Articolo 31 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 30Articolo 32
Versione
17 dicembre 1988
Art. 31. 1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988