Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da:
- Tecnicaer Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di progettisti con:
- Econsulting, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- GMN Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- De Simone Girolamo,
- Siciliano Clara Maria,
in relazione alla procedura CIG B0F73A2C40, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Mario Militerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Niceforo e Giuseppe Calabrese dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
nei confronti
- ATI Project s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTP costituendo con Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., Studio di Ingegneria Ing. Vito Avino, Ambiente S.p.A. e Costructura Consulting s.c., rappresentata e difesa dagli avvocati Lodovico Visone e Andrea Previato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., Studio di Ingegneria Ing. Vito Avino, Ambiente S.p.A. e Costructura Consulting s.c., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 1011 del 21 novembre 2024, a firma del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania (D.G. 6), avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione della “procedura n. n.3800/AP/2024, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di “Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, rilievo aree e manufatti esistenti e delle connesse indagini, analisi e sondaggi, per la realizzazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia”, all’operatore economico “RTI ATIproject s.r.l. - AMBIENTE S.P.A - Studio di ingegneria - SAMA Scavi Archeologici Soc. Coop. - Costructura Consulting s.c.”, per un importo offerto di € 4.379.735,88 al netto di IVA e oneri di legge se dovuti” (CUP: B85F23000350001 - CIG: B0F73A2C40), comunicata con nota pec del 5 dicembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi espressamente inclusi tutti i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nonché l’eventuale contratto di appalto che venisse nelle more stipulato;
con conseguente domanda risarcitoria:
- in via principale in forma specifica, tramite l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere dichiarate aggiudicatarie della gara e la conseguente condanna della Stazione appaltante a provvedere in tal senso ed a stipulare il relativo contratto di appalto, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario;
- in via subordinata per equivalente, tramite il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla mancata aggiudicazione ed alla mancata esecuzione del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'ATI Project s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTP costituendo con Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., Studio di Ingegneria Ing. Vito Avino, Ambiente S.p.A. e Costructura Consulting s.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dirigenziale n. 234 del 20/3/2024 l’Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania ha indetto la gara per l’affidamento dei servizi di “Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, rilievo aree e manufatti esistenti e delle connesse indagini, analisi e sondaggi, per la realizzazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia”, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 7.614.335,94.
Vi hanno partecipato 13 concorrenti in costituendo RTP e, all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria, collocando al primo posto il RTI Atiproject con un punteggio totale di 81,84, seguito dal RTI ricorrente con 81,31 punti complessivi.
Quest’ultimo ha impugnato l’aggiudicazione disposta con il decreto dirigenziale n. 1011 del 21/11/2024, deducendo con due motivi plurimi profili di violazione di legge e del disciplinare e di eccesso di potere.
Le censure si incentrano:
- sul mancato possesso, in capo alla mandataria Atiproject, dei requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti dal punto 7.4. del disciplinare;
- sulla carenza della relazione descrittiva, per i 5 sub-elementi oggetto di valutazione, mancante dei certificati per i tre servizi analoghi indicati nonché delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO/TEC 17024.
Si è costituita in giudizio la Regione, depositando memoria ed esibendo documentazione, alla quale hanno replicate le ricorrenti, producendo a loro volta documentazione (tra cui la nota del RUP del RUP del 13/11/2024 di comunicazione della verifica dei requisiti posseduti dall’aggiudicataria, oggetto di istanza istruttoria formulata in ricorso).
Si è costituita anche la controinteressata, con memoria e documentazione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 16/1/2025 n. 102 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. III del 10/2/2025 n. 552).
Per l’udienza di merito le ricorrenti hanno prodotto ulteriore documentazione e tutte le parti hanno depositato scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di ricorso è denunciato che la mandataria Atiproject non possiede i requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti dal punto 7.4. del disciplinare (almeno due servizi analoghi, per un importo pari alla metà delle singole classi e categorie del servizio da affidare).
La critica si rivolge ai certificati esibiti dal RTI aggiudicatario, per servizi svolti a favore di committenti privati e relativi:
a) alla progettazione del Nuovo Ospedale di Bispebjerg in Danimarca, commissionato dalla ZA de ER S.p.A.;
b) ai lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via Scialoia/Via Trevi in Milano (committente la Multi Manutenzioni s.r.l.).
1.1. Quanto al primo, è contestato che la dichiarazione della ZA de ER S.p.A., a comprova del requisito, possa soddisfare le previsioni del disciplinare, in quanto:
- non è indicato né allegato il contratto (per cui non si evince l’oggetto dell’incarico di progettazione effettivamente svolto, con riguardo alle classi e categorie di lavori);
- non chiarisce se il servizio è stato svolto in raggruppamento e quale quota sia stata assunta dall’Atiproject;
- non riporta la certificazione del committente.
È ulteriormente affermato che la dichiarazione della ZA de ER S.p.A. si riferisce a un servizio definito quale “ detailed design service for the construction of New Bispebjerg Hospital in Bispebjerg, Denmark ”, in relazione al quale si osserva che:
- insospettisce la dichiarazione resa in lingua inglese da un’impresa italiana, a firma di un suo dipendente dell’Area manager, cittadino italiano;
- deve dubitarsi che il servizio svolto (il quale, traducendo letteralmente la dichiarazione, riguarda un “ servizio di progettazione dettagliata per la costruzione utilizzando la metodologia BIM ”) possa corrispondere all’oggetto dell’affidamento, concernente la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la “progettazione esecutiva” è traducibile in lingua inglese con l’espressione “executive design” o “executive planning”, laddove nel certificato del manager della ZA de ER la locuzione “detailed design service for the construction” rimanda al concetto di progetto “cantierabile” o “as built”, i cui dettagli sono elaborati in funzione delle esigenze operative del cantiere;
- l’elaborazione di un progetto esecutivo comporta calcoli e scelte progettuali, assenti in un “dettagliato progetto per la costruzione”, in cui l’esplicitazione di dettagli costruttivi non dimostra le capacità del progettista, nella stessa misura del progetto esecutivo;
- l’art. 41, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023 descrive il contenuto e la funzione del PFTE, al quale non è parificabile il dettaglio costruttivo o as built;
- l’art. 100, co. 11, del d.lgs. n. 36/2023 richiede la dimostrazione di aver eseguito “servizi analoghi” a quello oggetto di gara, ovverossia la progettazione di fattibilità di un ospedale.
Con ulteriore censura è dedotto che il disciplinare, al punto 7.4, esigeva l’allegazione del contratto, il certificato di regolare esecuzione e l’esplicitazione della quota riferibile al progettista, che nel caso di specie difettano (ricavandosi da articoli di quotidiani on-line che la progettazione sia stata eseguita in forma raggruppata e, pertanto, gli importi indicati nel certificato della ZA de ER non potevano essere imputati nella loro interezza all’Atiproject).
È invocata la sentenza di questa Sezione del 7/3/2024 n. 1538 che, in controversia riguardante lo stesso Ufficio Speciale regionale, ha rinvenuto la necessità di allegare il contratto fonte del rapporto e di indicare la quota di esecuzione.
Nel caso di specie, la dichiarazione del manager della ZA de ER (“il servizio è stato eseguito in modo professionale e con buoni risultati”, traducendo “The service was carried out in a professional manner and with good results”) non può equivalere al certificato che avrebbe dovuto essere emesso dal committente pubblico, per l’opera pubblica riguardante un ospedale in Danimarca.
Infine, è contestato che il dichiarante (qualificatosi come appartenente all’Area manager della ZA de ER) avesse la qualità e i poteri per spendere il nome della Società e conferire certezza all’atto, neppure redatto su carta intestata.
1.2. Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
1.2.1. V’è innanzitutto da dire che il punto 7.4 del disciplinare ha stabilito, per i servizi prestati a favore di committenti privati, che la prova del requisito potesse essere fornita, in via alternativa, mediante “ una ” delle modalità fissate (copia del contratto “nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico”; “certificazione rilasciata dal committente”).
Ne discende che alcun vizio è rinvenibile nell’allegazione e nell’assunzione da parte della stazione appaltante del certificato della ZA de ER.
Invero, la possibilità accordata al concorrente di comprovare il requisito attraverso il certificato del committente privato implica che non poteva esigersi da esso la produzione del contratto, né la certificazione del soggetto pubblico, in ossequio al principio dell’autovincolo, che comporta che la stazione appaltante non era tenuta a pretenderne le allegazioni (cfr., per l’espressione del principio, Cons. Stato - sez. V, 18/2/2025 n. 1310, puntualizzando che l’Amministrazione è tenuta al rispetto delle prescrizioni che essa stessa ha fissato, “ in osservanza al principio di buona fede (implicante anche la tutela del legittimo affidamento) cui devono essere improntati i rapporti tra cittadini e P.A., ex art. comma 1 comma 2 bis l. 241 del 1990, e tanto più applicabile ove vengano in gioco procedure comparative (cfr. quanto alla materia degli appalti pubblici, il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento codificato all’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, costituente declinazione del generale principio di cui all’art. 1 comma 2 bis della l. 241 del 1990) ”).
Non giova alle ricorrenti il richiamo alla pronuncia di questa Sezione del 7/3/2024 n. 1538, osservandosi che ogni controversia è connotata da peculiarità sue proprie (in quel caso, veniva in rilievo la valutazione di quanto prodotto in sede di gara, mostrandosi inidonea la comprova del requisito attraverso il contratto esibito).
La stessa sentenza ha, viceversa, valorizzato il principio che confina l’operato della stazione appaltante alla considerazione della documentazione prodotta (cfr. la sentenza citata: “ Invero, la stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle risultanze documentali e alle evidenze che da esse si traggono, senza dover ricavare il contenuto della prestazione resa vagliando elementi esterni o introducendo una propria valutazione in merito, come ritenuto nella giurisprudenza di questa Sezione (cfr. la sentenza del 25/5/2021 n. 3457: “la valutazione sulla bontà della documentazione prodotta per la comprova dei requisiti deve rivolgersi alla verifica della riconducibilità delle attestazioni a quanto richiesto. Non è sostenibile una sorta di potere/dovere della stazione appaltante di esaminare il rapporto che le ha originate, il quale non è posto in capo ad essa dalla disciplina di gara e reca con sé l’impossibilità materiale e giuridica, da parte della stazione appaltante, di operare un riscontro che in ipotesi potrebbe condurre a sconfessare l’attestazione prodotta, senza però avere alcuna conoscenza degli atti e ingerendosi in rapporti tra soggetti ad essa estranei. Tale evidenza è stata posta in luce dalla giurisprudenza, ravvisando che ciò “presenterebbe non trascurabili aspetti problematici: in linea generale, imporrebbe un’attività istruttoria che esorbita dalla sfera giuridica dei concorrenti, per riguardare, senza alcun titolo, accordi negoziali di soggetti estranei alla gara, quali sono i committenti degli incarichi di progettazione; per la specifica ipotesi di incarichi provenienti da un committente privato, spendibili nella procedura de qua, come riconosce la stessa appellante e come pure sottolineato dal giudice amministrativo, e che pertanto, in tesi, non potrebbero sfuggire alla verifica in esame, pena la violazione della par condicio, implicherebbe ulteriormente l’apprezzamento della fonte di rapporti che, in quanto astrattamente suscettibili di essere improntati alle libertà di forma consentite dal codice civile, potrebbe non offrire tutti quegli elementi che il compimento dell’attività esige” (Cons. Stato, sez. V, 5/5/2020 n. 2851, di conferma della sentenza di questa Sezione del 15/5/2019 n. 2584) ”.
1.2.2. Sta di fatto che, nella fattispecie all’esame, il contratto tra la ZA de ER e l’Atiproject è stato acquisito dalla Regione.
Esso è stato stipulato con la ATIprojects Aps - Denmark ed è sottoscritto da Mr. Branko Zrnic, il quale risulta, dall’esibita visura dell’ATIprject s.r.l., il rappresentante legale e amministratore di quest’ultima.
La traduzione della visura camerale danese dell’ATIprojects Aps, prodotta in giudizio, evidenzia l’identità dei soggetti rappresentanti, la proprietà della Società danese per il 100% delle azioni in capo all’ATIproject s.r.l., che l’ha fondata l’1/2/2018 e di cui l’ATIprojects Aps costituisce una sede produttiva con sede in Copenaghen.
In ragione di ciò, non è predicabile che il contratto non sia riconducibile all’ATIproject s.r.l. e, essendo la prestazione ad essa interamente affidata, si evince che l’esecuzione del complesso del servizio vi è stato assegnato (non potendosi assegnare rilievi a notizie provenienti dalla stampa, per la chiara inutilizzabilità di tali dati, frutto di resoconti non ancorati a precipui elementi di valutazione).
1.2.3. Quanto alla contestazione in ordine alla diversità del servizio, va detto che la comprova del requisito si rivolge all’espletamento di servizi analoghi, secondo un concetto che non implica la perfetta sovrapponibilità della natura delle prestazioni eseguite, in un’ottica pro-concorrenziale (cfr., tra le altre, Cons. Stato - sez. V, 17/1/2023, n. 564: “ Per servizi ‘analoghi’ non si intende servizi ‘identici’, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione […] E’ indirizzo consolidato che l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara. Ne consegue che i concetti di ‘servizio analogo’ va inteso non come identità, ma come mera similitudine tra prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di ‘affidabilità’. All’opposto, la nozione di ‘servizi identici’ individua una ‘categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato’(Cons. Stato, sez.V, 23 novembre 2016, n. 4908) ”).
Nella specie, le deduzioni di parte ricorrente condurrebbero all’impossibilità di far valere l’esperienza maturata da Società di progettazione in ambito internazionale, in cui è plausibile ritenere che sussistano differenziazioni nelle denominazioni del servizio.
Pertanto, lo svolgimento di un servizio di “detailed design service” è comparabile alla natura delle prestazioni richieste con l’appalto in oggetto.
1.2.4. Infine, non sono condivisibili i rilievi formali mossi alla certificazione del Manager della ZA de ER, atteso che la formulazione dell’atto in lingua inglese non può precluderne l’utilizzo (cedendo l’aspetto censurato alla necessità di accettare una prassi che è dettata dallo sviluppo internazionale degli affari commerciali), mentre dalla visura tradotta, esibita dalla controinteressata, il firmatario Corrado Cimino risulta Direttore della Filiale danese della ZA de ER con potere di firma, infine palesandosi ininfluente e fondata su un mero formalismo la circostanza che la certificazione non sia stata resa su carta intestata.
Conclusivamente, dalle osservazioni che precedono discende che la certificazione prodotta dall’aggiudicataria, relativamente all’ospedale danese di Bispebjerg, deve ritenersi idonea a comprovare il possesso del requisito.
1.2. Analoghe considerazioni debbono valere per quanto attiene all’ulteriore censura mossa con il primo motivo di ricorso, riguardante il certificato della Multi Manutenzione attinente al servizio di progettazione per il plesso scolastico in Milano, Via Scialoja/Via Trevi.
Anche in tal caso v’è da dire che il disciplinare (punto 7.4) non richiedeva l’allegazione del contratto.
Deduce inoltre la ricorrente che trattasi di appalto integrato, aggiudicato alla Multi Manutenzioni S.r.l. nel novembre 2021, la quale ha reso la sua dichiarazione nel settembre 2023, riferendosi alla progettazione definitiva e non anche esecutiva (benché, risultando dal bando il termine di ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola di circa due anni e nove mesi, alla data della dichiarazione di svolgimento del servizio da parte della Multi Manutenzione la progettazione esecutiva avrebbe dovuto essere ultimata, nonché validata e approvata dal Comune di Milano).
Vi si aggiunge che non si può escludere che l’Atiproject fosse, in quella compagine, un progettista meramente indicato, poi sostituito, censurando la mancanza dell’indicazione della quota di prestazioni progettuali imputabili all’Atiproject.
Ciò posto, nel contestato certificato di regolare esecuzione del servizio della Multi Manutenzione s.r.l. è dichiarato che, nel periodo 2022 – 2023, l’Atiproject “ha effettuato il servizio di progettazione definitiva in BIM della bonifica, demolizione e ricostruzione del Plesso Scolastico di Via Scialoia/Via Trevi a Milano”, per le indicate categorie di opere e i relativi importi.
Il punto 7.4 del disciplinare non ha richiesto un livello esecutivo, per la dimostrazione di aver svolto servizi analoghi, palesandosi così priva di fondamento l’argomentazione delle ricorrenti e, quanto all’indicazione della quota di esecuzione, prevalendo la certificazione dal cui tenore è evincibile che sia stato affidato l’intero servizio (né può accedersi alla supposizione che, in quell’appalto, l’ATIproject fosse un progettista indicato o potesse essere stato sostituito, che contrasta con le informazioni ricavabili dal certificato della Multi Servizi).
2.- Con il secondo motivo di ricorso si afferma che la relazione descrittiva dell’aggiudicatario, nella busta contenente l’offerta tecnica, è carente dei certificati attestanti l’esecuzione dei servizi di progettazione analoghi svolti nel decennio precedente ma, ciò nonostante, sono state attribuiti i punteggi per i corrispondenti criteri di valutazione (esperienza pregressa, approccio, concezione progettuale, qualità organizzative, parità di genere).
È affermata l’ulteriore mancanza delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO/TEC 17024.
Entrambi i rilievi sono sollevati considerando che (come accertato dalla Commissione nella seduta pubblica del 17/6/2024) l’offerta tecnica del RTI ATIProject consisteva in un unico file privo di allegati che, messo a disposizione delle ricorrenti, non contiene le certificazioni.
I rilievi sono smentiti dalla esibita relazione dell’Ufficio regionale, depositata il 12/1/2025, rappresentando che i certificati erano allegati alla relazione compresa in un unico file di 152 pagine (allegati 7, 8 e 9: progetto per la ristrutturazione degli edifici storici all’interno del Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra: pag. 26 del file unico; progettazione definitiva per la realizzazione del “Nuovo Ospedale Bispejerg” in Danimarca: pag. 16; progetto per la realizzazione del “Nuovo ospedale universitario New Odense Hospital”: pag. 6).
Anche le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO/TEC 17024 erano presenti nello stesso file (da pag. 113 a pag. 121), verificandone la validità sui siti istituzionali ACCREDIA e U.S. Green Building Council & Green Business Certification Inc.
La relazione precisa che la relazione descrittiva dell’aggiudicatario, messa a disposizione, “ è stata segretata in accordo alle dichiarazioni rese in sede di gara nel “Modello 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE” ed al riscontro ad esplicita richiesta del RUP del 25 novembre 2024 “Dichiarazione relativa ai contenuti oscurati dell’offerta” ”.
In tale contesto, le censure di parte ricorrente si mostrano insussistenti, fondate sulla documentazione acquisita in forma incompleta (per quanto detto), senza che ciò, attenendo alle modalità con cui l’accesso è stato reso possibile, possa ridondare in vizio dell’aggiudicazione, disposta in favore del concorrente la cui offerta tecnica comprendeva la documentazione richiesta.
3.- In conclusione, il ricorso va interamente respinto, conseguendo alla sua reiezione il rigetto delle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, insussistente in ragione dell’infondatezza della domanda impugnatoria.
Per la specificità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle altre parti, non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge interamente.
Compensa per intero tra tutte le parti costituite le spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO