Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2020, proposto da
RT OS, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale OSTITEL di OS RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alvise Mazzarolli e Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Paolucci in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Gessaroli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Cavour n. 27 c/o Comune Rn;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. prot. 0312939/2019 del 14 novembre 2019, con cui il Comune di Rimini ha accertato la violazione dell'ordine di demolizione disposto con provvedimento prot. 162513 in data 12.6.2019 ed ha disposto l'irrogazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva di € 4.000 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001;
- degli atti a questo presupposti, conseguenti o, comunque, connessi e, in particolare, per quanto di ragione, dell'accertamento tecnico prot. 297431 del 29.10.2019 di contenuto sconosciuto alla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OL OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato del Comune di Rimini, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria e documentazione;
- in prossimità della trattazione nel merito il difensore del ricorrente, con nota depositata agli atti, ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente richiesta di dichiarazione dell’improcedibilità del gravame e compensazione delle spese di lite con adesione della difesa comunale;
- all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato, pertanto, che conformemente all’istanza proveniente dall’odierno ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett c) c. p. a.;
Spese compensate come da accordo manifestato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
OL OV, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL OV | GO Di NE |
IL SEGRETARIO