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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/08/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P UB B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 7675/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex art. 1655 ss c.c. (opposizione a decreto ingiuntivo n.
1659/2019)
tra
in , via Diego Peluso 21/23, in persona Parte_1 Pt_2 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Coda, giusta mandato in atti
attore opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Vincenzo Maggio, giusta mandato in atti
convenuta opposta
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mele, giusta Controparte_2 mandato in atti
terzo chiamato in causa
-----o0o-----
Conclusioni di parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale adito: 1.- Revocare
e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla società ricorrente;
2. - In accoglimento della eccezione di inadempimento, dichiarare che nulla è dovuto alla 3. - CP_1
1 In via gradata, in accoglimento della eccezione di inadempimento ridurre la misura del compenso eventualmente dovuto alla nella misura che CP_1 risulterà nel corso del giudizio o, comunque, nella misura di giustizia. 4.- In via ancora più gradata e salvo gravame, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenuto a manlevare il deducente Controparte_2 Parte_1 di quanto questo fosse condannato a pagare per capitale, interessi e spese del giudizio in favore della ovvero condannarlo direttamente in favore di CP_1 quella. 5.- Vinte, in ogni caso le spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte convenuta opposta: “
1. in rito, revocare l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale articolata da controparte sulla scorta di quanto la Suprema Corte ha affermato sul punto. Univocamente, gli Parte_3 hanno avuto modo di affermare e ribadire che la capitolazione va articolata in relazione a fatti obiettivi e non può essere formulata al fine di ottenere dal teste un mero giudizio del fatto che certamente non potrà costituire oggetto di prova. (cfr. ex multis Cass. 2270/1998, Cass. 3505/1999, Cass. 5227/2001, Cass. 1937/2003,
Cass. 9526/2009). 2. concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, ovvero non è di pronta soluzione;
3. nel merito, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
4. condannare il Condominio opponente al risarcimento dei danni in favore della ai sensi e per gli effetti di CP_1 cui all'art. 96 III comma c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia, stante la palese infondatezza dell'opposizione proposta;
5. rigettare le domande formulate dal terzo costituito in giudizio perché, anch'esse, infondate in fatto ed in diritto;
6. in ogni caso, condannare il Controparte_3
[C.F.: ], in persona del suo Amministratore pro tempore, al
[...] P.IVA_1 pagamento della somma di € 24.000,00, oltre gli interessi maturandi, al tasso legale, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
7. condannare, per l'effetto, il
opponente al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio”.
Conclusione di parte terza chiamata: “1) atteso che tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio di via Diego Peluso n° 21/23 di sono di un unico Pt_2 proprietario, ritenere e dichiarare:
1.1. la incapacità processuale e/o il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto dell'interesse ad agire del presunto cond. via D.
2 Peluso n° 21/23 di;
1.2. il difetto di legittimazione passiva del sig. Pt_2
;
1.3. il difetto di legittimazione passiva del presunto cond. via Controparte_2
D. Peluso n° 21/23 di in relazione alle domande di 2) in via Pt_2 CP_1 subordinata condizionata, ritenere e dichiarare:
2.1. la totale infondatezza delle domande spiegate da conseguentemente revocare il Decreto CP_1
Ingiuntivo n° 1659/2019 e che nulla gli è dovuto a nessun titolo sia dal presunto cond. via D. Peluso n° 21/23 di che dal sig. ;
2.2. la Pt_2 Controparte_2 totale infondatezza della domanda di manleva spiegata dal presunto cond. via D.
Peluso n° 21/23 di nei confronti di , nonché la sua Pt_2 Controparte_2 improcedibilità in ragione della mancata promozione del procedimento di mediazione;
3) disciplinare le spese e compensi del presente giudizio come per legge, eventualmente ponendole a carico della dott.ssa che ha agito Parte_4 in assenza di poteri e facoltà, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.11.2019, il Parte_5
, in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1659/2019, emesso dal Tribunale di
Taranto il 5-12.09.2019 e notificato l'1.10.2019, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma di 24.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore della quale corrispettivo per i servizi di CP_1 pulizia delle parti comuni, giusta contratto intercorso tra le parti l'1.11.2006, annualmente rinnovato e modificato quanto alla misura del compenso mensile in virtù di comunicazione del 31.03.2011, a fronte delle fatture nn. 483/2014,
523/2014, 43/2015, 44/2015, 87/2015, 88/2015, 137/2015, 138/2015, 182/2015,
183/2015, 225/2015, 226/2015, 274/2015, 275/2015, 314/2015, 356/2015,
408/2015, 451/2015, 496/2015, 545/2015, 42/2016 e 83/2016, rimaste insolute nonostante i solleciti di pagamento.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ex art. 634 cpc, assumendo l'irregolarità nella emissione delle fatture e la mancanza della autenticazione notarile delle scritture contabili;
ha inoltre eccepito l'inesatto adempimento delle prestazioni periodiche cui era obbligata la società opposta, invocando i dettami dell'art. 1460 c.c.; ha infine dedotto che dal 2002 al 2016 l'amministrazione condominiale è stata affidata
3 al rag. e che, come emerso dal bilancio generale redatto al Controparte_2 termine dell'annualità 2016, lo stesso avrebbe omesso diversi pagamenti, tra cui quello del servizio di pulizia in favore della società ingiungente, nonostante la regolare riscossione delle quote condominiali versate dagli inquilini o dalla cooperativa proprietaria degli appartamenti;
ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la chiamata in causa del al fine di essere manlevato in caso CP_2 di condanna;
nel merito, la revoca o la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, oltre al rigetto della pretesa creditoria e, in subordine, la riduzione del compenso richiesto.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha contestato le eccezioni del ingiunto, rilevando la sussistenza di prove sufficienti a sostenere il Parte_1 credito azionato sia nella fase monitoria sia in quella di cognizione ordinaria, a fronte delle generiche e non provate deduzioni di inesatto adempimento delle prestazioni cui l'opposta era obbligata, tenuto anche conto delle ragioni poste a sostegno dell'invocata autorizzazione a chiamare in causa l'Amministratore in carica nel periodo dei pretesi pagamenti al fine di essere garantito in caso di condanna;
ha, dunque, insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente quantificata ai sensi dell'art. 96, III comma, cpc.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo dal primo giudice designato, si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo per mancanza dei termini a comparire (di seguito sanata per effetto della disposta rinnovazione); ha inoltre sostenuto il difetto di legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire del opponente, a suo dire inesistente, Parte_1 in ragione dell'appartenenza dell'immobile, sito in alla Pt_2 Controparte_3
, ad un unico proprietario ovvero la Società Cooperativa Tarantina per
[...] abitazioni popolari, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai intrattenuto alcun rapporto con il soggetto chiamante, ma solo con la società proprietaria;
ha infine dedotto l'improcedibilità della domanda in assenza di previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di media-conciliazione, conclusosi negativamente per mancata partecipazione delle parti convocate, la causa è stata
4 istruita dal primo giudice solo con prove orali (interrogatorio formale del terzo chiamato e prove testimoniali) come da ordinanza del 13.05.2022, per essere successivamente assegnata, con decreto del Presidente di Sezione del 22.6.2023, al sottoscritto magistrato.
Disposta la comparizione delle parti per il prosieguo della trattazione dinanzi a sé, esaurita l'istruttoria con il completamento dell'interrogatorio formale già ammesso, per il quale sono stati concessi due rinvii per giustificato impedimento della parte a comparire, e verificata infine l'impossibilità di conciliare la lite, la causa è stata introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note scritte in sostituzione di udienza in epigrafe riportate, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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L'opposizione non è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ed invero, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere la veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, occorre preliminarmente sgombrare il campo dalle eccezioni in rito, prima di passare ad esaminare le ragioni sostanziali della controversia.
5 La dedotta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 634 cpc è da ritenersi superata, avendo parte convenuta-opposta provveduto ad integrare la documentazione offerta in sede monitoria con le certificazioni notarili di autenticità dei registri fatture di vendita relative agli anni 2014-2015-2016, nel termine concesso ex art. art. 183 sesto comma, n. 2, cpc nella previgente formulazione.
In secondo luogo, conviene chiarire se sussista la legitimatio ad causam in capo all'attore opponente, il cui difetto è stato eccepito dal terzo chiamato.
Nella fattispecie, si verte nell'ipotesi di società cooperativa “a proprietà indivisa”, il cui obiettivo è fornire soluzioni abitative a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato tradizionale, e più precisamente, secondo le risultanze in atti, la società mutualistica è ancora proprietaria dell'intero edificio, costituito da più unità abitative, in parte possedute dalla medesima ed altre concesse in locazione, senza specificare se i locatari siano terzi o i medesimi soci.
Risulta altresì che la società cooperativa abbia costituito un cosiddetto
“condominio di gestione” al fine di amministrare le parti comuni, come è facile dedurre dall'attribuzione di codice fiscale presente sui documenti versati in atti
(contratto, fatture, ricevute di pagamento oneri condominiali) che lo identifica come ente di gestione autonomo rispetto alla società cooperativa.
Sul punto, invero, costante giurisprudenza su casi analoghi ha chiarito che “il
«condominio di gestione» può essere costituito già prima del formale trasferimento dell'unità abitativa ai soci assegnatari: ai fini della sua esistenza occorre l'accordo di tutti i condòmini, sebbene non siano necessarie particolari formalità (Cass. Sez. 2, n. 32702/24.11.2023; n. 23329/30.10.2006, n. 14199/
05.05.2022).
Alla luce di tanto e considerando che risulta per tabulas, vedasi infatti la firma apposta dal in qualità di amministratore del CP_2 [...]
, in calce alla proposta contrattuale formulata dalla Parte_6 datata 1.11.2006 rivolta allo stesso , nonché le firme CP_1 Parte_1 apposte sulle allegate ricevute dei bollettini di pagamento delle quote condominiali intestate al medesimo Condominio, identificato con c.f. , le eccezioni P.IVA_1 sollevate dal terzo chiamato sono da ritenersi infondate e, per l'effetto, incontestata la circostanza che lo stesso abbia rivestito l'incarico di amministratore nel periodo al quale si riferiscono le fatture azionate.
6 Passando all'esame dell'eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente, le emergenze del quadro probatorio non hanno restituito certezza al fatto estintivo e/o impeditivo del credito dedotto a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo.
Premesso che non vi è contestazione sul titolo contrattuale intercorso tra le parti ovvero l'appalto di servizi di pulizia da svolgersi, in via continuativa e periodica, nelle parti comuni degli stabili siti in , via Diego Peluso 21-23, alle Pt_2 condizioni indicate nella proposta contrattuale accettata dall'amministratore pro tempore, va precisato che, a mente dell'art. 1677 c.c., “Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.
Si osserva inoltre che parte opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni relative alle mensilità indicate nelle fatture azionate, ovvero dal mese di luglio 2013 al mese di febbraio 2016, ma è eccepito in via generica l'inesatto adempimento, invocando l'art. 1460 c.c.
A tal proposito, giova ricordare che “nei contratti ad esecuzione continuata
o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni;
ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite” (Cass. civ. sez. 3^ n. 7550-15/05/2012; n.
4225/2022).
In questo caso, a sostegno del proprio assunto l'opponente ha unicamente prodotto due missive, inviate dall'avv. Stanzione (il quale, ascoltato come teste, ha sostanzialmente confermato il contenuto delle stesse lettere a sua firma) per conto della Società Cooperativa il 25.07.2016 e il 9.3.2018 ovvero a distanza di anni o comunque di diversi mesi dall'avvenuta esecuzione continuativa e periodica delle prestazioni (se si considerano le mensilità per le quali si è azionato il credito), con le quali ha riferito di lamentele degli inquilini per alcune mancanze nel servizio prestato ed ha invitato la società appaltatrice ad effettuare un sopralluogo, con la
7 prima raccomandata, e a rispettare per il futuro le condizioni di contratto, con la seconda.
Anche le ulteriori deposizioni testimoniali, tutte rilasciate da soci e/o inquilini occupanti le unità abitative facenti parte del opponente, si lasciano Parte_1 apprezzare per la vaghezza e la genericità delle dichiarazioni, spesso tendenti all'espressione di valutazioni personali sulla qualità del servizio, al pari di quelle assunte a prova contraria e rese da dipendenti della società opposta.
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere provato il fatto che gli inquilini si lamentassero del servizio, manca la prova della tempestiva e formale comunicazione delle irregolarità che, secondo i richiamati principi, avrebbe dovuto essere mensilmente reiterata al fine di efficacemente opporre il rimedio ex art. 1460
c.c., dovendosi altresì rilevare che la parte eccipiente non ha mai chiesto la risoluzione del contratto, omettendo per anni -considerato che le fatture si riferiscono a prestazioni continuativamente effettuate dal mese di luglio 2013 al mese di febbraio 2016 - anche di esercitare la facoltà di disdetta prevista dal contratto, accettandone tacitamente il rinnovo.
Manca dunque in toto la prova del fatto estintivo o impeditivo del credito, non avendo parte opponente dimostrato di aver utilizzato il rimedio di cui all'art. 1460
c.c., nel rispetto dell'adeguamento imposto dalla tipologia di contratto di che trattasi, come chiarito dalla Suprema Corte, ma si è limitata a sollevare l'eccezione solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, a distanza di anni dalla avvenuta esecuzione delle prestazioni, a fronte delle quali -per l'effetto del chiaro disposto dell'art. 1458 c.c.- deve essere riconosciuto il corrispettivo stabilito, non potendo darsi corso – per le medesime ragioni - neppure alla domanda subordinata di riduzione del compenso, rimasta peraltro priva di qualsivoglia elemento valutativo utile a determinare l'eventuale diminuzione del corrispettivo dovuto.
L'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Passando poi all'esame della richiesta di manleva nei confronti dell'amministratore in carica nel periodo cui si riferisce il credito, ferma restando l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva dal medesimo spiegate, non solo per le ragioni in diritto sopra evidenziate, ma anche alla luce delle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, CP_2
8 avendo egli riconosciuto le ricevute di pagamento rilasciate alla società cooperativa per quote condominiali riscosse per conto del , tuttavia le Parte_1 prove offerte non sono sufficienti a supportare la domanda di garanzia dallo stesso avanzata per essere sollevato dal pagamento delle somme ingiunte.
Invero, il si è limitato a produrre alcune ricevute di pagamento di Parte_1 quote condominiali sottoscritte dal (riferite all'anno 2014 e versate dalla CP_2 società cooperativa relativamente ad uno solo degli appartamenti siti in via Peluso
23) le uniche riconosciute dal terzo chiamato in sede di interrogatorio (vedasi dichiarazione resa all'udienza del 14.2.2024), mentre le restanti attestazioni di riscossione delle rate condominiali relative all'unità immobiliari non locate, rilasciate dalla cooperativa per gli anni 2014 e 2015, sono prive della sottoscrizione dell'amministratore e, pertanto, non probanti dell'avvenuto incasso e quietanza da parte dello stesso.
Alla stregua di tanto, la domanda di garanzia proposta dal opponente, Parte_1 peraltro in assenza di titolo giudiziale che accerti la responsabilità dell'amministratore terzo chiamato per gravi inadempienze nella gestione delle spese ordinarie con esatto riferimento al credito azionato, non può essere accolta.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza tra le parti opponente ed opposta e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale;
scaglione € 5.200,01 - € 26.000,00) con correttivo in diminuzione del
40% in ragione della non particolare complessità delle questioni.
Non si ritiene invece integrata l'ipotesi di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. che “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. 3 n.
19948 del 12/07/2023).
9 Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. “non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass. civ.
Sez. 1 n. 34429 del 25/12/2024); che la stessa “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali
e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”(Cass. civ. Sez. 3 n. 26545 - 30/09/2021) e che, se pure a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cpc, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, (come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e
10 strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ. Sez. U n.
9912 del 20/04/2018).
Nella fattispecie, non si ravvisa né una evidente inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione addotti, né la mala fede o la colpa grave, tenuto conto dei motivi della decisione, frutto di esegesi delle fonti normative e dell'esame degli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche proposte.
Vanno invece compensate le spese nei confronti del terzo chiamato, in ragione del rigetto delle eccezioni dallo stesso sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1659/2019 del 5-12.9.2019, proposta con atto di citazione dal nei Parte_6 confronti della con la chiamata in causa di , così CP_1 Controparte_2 dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1659/2019, emesso dal Tribunale di Taranto il 5-12.9.2019, dichiarandone la definitiva esecutività;
- rigetta ogni altra istanza;
- condanna l'attore opponente a rifondere la società opposta delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.046,20 per compensi, oltre 15%
r.f.s.g ed oneri di legge.
- dichiara compensate le spese tra il terzo chiamato e le altre parti.
Così deciso in Taranto il 13.8.2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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