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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1735/2022, emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 17 febbraio 2022, iscritto al n. 1688/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 1 C E (c.f. CP_1
), con sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio di Napoli del 5 settembre 2019 (Rep. n. 42728, Racc. n. 16316), Persona_1
dagli avv. Luigia Mandes (C.F. ) ed Ornella Giaculli (C.F. C.F._1
; C.F._2
APPELLANTE
E
L A B O R A T O R I O D I A N A L I S I C L I N I C H E A L F A S . D I CP_2
P E R I L L O B R U N O (c.f. ) con sede in Napoli alla Via Marilyn P.IVA_2
Monroe, n. 19, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c., dagli Avv.ti Giovanni Terreri (C.F. ) e Vincenzo C.F._3
Cappello (C.F. ) C.F._4
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n. 1688/2022 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2018, l' Parte_1 conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il Controparte_3 pagamento della somma di € 18.035,97, “oltre interessi ex d.l.vo. 231/02 sì come modificato dal d.l.vo. n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art.
8-quinques, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo”, quale saldo delle fatture elettroniche (n. 504 del 6 febbraio 2017 per € 9.049,91, con acconto di €
8.143,12 pagato il 26 maggio 2017; n. 957 del 6 marzo 2017 per € 9.448,65, con acconto di € 8.501,99 pagato il 16 giugno 2017; n. 1440 del 6 aprile 2017 per € 8.472,97, non pagata;
n. 1858 del 5 maggio 2017 per € 6.357,33, con acconto di € 5.719,60 pagato il 2 agosto 2017; n. 2331 del 6 giugno 2017 per € 8.315,63, con acconto di € 7.482,27 pagato il 10 agosto 2017; n. 2703 del 5 luglio 2017 per € 8.181,38, con acconto di € 1.942,72 pagato il 4 ottobre 2017) emesse per le prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate da gennaio a giugno del 2017 ed in virtù del contratto stipulato il 23 novembre 2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992. Inoltre, in via gradata, chiedeva al Cont Tribunale di accertare la responsabilità ex artt. 2043 o 2041 c.c. dell' per un importo pari alla somma richiesta, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi “antistatari”. Cont Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 luglio 2018, l' per quanto è d'interesse in questa sede, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e, nel merito, deduceva il superamento del tetto di spesa di branca. In particolare, affermava che con la nota n. 53853 del 31.7.2017 la Direzione Cont dell' aveva informato che in data 28 febbraio 2017 era stato raggiunto il limite di spesa per il primo trimestre del 2017 e che con la nota n. 53897 del 31 luglio 2017 la
Cont stessa aveva informato che il 10 luglio 2017 era stato raggiunto il limite di spesa per il secondo trimestre del 2017; infine, con note n. 2038 del 2 novembre 2017 e n. 1978 del
26 ottobre 2017, era stato comunicato l'ammontare del debito relativo alle prestazioni eccedenti il limite di spesa.
Inoltre, eccepiva che l'AL aveva “espressamente sottoscritto le clausole di salvaguardia previste all'art. 11 dei contratti accettando espressamente, completamente
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e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei procedimenti di determinazione dei tetti di spesa” e che “l'esaurimento del tetto di spesa e le relative decurtazioni sono state portate a conoscenza del Centro con le note già indicate del 2/11/17 e 26/10/17, quindi prima del giorno 23/11/17 data di sottoscrizione espressa del contratto e della clausola di cui all'art. 11, come comunicato dal Distretto 32 con nota 1191 del 11/5/18” (pag. 12
Cont della comparsa di costituzione e risposta dell' in primo grado).
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dall' . In particolare, dopo aver preliminarmente accertato che la Pt_1
controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda relativa al pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese nell'ambito di un rapporto convenzionale, senza contestazione di atti autoritativi della P.A. in sé (come la fissazione dei tetti o la validità della regressione tariffaria), il giudice di primo grado, nel
Cont merito, osservava che l' pur sostenendo il superamento del tetto di spesa, non aveva adottato alcun provvedimento amministrativo con il quale disponeva l'applicazione della regressione tariffaria secondo le previsioni della DGR Campania n. 1268/2008 (Allegato
C), necessario per poter opporre validamente una decurtazione al credito vantato. Più specificamente, affermava che “il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Cont quella indicata nell'ultima comunicazione dell non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto” (pag. 9 della sentenza impugnata) e che “dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento nei confronti della società attrice, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2017” (pag. 10 della sentenza impugnata).
Pertanto, accertava che, in assenza di regressione tariffaria formalmente applicata, il Cont credito vantato dalla struttura doveva considerarsi esigibile, sicché condannava l' al pagamento della somma di € 18.035,97, “oltre interessi al tasso ex D.Lgs. 231/02 a far data dal 5.4.2018” e delle spese processuali. Cont Con atto di citazione in appello notificato il 12 aprile 2022, l' ha impugnato tale sentenza, deducendo plurimi motivi di censura.
Con il primo motivo ha insistito sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con il secondo motivo, rubricato “SUL MANCATO RISPETTO DELLA Cont PROCEDURA”, l' ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha
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Cont ritenuto “che la appellante non avrebbe sostanzialmente rispettato il procedimento di recupero al quale si era obbligata in virtù del contratto sottoscritto non avendo adottato il provvedimento di determinazione della regressione tariffaria” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). Al riguardo l'appellante ha ribadito che il limite di spesa rappresenta un vincolo invalicabile e che, come da contratto e normativa regionale, nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni rese oltre tale soglia, a prescindere dall'adozione della regressione. Infine, ha affermato che, “avendo il centro sottoscritto il contratto, in data molto successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa
e tutte le clausole in esso contenute e pertanto nulla può pretendere per le prestazioni rese oltre il limite di spesa assegnato” (pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo, rubricato “SULL'ASSERITO INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE”, ha censurato la decisione per non aver considerato che “il centro accreditato, con la sottoscrizione del contratto de quo si è, altresì, impegnato, come testualmente si legge al comma 2 del sopra richiamato art. 11, in considerazione dell'accettazione del contenuto e degli effetti dei provvedimenti indicati sub comma 1
(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) a rinunciare “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” (pag. 23 dell'atto di citazione in appello).
Con il quarto motivo, rubricato “SUL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI Cont EX D.LGS. 231/02”, l' ha contestato l'applicazione degli interessi ex D. Lgs.
231/2002, sostenendo che la disciplina sulle transazioni commerciali non si applica ai
Cont rapporti tra e strutture accreditate, qualificabili come concessioni di pubblico servizio. In subordine, ha chiesto che, laddove ritenuti dovuti, gli interessi siano liquidati secondo quanto previsto contrattualmente e previa emissione di apposita fattura.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di
Napoli, integralmente la domanda attorea. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 settembre 2022, l'AL ha resistito all'appello contestandone i motivi e chiedendone il rigetto. Pertanto, ha domandato a questa Corte di: “1. rigettare, in ragione della provata infondatezza,
l'appello proposto dalla avverso sentenza n. 1735/22 Parte_2 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. G. Scotto di Carlo all'udienza del 17.02.22; 2. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al Controparte_3 danno subito dall'appellato e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 14.503,57 come da CTP in produzione di primo grado oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in Controparte_3 danno dell'appellato e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €.
14.503,57 come da CTP in produzione di primo grado oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare, l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A seguito della prima udienza dell'11 ottobre 2022, proseguita all'udienza del 2 maggio 2023, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 28 gennaio 2025, all'esito della quale la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Preliminarmente va rilevato che il primo motivo di appello, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto, sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, dal Tribunale.
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Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “[i]n tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Cont
2.1 Con il secondo motivo, l' si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa sulla base della documentazione prodotta, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'adozione di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
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Va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018).
Va poi osservato che nel contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016 e 2017 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), Cont che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione effettuata dall' nei mesi precedenti in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, per le prestazioni rese opera la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Cont dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella prevista e comunicata nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto Cont comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto in quanto non è stata mai preventivamente comunicata la data prevista di esaurimento del budget;
non può quindi escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre riportare la spesa entro i limiti di budget attraverso la regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/2008.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea di patologia clinica, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla
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regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Com'è evidente, quindi, non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo Cont successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della
S.C. (Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) allegate dall'appellante alla propria memoria di replica. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché si afferma solo che tale provvedimento, di natura autoritativa, produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno. Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli
(pure allegata alla memoria di replica), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
Cont Pertanto, non avendo l' provveduto ad applicare la regressione tariffaria sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
2.2 L'esclusione del meccanismo della regressione tariffaria infine neppure può dedursi dall'art. 5 bis che prevede in relazione ai tetti di spesa trimestrali un meccanismo di compensazione;
tale norma, anzi, presuppone proprio l'operatività della regressione tariffaria come si evince dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma.
2.3 La sottoscrizione del contratto solo in data 23/11/2017 non comporta poi
Cont l'accettazione dei provvedimenti adottati fino a quel momento dall' bensì del
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meccanismo stabilito nel contratto stesso, sicché l'azienda sanitaria avrebbe comunque dovuto operare nel rispetto dello stesso.
Cont Sebbene l' nulla osservi in ordine alla validità di tale contratto, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio la stessa va comunque affrontata in questa sede.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli
Cont accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo
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concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Cont che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
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Cont osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Cont a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
3. Il terzo motivo di appello, relativo alla violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, è parimenti infondato, in quanto tale clausola riguarda quei provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare,
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(già Prima sezione civile bis)
sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa, peraltro introdotte trasversalmente al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
4. Infine, anche il quarto motivo sugli interessi moratori, sia pur parzialmente fondato, non può essere accolto.
In particolare, si rileva prioritariamente che è infondata la questione relativa alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori c.d. commerciali. Tali interessi costituiscono infatti un'obbligazione accessoria, la cui liquidazione, secondo quanto previsto dal contratto, può avvenire solo successivamente al pagamento dell'obbligazione principale, che, allo stato attuale, non risulta ancora adempiuta. Dunque, poiché gli stessi continueranno a maturare fino a quando non verrà adempiuta l'obbligazione principale, non è possibile allo stato che venga emessa la fattura per gli interessi, giacché non può essere determinato l'importo dovuto a tale titolo.
Tanto premesso deve poi osservarsi che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è stata Controparte_4
ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU.
35092/2023).
Il problema, comunque, nel caso di specie neppure si pone, in quanto il tasso e la decorrenza degli interessi sono regolati dall'art. 7 del contratto. Cont Proprio per tale ragione, nell'ambito dello stesso motivo di appello, l' in subordine, ha evidenziato che gli interessi contrattualmente previsti sono inferiori a quelli di cui al d. lgs. 231/2002 riconosciuti dal giudice di prime cure.
Sotto tale profilo la doglianza appare corretta.
Il giudice di prime cure aveva errato nel riconoscere gli “interessi al tasso ex
D.Lgs. 231/02 a far data dal 5.4.2018” che, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 2 comma 1 lett. d), sono pari al tasso di riferimento - cioè quello applicato dalla Banca alle operazioni principali di rifinanziamento - aumentato di otto punti Controparte_5 percentuali. L'art. 7 comma 4 del contratto, invece, prevede che “senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturato in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente
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stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione dei sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Pertanto, il giudice di primo grado, invece di riconoscere gli interessi al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 5 aprile 2018 (data della domanda), avrebbe dovuto condannare la debitrice al pagamento degli interessi al tasso e secondo le scadenze previste dal contratto.
Cont Tuttavia - sebbene l' non abbia provveduto a quantificare la differenza tra gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale e quelli richiesti in appello – si rileva che, ove il giudice di primo grado avesse effettivamente applicato i criteri indicati dall'appellante, gli interessi così calcolati sarebbero risultati complessivamente superiori a quelli dovuti in base alla previsione contenuta nella sentenza di primo grado.
I tassi convenzionali previsti dal contratto, infatti, prevedono una maggiorazione graduale, comportando l'applicazione, nei primi sei mesi di ritardo, di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 231/2002 che viene raggiunto solo a partire dal settimo mese di ritardo.
Sennonché, secondo l'art. 7 del contratto, gli interessi sui saldi per le fatture relative alle prestazioni svolte nel primo trimestre dell'anno - fatture n. 504 (emessa il 6 febbraio 2017 per € 9.049,91), n. 957 (emessa il 6 marzo 2017 per € 9.448,65) e n. 1440
(emessa il 6 aprile 2017 per € 8.472,97) - cominciano a decorrere dal 1° agosto 2017, mentre quelli sui saldi per le fatture relative alle prestazioni svolte nel secondo trimestre dell'anno - fatture n. 1858 (emessa il 5 maggio 2017 per € 6.357,33), n. 2331 (emessa il
6 giugno 2017 per € 8.315,63) e n. 2793 (emessa il 5 luglio 2017 per € 8.181,38) – dal 1° novembre 2017. È dunque evidente che, applicando i criteri indicati in contratto, in considerazione della diversa decorrenza e del progressivo aumento del tasso, sarebbero dovute somme maggiori rispetto a quelle dovute per effetto della sentenza impugnata
(sugli importi dovuti per il primo trimestre gli interessi cominciano a decorrere dal 1°
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agosto 2017 ed alla data del 1° febbraio 2018 sono pari agli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002; sugli importi dovuti per il secondo trimestre cominciano a decorrere dal
1° novembre 2018 e se è vero che raggiungono il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 solo a partire dal 1° maggio 2018 è pur vero che a tale data hanno già prodotto interessi per sei mesi sia pure ad un tasso inferiore).
In conclusione, è evidente che complessivamente il giudice di primo grado, facendo decorrere gli interessi dal 5 aprile 2018 (sia pure ad un tasso inizialmente più alto), ha riconosciuto nel complesso un importo inferiore a tale titolo rispetto a quello effettivamente dovuto. Una corretta applicazione delle clausole contrattuali avrebbe comportato un maggior credito per interessi a favore della struttura privata.
Cont In ragione di ciò, deve ritenersi che, con riguardo a tale aspetto, l' sia priva di interesse ad impugnare.
Cont Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va interamente rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del processo di secondo grado. I compensi vanno liquidati – in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022, n. 147 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 - in € 5.100,00 per compensi (di cui € 1.050,00 per la fase di studio, €
750,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione e € 1.750,00 per la fase decisoria).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Controparte_3
avverso la sentenza n. 1735/2022, del 17 febbraio 2022, del Tribunale di Napoli così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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B) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_3 Parte_3
delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 5.100 per
[...] compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori (per la quota del 50% ciascuno) Avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Giovanni Galasso dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1735/2022, emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 17 febbraio 2022, iscritto al n. 1688/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 1 C E (c.f. CP_1
), con sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio di Napoli del 5 settembre 2019 (Rep. n. 42728, Racc. n. 16316), Persona_1
dagli avv. Luigia Mandes (C.F. ) ed Ornella Giaculli (C.F. C.F._1
; C.F._2
APPELLANTE
E
L A B O R A T O R I O D I A N A L I S I C L I N I C H E A L F A S . D I CP_2
P E R I L L O B R U N O (c.f. ) con sede in Napoli alla Via Marilyn P.IVA_2
Monroe, n. 19, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c., dagli Avv.ti Giovanni Terreri (C.F. ) e Vincenzo C.F._3
Cappello (C.F. ) C.F._4
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(già Prima sezione civile bis)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2018, l' Parte_1 conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il Controparte_3 pagamento della somma di € 18.035,97, “oltre interessi ex d.l.vo. 231/02 sì come modificato dal d.l.vo. n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art.
8-quinques, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo”, quale saldo delle fatture elettroniche (n. 504 del 6 febbraio 2017 per € 9.049,91, con acconto di €
8.143,12 pagato il 26 maggio 2017; n. 957 del 6 marzo 2017 per € 9.448,65, con acconto di € 8.501,99 pagato il 16 giugno 2017; n. 1440 del 6 aprile 2017 per € 8.472,97, non pagata;
n. 1858 del 5 maggio 2017 per € 6.357,33, con acconto di € 5.719,60 pagato il 2 agosto 2017; n. 2331 del 6 giugno 2017 per € 8.315,63, con acconto di € 7.482,27 pagato il 10 agosto 2017; n. 2703 del 5 luglio 2017 per € 8.181,38, con acconto di € 1.942,72 pagato il 4 ottobre 2017) emesse per le prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate da gennaio a giugno del 2017 ed in virtù del contratto stipulato il 23 novembre 2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992. Inoltre, in via gradata, chiedeva al Cont Tribunale di accertare la responsabilità ex artt. 2043 o 2041 c.c. dell' per un importo pari alla somma richiesta, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi “antistatari”. Cont Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 luglio 2018, l' per quanto è d'interesse in questa sede, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e, nel merito, deduceva il superamento del tetto di spesa di branca. In particolare, affermava che con la nota n. 53853 del 31.7.2017 la Direzione Cont dell' aveva informato che in data 28 febbraio 2017 era stato raggiunto il limite di spesa per il primo trimestre del 2017 e che con la nota n. 53897 del 31 luglio 2017 la
Cont stessa aveva informato che il 10 luglio 2017 era stato raggiunto il limite di spesa per il secondo trimestre del 2017; infine, con note n. 2038 del 2 novembre 2017 e n. 1978 del
26 ottobre 2017, era stato comunicato l'ammontare del debito relativo alle prestazioni eccedenti il limite di spesa.
Inoltre, eccepiva che l'AL aveva “espressamente sottoscritto le clausole di salvaguardia previste all'art. 11 dei contratti accettando espressamente, completamente
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e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei procedimenti di determinazione dei tetti di spesa” e che “l'esaurimento del tetto di spesa e le relative decurtazioni sono state portate a conoscenza del Centro con le note già indicate del 2/11/17 e 26/10/17, quindi prima del giorno 23/11/17 data di sottoscrizione espressa del contratto e della clausola di cui all'art. 11, come comunicato dal Distretto 32 con nota 1191 del 11/5/18” (pag. 12
Cont della comparsa di costituzione e risposta dell' in primo grado).
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dall' . In particolare, dopo aver preliminarmente accertato che la Pt_1
controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda relativa al pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese nell'ambito di un rapporto convenzionale, senza contestazione di atti autoritativi della P.A. in sé (come la fissazione dei tetti o la validità della regressione tariffaria), il giudice di primo grado, nel
Cont merito, osservava che l' pur sostenendo il superamento del tetto di spesa, non aveva adottato alcun provvedimento amministrativo con il quale disponeva l'applicazione della regressione tariffaria secondo le previsioni della DGR Campania n. 1268/2008 (Allegato
C), necessario per poter opporre validamente una decurtazione al credito vantato. Più specificamente, affermava che “il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Cont quella indicata nell'ultima comunicazione dell non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto” (pag. 9 della sentenza impugnata) e che “dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento nei confronti della società attrice, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2017” (pag. 10 della sentenza impugnata).
Pertanto, accertava che, in assenza di regressione tariffaria formalmente applicata, il Cont credito vantato dalla struttura doveva considerarsi esigibile, sicché condannava l' al pagamento della somma di € 18.035,97, “oltre interessi al tasso ex D.Lgs. 231/02 a far data dal 5.4.2018” e delle spese processuali. Cont Con atto di citazione in appello notificato il 12 aprile 2022, l' ha impugnato tale sentenza, deducendo plurimi motivi di censura.
Con il primo motivo ha insistito sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con il secondo motivo, rubricato “SUL MANCATO RISPETTO DELLA Cont PROCEDURA”, l' ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha
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Cont ritenuto “che la appellante non avrebbe sostanzialmente rispettato il procedimento di recupero al quale si era obbligata in virtù del contratto sottoscritto non avendo adottato il provvedimento di determinazione della regressione tariffaria” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). Al riguardo l'appellante ha ribadito che il limite di spesa rappresenta un vincolo invalicabile e che, come da contratto e normativa regionale, nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni rese oltre tale soglia, a prescindere dall'adozione della regressione. Infine, ha affermato che, “avendo il centro sottoscritto il contratto, in data molto successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa
e tutte le clausole in esso contenute e pertanto nulla può pretendere per le prestazioni rese oltre il limite di spesa assegnato” (pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo, rubricato “SULL'ASSERITO INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE”, ha censurato la decisione per non aver considerato che “il centro accreditato, con la sottoscrizione del contratto de quo si è, altresì, impegnato, come testualmente si legge al comma 2 del sopra richiamato art. 11, in considerazione dell'accettazione del contenuto e degli effetti dei provvedimenti indicati sub comma 1
(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) a rinunciare “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” (pag. 23 dell'atto di citazione in appello).
Con il quarto motivo, rubricato “SUL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI Cont EX D.LGS. 231/02”, l' ha contestato l'applicazione degli interessi ex D. Lgs.
231/2002, sostenendo che la disciplina sulle transazioni commerciali non si applica ai
Cont rapporti tra e strutture accreditate, qualificabili come concessioni di pubblico servizio. In subordine, ha chiesto che, laddove ritenuti dovuti, gli interessi siano liquidati secondo quanto previsto contrattualmente e previa emissione di apposita fattura.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di
Napoli, integralmente la domanda attorea. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 settembre 2022, l'AL ha resistito all'appello contestandone i motivi e chiedendone il rigetto. Pertanto, ha domandato a questa Corte di: “1. rigettare, in ragione della provata infondatezza,
l'appello proposto dalla avverso sentenza n. 1735/22 Parte_2 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. G. Scotto di Carlo all'udienza del 17.02.22; 2. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al Controparte_3 danno subito dall'appellato e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 14.503,57 come da CTP in produzione di primo grado oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in Controparte_3 danno dell'appellato e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €.
14.503,57 come da CTP in produzione di primo grado oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare, l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A seguito della prima udienza dell'11 ottobre 2022, proseguita all'udienza del 2 maggio 2023, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 28 gennaio 2025, all'esito della quale la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Preliminarmente va rilevato che il primo motivo di appello, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto, sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, dal Tribunale.
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Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “[i]n tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Cont
2.1 Con il secondo motivo, l' si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa sulla base della documentazione prodotta, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'adozione di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
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Va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018).
Va poi osservato che nel contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016 e 2017 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), Cont che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione effettuata dall' nei mesi precedenti in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, per le prestazioni rese opera la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Cont dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella prevista e comunicata nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto Cont comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto in quanto non è stata mai preventivamente comunicata la data prevista di esaurimento del budget;
non può quindi escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre riportare la spesa entro i limiti di budget attraverso la regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/2008.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea di patologia clinica, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla
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regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Com'è evidente, quindi, non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo Cont successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della
S.C. (Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) allegate dall'appellante alla propria memoria di replica. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché si afferma solo che tale provvedimento, di natura autoritativa, produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno. Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli
(pure allegata alla memoria di replica), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
Cont Pertanto, non avendo l' provveduto ad applicare la regressione tariffaria sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
2.2 L'esclusione del meccanismo della regressione tariffaria infine neppure può dedursi dall'art. 5 bis che prevede in relazione ai tetti di spesa trimestrali un meccanismo di compensazione;
tale norma, anzi, presuppone proprio l'operatività della regressione tariffaria come si evince dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma.
2.3 La sottoscrizione del contratto solo in data 23/11/2017 non comporta poi
Cont l'accettazione dei provvedimenti adottati fino a quel momento dall' bensì del
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meccanismo stabilito nel contratto stesso, sicché l'azienda sanitaria avrebbe comunque dovuto operare nel rispetto dello stesso.
Cont Sebbene l' nulla osservi in ordine alla validità di tale contratto, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio la stessa va comunque affrontata in questa sede.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli
Cont accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo
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concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Cont che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
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Cont osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Cont a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
3. Il terzo motivo di appello, relativo alla violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, è parimenti infondato, in quanto tale clausola riguarda quei provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare,
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sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa, peraltro introdotte trasversalmente al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
4. Infine, anche il quarto motivo sugli interessi moratori, sia pur parzialmente fondato, non può essere accolto.
In particolare, si rileva prioritariamente che è infondata la questione relativa alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori c.d. commerciali. Tali interessi costituiscono infatti un'obbligazione accessoria, la cui liquidazione, secondo quanto previsto dal contratto, può avvenire solo successivamente al pagamento dell'obbligazione principale, che, allo stato attuale, non risulta ancora adempiuta. Dunque, poiché gli stessi continueranno a maturare fino a quando non verrà adempiuta l'obbligazione principale, non è possibile allo stato che venga emessa la fattura per gli interessi, giacché non può essere determinato l'importo dovuto a tale titolo.
Tanto premesso deve poi osservarsi che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è stata Controparte_4
ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU.
35092/2023).
Il problema, comunque, nel caso di specie neppure si pone, in quanto il tasso e la decorrenza degli interessi sono regolati dall'art. 7 del contratto. Cont Proprio per tale ragione, nell'ambito dello stesso motivo di appello, l' in subordine, ha evidenziato che gli interessi contrattualmente previsti sono inferiori a quelli di cui al d. lgs. 231/2002 riconosciuti dal giudice di prime cure.
Sotto tale profilo la doglianza appare corretta.
Il giudice di prime cure aveva errato nel riconoscere gli “interessi al tasso ex
D.Lgs. 231/02 a far data dal 5.4.2018” che, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 2 comma 1 lett. d), sono pari al tasso di riferimento - cioè quello applicato dalla Banca alle operazioni principali di rifinanziamento - aumentato di otto punti Controparte_5 percentuali. L'art. 7 comma 4 del contratto, invece, prevede che “senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturato in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente
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stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione dei sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Pertanto, il giudice di primo grado, invece di riconoscere gli interessi al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 5 aprile 2018 (data della domanda), avrebbe dovuto condannare la debitrice al pagamento degli interessi al tasso e secondo le scadenze previste dal contratto.
Cont Tuttavia - sebbene l' non abbia provveduto a quantificare la differenza tra gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale e quelli richiesti in appello – si rileva che, ove il giudice di primo grado avesse effettivamente applicato i criteri indicati dall'appellante, gli interessi così calcolati sarebbero risultati complessivamente superiori a quelli dovuti in base alla previsione contenuta nella sentenza di primo grado.
I tassi convenzionali previsti dal contratto, infatti, prevedono una maggiorazione graduale, comportando l'applicazione, nei primi sei mesi di ritardo, di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 231/2002 che viene raggiunto solo a partire dal settimo mese di ritardo.
Sennonché, secondo l'art. 7 del contratto, gli interessi sui saldi per le fatture relative alle prestazioni svolte nel primo trimestre dell'anno - fatture n. 504 (emessa il 6 febbraio 2017 per € 9.049,91), n. 957 (emessa il 6 marzo 2017 per € 9.448,65) e n. 1440
(emessa il 6 aprile 2017 per € 8.472,97) - cominciano a decorrere dal 1° agosto 2017, mentre quelli sui saldi per le fatture relative alle prestazioni svolte nel secondo trimestre dell'anno - fatture n. 1858 (emessa il 5 maggio 2017 per € 6.357,33), n. 2331 (emessa il
6 giugno 2017 per € 8.315,63) e n. 2793 (emessa il 5 luglio 2017 per € 8.181,38) – dal 1° novembre 2017. È dunque evidente che, applicando i criteri indicati in contratto, in considerazione della diversa decorrenza e del progressivo aumento del tasso, sarebbero dovute somme maggiori rispetto a quelle dovute per effetto della sentenza impugnata
(sugli importi dovuti per il primo trimestre gli interessi cominciano a decorrere dal 1°
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agosto 2017 ed alla data del 1° febbraio 2018 sono pari agli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002; sugli importi dovuti per il secondo trimestre cominciano a decorrere dal
1° novembre 2018 e se è vero che raggiungono il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 solo a partire dal 1° maggio 2018 è pur vero che a tale data hanno già prodotto interessi per sei mesi sia pure ad un tasso inferiore).
In conclusione, è evidente che complessivamente il giudice di primo grado, facendo decorrere gli interessi dal 5 aprile 2018 (sia pure ad un tasso inizialmente più alto), ha riconosciuto nel complesso un importo inferiore a tale titolo rispetto a quello effettivamente dovuto. Una corretta applicazione delle clausole contrattuali avrebbe comportato un maggior credito per interessi a favore della struttura privata.
Cont In ragione di ciò, deve ritenersi che, con riguardo a tale aspetto, l' sia priva di interesse ad impugnare.
Cont Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va interamente rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del processo di secondo grado. I compensi vanno liquidati – in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022, n. 147 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 - in € 5.100,00 per compensi (di cui € 1.050,00 per la fase di studio, €
750,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione e € 1.750,00 per la fase decisoria).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Controparte_3
avverso la sentenza n. 1735/2022, del 17 febbraio 2022, del Tribunale di Napoli così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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B) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_3 Parte_3
delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 5.100 per
[...] compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori (per la quota del 50% ciascuno) Avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terreri;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Giovanni Galasso dott.ssa Caterina Molfino
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