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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato all'udienza del 5.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12785/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 12672/2023)
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 07/02/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PONTICELLI SALVATORE e CASOLARO
ARTURO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 12672/2023 ed ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “IRC in trattamento dialitico trisettimanale;
artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale;
diabete in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
IPB in trattamento farmacologico;
cardiopatia ischemica-ipertensiva già trattata con PTCA +
Stent inquadrabile in II classe NYHA”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “soggetto in discrete condizioni di nutrizione e di sanguificazione, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Stazioni linfonodali non palpabili nelle comuni sedi di repere. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato e distribuito. Pesa 60 kg ed è alto 1,65 m. Indossa lenti correttive per riferita miopia ed astigmatismo. Fistola in regione toracica destra (per eseguire trattamento dialitico). Apparato osteoarticolare: il soggetto
2 deambula in modo autonomo, i cambi posturali sono cautelati e non si apprezzano difficoltà al mantenimento protratto della stazione eretta. Il rachide è in cifosi;
spinalgia pressoria alla digitopressione delle apofisi spinose. Buon tono-trofismo delle masse muscolari dei quadricipiti. : CP_2 ordinato nell'aspetto e nel vestire;
orientamento temporo-spaziale e verso le persone adeguato. L'eloquio è fluido, comprensibile e conforme al livello socio-culturale. Soggetto poco collaborante, risponde con reticenza alle domande poste dall'esaminatore (per riferito stato astenico generalizzato ed anche probabilmente per un'importante deflessione del tono dell'umore). Lieve rallentamento ideomotorio e delle capacità logico- deduttive ed ideative”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Gli atti quotidiani della vita sono stati individuati nei sette “momenti”
(alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari), per cui quando il complesso menomativo è di entità tale da non consentire l'autonoma esecuzione di predette attività si realizzano i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso menomativo del signor non permette il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento in quanto: - l'istante ha sfumate problematiche relative all'apparato locomotore ciò lo rende autonomo nell'espletare qualunque atto quotidiano che prevede il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. -La cardiopatia non genera dispnea a riposo e di riflesso è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale.-Il diabete e l'ipertrofia prostatica benigna sono ininfluenti in un discorso incentrato sull'autonomia personale. -L'insufficienza renale cronica in trattamento dialitico trisettimanale non giustifica il riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo. In estrema sintesi l'orientamento valutativo in siffatti contesti valutativi è quello di riconoscere un'invalidità di grado
3 grave e l'handicap in situazione di gravità (se richiesto); in aggiunta si deve attribuire una deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR
445/1992. Non essendoci altre patologie che pregiudicano l'autonomia personale ci si vede costretti a confermare la valutazione di cui alla fase amministrativa: soggetto invalido di grado grave (corrispondente al
100%) a cui non può essere attribuita l'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. ha confermato la propria valutazione anche in sede di risposta alle osservazioni evidenziando: “Le note in questione sono di natura squisitamente clinica;
il CTP si limita a: descrivere la patologia del ricorrente, l'alveo delle complicanze, ma entra sfumatamente nel risvolto medico-legale. -Il CTP contesta la mia valutazione di discrete condizioni generali di salute, asserendo che il soggetto è denutrito. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un soggetto normopeso (si veda peso e altezza indicato nel paragrafo esame obiettivo generale). -Le vertigini indicate dal
CTP, come problematica che può inficiare l'autonomo espletamento degli atti elementari dell'esistenza, sinergicamente al restante complesso menomativo resta una problematica di poco momento medico-legale specie se si tiene in debita considerazione che l'interessato (ed i suoi familiari) non abbiano declinato in anamnesi l'assunzione di Microser o eventualmente Vertiserc. -Lo stesso CTP evidenzia che l'istante non adopera presidi (deambulatore, carrozzina) per muoversi in ambiente domestico;
ciò dimostra una funzionalità dell'apparato locomotore che non giustifica l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo
4 stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la nuova documentazione medica evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da conseguire il riconoscimento della prestazione richiesta.
D'altra parte, tale certificato fa riferimento al quadro clinico già valutato dal C.T.U.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo
5 grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6 Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Aversa, 05/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato all'udienza del 5.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12785/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 12672/2023)
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 07/02/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PONTICELLI SALVATORE e CASOLARO
ARTURO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 12672/2023 ed ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “IRC in trattamento dialitico trisettimanale;
artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale;
diabete in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
IPB in trattamento farmacologico;
cardiopatia ischemica-ipertensiva già trattata con PTCA +
Stent inquadrabile in II classe NYHA”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “soggetto in discrete condizioni di nutrizione e di sanguificazione, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Stazioni linfonodali non palpabili nelle comuni sedi di repere. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato e distribuito. Pesa 60 kg ed è alto 1,65 m. Indossa lenti correttive per riferita miopia ed astigmatismo. Fistola in regione toracica destra (per eseguire trattamento dialitico). Apparato osteoarticolare: il soggetto
2 deambula in modo autonomo, i cambi posturali sono cautelati e non si apprezzano difficoltà al mantenimento protratto della stazione eretta. Il rachide è in cifosi;
spinalgia pressoria alla digitopressione delle apofisi spinose. Buon tono-trofismo delle masse muscolari dei quadricipiti. : CP_2 ordinato nell'aspetto e nel vestire;
orientamento temporo-spaziale e verso le persone adeguato. L'eloquio è fluido, comprensibile e conforme al livello socio-culturale. Soggetto poco collaborante, risponde con reticenza alle domande poste dall'esaminatore (per riferito stato astenico generalizzato ed anche probabilmente per un'importante deflessione del tono dell'umore). Lieve rallentamento ideomotorio e delle capacità logico- deduttive ed ideative”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Gli atti quotidiani della vita sono stati individuati nei sette “momenti”
(alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari), per cui quando il complesso menomativo è di entità tale da non consentire l'autonoma esecuzione di predette attività si realizzano i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso menomativo del signor non permette il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento in quanto: - l'istante ha sfumate problematiche relative all'apparato locomotore ciò lo rende autonomo nell'espletare qualunque atto quotidiano che prevede il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. -La cardiopatia non genera dispnea a riposo e di riflesso è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale.-Il diabete e l'ipertrofia prostatica benigna sono ininfluenti in un discorso incentrato sull'autonomia personale. -L'insufficienza renale cronica in trattamento dialitico trisettimanale non giustifica il riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo. In estrema sintesi l'orientamento valutativo in siffatti contesti valutativi è quello di riconoscere un'invalidità di grado
3 grave e l'handicap in situazione di gravità (se richiesto); in aggiunta si deve attribuire una deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR
445/1992. Non essendoci altre patologie che pregiudicano l'autonomia personale ci si vede costretti a confermare la valutazione di cui alla fase amministrativa: soggetto invalido di grado grave (corrispondente al
100%) a cui non può essere attribuita l'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. ha confermato la propria valutazione anche in sede di risposta alle osservazioni evidenziando: “Le note in questione sono di natura squisitamente clinica;
il CTP si limita a: descrivere la patologia del ricorrente, l'alveo delle complicanze, ma entra sfumatamente nel risvolto medico-legale. -Il CTP contesta la mia valutazione di discrete condizioni generali di salute, asserendo che il soggetto è denutrito. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un soggetto normopeso (si veda peso e altezza indicato nel paragrafo esame obiettivo generale). -Le vertigini indicate dal
CTP, come problematica che può inficiare l'autonomo espletamento degli atti elementari dell'esistenza, sinergicamente al restante complesso menomativo resta una problematica di poco momento medico-legale specie se si tiene in debita considerazione che l'interessato (ed i suoi familiari) non abbiano declinato in anamnesi l'assunzione di Microser o eventualmente Vertiserc. -Lo stesso CTP evidenzia che l'istante non adopera presidi (deambulatore, carrozzina) per muoversi in ambiente domestico;
ciò dimostra una funzionalità dell'apparato locomotore che non giustifica l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo
4 stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la nuova documentazione medica evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da conseguire il riconoscimento della prestazione richiesta.
D'altra parte, tale certificato fa riferimento al quadro clinico già valutato dal C.T.U.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo
5 grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6 Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Aversa, 05/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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