Ordinanza cautelare 29 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2025, proposto da
- NA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B1D34658EC, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Angelone e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi ed elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio Legale in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26;
nei confronti
- ALEA S.r.l. Medical & Diagnostics Solutions, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Del Monte e Fabrizio Voltan e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Tecnica Scientifica Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Goria, Francesco Cuoco e Paolo Biorci e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- della Determina del Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 392 del 12 maggio 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara « ARIA - 2024 - 015 Deflussori ed Elastomeri “Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del Dlgs 36/23 per la conclusione di una Convenzione per ciascun lotto, finalizzata alla fornitura di deflussori ed elastomeri e servizi connessi ed opzionali, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/06 e ss. mm. ii.” », limitatamente al Lotto 23;
- dei Verbali della Commissione giudicatrice;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale comunque lesivo del diritto della società ricorrente all’ottenimento dell’aggiudicazione della gara sopraindicata, ivi compreso il contratto di appalto, qualora stipulato;
- per la rettifica della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui, con riferimento al Lotto 23, non ha assegnato all’offerta prodotta dalla società ricorrente il punteggio (punti 14), relativo alla “ Presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero, previsto dalla tabella prodotti in gara e loro valutazione ” (pag. 48 di 49, cfr. Allegato 1) ed ha, inoltre, erroneamente assegnato agli aggiudicatari provvisori di ciascun Lotto (T.S.S. S.r.l. e ALEA S.r.l.) il punteggio previsto per il requisito “ compatibilità con farmaci e citotossici ”, voce “ tabella prodotti per gara e loro valutazione ” (pag. 48 di 49), in particolare al concorrente T.S.S. punti 20/20 e al concorrente ALEA punti 18,81/20;
- e per la conseguente rettifica, con riferimento al Lotto 23, della Determina di aggiudicazione definitiva n. 392/2025 ed assegnazione dell’aggiudicazione a favore della NA S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., di ALEA S.r.l. Medical & Diagnostics Solutions e di Tecnica Scientifica Service S.r.l.;
Vista l’ordinanza n. 861/2025 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere ON De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2025 e depositato il 2 luglio successivo, la ricorrente NA S.r.l. ha chiesto l’annullamento della Determina del Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 392 del 12 maggio 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara « ARIA - 2024 - 015 Deflussori ed Elastomeri “Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del Dlgs 36/23 per la conclusione di una Convenzione per ciascun lotto, finalizzata alla fornitura di deflussori ed elastomeri e servizi connessi ed opzionali, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/06 e ss. mm. ii.” », limitatamente al Lotto 23, unitamente ai Verbali della Commissione giudicatrice, domandando di conseguenza la rettifica della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui, con riferimento al Lotto 23, non ha aggiudicato il predetto Lotto in proprio favore.
Con Determinazione n. 519 del 23 maggio 2024, oggetto di successive rettifiche, A.R.I.A S.p.A. ha indetto una procedura aperta per la fornitura di “ Deflussori ed Elastomeri ” in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, suddivisa in 33 Lotti; la gara, avente un valore complessivo pari ad € 39.890.008,38201, IVA esclusa, sarebbe stata aggiudicata per ciascun Lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione e offerta anche per il Lotto 23 (oltre che per i Lotti 21 e 22, estranei tuttavia alla presente controversia). Con nota del 12 maggio 2025, il R.U.P., preso atto dei risultati delle attività valutative della Commissione giudicatrice, ha formulato la proposta di aggiudicazione (anche) per il Lotto 23, oggetto della presente controversia; al primo posto si è classificata ALEA S.r.l., con un totale di 83,31 punti, seguita da Tecnica Scientifica Service S.r.l., con un totale di 77,63 punti, e dalla ricorrente NA S.r.l., con un totale di 72,03 punti. Quindi, con determinazione n. 392 del 12 maggio 2025, il Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore di ALEA S.r.l. Con una pluralità di istanze di accesso – datate 20 dicembre 2024, 1° aprile 2025, 14 maggio 2025 e 22 maggio 2025 –, la ricorrente NA ha chiesto alla Stazione appaltante l’ostensione degli atti di gara, che sono stati trasmessi a mezzo p.e.c. alla parte istante in data 27 maggio 2025. Attraverso l’esame della documentazione di gara, la ricorrente avrebbe accertato l’erroneità del procedimento che ha condotto all’aggiudicazione del Lotto 23 in favore di ALEA S.r.l., sia per la mancata esclusione della medesima ALEA dalla gara, sia per la mancata assegnazione alla propria offerta del punteggio (punti 14), relativo alla “ Presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero, previsto dalla tabella prodotti in gara e loro valutazione ” (pag. 48 di 49, cfr. Allegato 1), nonché per l’erronea attribuzione agli operatori controinteressati del punteggio previsto dalla Tabella di gara alla voce “ Compatibilità con i farmaci citotossici ”.
Pertanto, NA S.r.l. ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, la violazione del Regolamento U.E. 2017/745, emendato dal Regolamento U.E. 2023/607, la violazione del giusto procedimento di legge, il difetto di istruttoria, l’erroneità dell’istruttoria tecnica e l’inesistenza dei presupposti per l’ammissione di ALEA S.r.l.
Sono stati poi dedotti la violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la violazione del giusto procedimento di legge, la violazione della Tabella prodotti di gara (pag. 48), l’erroneità dell’istruttoria tecnica, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, il contrasto con i precedenti e l’inesistenza dei presupposti per l’aggiudicazione.
Infine, in via subordinata, sono stati dedotti l’ulteriore violazione della Tabella prodotti di gara e loro valutazione, la violazione del giusto procedimento di legge, l’erroneità dell’istruttoria tecnica, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta e l’inesistenza dei presupposti per l’aggiudicazione.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., ALEA S.r.l. Medical & Diagnostics Solutions e Tecnica Scientifica Service S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 861/2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente NA ha formulato in via subordinata, ove ritenuto indispensabile dal Collegio, istanza di verificazione diretta ad accertare le caratteristiche tecniche della pompa elastomerica EasyFlow-R da essa offerta in gara, ovvero la presenza del tappo a fine elastomero e la rispondenza del prodotto alle prescrizioni del Capitolato speciale di appalto.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’istanza avanzata, seppure in via subordinata, dalla difesa della parte ricorrente di espletamento di una verificazione finalizzata ad accertare le caratteristiche tecniche della pompa elastomerica EasyFlow-R offerta in gara da NA S.r.l., ovvero la presenza del tappo a fine elastomero e la rispondenza del prodotto alle prescrizioni del Capitolato speciale di appalto.
1.1. La domanda non può essere accolta.
La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Difatti, anche la verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, « non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (…), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181) » (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 12 febbraio 2024, n. 343; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50).
Nel caso di specie, esaminando gli atti processuali, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, stante la piena esaustività, oltre che intellegibilità da parte del Collegio, della documentazione versata in giudizio dalle parti, né si può consentire tardivamente la surrettizia introduzione nel giudizio di elementi non prodotti ritualmente dalle parti di causa.
Oltretutto, neppure ricorrendo a una consulenza o a una verificazione, il giudice amministrativo può sostituirsi alle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in sede di scelta del contraente, « in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…) » (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 6 novembre 2025, n. 3609; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501).
1.2. Pertanto, la richiesta deve essere respinta.
2. Passando alla trattazione del merito del ricorso, lo stesso è infondato.
3. Con il primo motivo di ricorso si assume che il Certificato C.E. relativo ai prodotti a marchio EN offerti in gara da ALEA S.r.l. sarebbe scaduto in data 26 maggio 2024 e pertanto da tale data i citati prodotti non sarebbero più commercializzabili in territorio Europeo, a nulla rilevando la circostanza che la “ Confirmation Letter ” dell’Ente notificato avrebbe prorogato la validità del Certificato C.E. scaduto fino al 31 dicembre 2028, considerata l’incongruenza tra i codici offerti in gara e i codici riportati nella suddetta “ Confirmation Letter ” per i quali sarebbe estesa la validità del richiamato Certificato C.E. scaduto; inoltre, tutti i codici di pompe EN elencati nella predetta “ Confirmation Letter ” risulterebbero classificati come “ Classe IIa ” (Allegato 6A e 6B) e quindi non potrebbero essere utilizzati per l’infusione di farmaci chemioterapici che invece richiederebbero necessariamente la più stringente “ Classe IIb ”; infine, sul guscio esterno del dispositivo medico offerto in gara da ALEA S.r.l. sarebbe stampigliato, in luogo del codice del prodotto offerto in gara e riportato sulla confezione, un ulteriore e diverso codice uguale per tutte le pompe offerte dalla controinteressata, che si porrebbe in contrasto con qualsiasi protocollo di farmacovigilanza poiché in caso di incidente non renderebbe in alcun modo possibile l’individuazione del codice del prodotto difettoso per l’attivazione delle procedure di tracciabilità e vigilanza.
3.1. La doglianza è complessivamente infondata.
L’aggiudicataria ALEA ha offerto pompe con schermatura UV aventi marchio EN, munite dei codici AL-CBI-F00502I e AL-CBI-F00501I (all. 4 al ricorso). I codici in questione risultano abbinati a uno specifico codice UDI (ovvero il sistema di identificazione unica del dispositivo), che ha la funzione di garantire la tracciabilità del dispositivo medico, ai sensi del Regolamento U.E. 2017/745, come dichiarato espressamente in sede di offerta tecnica da parte della medesima ALEA (all. 18 di ALEA). L’inserimento del dispositivo medico nella Banca dati UDI e il rilascio del relativo codice UDI avviene previa registrazione del dispositivo a condizione che lo stesso sia debitamente certificato o sia in fase di certificazione (cfr. art. 29 del Regolamento U.E. 2017/745 e punto 2.2 della parte A dell’Allegato VI); peraltro, il richiamato punto 2.2 della parte A dell’Allegato VI prevede che nella Banca dati siano indicati “ tipologia, numero e data di scadenza del certificato rilasciato dall’organismo notificato e nome o numero di identificazione di tale organismo notificato e rimando alle informazioni che figurano sul certificato e che sono state inserite dall’organismo notificato nel sistema elettronico relativo a organismi notificati e certificati ”.
Anche a voler ritenere che per alcune tipologie di dispositivi l’attribuzione di un codice UDI venga effettuata prima che il fabbricante rivolga domanda a un organismo notificato per la valutazione dei predetti dispositivi (art. 29, par. 3, del Regolamento U.E. 2017/745), la stessa ricorrente ha segnalato che il Certificato CE n. G1 073403 0025 REV 03 riguardante i prodotti offerti in gara da ALEA e rilasciato secondo la previgente Direttiva 93/42/EEC dall’Ente Notificato 0123 TUV SUD è scaduto in data 26 maggio 2024 (all. 2 al ricorso), ma, in ragione della proroga prevista dall’art. 120, par. 3-bis, del Regolamento U.E. 2017/745, tale certificazione risulta ancora valida fino al 31 dicembre 2028.
In aggiunta, la difesa di ALEA ha evidenziato che il metodo di registrazione nella vigenza della Direttiva 93/42/CEE (MDD) consentiva di registrare le stesse tipologie di dispositivi sotto “ famiglie ” (ossia insiemi) diverse, non imponendo un unico numero di Repertorio (RDM), con la conseguenza che ogni famiglia comprendeva diversi dispositivi appartenenti allo stesso modello, ma con differenti capacità nominali e velocità di infusione. Quindi i diversi codici identificativi dei prodotti presentati in gara nel Lotto 23 – AL-CBI-F00502I e AL-CBI-F00501I – in ragione della suddetta circostanza sono riconducibili a quanto attestato nella “ Confirmation Letter ” di Intertek (all. 19 di ALEA) e, oltre a essere riportati nella scheda tecnica, sono stampigliati direttamente sul guscio dell’elastomero e sull’etichetta del dispositivo, unitamente al codice prodotto (all. 18 e 18-bis di ALEA). La controinteressata ALEA in sede di offerta ha poi puntualizzato che « tutti i prodotti offerti per il LOTTO 23 “Dispositivi elastomerici monouso avente le caratteristiche generali con volume nominale da 84 a 120 ml” sono provvisti di apposito codice UDI, presente sul confezionamento primario di ogni elastomero, sul confezionamento secondario e sul confezionamento esterno.” (…) Per garantire la tracciabilità del prodotto, sulla confezione primaria di ogni singolo elastomero sono riportati, inoltre, i seguenti dati in lingua italiana: codice e descrizione prodotto con indicazione di flusso e volume, n° lotto, data di produzione e scadenza, dati di sterilizzazione, simbologia relativa a monouso, modalità di conservazione prodotto, marchio CE, codice UDI, codice barcode, nome e indirizzo del fabbricante e del mandatario europeo » (all. 18 di ALEA). Ciò dovrebbe consentire, contrariamente alle asserzioni della difesa attorea, anche l’adeguata tracciabilità dei prodotti (identificati da codici univoci) a tutela della salute dei cittadini.
Si deve altresì aggiungere che la difesa di ALEA ha dato atto dell’avvenuta registrazione delle pompe elastomeriche nella Banca dati ministeriale (cfr. Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi e premiali, Tabella pag. 1: all. 26 di ALEA) e ciò vale ad attestare la qualità di dispositivo medico del prodotto (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 marzo 2021, n. 2537), senza possibilità per la Stazione appaltante o per qualsivoglia soggetto di operare una valutazione difforme, se non a seguito di una procedura di revisione che determina l’espunzione del prodotto dalla predetta banca dati (cfr. comma 1, art. 3 del D.M. 21 dicembre 2009: “ l’ottemperanza agli adempimenti previsti per i dispositivi medici di cui al comma 1 dell’art. 2, attiva la procedura di assegnazione, da parte del Ministero della salute, di un numero identificativo di iscrizione. L’assegnazione del numero è effettuata dopo validazione, da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dei dati trasmessi al Ministero. Il numero assegnato può essere in ogni momento ritirato, con provvedimento motivato, dal Ministero della salute, ove il prodotto non risulti conforme alla normativa vigente ”).
In relazione a tale disciplina, la giurisprudenza “ ha chiarito che dal d.lgs. n. 46 del 1997 («Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici») e dal D.M. del 21 dicembre 2009 («Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici») si evince un sistema per il quale l’iscrizione negli elenchi tenuti presso il Ministero della Salute, alla stregua di una disciplina interna adottata in pedissequa attuazione di normativa di derivazione comunitaria, configura un requisito legale dei dispositivi medici in difetto del quale gli stessi non sono commerciabili (v. Cons. Stato, sez. III, n. 2514/2017 e 4849/2020) ” (Consiglio di Stato, III, 7 agosto 2020, n. 4978).
Ulteriormente è stato rilevato che “ il sistema BD/RDM si caratterizza per essere composto da un insieme più grande – la Banca Dati – e da un sottoinsieme – il Repertorio Dispositivi Medici – destinato a quei fabbricanti, tenuti alla registrazione in BD, che intendano dichiarare la loro disponibilità alla vendita al Servizio Sanitario Nazionale, sicché il RDM ha lo scopo di agevolare le stazioni appaltanti nell’acquisire le informazioni tecniche relative ai dispositivi già registrati in BD e offerti in gara. [Anche laddove un soggetto proceda] alla registrazione facoltativa, dando disponibilità alla vendita al Servizio Sanitario Nazionale, poi in sede di gara pubblica la stazione appaltante dovrà ritenersi soddisfatta dall’indicazione del numero di iscrizione nel Repertorio, senza poter richiedere al concorrente ulteriori informazioni circa i dati tecnici del dispositivo offerto, che è stato regolarmente immesso in commercio nello Stato di produzione, membro dell’Unione ” (Consiglio di Stato, III, 2 marzo 2021, n. 1776; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 16 novembre 2021, n. 2540).
Ad abundantiam, va altresì evidenziato che nella fattispecie de qua neppure potrebbe ritenersi precluso il ricorso al soccorso istruttorio (anche processuale), ove ciò fosse esclusivamente finalizzato a confermare che la certificazione presentata in gara attesti effettivamente una qualità preesistente del prodotto offerto; sul punto una condivisibile giurisprudenza ha affermato che “ il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione (anche inerente l’offerta tecnica) a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale (TAR Toscana, III, 1397/2025; Consiglio di Stato sez. V 16/03/2020, n. 1881; Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2025, n. 1707). Sulla scorta di tale principio di diritto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il soccorso istruttorio possa essere attivato per acquisire preesistenti certificazioni non allegate alla offerta o per sostituire certificazioni irregolari (Cons. Stato, V, 1881/2020 cit. e con specifico riguardo alla dichiarazione di conformità CE: T.A.R. Lombardia sez. II - Milano, 09/04/2021, n. 915; T.A.R. Sicilia sez. III - Catania, 29/05/2025, n. 1720) ” (T.A.R. Toscana, III, 14 novembre 2025, n. 1858).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza di una valida certificazione C.E. in relazione ai prodotti offerti in gara da ALEA S.r.l.
3.2. Neppure fondata è la parte della censura con cui si deduce che, risultando classificati come “ Classe IIa ” (Allegato 6A e 6B) tutti i codici di pompe EN elencati nella “ Confirmation Letter ”, gli stessi non potrebbero essere utilizzati per l’infusione di farmaci chemioterapici che invece richiederebbero necessariamente la più stringente “ Classe IIb ”.
In via dirimente, deve rilevarsi come la lex specialis non ha imposto di offrire dispositivi (ossia, elastomeri monouso) riconducibili alla sola “ Classe IIb ”, ma ha prescritto soltanto che “ l’oggetto dell’iniziativa comprende deflussori, elastomeri e prolunghe, i quali, all’interno del sistema di classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), rientrano, rispettivamente, nella classe A030101 (DEFLUSSORI PER INFUSIONE) e A0501 (SISTEMI ELASTOMERICI) e A030201 (prolunghe) ” (Progetto di gara, pag. 1: all. 25 al ricorso) e in riferimento ai requisiti minimi ha puntualizzato “ … che i prodotti offerti e dunque forniti in fase esecutiva possiedano, quali requisiti minimi a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche. CARATTERISTICHE GENERALI - Tutti i prodotti devono possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia: Direttiva 93/42 CEE recepita con il. D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e/o Regolamento 745/2017 e s.m.i. ” (Tabella prodotti e valutazioni, pag. 23: all. 5 di ALEA).
Nella specie quindi non può che applicarsi il principio che impone di privilegiare l’interpretazione letterale degli atti di gara, al fine di evitare l’emergere di significati impliciti o inespressi, che ne rendono incerti il tenore e l’effettiva portata concreta (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 marzo 2024, n. 2787; V, 13 febbraio 2024, n. 1439; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 marzo 2025, n. 858). In ogni caso, ove fossero sorti dubbi in ordine alla interpretazione della disciplina di gara, si sarebbe dovuto comunque fare applicazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale la presenza di disposizioni normative o della lex specialis di portata non chiara ed equivoca impone di procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858; IV, 29 marzo 2024, n. 962; anche, Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393; III, 13 dicembre 2021, n. 8315).
Inoltre deve aggiungersi che non appare corretta l’interpretazione che la ricorrente riconnette al punto 6.4, Regola 12 dell’Allegato 8 al Regolamento U.E. 2017/745 (“ Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare all’organismo e/o a sottrarre dall’organismo medicinali, liquidi corporei o altre sostanze rientrano nella classe IIa, a meno che tali procedure siano effettuate in forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura delle sostanze in questione, della parte del corpo interessata e della modalità dell’applicazione, nel qual caso rientrano nella classe IIb ”), poiché ciò che rileva ai fini della idoneità del dispositivo non dipende dal farmaco che attraverso di esso viene somministrato, ma è una esclusiva conseguenza della tipologia di procedura di somministrazione (ovvero se avviene in forma potenzialmente pericolosa o meno).
3.3. Da ultimo è infondata la doglianza – peraltro inammissibile, in quanto dedotta solo in sede di memoria non notificata – secondo la quale i dispositivi offerti da ALEA sarebbero privi della obbligatoria “ Schermatura da raggi UV ”.
La controinteressata ALEA ha dichiarato nella propria offerta che il dispositivo elastomerico monouso è dotato di “ Guscio esterno rigido, infrangibile, anti schiacciamento, in SAN (AcrilonitrileStirene), con protezione raggi UV ” (all. 26 di ALEA, pag. 5); ciò trova conferma nella Relazione tecnica prodotta in gara dove si è specificato che “ l’elastomero in silicone di grado medicale al 100%, biocompatibile, privo di lattice, è robusto ed estensibile, ed essendo trasparente garantisce una corretta visualizzazione dell’infusione. L’elastomero è protetto da un contenitore esterno rigido, infrangibile, anti schiacciamento, in SAN (Acrilonitrile-Stirene), protezione raggi UV, completamente trasparente per consentire l’ispezionabilità durante il trattamento ” (all. 27 di ALEA, pag. 2).
Quindi è smentito in fatto l’assunto attoreo, essendo presente la schermatura da raggi UV sui dispositivi offerti da ALEA S.r.l.
3.4. In conclusione, lo scrutinato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.
4. Con la seconda doglianza si assume l’illegittima mancata attribuzione del punteggio premiale di 14 punti per il parametro “ presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero ” alla ricorrente NA, che invece ha ricevuto un punteggio pari a “ zero ”, poiché la Commissione giudicatrice ha rilevato l’assenza di un tappo di chiusura a fine elastomero.
4.1. La censura è infondata.
La lex specialis, e più in particolare la “ Tabella prodotti e loro valutazione ”, ha previsto che per il requisito “ presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero ” sarebbe stato assegnato un punteggio tabellare di 14 punti, mentre in carenza dello stesso sarebbero stati assegnati zero punti (all. 24 al ricorso, pag. 48; anche Progetto di gara, pag. 55: all. 3 di ALEA).
In premessa, deve richiamarsi l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione del contenuto del bando di gara in vista del perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, con la conseguenza che non sono sindacabili nel merito neppure i criteri di attribuzione del punteggio, salvo che – e ciò nella specie non ricorre – non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrari o sproporzionati o siano finalizzati esclusivamente a restringere la platea dei potenziali concorrenti e a precostituire situazioni di privilegi (Consiglio di Stato, IV, 24 aprile 2024, n. 3738; IV, 28 giugno 2023, n. 6327; IV, 5 gennaio 2023, n. 175; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 marzo 2025, n. 858).
La Commissione giudicatrice ha assegnato alla ricorrente NA, con riguardo al predetto parametro, zero punti poiché “ da visione campione si rileva che non è presente un tappo di chiusura a fine elastomero, bensì un tappo di chiusura a fine linea di infusione ” (cfr. all. 8 al ricorso).
La ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Commissione, in quanto dalla Scheda tecnica del dispositivo (all. 9 al ricorso), dalla Relazione Tecnica (all. 10 al ricorso), dal Depliant (all 11 al ricorso) e soprattutto dalla campionatura presentata in gara (cfr. fotografie del campione: all. 12 al ricorso) emerge la presenza, quali accessori, di “ etichetta paziente, slide clamp removibile, laccio per appendere il dispositivo al collo, tappo combi (luer maschio/femmina) per immagazzinamenti prolungati ”.
In realtà, il dispositivo offerto da NA non contiene il tappo di chiusura richiesto dalla lex specialis di gara, poiché quest’ultimo – ossia il “ tappo di chiusura a fine elastomero ” – ha la funzione di sigillare il serbatoio della pompa elastomerica, impedendo la fuoriuscita del farmaco e mantenendo la pressione interna costante, mentre il “ tappo di chiusura a fine linea di infusione ”, offerto dalla NA, serve a prevenire il reflusso di sangue o altri fluidi corporei nel sistema, ossia persegue finalità differenti rispetto a quanto richiesto dalla Stazione appaltante: il “ tappo di chiusura a fine elastomero ” è destinato a sigillare ermeticamente il punto di iniezione della soluzione farmacologica nel serbatoio, al fine di garantire una chiusura sicura durante la fase di stoccaggio pre-infusione, così da non creare problemi nella fase di preparazione centralizzata e nella successiva distribuzione periferica delle pompe. Il tappo offerto dalla ricorrente NA invece è destinato esclusivamente alla chiusura dell’estremità dell’elastomero (definito nella memoria depositata in data 23 dicembre 2025 dalla difesa di NA, a pag. 24, il “ tappo combi ” di colore blu per la chiusura dell’elastomero).
A ciò si deve aggiungere che il “ tappo combi (luer maschio/femmina) per immagazzinamenti prolungati ” offerto da NA risulta essere un accessorio fisicamente separato dal dispositivo e, quindi, non compreso nella struttura stessa dell’elastomero (nella Scheda si indica che il tappo è un accessorio presente nella confezione: all. 9 e 11 al ricorso). Sul punto deve segnalarsi che il punteggio premiale previsto dalla lex specialis – non rilevante invece ai fini della idoneità del prodotto e della sua ammissibilità in gara – poteva essere attribuito soltanto al dispositivo contenente un tappo “ incorporato ” nella sua struttura, ossia che fosse parte integrante e non removibile della pompa elastomerica, a garanzia della maggiore sicurezza e sterilità della medesima. Del resto, risulta di palmare evidenza che soltanto un tappo di chiusura incorporato nel dispositivo evita che lo stesso possa cadere o essere smarrito, in tal modo garantendosi la massima sterilità e asetticità delle operazioni sanitarie.
La valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice risulta quindi del tutto legittima, anche in considerazione della circostanza che, come già rilevato in precedenza, il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sull’attività valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice, che possiede un’ampia discrezionalità tecnica sia nella valutazione delle offerte sia nell’attribuzione dei punteggi, salvo i casi di abnormità della scelta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366).
4.2. Ne discende il rigetto della scrutinata doglianza.
5. Con la terza censura, proposta in via subordinata, la ricorrente assume che, a differenza di quanto da essa proposto in sede di offerta, gli operatori controinteressati, ovvero ALEA S.r.l. e T.S.S. S.r.l., con riguardo alla voce “ Compatibilità con i farmaci citotossici ” avrebbero presentato soltanto generiche dichiarazioni di compatibilità dei prodotti da essi offerti redatte dai rispettivi produttori asiatici, prive di qualsiasi evidenza scientifica a supporto, e riferite soltanto a una parte dei materiali costruttivi delle pompe da essi offerte.
5.1. Il motivo è infondato.
Premessa la già segnalata ampia discrezionalità della Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte, deve ulteriormente rilevarsi che nella specie – considerata la puntuale descrizione e la connessa specificazione dei criteri di valutazione contenute nel Progetto di gara (cfr. pagg. 55 ss.: all. 3 di ALEA) – va altresì applicato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale « nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento » (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2024, n. 4440; III, 12 ottobre 2023, n. 8893; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 gennaio 2026, n. 366; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858).
Inoltre, deve ulteriormente rammentarsi che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, benché si tratti di una valutazione opinabile, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. Consiglio di Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9228; V, 11 novembre 2025, n. 8786; V, 18 dicembre 2024, n. 10195).
Con riferimento alle offerte di ALEA S.r.l., di T.S.S. S.r.l. e di NA S.r.l., la Commissione giudicatrice ha specificato, quale premessa alle valutazioni dei Lotti da 21 a 24, che « parimenti al lotto 21, la Commissione opera la seguente premessa per la valutazione del requisito premiale “Indicazione (da espressa dichiarazione in busta tecnica) della compatibilità e stabilità del materiale con i farmaci e citotossici. A maggior numero di farmaci e citotossici compatibili corrisponde il punteggio massimo; gli altri punteggi sono attribuiti a scalare proporzionalmente”: viene conteggiato una sola volta il principio attivo sia nel caso di dosaggi differente sia nel caso di combinazione con altri componenti » (verbale n. 7, pag. 11: all. 10 di ALEA).
Rilevata l’assenza nella lex specialis di un onere in capo ai concorrenti di presentazione di studi scientifici a comprova del possesso del requisito premiale in trattazione (cfr. art. 16.2 del Disciplinare, pagg. 40 e ss.: all. 4 di ALEA; cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 febbraio 2020, n. 306) e precisato che la compatibilità con i farmaci citotossici deve essere attestata dal fabbricante del dispositivo medico, sotto la propria responsabilità, in conformità con il Regolamento U.E. 2017/745 (in specie art. 19 e Allegato I), e successivamente verificata dall’Organismo Notificato, ALEA ha comunque prodotto la dichiarazione circa la sussistenza del requisito premiale (all. 26 di ALEA, pag. 9), allegando a supporto della stessa la dichiarazione/attestazione resa dal produttore EN in ordine alla biocompatibilità del dispositivo con i vari farmaci (documento denominato “ Biocompatibility and Stability Study of Drugs Used with Silicone Elastomeric pump ”: all. 28 di ALEA) e lo studio di compatibilità redatto dalla Biofordrug S.r.l. relativo alla compatibilità del dispositivo EN con farmaci antibiotici e chemioterapici (all. 29 di ALEA). Più nello specifico, è stato attestato dal produttore, in maniera assolutamente puntuale e affatto generica o indeterminata, che “ la pompa elastomerica EN è adatta per la somministrazione continua di antibiotici, analgesici, anestetici, agenti ferrochelanti, chemioterapici antiblastici e farmaci citotossici, per infusione endovenosa, intra arteriosa, sottocutanea ed epidurale. In termini di biocompatibilità e stabilità del farmaco, la nostra azienda certifica che la nostra pompa per infusione offre le migliori garanzie grazie ai materiali di alta qualità utilizzati per i vari componenti della pompa. Il serbatoio del farmaco dei modelli di pompa elastomerica monouso è realizzato in gomma siliconica, un materiale riconosciuto per la sua elevata compatibilità con la maggior parte dei farmaci. Numerose ricerche hanno dimostrato che la gomma siliconica è un’ottima scelta per i prodotti medicali ” (all. 28 di ALEA, pag. 1).
Quindi con una valutazione assolutamente puntuale e mirata, la Commissione ha attribuito ad ALEA il punteggio premiale, pari a 18,81 punti su un massimo di 20, prendendo a riferimento solo 63 farmaci e citotossici rispetto ai 77 indicati nella tabella di biocompatibilità riportata nella dichiarazione/attestazione resa dal produttore EN in ordine alla biocompatibilità del dispositivo, mentre la ricorrente NA ha ottenuto 14,03 punti in relazione a una compatibilità del prodotto con 47 farmaci (pagg. 10 e 11: all. 11 di ALEA).
Stesso procedimento è stato seguito anche con riguardo all’altra controinteressata T.S.S. S.r.l., che ha ottenuto il punteggio premiale in forma integrale, pari a 20 punti, essendo stati presi a riferimento 67 farmaci e citotossici (pag. 10 all. 11 di ALEA).
5.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. In conclusione, all’infondatezza di tutte le scrutinate censure segue la reiezione del ricorso proposto da NA S.r.l.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente NA S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.R.I.A. S.p.A. e di ALEA S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna e di Tecnica Scientifica Service S.r.l. nella misura di € 1.000,00 (mille/00), pari a € 5.000,00 complessivi, oltre spese e oneri generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
ON De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De IT | IE ZI |
IL SEGRETARIO