Articolo 42 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 32 quaterArticolo 43
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18 dicembre 1942
Art. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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