati, alle conclusioni rese, alla propria CTP e alla CTU definitiva, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla e Controparte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale .. ”, con il quale avevano chiesto volersi “.. 1) In accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della in Controparte_1
p.l.r.p.t. in ordine al decesso della sig.ra nonché gli ulteriori Per_1
non oggetto di impugnativa, nel rideterminare in aumento l'importo del danno da perdita del rapporto parentale, condannare la CP_1
in p.l.r.p.t. al danno non patrimoniale quale perdita del rapporto
[...]
parentale in favore di essi appellanti incidentali nei seguenti importi: €
pag. 6/65 330.000,00 in favore del sig. ovvero in quella maggiore o Controparte_3
minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
€ 300.000,00 in favore di ovvero in quella maggiore o minor somma che verrà Controparte_4
ritenuta di giustizia;
€ 300.000,00 in favore di ovvero in CP_5
quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi compensativi e legali;
2) In subordine, in accoglimento del secondo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della in p.l.r.p.t. in ordine al Controparte_1
decesso della sig.ra nonché gli ulteriori non oggetto di Per_1
impugnativa, nel rideterminare in aumento l'importo del danno da perdita del rapporto parentale, condannare la in Controparte_1
p.l.r.p.t. al danno non patrimoniale quale perdita del rapporto parentale in favore di essi appellanti incidentali nei seguenti importi: € 300.000,00 in favore del sig. ovvero in quella maggiore o minor Controparte_3
somma che verrà ritenuta di giustizia;
€ 280.000,00 in favore di ovvero in quella maggiore o minor somma che verrà Controparte_4
ritenuta di giustizia;
€ 280.000,00 in favore di ovvero in CP_5
quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi compensativi e legali;
3) In accoglimento del terzo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato il capo della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità della
in p.l.r.p.t. in ordine al decesso della sig.ra Controparte_1 Per_1
nonché gli ulteriori non oggetto di impugnativa, nel rideterminare
[...]
in aumento le competenze professionali del primo grado di giudizio, condannare la in p.l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
pag. 7/65 competenze professionali nella misura di € 44.486,40 oltre spese generali 15% e spese vive in € 700,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, in applicazione dei valori medi dati dalle tariffe professionali vigenti, condannare la Controparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento delle competenze professionali nella misura quantomeno di € 27.804,00 oltre spese generali 15% e spese vive in €
700,00. 4) NNre sempre essa appellata , in CP_1 CP_1
p.l.r.p.t. alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9.3.2016, , Controparte_3 CP_5
e , adivano il Tribunale di Napoli deducendo
[...] Controparte_4
che: - in data 26 marzo 2012, , rispettivamente, coniuge del Per_1
primo e madre delle seconde, cominciava ad avvertire dolore di tipo costrittivo al torace, il quale si irradiava fino al collo;
- persistendo il dolore, il marito e le figlie la accompagnavano al P.S. dell'Ospedale dei
Pellegrini dell'Asl Napoli 1 Centro, ove la stessa giungeva alle ore 20.00 circa;
- i sanitari la sottoponevano ad indagini di laboratorio tra cui l'analisi della Troponina THS ed ad elettrocardiogramma;
- l'esame elettrocardiografico, nonostante in cartella clinica era allegato con incompletezze, evidenziava chiari segni di ischemia coronarica;
-
l'esame della troponina risultava alterato;
- da tali elementi ed dal dolore al torace lamentato dalla paziente, i sanitari avrebbero dovuto pag. 8/65 dedurre che la paziente avesse un infarto in atto;
- tuttavia, nonostante tale quadro clinico, la paziente veniva dimessa con diagnosi di dolore toracico, dopo che i sanitari le somministrarono un antidolorifico, con il consiglio di sottoporsi a visita cardiologica;
- nella tarda serata del 29 marzo 2012, lamentava l'accentuarsi della sintomatologia Per_1
dolorosa a cui seguiva perdita di forza ed un'iniziale lipotimia con difficoltà respiratorie;
- la stessa veniva trasportata dal marito al P.S. dell'Ospedale Pellegrini ed ivi veniva immediatamente ricoverata, alle ore 23.45, presso il reparto di rianimazione ove i sanitari provvedevano ad ossigenarla e soltanto dopo venticinque minuti dall'accesso al P.S. provvedevano a defibrillarla;
- la paziente raggiungeva lo stato di coma che durò fino alla sua morte;
- in data
18.6.2012, veniva dimessa dall'Ospedale dei Pellegrini per essere trasferita presso la Fondazione Maugeri, ove venne ricoverata fino al
25.3.2013 per poi essere posta in assistenza domiciliare;
- in data
4.8.2014 venne nuovamente ricoverata presso la Fondazione predetta per essere poi dimessa il 15.9.2014 e posta nuovamente in assistenza domiciliare fino all'aggravamento della patologia respiratoria e cardiaca che ne determinò il ricovero presso l'Ospedale dei Pellegrini in data 18.12.2014, per poi esser dimessa il 24.12.2014 in condizioni di estrema gravità, tanto che la stessa decedeva dopo poche ore presso il proprio domicilio;
- durante il periodo in cui la paziente si trovava in stato vegetativo, veniva sottoposta ad una tracheostomia d'appoggio, al confezionamento di una PEG per consentirle l'assunzione di nutrienti, all'incannulazione di vene con cateteri a permanenza ed all'amputazione prima della gamba sinistra e poi del terzo superiore pag. 9/65 della coscia;
- la paziente inoltre subiva un grave episodio di pneumotorace, una broncopolmonite batterica, oltre a numerose sepsi.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale volersi accertare la responsabilità dell per l'omessa diagnosi di infarto da parte dei sanitari operanti presso la stessa, nonché per il mancato rispetto delle linee guida del caso, sia nella fase diagnostica sia al momento del secondo ricovero della paziente per la tardiva esecuzione della manovra di defibrillazione, e condannare la medesima al risarcimento dei danni da essi subiti sia iure proprio sia iure hereditatis.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava, nel merito, Controparte_1
la fondatezza della domanda e chiedeva di esser autorizzata alla chiamata in causa della , alla quale il sinistro Controparte_11
era stato denunciato con nota prot. 1417 del 12.02.2016, per esser dalla stessa tenuta indenne in forza della polizza n. IT0MM1402054.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, la
[...]
, nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_11
fondatezza della domanda di manleva ed eccepiva l'inoperatività della polizza poiché il sinistro si era verificato antecedentemente rispetto al periodo di retroattività previsto dall'art. 2 delle condizioni di polizza, che regolava la clausola claims made impura apposta al contratto assicurativo. Inoltre, la compagnia assicuratrice, in via subordinata, deduceva la sussistenza delle seguenti condizioni contrattuali: “I) un massimale per sinistro pari ad Euro 5.000.000,00, II) un massimale aggregato per ogni periodo di assicurazione pari ad Euro 20.000.000,00 pag. 10/65 e III) un massimale per il periodo di retroattività pari ad Euro
2.500.000,00, applicabile al caso di specie” e la previsione di una franchigia aggregata per ogni periodo annuo di assicurazione pari ad euro 4.000.000,00.
Dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU medico legale.
Depositata dal nominato ausiliare, dott. , in data Persona_3
25.5.2018, la relazione peritale, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con comparsa depositata in data 17.6.2020, Parte_1
e , nonché e rispettivamente,
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_4
genitori, i primi due, e fratelli, gli altri, di spiegavano Per_1
intervento volontario e, sulla premessa di avere sofferto danni iure proprio in ragione della perdita del rapporto parentale conseguente al decesso della loro congiunta, chiedevano disporsi la condanna dell al relativo risarcimento.
All'esito, il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “In ACCOGLIMENTO della
DOMANDA GIUDIZIALE, DA l' Controparte_12
, in persona del Direttore generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, favore di ciascuno degli attori l'importo di euro 200.000,00 a TITOLO di
pag. 11/65 RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, COME IN
MOTIVAZIONE
• DA l' , Controparte_12
in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori in solido tra loro (dal lato attivo), della somma di €. 90.000,00, a TITOLO di
RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI COME IN MOTIVAZIONE al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
• Dichiara la carenza di legittimazione attiva degli interventori;
• NN l' , in Controparte_12
persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori in solido tra loro (dal lato attivo), delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO, che si liquidano, complessivamente, in €. 23.700,00, di cui €. 700,00 per spese vive ed €. 23.000,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione agli avvocati e Michele RI che hanno dichiarato Pt_2
di averne fatto anticipo;
• PONE, definitivamente, a CARICO della Controparte_12
, in persona del Direttore generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, il PAGAMENTO delle SPESE relative alla CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO, già liquidate in atti
pag. 12/65 • NN gli interventori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 [...]
1 centro delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per CP_1
compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;
• Rigetta la domanda di manleva;
• Compensa per intero le spese di lite tra centro e AMT CP_1
Trust”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, ad essi notificata il 09/11/2021, interponevano appello, con atto notificato a mezzo pec in data
23/11/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c., , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
originari interventori, i quali, nel censurarla per avere il primo Giudice ritenuto tardiva la produzione documentale da essi operata a dimostrazione della loro dedotta qualità di congiunti della paziente deceduta, nel sollecitavano la riforma, in conformità delle sopra riportate conclusioni.
, e , nel costituirsi in Controparte_3 CP_5 Controparte_4
giudizio con comparsa depositata il 2.12.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima della data dell'udienza, fissata in citazione per il
7/03/2022, proponevano, a loro volta appello incidentale, relativamente ai capi di sentenza che avevano, a loro dire incongruamente, liquidato i danni.
pag. 13/65 L' , nel costituirsi in giudizio con comparsa Controparte_1
depositata il 3.12.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., rispetto alla data della prima udienza fissata in citazione per il
7/03/2022, proponeva, altresì, appello incidentale, avverso i capi di sentenza che avevano accolto la domanda degli attori e respinto la domanda di manleva.
L' nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_8
fondatezza tanto dell'appello principale, quanto di quelli incidentali, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.4.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, avanzata sia dagli appellanti principali, che dall' CP_1
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
28.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento del 18.7.2025, il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A.
Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
pag. 14/65 Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva la domanda proposta da , Controparte_3 CP_4
e ritenendo che l fosse
[...] CP_5 Controparte_1
responsabile del decesso della loro dante causa, . Per_1
Ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, il
Tribunale, aderendo alle conclusioni cui giungeva il nominato CTU, riteneva censurabile la condotta tenuta dai sanitari del P.O dei
Pellegrini di per avere, in occasione del primo accesso della CP_1
medesima risalente al del 26/3/2012, omesso di tenere sotto controllo la paziente per un adeguato periodo di almeno 6-10 ore, nonché per l'omessa valutazione, da parte di uno specialista cardiologo, del tracciato ECG, il quale presentava significative alterazioni indicanti una
Sindrome Coronarica Acuta senza sopraslivellamento del tratto ST -
SCA-NSTE.
In relazione al secondo accesso della paziente al PS dello stesso nosocomio, risalente al 29/3/2012, il CTU esprimeva la propria adesione alle considerazioni espresse dal CT degli attori, il quale aveva stigmatizzato il ritardo, di circa 25 minuti, dopo la constatazione della grave aritmia cardiaca ed il conseguente deficit di pompa, con il quale i medici avevano effettuato l'intervento di defibrillazione.
pag. 15/65 Pertanto, il Tribunale, in adesione alle risultanze della CTU, riteneva provata la carenza assistenziale ed affermava che, ove la paziente fosse stata idoneamente trattata, avrebbe avuto prevedibili possibilità di guarigione, laddove, invece, in concreto, il deficit di assistenza aveva determinato l'aggravarsi del quadro clinico caratterizzato dall'infarto miocardico da cui era stata successivamente colta, con Per_1
conseguente prolungata ipossia cerebrale e successivo decesso della stessa.
Il Tribunale, inoltre, riteneva prive di rilevanza le circostanze, invocate dalla difesa dell' secondo cui il rifiuto del ricovero da parte della paziente escludeva la responsabilità della struttura sanitaria, osservando che la decisione della di lasciare il nosocomio non Per_1
fosse stata presa nella piena consapevolezza del proprio stato di salute, poiché i sanitari avevano omesso una corretta diagnosi ed informazione sui rischi reali connessi al dolore toracico e alla provvisorietà della diagnosi stessa.
§ 4.
L'appellante incidentale - le cui doglianze vanno Controparte_1
esaminate per prime in quanto, essendo volte a contestare anche l'an della responsabilità, sono logicamente preliminari – censurava la sentenza nella parte, dinanzi riportata, in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso di . Per_1
pag. 16/65 L' lamentava, al riguardo, che il Tribunale aveva recepito pedissequamente ed acriticamente le risultanze della CTU, nonostante questa risultasse censurabile e viziata da plurime omissioni valutative, fondandosi unicamente sulla sintomatologia della paziente e non sull'accertamento della patologia.
La difesa dell sosteneva che la gestione sanitaria della paziente era stata assolutamente corretta e conforme alle linee guida esistenti.
In particolare, la struttura sanitaria deduceva che la morte di Per_1
non era riconducibile a negligenza dei sanitari, bensì ad una
[...]
“tragica fatalità” o a negligenza della paziente stessa, la quale aveva rifiutato il ricovero in occasione del primo accesso al Pronto Soccorso del 26 marzo 2012, impedendo ai sanitari lo svolgimento di ulteriori esami e l'esecuzione dell'iter clinico-diagnostico completo, che ne richiedeva l'osservazione prolungata.
Inoltre, i familiari avevano eluso la procedura di soccorso tramite il servizio del 118, da essi pure allertato, in occasione del secondo accesso al P.S., in data 29 marzo 2012, trasportando incautamente la paziente con mezzi propri e aggravando l'esposizione della a Per_1
prolungata ipossia.
L' chiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU o che al Consulente venissero chiesti chiarimenti e una nuova valutazione.
§ 5.
pag. 17/65 Il motivo, che si traduce nella sostanziale trasposizione delle osservazioni critiche già elaborate dai CT dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 195 c.p.c., è infondato.
Secondo l'appellante “.. La paziente, già cardiopatica, giunge al P.S. e riferisce dolore toracico aspecifico. I medici che la soccorrono effettuano diligentemente elettrocardiogramma ed enzimogramma cardiaco. Dai dati analizzati non si poteva diagnosticare infarto del miocardio e quindi correttamente veniva proposto ricovero che la paziente ha rifiutato. Tale situazione oggettiva induce alla seguente conclusione: “ Se la paziente non avesse rifiutato il ricovero proposto dai Dirigenti Medici in servizio, mettendo in essere la procedura diagnostica del “dolore toracico” probabilmente si sarebbe evitato il secondo evento”. In tal caso potrebbe ipotizzarsi l'ipotesi di danno sibi procurato” …”.
La doglianza non merita di essere condivisa, avendo il CTU, con valutazione immune da vizi e congruamente motivata, posto in risalto che “.. prima di considerare concluso l'iter clinico-diagnostico in P.S., nel rispetto delle linee guida sul dolore toracico, sarebbe stato doveroso il prosieguo del monitoraggio bioumorale ed elettrocardiografico: ciò avrebbe condotto alla definizione etiopatogenetica del sintomo riferito, consentendo alla paziente di poter consapevolmente decidere sull'opportunità/necessità di un ricovero;
nel caso de quo, invece, la prestazione di P.S. veniva interrotta prima della formulazione, anche meramente presuntiva, di un indirizzo diagnostico, privando di fatto la paziente della facoltà di poter scegliere in maniera appropriata tra le
pag. 18/65 diverse modalità di diagnosi e cura (ricovero o regime ambulatoriale)”
..”.
Negli stessi termini, il CTU aveva rilevato che “Come riconosciuto dal
Dott. (n.d.r..: Direttore della U.O.C. di Accettazione Medico- Per_4
Chirurgica del P.O. “dei Pellegrini), .. trattavasi di una paziente con anamnesi positiva per patologia cardiaca (non rilevata in P.S); inoltre, in considerazione del dolore toracico tipico, e delle rilevate alterazioni
ECGrafiche ed enzimatiche, sarebbe stato opportuno formulare una diagnosi di sospetta sindrome coronarica: tale appropriata comunicazione avrebbe consentito alla paziente di esercitare una consapevole scelta e, quindi, decidere se accettare o meno la proposta di ricovero;
nel caso de quo, invece, la generica diagnosi di dimissione
(“dolore toracico”), può aver sortito un effetto rassicurante, inducendo la paziente ad optare per la dimissione volontaria..”.
In altro punto della sua relazione, il CTU, sempre sul profilo in esame, aveva anche posto in risalto l'inadeguatezza della condotta assistenziale tenuta dai medici del PS, in quanto “.. la prescrizione di una visita cardiologica lascia presumere, da parte del medico del Pronto
Soccorso, la necessità di un monitoraggio cardiologico (anche se erroneamente considerato non urgente); tale circostanza deve ritenersi censurabile in relazione all'omessa indicazione del sospetto diagnostico
e/o della giustificazione della prescritta consulenza specialistica;
peraltro, occorre aggiungere, che in considerazione della sintomatologia presentata e degli accertamenti diagnostici eseguiti (ECG, markers di
pag. 19/65 miocardionecrosi), sarebbe stato doveroso effettuare la consulenza cardiologica prima della dimissione della paziente”.
Sempre dalla CTU emerge che, nella specie, la diagnosi sia stata carente in quanto “.. L'analisi del tracciato ECG effettuato nel corso dell'accesso al P.S. del 26/3/2012 consente di affermare la sussistenza di una sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST (SCA-
NSTE); l'omessa diagnosi di tale grave stato morboso può essere considerata responsabile della successiva evoluzione in infarto miocardico anterolaterale, con fibrillazione ventricolare secondaria”.
Le considerazioni sin qui esposte inducono, quindi, a ritenere corretta la decisione impugnata, posto che il rifiuto della paziente di continuare il ricovero non ha interrotto il nesso causale tra la carente prestazione assistenziale e l'evento dannoso, essendo la decisione della paziente avvenuta in un contesto nel quale già si era realizzata la grave omissione diagnostica, che, di fatto, impediva alla di avere piena Per_1
contezza delle proprie precarie condizioni di salute, foriera di possibili
(e, in effetti, di li a poco verificatisi) ulteriori episodi avversi.
§ 6.
Secondo l' inoltre, nemmeno rispetto alla seconda fase della vicenda clinica, afferente al ricovero d'urgenza del 29.3.2012, sarebbe ravvisabile la responsabilità della struttura, in quanto “In questo caso il trasporto in ospedale è stato effettuato con mezzi propri da familiari, al di fuori di qualunque assistenza medica. “Se il soccorso invece di essere fatto da familiari fosse stato effettuato tramite il servizio 118, in cui
pag. 20/65 opera personale specificamente addestrato alla gestione dell'urgenza, probabilmente l'arresto cardiaco avrebbe avuti una migliore assistenza grazie all'applicazione del BLS-D”.
§ 7.
La censura è assorbita dal rigetto della precedente.
Infatti, in aggiunta a quanto in precedenza già osservato, deve rilevarsi che il CTU, nel suo elaborato, evidenziava quanto segue: “.. per escludere la diagnosi di infarto del miocardio sono necessarie almeno 10 ore tra l'inizio del sintomo sospetto (dolore toracico) e il momento in cui si conclude l'approfondimento diagnostico strumentale (ECG) e bioumorale (markers di miocardionecrosi) (Bakker 1993); in assenza di un'adeguata osservazione, il rischio di dimettere un paziente senza che sia stata diagnosticata correttamente una sindrome coronarica acuta è elevato (si stima che il 25-50% dei pazienti con dolore toracico acuto hanno un ricovero incongruo, mentre le dimissioni inappropriate raggiungono il 2-8% dei casi). L'erronea dimissione dei pazienti con sindrome coronarica rappresenta il 20% delle spese medico-legali contro
i medici dei Dipartimenti di Emergenza degli USA (McCarthy BD, Ann
Emerg Med 1999).
Nel caso in questione, si può ritenere che sussistano fondati aspetti di responsabilità professionale in relazione ad un'imperita valutazione di elementi clinici (anamnesi; dolore toracico), strumentali (alterazioni dell'ECG) e bioumorali (incremento della troponina T), responsabile dell'imprudente dimissione della paziente, omettendo un'adeguata
pag. 21/65 definizione diagnostica (anche solo presuntiva); pertanto, si può affermare la sussistenza di un nesso di causalità tra una condotta sanitaria imperita ed imprudente ed i successivi eventi avversi, in ultimo responsabili dell'exitus della Sig.ra ”. Per_1
E' chiaro, quindi, alla luce delle condivisibili valutazioni del CTU, peraltro supportate da plurimi riferimenti bibliografici non superati da contrarie allegazioni dell'appellante, che la carenza assistenziale verificatasi in occasione del primo accesso della paziente al PS, risalente al 26.3.2012, abbia avuto rilevanza causale determinante, avendo impedito di pervenire ad una corretta e tempestiva diagnosi della patologia coronarica già in atto, poi evolutasi, a seguito del successivo evento acuto, insorto a distanza di soli tre giorni in data
29.3.2012, in maniera irrimediabile ed esitata da ultimo nella morte della paziente.
§ 8.
L' censurava la sentenza osservando, altresì, che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto integrata la prova del nesso causale, non evidenziando che, nella specie, la causa della morte non era rappresentata dalla condotta dei sanitari, ma da patologie preesistenti da cui la era affetta. Per_1
Del resto, secondo l' il Tribunale aveva liquidato il danno parametrando lo stesso ad un'invalidità del 100% riferita ad un soggetto con una normale aspettativa di vita, laddove, nella specie,
pag. 22/65 avrebbe dovuto considerare la durata effettiva della vita ed applicare i parametri per il calcolo del danno da ITT.
Pertanto, valorizzando il rifiuto del ricovero, da parte della paziente, e le gravissime condizion in cui la stessa era giunta in PS, il Giudice avrebbe dovuto, al limite, ridurre della metà il risarcimento.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'incidenza che, rispetto al verificarsi del danno, avrebbero avuto le pregresse affezioni cardiache da cui la era gravata, giova Per_1
rimarcare che, secondo il CTU, in ipotesi di condotta assistenziale corretta, in occasione del primo accesso del 26.3.2012, le probabilità di guarigione erano buone.
Infatti, sul punto, l'ausiliare asseriva che “.. La disamina dei dati anamnestici, clinici, strumentali e bioumorali evidenzia l'assenza di fattori prognosticamente negativi;
tale affermazione è supportata dalle seguenti considerazioni:
- epoca di esordio della sintomatologia: circa due ore;
- buone condizioni generali della paziente (codice triage: verde);
- assenza di tachicardia (FC 78 bpm), ipotensione (PA 130/80), desaturazione (sat. O2 98%) o di segni clinici di scompenso cardiaco;
- assenza di indicatori di rischio universali (età avanzata, diabete, insufficienza renale o altre comorbilità);
pag. 23/65 - quadro elettrocardiografico predittivo di danno limitato;
- modesto incremento dei markers di miocardionecrosi (troponina T hs
(alta sensibilità) 18.3 pg/ml (range: 0.0 – 14.0);
- la coronarografia effettuata in regime di ricovero in data 3/4/2012 evidenziava una “malattia aterosclerotica ostruttiva del ramo interventricolare anteriore con indicazione ad angioplastica”; pertanto, trattavasi di malattia monovasale, nonché suscettibile di trattamento mininvasivo (angioplastica);
L'analisi comparata di tali fattori consente di affermare la sussistenza di una sindrome coronarica a prognosi favorevole, se tempestivamente riconosciuta ed adeguatamente trattata “ e concludeva affermando che
“.. secondo un giudizio controfattuale, la tempestiva diagnosi di sindrome coronarica acuta, avrebbe consentito la realizzazione di strategie terapeutiche, con un prevedibile outcome favorevole”.
Quindi, alla stregua delle chiare affermazioni del CTU, è ragionevole ritenere, secondo gli standard probabilistici propri del processo civile
(i.e.: criterio del più probabile che non), che una corretta diagnosi ed un corretto trattamento della sindrome coronarica, in occasione dell'accesso al PS del 26.3.2012, avrebbe impedito l'irrimediabile aggravarsi del quadro clinico ed avrebbe, con le opportune cure e trattamenti, consentito di pervenire ad una guarigione.
Ne segue che la patologia cardiaca di base, da cui la paziente era affetta e che rappresentava la causa dell'accesso della medesima al PS, non avrebbe, se idoneamente trattata, condotto alla morte della paziente.
pag. 24/65 § 10.
Riguardo, poi, alle ulteriori considerazioni svolte dall'appellante incidentale, afferenti alla valutazione del danno, il motivo di gravame è, invece, inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si traduce in una critica motivata della decisione impugnata.
Ed invero, il Tribunale riconosceva agli attori, a titolo di danno biologico terminale sofferto dalla paziente prima del decesso e trasmesso iure hereditatis ai suoi congiunti, l'importo pro die, determinato sulla scorta della tabella di Milano 2021, di euro 99,00, per ogni giorno di sopravvivenza in stato vegetativo, moltiplicato per il periodo (di 33 mesi) intercorso tra il 29.3.2012 e la morte e, quindi, liquidava, a tale titolo, complessivi euro 90.000,00.
Al cospetto di tale articolata ratio decidendi, l' si limitava a sostenere che il Giudice avrebbe fatto erroneo riferimento a valori tabellari riferiti ad un danno permanente del 100% e ad un'aspettativa di vita riferita ad una persona normale. La deduzione appare, tuttavia, inconferente, posto che, per quanto prima osservato, il Giudice non riconosceva affatto, (né, invero, avrebbe potuto, essendosi al cospetto di un soggetto deceduto), un danno biologico permanente alla paziente, ma il solo danno biologico terminale, per il periodo in cui la stessa era sopravvissuta, all'evento cardiaco acuto del 29.3.2012, in condizioni gravemente menomate e in uno stato di coma, e fino alla morte.
pag. 25/65 Appare, quindi, evidente come la censura non sia stata affatto correlata al percorso argomentativo della decisione impugnata e che, per tale ragione, la stessa risulti inammissibile.
§ 11.
Il Giudice di primo grado, poi, respingeva la domanda di manleva che l' veva proposto, evidenziando che “.. La polizza n. ITOMM1402054, invocata a sostegno della domanda di garanzia impropria di cui si tratta, prevede l'operatività del contratto di assicurazione nel periodo intercorrente tra le ore 24:00 del 31-03-2014 e le ore 24:00 del 31-03-
2017, operante in regime claims made e con retroattività biennale ..
L'art. 2 del contratto, rubricato “Inizio e termine della garanzia RCT”, prevede che “«L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto,
a condizione che il Contraente ne dia regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto»”.
- Secondo la predetta chiamata in causa, dunque, la polizza non sarebbe operativa in relazione al sinistro oggetto di causa, in quanto verificatosi prima del periodo di retroattività. I fatti che hanno condotto al decesso della si sono infatti verificati in data 26 e 29.3.2012, prima dei due Per_1 pag. 26/65 anni antecedenti la decorrenza della Polizza (fissata il 31 marzo 2014 - con termine di retroattività, dunque, al 31 marzo 2012). In alcun modo potrebbe ritenersi, dunque, il sinistro per cui è causa ricompreso nel perimetro di copertura della garanzia assicurativa.
Con la conseguenza che, anche ritenere operante il sistema loss occurance ex art. 1917 c.c. la polizza non sarebbe comunque operativa ..
Nel caso di specie, il tenore della clausola pare chiaro nel delimitare la nozione di fatto assicurato negli eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto le cui conseguenze dannose si siano manifestate durante la vigenza della polizza. Ne discende che, appurato che le condotte omissive e colpose che hanno condotto al decesso sono state poste in essere in data 26.3.2012 e 29.3.2012 (cfr. anche CTU in atti), la domanda di manleva non può essere accolta senza che neppure occorra far riferimento alla tematica delle claims made spurie”.
§ 12.
Con il terzo motivo del suo appello incidentale, l' Controparte_1
lamentava che il Tribunale aveva rigettato, a suo dire erroneamente, la domanda di manleva da essa proposta nei confronti della compagnia
. Controparte_10
L'istante sosteneva che il Tribunale aveva errato nel non dichiarare la nullità della clausola claims made, contenuta nella polizza n.
ITOMM1402054, operante in relazione al periodo 31/03/2014 -
31/03/2017, con retroattività biennale.
pag. 27/65 Sul punto, sosteneva che la clausola, essendo del tipo "claims made impura", prevedendo la copertura per sinistri avvenuti al massimo nei due anni precedenti la data di decorrenza del contratto, creava un ingiusto e sproporzionato vantaggio per l'assicuratore, esponendo l' a "vuoti di copertura" per sinistri come quello in esame, risalenti al marzo 2012, quindi non coperti dalla retroattività biennale che partiva dal marzo 2014.
In particolare, secondo l'istante, tale limitazione contrastava con i principi espressi dalla Suprema Corte e con la disciplina introdotta da recente Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), la quale prevedeva una retroattività decennale obbligatoria per le polizze in materia sanitaria.
Peraltro, l'appellante, operando un pedissequo richiamo a tutte le deduzioni difensive svolte in primo grado, sollecitava la Corte a voler operare una valutazione di meritevolezza della clausola cd. claims made impura, contenuta nel contratto, al riguardo sostenendo che la stessa esponeva la struttura sanitaria a buchi di copertura e determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto tenuto conto degli ingenti danni cagionati e degli effetti pregiudizievoli di una mancata scopertura assicurativa.
Ed ancora, richiamando giurisprudenza afferente, peraltro, a casi diversi, nei quali, cioè, la polizza prevedeva che la copertura fosse prestata solo se, tanto il danno causato dall'assicurato quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, fossero avvenuti nel periodo di durata dell'assicurazione, l'istante sosteneva l'immeritevolezza della clausola al vaglio di questa Corte. pag. 28/65 La clausola sarebbe nulla perché introdurrebbe una limitazione di responsabilità che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per la compagnia assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la
Secondo l'appellante, inoltre, la clausola oggetto di gravame, della quale il primo Giudice aveva giustamente dichiarato la nullità, creerebbe una limitazione di responsabilità ed una sproporzione tra la posizione dell'assicurato e della compagnia assicurativa. Di conseguenza la stessa dovrebbe ritenersi assoggettata al regime dettato dall'art. 1341 co. 2 c.c..
L'appellante obiettava, poi, che, nella specie, era mancata la prova che la compagnia aveva assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di far conseguire a quest'ultima una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. Tra l'altro, le condizioni di polizza erano redatte in maniera poco chiara, facendo coincidere la nozione di sinistro con “ la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell' per la prima volta durante il periodo di durata Parte_5
dell'assicurazione e regolarmente denunciata agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione”, così inducendo a ritenere che la copertura avrebbe operato per tutte le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di vigenza della polizza.
Inoltre, la ridotta durata del periodo di retroattività, estesa a soli due anni prima della data di efficacia della polizza, esponeva l'azienda a pag. 29/65 vuoti di tutela e provocava “un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato (totale premio annuo € 4.870.000,00, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia aggregata annua di
€.4.000.000,00”.
Di conseguenza, opinava l'istante, “al fine di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni ed adeguare il contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dalla va senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 c.c., secondo comma, la nullità parziale di tale clausola, contenuta nell'art. 2 delle condizioni di polizza, nella parte in cui limita la copertura ai fatti dannosi verificatisi solo due anni prima ed alle richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, lasciando la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto, cosi come previsto da norme vigenti nell'Ordinamento Giuridico ed, in particolare, dall'art.11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui si può attingere per integrare il contenuto contrattuale, in linea con la sentenza della Cassazione SS.UU.
n. 22437/18”.
L'appellante, poi, sosteneva che il Giudice avrebbe anche dovuto valorizzare la normativa di cui alla L. 205/05, in tema di tutela del consumatore, valorizzando il fatto per cui la stessa andrebbe applicata a tutela non dell'azienda, ma della “vittima che verrebbe a subire le conseguenze di un contratto con buchi di copertura nonostante che il responsabile del danno abbia regolarmente pagato il premio di polizza
pag. 30/65 ed il fatto dannoso si sia verificato nel periodo temporale coperto da garanzia”.
Peraltro, anche operando lo scrutino sulla causa concreta del contratto, imposto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 24 settembre 2018 n. 22437, il Giudice avrebbe dovuto rilevare lo
“squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, non essendo stata, la clausola in esame, oggetto di trattativa precontrattuale con connessa riduzione del premio di polizza, non rilevando e non risultando sufficiente, in relazione all'acclarato squilibrio contrattuale, la concessione di ultrattività annuale dopo la scadenza della polizza per eventi verificatisi in corso di contratto. In altre parole, la limitazione di copertura per danni da responsabilità sanitaria verificatisi nel corso della vigenza della polizza, ha determinato uno squilibrio fra assicurato ed assicuratore non compensato da alcuna riduzione di premio né convenientemente illustrato nelle intese precontrattuali”.
Infine, l' opinava che “la clausola in esame pone una decadenza a carico dell'assicurato assolutamente indipendente dalla sua condotta, pone quindi una condizione che dipende esclusivamente da un terzo estraneo al rapporto contrattuale e da tanto il contrasto non solo con
l'art. 1341 cc che vieta clausole vessatorie non sottoscritte, tra le quali sono espressamente annoverate quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 cc che commina la nullità dei patti con cui si convengono decadenze che rendano eccessivamente difficile ad una di esse l'esercizio del diritto. È di tutta evidenza che il termine apposto alla escussione della assicurazione è un termine di decadenza che deve essere
pag. 31/65 riconosciuto nullo perché, nel caso di specie, rende eccessivamente difficile, se non impossibile, l'esercizio del diritto”.
§ 13.
Il motivo è infondato.
Richiamando quanto da questa Corte già affermato in precedente sentenza resa tra le stesse parti, ed in Controparte_1 CP_10
relazione a fattispecie analoga, nella quale si dibatteva della validità della medesima polizza n. ITOMM140254, con decorrenza dal
31.3.2014, (cfr. Corte di Appello di Napoli, 8^ sezione civile, sentenza n.
5182/2025 del 25.10.2025, Pres. Cocchiara, Rel. Sacchi), occorre osservare quanto segue.
La polizza in esame conteneva all'articolo 2 una clausola del seguente tenore: “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la
RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto
…”.
Orbene, dall'esame del fascicolo di parte dell relativo al primo grado, riprodotto nel fascicolo telematico dalla medesima appellante, si ricava che la clausola di cui all'art. 2 della polizza, appena riportata, era stata oggetto di separata e specifica approvazione, unitamente ad altre, da parte dell'assicurata.
pag. 32/65 Quindi, la deduzione afferente alla pretesa violazione dell'art. 1341 co.
2 c.c., a prescindere dalla sua infondatezza, trattandosi di clausole che per loro natura delimitano l'oggetto del contratto e non, invece, la responsabilità dell'assicuratore, è sconfessata dal contenuto del citato documento.
In ordine, poi, a pretese carenze informative dell rispetto alla polizza merita rimarcare, in contrario, che tale contratto CP_10
veniva stipulato nel 2014 e che esso, come puntualmente dedotto dall'appellata, in difetto, sul punto, di contrarie deduzioni dell'appellante, non è il primo concluso tra le parti.
L'appellata ha, invero, dedotto come: “.. è stata assicurata con Pt_6
– sebbene con una soluzione di continuità – sin dal 01-12-2009. CP_10
La Polizza ITOMM09B0026 venne stipulata con il predecessore di
con una durata CP_10 Controparte_13
originariamente fissata fino al 30-11-2010, ma prorogata fino al 30- 11-
2011; questa polizza prevedeva un periodo di retroattività di un anno, un premio totale di Euro 8.313.459,54, un massimale per sinistro di 5 milioni
e aggregato annuo di 30 milioni, una franchigia aggregata di Euro
2.000.000,00 (poi diminuita a Euro 1.000.000,00, con l'aggiunta di una franchigia fissa per sinistro di Euro 50.000.000,00). Alla scadenza dell'ultimo rinnovo della Polizza ITOMM09B0026, ha avuto un Pt_6
buco assicurativo fino al 31-12-2012 (buco volontario per non aver sottoscritto i contratti, non quello che talvolta la giurisprudenza ipotizza essere conseguenza delle assicurazioni on claims made basis), data nella quale ha stipulato, sempre con la Polizza ITOMM1200026 con CP_10
validità fino al 31-12-2014: questa polizza prevedeva una retroattività pag. 33/65 quinquennale, un premio totale di Euro 4.990.000,00, ma con clausola di regolazione del premio al termine del periodo assicurativo, un massimale per sinistro di 5 milioni, per i sinistri in retroattività pari a Euro
3.000.000,00, una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00.
Successivamente, alla Polizza ITOMM1200026 ha fatto seguito la Polizza
ITOMM1402054, con validità fino al 31-03-2017: questa polizza prevedeva una retroattività biennale, un premio di Euro 5.953.575,00, un massimale per i sinistri in retroattività pari a Euro 2.500.000,00, e una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00. Da ultimo è stata convenuta sempre con la Polizza ITOMM170003, con decorrenza dal 31- CP_10
03-2017 al 31- 03-2018, costituente proroga tecnica della precedente”.
Sulla scorta di tali deduzioni, come detto, non contestate dall appare evidente come questa, nel 2014, quando ha concluso la polizza azionata in giudizio, era perfettamente consapevole del CP_10
regime contrattuale delle claims made impure, trattandosi di pattuizioni presenti in tutti i contratti già in precedenza stipulati.
Tra l'altro, l'assunto difensivo dell'appellante è contrastato dall'assorbente rilievo per cui, come pure emerge dal frontespizio della polizza de qua, la stessa veniva stipulata all'esito di una gara d'appalto, indetta dalla stessa azienda ed inerente, appunto, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi.
Tale notazione confligge, quindi, apertamente con l'assunto di una paventata mancata conoscenza, da parte dell'assicurata, del contenuto della claims made impura oggetto del motivo di gravame, essendo, al contrario, ragionevole ritenere che la stessa, quale committente, l'abbia finanche predisposta. pag. 34/65 In ogni caso, l'aggiudicazione della gara all'odierna appellata induce a ritenere che l abbia comparato le offerte di diverse imprese assicurative, considerando quella della più conveniente sul CP_10
piano economico e della tutela offerta.
Non è allora fondatamente sostenibile che la fosse all'oscuro del significato della clausola cd. a richiesta fatta e che non abbia avuto modo di valutare la convenienza di tale pattuizione e la idoneità della stessa a garantire la sua posizione.
Le considerazioni appena esposte inducono, poi, a dissentire dai rilievi dell tesi a sostenere l'applicabilità, a tale soggetto, della normativa dettata a tutela dei consumatori, essendo palese che si sia al cospetto di una polizza stipulata da una struttura sanitaria nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e che si sia, quindi, al di fuori della normativa consumeristica.
Riguardo alla pretesa idoneità della polizza in esame ad alterare l'equilibrio sinallagmatico, deve, poi, rilevarsi che l'unica valutazione consentita al Giudice, alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della S.C. nella nota pronuncia n. 22437/18, sia quella afferente alla non conformità della clausola al tipo contrattuale prescelto
(assicurazione della responsabilità civile), essendo, dal carattere tipico del contratto, preclusa ogni indagine sulla meritevolezza.
Orbene, le deduzioni svolte dall'appellante non consentono di pervenire alla conclusione che la polizza de qua sia nulla per contrarietà a norma imperativa.
Ed invero, come pure rilevato dal Tribunale con statuizione non oggetto, sul punto, di censura, la polizza per cui si CP_10
pag. 35/65 controverte, vigente alla data di presentazione della prima richiesta risarcitoria inoltrata dai danneggiati all e della prima denuncia di sinistro alla compagnia, operato dall'assicurata in data 12.2.2016, non copriva il fatto dannoso, essendosi questo verificato “in data 26 e
29.3.2012, prima dei due anni antecedenti la decorrenza della Polizza
(fissata il 31 marzo 2014 - con termine di retroattività, dunque, al 31 marzo 2012)” (cfr. sentenza appellata, pag. 31).
Ciò posto, la mancata estensione della copertura ad un arco temporale anteriore a quello biennale, previsto dalla polizza, non è motivo di nullità della stessa.
Infatti, ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola
e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass.
Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154-01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e
pag. 36/65 differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, come dinanzi ampiamente detto, può ritenersi che l' sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dalle difese svolte da la polizza di cui si discorre CP_10
succedeva, salva una soluzione di continuità di due anni tra il 2012 ed il 2014, ad altre tra le medesime parti.
Orbene, ciascuna di tali polizze contemplava, come detto, periodi di retroattività diversamente modulati e variava anche nell'ammontare dei premi e delle franchigie. Tali indicazioni inducono a ritenere plausibile che tali polizze venissero, volta per volta, modulate tenute presenti le richieste dell' e, verosimilmente, l'esigenza di contemperare una copertura quanto più possibile estesa nel tempo al contenimento dei costi.
Quanto precede, oltre ad escludere il paventato deficit informativo, induce, altresì, a disattendere l'assunto di un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
Infatti, al riguardo, la deduzione dell'appellante appare genericamente formulata, essendo basata solo sull'entità del premio di polizza, senza offrire alcun elemento che consenta, in concreto, di saggiarne l'adeguatezza in rapporto all'estensione del rischio, sia sul piano del pag. 37/65 numero di presidi ospedalieri coinvolti, che di bacino di utenza, che di durata temporale.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire, quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
Del resto, a conforto di quanto appena osservato, deve rimarcarsi che
Cass. civ. n. 17893/2025, nel confermare la sentenza n. 2477/22 di questa Corte vertente su fattispecie analoga, affermava: “… Ciò detto, la clausola non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi. La circostanza stessa che l'obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con legge n. 124 del 2017) è significativa sul piano della interpretazione. Poiché quella norma non si può applicare retroattivamente, in quanto, quando è entrata in vigore il contratto era stato già stipulato e definito, significa, per contro, che al momento della stipula un tale vincolo non operava ed i contraenti non vi erano tenuti.
Proprio la circostanza che il vincolo è stato introdotto dopo impedisce di dire che al momento della stipula quel vincolo operava e le parti avrebbero dovuto rispettarlo, pena la nullità del contratto. Dunque, non
pag. 38/65 si può dire che la clausola è contraria a legge, nella accezione fatta propria dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché la legge al momento della stipula ancora non c'era. Né ovviamente può dirsi che la legge (124 del 2017) ha recepito un principio già insito nel sistema, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. Ciò equivale ad una sua applicazione retroattiva: come dire che la legge si limita a dichiarare e non a costituire una regola, che era già vigente ed obbligava le parti. Efficacia, questa, che non può predicarsi di una norma di legge innovativa del preesistente sistema di significati ..”.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_7
non è il modello al quale riferirsi per saggiare la validità di una
[...]
polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata di tre anni, dal 31.3.2014 al 31.3.2017, con pag. 39/65 estensione retroattiva a fatti denunciati in costanza di polizza e verificatisi fino al 31.3.2012, per una durata della copertura pari complessivamente a cinque anni, non è, in difetto di ulteriori e più specifiche allegazioni, prospettabile il denunciato squilibrio, né ravvisabile uno svuotamento della funzione di garanzia cui il contratto era destinato ad assolvere. Ciò, soprattutto, se si considera che si trattava di una polizza preceduta e seguita da altre, stipulate con la stessa compagnia, per cui, in definitiva, in questa prospettiva, la copertura, se correttamente modulata in occasione della stipula ed evitando di incorrere nel mancato rinnovo alle varie scadenze pattuite
(come si è visto essere accaduto per il biennio 2012/2014), avrebbe consentito di salvaguardare gli interessi di entrambe le parti del rapporto.
In conclusione, quindi, l'appello incidentale dell' deve essere interamente rigettato.
§ 14.
Ciò posto e passando all'esame dell'appello principale, giova premettere che il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli interventori, oggetto della comparsa di costituzione dagli stessi depositata in data 17.6.2020, osservando che “..se è vero che
l'intervento ex art. . 105 c.p.c. non soggiace a preclusioni in termini di articolazione di domande, è anche vero che esso soggiace a tutte le preclusioni istruttorie maturate (con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.”. Quindi, nella specie, secondo il Giudice, gli interventori, pur potendo esercitare attività assertive, non potevano pag. 40/65 legittimamente svolgere attività istruttorie, essendo, al momento dell'intervento, maturate le preclusioni. Di conseguenza, i documenti da essi prodotti al fine di provare la legittimazione ad agire, vale a dire la dedotta relazione di parentale con la paziente deceduta, dovevano ritenersi non utilizzabili, siccome depositati tardivamente.
§ 15.
Con il primo motivo, gli appellanti principali, nel censurare la parte di sentenza appena riportata, sostenevano che il primo Giudice era incorso in un evidente errore, qualificando il deposito dei certificati anagrafici, volti a comprovare il loro rapporto di parentela con la congiunta, come attività istruttoria soggetta a preclusioni. Al contrario, deducevano che tali certificati, attenendo alla causa petendi della domanda ed alla ragione stessa della loro presenza in giudizio, rilevavano solo sul piano assertivo e, dunque, non soggiacevano alle preclusioni istruttorie. A conforto del proprio assunto, richiamavano il precedente di cui alla sentenza n. 4934/2018 della S,C., dal quale, a loro dire, si doveva desumere che il divieto per l'interveniente di compiere atti non più permessi alle altre parti si riferiva unicamente all'attività istruttoria, mentre l'attività assertiva era sempre ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti lamentavano che il
Tribunale non aveva fatto applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nella specie, certamente utilizzabile in quanto le parti convenute non avevano impugnato né contestato il dedotto rapporto di parentela che li legava alla defunta, pag. 41/65 essendosi limitate ad eccepire l'inammissibilità dell'intervento in quanto asseritamente tardivo.
Sulla scorta dei richiamati motivi, gli istanti sollecitavano il Collegio a voler riformare la sentenza e ad accogliere le domande risarcitorie da essi promosse con l'atto di intervento volontario, concernenti il ristoro del lamentato danno da perdita del rapporto parentale.
§ 16.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, in senso contrario, merita osservare che, in una fattispecie analoga a quella in esame, nella quale era stata impugnata una sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la produzione documentale operata da un interventore, a preclusioni istruttorie spirate, al fine di dimostrare la sua legittimazione ad agire, la
Cassazione abbia, di recente, affermato che “ .. sebbene .. la preclusione nascente dall'art. 268 cod. proc. civ. non concerne le attività “assertive”, ma solo quelle probatorie .. non opera, invece, distinzioni di sorta quanto all'impossibilità (una volta decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di effettuare produzioni documentali, a seconda della loro diversa finalità”. Di conseguenza, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove
pag. 42/65 documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018,
n. 20882)” ..”, per cui “.. ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire
(specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”), significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi – per tornare al caso che occupa – di quel diritto di credito, oppure l'assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 12463 del 2023).
Discende da quanto appena riportato che, non potendosi distinguere a seconda della finalità per la quale la produzione documentale sia stata operata, la stessa, siccome nella specie effettuata tardivamente, rispetto alle preclusioni istruttorie già ampiamente maturate, deve ritenersi non utilizzabile.
D'altra parte è di tutta evidenza che, ad onta del riferimento alla legittimazione ad agire, impropriamente contenuto nell'impugnata sentenza, la documentazione anagrafica, della cui produzione si discute, atteneva al merito della domanda, essendo volta a dimostrare la sussistenza del legame di parentela, tra gli interventori e la vittima della malpractice sanitaria, che costituisce il primo ed indefettibile presupposto di una pretesa risarcitoria del tipo di quella in esame, nella quale si lamenti la perdita del rapporto parentale.
pag. 43/65 Né, per altro verso, è sostenibile che la lacuna probatoria derivante dalla tardiva produzione documentale potesse essere superata dalla valorizzazione della condotta processuale di non contestazione posta in essere dalla
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte" (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 12064 del 2023) e, nella specie, in cui gli interventori, asseritamente genitori e fratelli della compianta , non erano Per_1
nemmeno stati parti del contratto di spedalità, deve ragionevolmente escludersi la conoscenza, da parte dell' del dedotto rapporto di parentela.
Ne segue che, essendo rimasto indimostrato tale presupposto, la domanda proposta dagli interventori doveva necessariamente essere rigettata.
§ 17.
Con il terzo motivo d'appello, proposto in via subordinata, gli appellanti principali lamentavano che il primo Giudice incorreva in errore, violando i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 2951/2016, in quanto confondeva la legittimazione ad agire con la legittimazione attiva.
Infatti, il Tribunale, mentre in motivazione pronunciava l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire, riferita al grado di parentela, nel dispositivo dichiarava la carenza di pag. 44/65 legittimazione attiva di essi appellanti, decisione che, attenendo al merito della causa, gli precludeva la possibilità di riproporre l'azione con un autonomo giudizio.
Pertanto, gli istanti chiedevano, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado, emettendo una pronuncia di inammissibilità in rito dell'atto di intervento per difetto della legittimazione ad agire.
§ 18.
Anche il terzo motivo è infondato, dovendosi rilevare che, a prescindere dall'improprio riferimento alla legittimazione ad agire, contenuto a pagina 6 e nel dispositivo della sentenza, ove testualmente si legge “Dichiara la carenza di legittimazione attiva degli interventori”, il primo Giudice abbia emesso una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda. Deve, infatti, ribadirsi che la produzione documentale afferiva alla prova del legame parentale, che rilevava per ritenere dimostrata la titolarità attiva del diritto.
Peraltro, anche ad ammettere che la sentenza, in conformità al suo tenore letterale, abbia dichiarato, non il difetto di titolarità attiva, ma la carenza di legittimazione attiva, il risultato non muterebbe, poiché si sarebbe, pur sempre, al cospetto di una statuizione che ha rilevato la carenza di uno dei presupposti richiesti per la proposizione dell'azione risarcitoria (il vincolo di parentela con il paziente deceduto) e che, quindi, necessariamente attiene al merito, come del resto, gli stessi appellanti mostravano di avere compreso nel formulare la censura.
§ 19.
pag. 45/65 Con l'ultimo motivo, gli appellanti censuravano il capo della sentenza che li aveva condannati a rifondere, in favore dell' le spese processuali, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse, avuto riguardo alla complessità della questione di diritto sottesa alla domanda da essi proposta ed all'esistenza di contrasti di giurisprudenza sul punto.
§ 20.
Il motivo è infondato, perché la questione sottesa al motivo di gravame non era affatto controversa, come reso evidente dal precedente di legittimità dinanzi citato, nel quale si rilevava che il principio ivi affermato era consolidato (cfr. pag. 5 della citata Sez. 3, Ordinanza n.
12463 del 2023).
Né, invero, il verificarsi del decesso della vittima primaria della malpractice rappresenta un elemento che possa giustificare, pure a fronte del rigetto della domanda proposta dagli interventori, la compensazione, rispetto ad essi, delle spese processuali. Se, infatti, la ragione del mancato accoglimento della domanda è costituita dalla mancata dimostrazione del rapporto di parentela, non potrebbe, pena un'insanabile contraddizione, giammai valorizzarsi proprio tale rapporto per giustificare una compensazione delle spese processuali.
Infine, del tutto inconferente, rispetto alla domanda proposta dagli interventori, è la compensazione disposta dal Giudice, sulla base di presupposti diversi, in relazione al rapporto tra parti del tutto distinte
( d . CP_10
pag. 46/65 § 21.
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale proposto dagli attori originari.
Gli appellanti incidentali, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
con il primo motivo d'appello, sollecitavano una liquidazione CP_5
migliorativa del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che il primo giudice aveva disatteso quanto sancito dalla Suprema
Corte nelle sentenze n. 10579/2021 e n. 26300/2021, secondo le quali il danno in questione non andrebbe liquidato sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo il cd. sistema a forbice, non essendo le stesse dotate di efficacia para normativa.
Al riguardo, gli istanti, valorizzando il contenuto dei richiamati precedenti di legittimità, evidenziavano che le tabelle meneghine, impiegate dal primo Giudice, si limitavano ad individuare solo un tetto minimo e un tetto massimo compreso tra un'ampia forbice (pari, ad esempio, nel caso della morte del coniuge, a valori da € 168.000,00 ad
€ 336.000,00) e non seguivano la tecnica del punto, mancando così un qualsiasi "forma di concretizzazione tipizzata" richiesta dalla legge.
La difesa degli appellanti deduceva, poi, che, al fine di garantire l'uniformità di giudizio ed un'adeguata valutazione della fattispecie concreta, la S.C. aveva stabilito che il danno dovesse essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, prevedendo la modularità del risarcimento in base all'elencazione di circostanze pag. 47/65 indefettibili quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Inoltre, gli appellanti lamentavano che il Giudice di prime cure aveva limitato la motivazione alla considerazione dell'età della vittima (46 anni all'epoca della morte), del regime di convivenza e del presumibile sconvolgimento dovuto al periodo di stato vegetativo pari a 33 mesi, senza tener conto delle circostanze specifiche e peculiari che imponevano la personalizzazione integrale del danno.
Tali circostanze erano le seguenti, così sintetizzabili: -l'immane sofferenza subita nel vedere la moglie e madre alimentarsi con un sondino, subire l'amputazione dell'arto e vivere per quasi tre anni in uno stato comatoso vegetativo, per poi spegnersi lentamente;
-
l'assistenza full time prestata dai familiari alla donna incapace di attendere agli atti quotidiani della vita, lo stress dei numerosi ricoveri e la consapevolezza della morte imminente;
-la circostanza che le figlie della de cuius erano giovanissime al momento del decesso.
Gli istanti sostenevano, quindi, che, applicando un sistema a punti, si sarebbe potuti pervenire ad una liquidazione più favorevole del danno,
“nella misura di € 294.201,00 in favore del sig. (20 punti Controparte_3
per grado di parentela, 3 per l'età della vittima di anni 48 momento del decesso, 3 in base all'età del coniuge di anni 52, 4 per la convivenza tra la vittima e il coniuge) coniuge convivente della de cuius sig.ra , Per_1
€ 284.394,30 in favore di (18 punti per grado di Controparte_4
parentela, 3 per l'età della vittima di anni 48 al momento del decesso, 4 in base all'età del figlio di anni 23 al momento del decesso, 4 per la pag. 48/65 convivenza tra la vittima e la figlia) figlia convivente della vittima, ed €
284.394,30 in favore di (18 punti per grado di parentela, CP_5
3 per l'età della vittima di anni 48 al momento del decesso, 4 in base all'età del figlio di anni 26 al momento del decesso, 4 per la convivenza tra la vittima e il coniuge), figlia convivente della vittima, come da prospetti di liquidazione che si depositano”.
Inoltre, gli istanti deducevano che, nella specie, sussistevano di estremi per una personalizzazione del danno, avuto riguardo al lungo periodo di sopravvivenza della de cuius in condizioni di coma, alla necessità dei suoi congiunti di prestarle assistenza, al grave sconvolgimento delle abitudini di vita, alla giovane età delle figlie.
Gli appellanti chiedevano, pertanto, volersi procedere alla rideterminazione del danno secondo il criterio a punti, liquidando la somma di euro 330.000,00 per il coniuge e di euro Controparte_3
300.000,00 per ciascuna delle figlie, e CP_4 CP_5
In via subordinata, nell'eventualità che il primo motivo fosse stato respinto, gli appellanti sollecitavano la riforma della sentenza, mediante l'applicazione, rispetto agli importi liquidati dal Giudice, di un'adeguata personalizzazione, tenendo conto delle specifiche e peculiari circostanze del caso sopra esposte.
§ 22.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
Ed invero, come correttamente osservato dagli appellanti, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di
pag. 49/65 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n.
10579 del 21/04/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
Alla stregua di quanto precede, quindi, la sentenza impugnata non resiste alle circostanziate critiche dell'appellante, in quanto ha liquidato il danno applicando la tabella milanese elaborata secondo il sistema a forbice, che, tuttavia, deve ritenersi inidonea ad assicurare l'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza perché “con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza”, la quale “costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema
pag. 50/65 del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”. Secondo la Cassazione, invece, tale funzione è garantita da una tabella “basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”. Peraltro, giova soggiungere che la questione dell'utilizzo di una tabella diversa da quella modellata secondo il sistema a punti rileva “nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti .. o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n.
10579 del 21/04/2021, cit.; conforme Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
2957 del 2025 ed altre dalla stessa richiamate, Cass. sez. 3, ord. 28 febbraio 2023 n. 5948).
pag. 51/65 Nella specie, il ricorso, da parte del Tribunale, alla tabella milanese del
2021, in luogo di quella romana, ha determinato, come lamentato dagli appellanti, l'ingiustificata decurtazione del risarcimento rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto, a fronte degli stessi presupposti di fatto, impiegando la tabella a punti.
Ciò posto, nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno, reputa la Corte possibile, alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, il riferimento alla tabella specificamente elaborata dal Tribunale di
Milano, nella sua più aggiornata versione pubblicata a giugno del 2024, essendo la stessa stata modellata secondo il sistema a punti, e considerato che gli stessi appellanti incidentali vi facevano espresso riferimento nelle note conclusive autorizzate, da ultimo depositate in data 21.11.2025 (cfr. Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 37009, secondo cui le tabelle milanesi del giugno 2022, di cui quelle del 2024 rappresentano mero aggiornamento alla svalutazione medio tempore intervenuta, “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile' (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il
pag. 52/65 giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa 'pura', purché sorretta da adeguata motivazione”).
§ 23.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, lamentato dagli appellanti incidentali.
Occorre, anzitutto, osservare che, secondo quanto affermato dal primo
Giudice con statuizione in parte qua non oggetto di impugnazione da parte dell sussisteva, al momento della morte di , di anni Per_1
48 alla data del decesso, uno stabile vincolo di convivenza tra la de cuius, il marito, e le figlie della stessa, Controparte_3 CP_4
e
[...] CP_5
Gli appellanti sollecitavano, inoltre, il riconoscimento di un'adeguata personalizzazione, al fine di tenere conto della peculiarità della vicenda concreta e, in specie, per valorizzare “l'immane sofferenza subita nel vedere la propria moglie e madre alimentarsi con un sondino, dover subire l'amputazione dell'arto, non dare alcun segno vitale e quindi vivere per quasi tre anni in uno stato comatoso vegetativo per poi spegnersi lentamente dopo innumerevoli sofferenze fisiche. Inoltre bisognerà tenere in debita considerazione l'assistenza full time dei familiari alla povera donna incapace autonomamente di attendere a tutti gli atti quotidiani della vita oltre che lo stress dei numerosi e lunghi ricoveri nonché della consapevolezza di vederla morire dopo non poche sofferenze. Andrà ancora considerata la circostanza che al momento del
pag. 53/65 decesso le figlie della de cuius erano giovanissime e ciò ha amplificato e reso impossibile il superamento del trauma che ancora oggi è nitido nella mente delle stesse. Il marito della sig.ra mai dimenticherà gli anni Per_1
vissuti ad assistere la moglie in stato vegetativo e tutte le citate operazioni a cui quest'ultima è stata sottoposta come l'amputazione dell'arto, come non dimenticherà mai la sofferenza di vedere la moglie nutrirsi attraverso un sondino e non rispondere né dare segni di presenza ad alcun suo gesto”.
Ciò posto, l'istanza di personalizzazione merita di essere accolta.
Deve rilevarsi che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della suddetta tabella milanese, il parametro relativo all'intensità della relazione affettiva può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 30 punti e, a tal fine, si segnala, da parte dei redattori della tabella, la necessità di tenere conto “della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non pag. 54/65 solo, alle seguenti circostanze di fatto: .. attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
..” (cfr. pag. 75, tabella di Milano, 2024).
Orbene, nella specie, alla luce delle specifiche allegazioni operate dagli istanti e delle concrete modalità di verificazione del fatto, quali emergono dagli esiti della CTU dinanzi compiutamente esaminati, è ragionevole affermare che, effettivamente, i congiunti abbiano dovuto convivere, per un lasso temporale significativo, (33 mesi), con le gravissime condizioni di salute, sostanzialmente consistenti in uno stato vegetativo, nelle quali versava la loro, rispettiva, moglie e madre,
e che la sofferenza sia stata accentuata dalla relativamente giovane età della vittima e da quella, giovanissima, delle figlie.
Ne segue che il parametro E di cui alla tabella, pari nel suo valore medio a 15 punti, possa incrementarsi sino a 25 punti, al fine di tenere conto delle suddette circostanze.
Quindi, muovendo dalla posizione del coniuge, di attuali anni 63, si avrà:
Il congiunto ha 63 anni ed è coniuge della vittima.
La vittima aveva 48 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari.
SVILUPPO del CALCOLO
pag. 55/65 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00.
Venendo ad analizzare le posizioni delle figlie, di Controparte_4
attuali anni 34, e di attuali anni 36, si avrà il seguente CP_5
calcolo:
Le congiunte hanno 34 e 36 anni, sono figlie della vittima ed erano conviventi.
La vittima aveva 48 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
pag. 56/65 Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 90
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00.
Nei termini dinanzi indicati si impone, quindi, in applicazione del primo motivo di appello incidentale, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Al riguardo, non è superfluo evidenziare che gli appellanti incidentali, pur avendo sollecitato, nella comparsa di costituzione, il riconoscimento degli importi di euro 330.000,00, in favore di
[...]
e di euro 300.000,00 ciascuna, in favore di CP_3 CP_4
e di chiedevano, comunque, la liquidazione
[...] CP_5
della “maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”, sicché
l'accoglimento della pretesa, rispetto agli importi dinanzi indicati, non pone alcun problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
§ 24.
Nella citata comparsa conclusionale depositata in data 21.11.2025, gli appellanti incidentali, attori originari, affermavano che, a seguito di esecuzione forzata, l' aveva pagato l'importo di euro 200 mila, liquidato dal primo Giudice, e che, quindi, residuava il minor credito,
pag. 57/65 ad essi ancora dovuto, all'esito della rideterminazione del quantum da operarsi in questa sede, maggiorato degli interessi.
Tanto premesso si osserva che, non essendo stata documentata, né, comunque, indicata la data dell'avvenuto pagamento, non sia possibile procedere all'esatta determinazione del residuo quantum, dovendosi, quindi, in questa sede la Corte limitare ad indicare il relativo criterio.
Pertanto, il calcolo del dovuto andrà effettuando, anzitutto devalutando, secondo indici Istat, gli importi in questa sede liquidati, di rispettivi euro 328.524,00, per ed euro 351.990,00 Controparte_3
ciascuna, per e al 24.12.2014, data Controparte_4 CP_5
del decesso di , e calcolando sugli stessi, anno per anno Per_5
rivalutati secondo indici Istat, gli interessi, al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sino alla data del pagamento delle somme liquidate dal primo Giudice ad opera dell' Quindi, dall'importo ottenuto dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata alla data del pagamento e degli interessi a detta data calcolati, andrà detratto l'importo del versamento parziale eseguito dall' e su tale somma residua andranno calcolati gli ulteriori interessi legali al tasso codicistico dinanzi indicato dalla data del pagamento al soddisfo.
§ 25.
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale comporta, ovviamente, come dinanzi detto, l'assorbimento del secondo.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, , Controparte_3 CP_5
e impugnavano la sentenza di primo grado
[...] Controparte_4
pag. 58/65 nella parte in cui il Giudice aveva liquidato le spese di lite, nella misura, da essi ritenuta incongrua, di complessivi euro 23.000,00 per compensi.
Deducevano, al riguardo, che, siccome il valore della causa era pari ad euro 690.000,00, corrispondente al totale delle somme riconosciute in sentenza, il Giudice avrebbe dovuto, applicando i compensi medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM n. 37/2018, scaglione da €
520.001,00 fino ad € 1.000.000,00, riconoscere il compenso medio di €
27.804,00.
Inoltre, il primo Giudice, senza addurre alcuna motivata ragione, non aveva applicato l'aumento del 60% sul compenso unico, previsto dall'Art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il quale avrebbe comportato il riconoscimento di ulteriori € 16.682,40.
Chiedevano, quindi, riconoscersi i compensi nella misura di €
44.486,40 oltre spese generali 15% e spese vive in € 700,00 o, in via subordinata, di € 27.804,00 oltre spese generali 15% e spese vive in €
700,00 in applicazione dei valori medi dati dalle tariffe professionali vigenti inerenti il valore della causa in € 690.000,00.
§ 26.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice, nel liquidare il compenso, si è limitato a fare riferimento al D.M. n. 55 del 2014 ed al valore della causa, senza avere cura di precisare quale, a suo avviso, esso fosse.
pag. 59/65 Ciò premesso, non coglie nel segno il rilievo degli appellanti, secondo cui il Giudice avrebbe dovuto considerare lo scaglione superiore, relativo alle cause di valore compreso tra € 520.001,00 fino a €
1.000.000,00.
Ed invero, in senso contrario all'assunto in esame, giova rilevare che
“in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard
(sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10367 del 17/04/2024).
Di conseguenza, nella specie, siccome l'importo più elevato, tra quelli liquidati in sentenza, era pari, come visto, ad euro 200.000,00, in base al decisum, avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione delle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, i cui compensi medi, secondo il D.M. n.
55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, applicabile all'epoca di pubblicazione della sentenza impugnata, erano pari a complessivi euro 13.430,00.
pag. 60/65 Riguardo, poi, al dedotto mancato riconoscimento dell'incremento previsto per il numero di parti, giova osservare che, riconoscendo l'incremento del 60%, ex art. 4 co. 2 del citato D.M., per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale, il compenso ascendeva ad euro 21.488,00, somma inferiore a quella accordata dal Tribunale.
§ 27.
Si deve, da ultimo, procedere alla liquidazione delle spese processuali del grado di appello.
Il rigetto dell'impugnazione principale comporta la condanna degli appellanti alla rifusione, nei confronti dell' delle spese del grado di appello, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, nel quale rientra il disputatum, considerato, a tal fine, l'ammontare del credito più elevato tra quelli oggetto della domanda (pari, nella specie, ad euro 300.000,00) e con applicazione dei compensi minimi, considerato il ridotto numero delle questioni sottese all'appello principale.
Il rigetto dell'appello incidentale da parte dell comporta la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di la cui liquidazione CP_10
viene operata, a norma del suddetto D.M. 55/14, come aggiornato, da pag. 61/65 ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando lo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, nel quale, alla stregua dei principi dinanzi richiamati, rientra il disputatum dell'appello (corrispondente al più elevato dei crediti liquidati nell'impugnata sentenza).
Riguardo al rapporto in esame, le spese vanno liquidate applicando i compensi tabellari minimi, considerato che, tra ed si CP_10
controverteva solo in relazione alla questione dell'operatività della garanzia assicurativa.
Infine, stante il rigetto dei motivi di appello incidentale con cui l' aveva contestato l'an ed il quantum e, per converso, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dai l deve essere CP_5
condannata alla rifusione, in favore dei secondi, delle spese del grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. dinanzi indicato, applicando lo scaglione delle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, corrispondente alla differenza tra il più elevato importo liquidato da questa Corte (euro 351.990,00) e quello più elevato riconosciuto dal primo Giudice (euro 200.000), con incremento, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dello stesso D.M., del 60% per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono distrarsi in favore degli avvocati Anna RI e dichiaratisi antistatari, CP_6
pag. 62/65 dovendosi, al riguardo, correggere, in accoglimento dell'istanza formulata dai citati difensori, l'errore contenuto nella sentenza impugnata, la quale, nel dispositivo, riportava come nome di battesimo dell'avv. quello errato di “Michele”. CP_6
Deve, infine, darsi atto, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale dell' della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari, rispettivamente, a quello previsto per l'impugnazione principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nonché sugli appelli incidentali proposti, Parte_4
rispettivamente, da e da Controparte_7
e avverso la Controparte_3 CP_5 Controparte_4
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto da
; Controparte_7
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e e, per Controparte_3 CP_5 Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in favore di Controparte_7
, euro 328.524,00, e, in favore di e Controparte_3 CP_5
pag. 63/65 , euro 351.990,00 ciascuna, detratto quanto Controparte_4
già pagato dall' in esecuzione della sentenza di primo grado e con l'aggiunta degli interessi, secondo le indicazioni analiticamente riportate al paragrafo 24, pagina 58 di questa sentenza;
c) dispone correggersi la sentenza impugnata, nel senso che, a pagina 34, 16° rigo, ove si legge “avvocati e Michele Pt_2
RI” debba intendersi “avvocati e;
Pt_2 CP_6
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del Controparte_7
grado di appello, che liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, Controparte_7
in favore di delle spese processuali Controparte_8
del grado di appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) condanna alla rifusione, Controparte_7
in favore degli avvocati e procuratori Pt_2 CP_6
antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 22.907,20 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 64/65 h) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di , di un ulteriore Controparte_7
importo pari al contributo unificato dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello) CP_14
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