Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 42.
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 10612/1999https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Ai sensi degli art. 38, 7, e 42 l. 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l'accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/1989, n. 2601Provvedimento: Nell'ambito di un rapporto di collaborazione fra un giornalista ed un editore, che sia titolare di più testate, il contratto, che contempli la pubblicazione di un determinato articolo, dietro compenso per l'autore, su una di dette testate, non implica di per sè il diritto dell'editore medesimo di pubblicarlo anche sulle altre testate, e quindi di negare al giornalista un ulteriore compenso al riguardo, considerando che la facoltà di riprodurre l'opera letteraria ha carattere autonomo (art. 42 della legge 22 aprile 1941 n. 633), sicché può essere ad altri trasferita solo in forza di espresso patto. ( V 1264/88, mass n 457454; ( V 2555/86, mass n 445645).*Leggi di più...
- diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto)·
- diritti di autore (proprietà intellettuale)·
- riproduzione·
- rapporto di collaborazione tra giornalista ed editore titolare di più testate·
- diritto dell'editore di pubblicarli anche sulle altre testate·
- limiti·
- immateriali·
- insussistenza·
- beni·
- pubblicazione rimunerata di articoli su una determinata testata