Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3552 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra C.F._1
Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi , nato a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], vivranno separati con l'obbligo del mutuo
[...] rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza.
Per_ 2) Affidare ad entrambi i genitori la figlia minore (nata il [...]), la quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
3) Stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente.
Per_ 4) Indicare quale luogo di residenza anagrafica della figlia minore quello della madre con diritto di visita paritetico per ciascun genitore, previo comunque
Pag. 2 di 3 accordo diretto con la minore, stante la sua maturità ed età anagrafica, ormai sedicenne.
5) Dare atto che i coniugi concordano che la casa coniugale sita in Cagliari, Via
Berna n. 1, continuerà ad essere abitata dal sig. e la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegna a rilasciarla entro tre mesi dall'omologa della separazione e che, a definizione delle questioni economiche, il sig. si obbliga a corrispondere Pt_1 alla medesima l'importo di € 200,00 per dodici mensilità a decorrere dal mese successivo a quello in cui la si trasferirà in altra abitazione. CP_1
6) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 150,00 a titolo di contributo per il Controparte_1 Per_ mantenimento della figlia minore , somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive.
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento, con reciproca rinuncia ad un assegno di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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