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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11813 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12347/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12347/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Claps;
Parte_1
- OPPONENTE
E
e per essa la procuratrice speciale in persona Controparte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino;
- OPPOSTA
e per essa la procuratrice speciale in persona Controparte_2 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino;
- INTERVENUTA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero
CO ed ES LA;
- INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1843/2021 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6/3/2021 nei confronti di per il pagamento Parte_1 di euro 22.305,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 13090275, stipulato con Santander Consumer Bank
S.p.A. in data 5/6/2012 il cui credito, a seguito di plurime cessioni, veniva acquistato da CP_1
[...]
spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, e, nel merito, la mancanza di prova scritta del credito, la nullità del contratto di finanziamento per omessa o errata indicazione dell'ISC
e TAEG, illegittima variazione del tasso di interesse, applicazione di interessi oltre la soglia antiusura.
Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n. 1843/2021, con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 7/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla in data 1/04/2021 e l'opposizione notificata il 6/5/2021, come affermato Parte_1 dalla stessa parte opposta.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo.
In via preliminare, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva di , in quanto questi agisce CP_1 deducendo la sua qualità di creditore cessionario di la quale a sua volta è Controparte_3 cessionaria di Santander Consumer Bank S.p.A., originaria contraente.
Deve osservarsi infatti che nel caso di pluralità di cessioni del medesimo credito, è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che si pone a valle di una catena di cessioni. Pertanto, la contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa carenza di titolarità del credito da parte dell'opposta deve essere disattesa. Risulta, infatti, adeguatamente comprovata la prima cessione del credito, intercorsa tra Santander Consumer Bank S.p.A. e
[...]
mediante la produzione dell'atto di cessione del 24/7/2015 (cfr. all. 4 al fascicolo CP_3 monitorio).
Quanto alla seconda cessione, ossia con la quale il credito per cui è causa veniva trasferito all'odierna opposta, la stessa risulta parimenti dimostrata attraverso il contratto di cessione (cfr. doc.
n. 5 produzione monitorio) e la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, con espressa indicazione dei criteri dei crediti ceduti (cfr. all. nn. 5 e 6 al fascicolo monitorio).
Occorre precisare che nel corso del giudizio, rappresentata da CP_4 [...]
ha ceduto il proprio credito a , anch'essa rappresentata dalla medesima Parte_2 CP_2 società mandataria. Successivamente, sempre in pendenza del processo, ha a sua volta CP_2 ceduto il credito alla mandataria Parte_2
Ciononostante, la pronuncia deve essere emessa nei confronti di ossia CP_4 dell'originaria parte opposta. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., affinché il processo possa proseguire nei confronti del nuovo titolare del diritto in seguito alle intervenute cessioni, è necessario il consenso di tutte le parti, consenso che nel caso di specie non risulta prestato.
Parte opponente, eccepiva, l'inefficacia della cessione del credito, non avendo la stessa ricevuto alcuna comunicazione attestante il trasferimento.
Sul punto, come è noto, è sufficiente evidenziare che l'art. 1260 c.c., in materia di cessione del credito, non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore il soggetto nei cui confronti dover adempiere la prestazione. La cessione del credito si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario.
La comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore. Sul punto, l'orientamento della Suprema
Corte è nel senso di ritenere che “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005).
Parte opponente ha poi sollevato come motivo di opposizione l'omessa/errata indicazione Par dell' e TAEG, senza, tuttavia, indicare in concreto quale fossa la difformità riscontrata.
Appare, altresì, assolutamente generica l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti.
L'opponente, infatti, non ha indicato le modalità di calcolo del TEG, il tasso soglia applicabile, la percentuale di eventuale sforamento, né il periodo in cui si sarebbe verificato il dedotto superamento.
Le contestazioni appaiono, dunque, prive di specificità e non supportate da idonea documentazione o da una perizia tecnica di parte. Peraltro, l'opponente richiama un contratto diverso, relativo a soggetti estranei al presente giudizio, circostanza che ulteriormente conferma l'assoluta genericità e infondatezza dell'eccezione.
Infatti sul punto occorre precisare che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Risulta altresì generica e infondata la contestazione relativa alla presunta illegittimità della variazione in aumento del tasso di interesse. Anche tale eccezione, infatti, non è adeguatamente specificata, non essendo stato indicato in che modo si sarebbe verificata la lamentata variazione illegittima, né essendo stata fornita alcuna prova idonea a dimostrarla.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Dal contratto in esame emerge un tasso nominale del 10,00%, ed interessi di mora pari allo
15%. In linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) – la clausola relativa agli interessi di mora appare penalizzante per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che la stessa comporta il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, Persona_1 secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente aumentate secondo il criterio del doppio
(attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica)
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora e della penale indicata nell'estratto conto in atti (v. estratto conto doc. n. 9 di cui al fascicolo monitorio).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma pari ad euro 15.593,48.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2021, emesso e depositato dal Tribunale di Napoli in data 6/3/2021;
2) condanna a pagare a , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., la somma di euro 15.593,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, della metà delle Parte_1 spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.538,50 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 15/12/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12347/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Claps;
Parte_1
- OPPONENTE
E
e per essa la procuratrice speciale in persona Controparte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino;
- OPPOSTA
e per essa la procuratrice speciale in persona Controparte_2 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino;
- INTERVENUTA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero
CO ed ES LA;
- INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1843/2021 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6/3/2021 nei confronti di per il pagamento Parte_1 di euro 22.305,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 13090275, stipulato con Santander Consumer Bank
S.p.A. in data 5/6/2012 il cui credito, a seguito di plurime cessioni, veniva acquistato da CP_1
[...]
spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, e, nel merito, la mancanza di prova scritta del credito, la nullità del contratto di finanziamento per omessa o errata indicazione dell'ISC
e TAEG, illegittima variazione del tasso di interesse, applicazione di interessi oltre la soglia antiusura.
Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n. 1843/2021, con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 7/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla in data 1/04/2021 e l'opposizione notificata il 6/5/2021, come affermato Parte_1 dalla stessa parte opposta.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo.
In via preliminare, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva di , in quanto questi agisce CP_1 deducendo la sua qualità di creditore cessionario di la quale a sua volta è Controparte_3 cessionaria di Santander Consumer Bank S.p.A., originaria contraente.
Deve osservarsi infatti che nel caso di pluralità di cessioni del medesimo credito, è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che si pone a valle di una catena di cessioni. Pertanto, la contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa carenza di titolarità del credito da parte dell'opposta deve essere disattesa. Risulta, infatti, adeguatamente comprovata la prima cessione del credito, intercorsa tra Santander Consumer Bank S.p.A. e
[...]
mediante la produzione dell'atto di cessione del 24/7/2015 (cfr. all. 4 al fascicolo CP_3 monitorio).
Quanto alla seconda cessione, ossia con la quale il credito per cui è causa veniva trasferito all'odierna opposta, la stessa risulta parimenti dimostrata attraverso il contratto di cessione (cfr. doc.
n. 5 produzione monitorio) e la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, con espressa indicazione dei criteri dei crediti ceduti (cfr. all. nn. 5 e 6 al fascicolo monitorio).
Occorre precisare che nel corso del giudizio, rappresentata da CP_4 [...]
ha ceduto il proprio credito a , anch'essa rappresentata dalla medesima Parte_2 CP_2 società mandataria. Successivamente, sempre in pendenza del processo, ha a sua volta CP_2 ceduto il credito alla mandataria Parte_2
Ciononostante, la pronuncia deve essere emessa nei confronti di ossia CP_4 dell'originaria parte opposta. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., affinché il processo possa proseguire nei confronti del nuovo titolare del diritto in seguito alle intervenute cessioni, è necessario il consenso di tutte le parti, consenso che nel caso di specie non risulta prestato.
Parte opponente, eccepiva, l'inefficacia della cessione del credito, non avendo la stessa ricevuto alcuna comunicazione attestante il trasferimento.
Sul punto, come è noto, è sufficiente evidenziare che l'art. 1260 c.c., in materia di cessione del credito, non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore il soggetto nei cui confronti dover adempiere la prestazione. La cessione del credito si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario.
La comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore. Sul punto, l'orientamento della Suprema
Corte è nel senso di ritenere che “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005).
Parte opponente ha poi sollevato come motivo di opposizione l'omessa/errata indicazione Par dell' e TAEG, senza, tuttavia, indicare in concreto quale fossa la difformità riscontrata.
Appare, altresì, assolutamente generica l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti.
L'opponente, infatti, non ha indicato le modalità di calcolo del TEG, il tasso soglia applicabile, la percentuale di eventuale sforamento, né il periodo in cui si sarebbe verificato il dedotto superamento.
Le contestazioni appaiono, dunque, prive di specificità e non supportate da idonea documentazione o da una perizia tecnica di parte. Peraltro, l'opponente richiama un contratto diverso, relativo a soggetti estranei al presente giudizio, circostanza che ulteriormente conferma l'assoluta genericità e infondatezza dell'eccezione.
Infatti sul punto occorre precisare che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Risulta altresì generica e infondata la contestazione relativa alla presunta illegittimità della variazione in aumento del tasso di interesse. Anche tale eccezione, infatti, non è adeguatamente specificata, non essendo stato indicato in che modo si sarebbe verificata la lamentata variazione illegittima, né essendo stata fornita alcuna prova idonea a dimostrarla.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Dal contratto in esame emerge un tasso nominale del 10,00%, ed interessi di mora pari allo
15%. In linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) – la clausola relativa agli interessi di mora appare penalizzante per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che la stessa comporta il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, Persona_1 secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente aumentate secondo il criterio del doppio
(attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica)
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora e della penale indicata nell'estratto conto in atti (v. estratto conto doc. n. 9 di cui al fascicolo monitorio).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma pari ad euro 15.593,48.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2021, emesso e depositato dal Tribunale di Napoli in data 6/3/2021;
2) condanna a pagare a , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., la somma di euro 15.593,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, della metà delle Parte_1 spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.538,50 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 15/12/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello