Sentenza 24 novembre 1989
Massime • 1
La successione, nel rapporto di lavoro, di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi non solo per effetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., ma anche attraverso la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disconosciuto che la cessione di una testata giornalistica fosse riconducibile al fenomeno di cui al citato art. 2112 cod. civ., per difetto, nello oggetto della cessione, del requisito dell'autonoma unità produttiva, ed aveva qualificato il passaggio di giornalisti alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, col loro consenso e con conservazione dei diritti maturati, come significativo di una cessione al contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ.). ( V 3845/86, mass n 446685; ( V 6701/83, mass n 431427).*
Commentario • 1
- 1. Consulenti del Lavoro, online le F.A.Q. dell'INPSAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 gennaio 2015
Lo scorso 7 gennaio i Consulenti del Lavoro hanno pubblicato sul proprio sito nazionale ufficiale una raccolta di F.A.Q. molto interessante e costituiscono una importante novità in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale. Si tratta infatti di quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro direttamente all'INPS e questa nuova categoria, da ora in poi presente sul sito, costituirà una banca dati utile alla risoluzione di alcune problematiche che ancora non trovano risposta nella documentazione ufficiale. Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori daremo vita anche noi ad un nostro archivio andando a ripubblicare i Ticket aperti dai CdL e le relative …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1989, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1989 |
Testo completo
La successione, nel rapporto di lavoro, di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi non solo per effetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., ma anche attraverso la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disconosciuto che la cessione di una testata giornalistica fosse riconducibile al fenomeno di cui al citato art. 2112 cod. civ., per difetto, nello oggetto della cessione, del requisito dell'autonoma unità produttiva, ed aveva qualificato il passaggio di giornalisti alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, col loro consenso e con conservazione dei diritti maturati, come significativo di una cessione al contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ.). ( V 3845/86, mass n 446685; ( V 6701/83, mass n 431427).*