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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 415 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola Parte_1 di Tolentino n.1/B, presso lo studio dell'Avv.to Domenico Naso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma, viale Trastevere
n.76/A;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.04.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
e per l'effetto, condannare il Controparte_1 all'assegnazione al ricorrente della somma di € 500,00 per l'a.s. 2023/2024 con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
L'istante ha dedotto in fatto: - di essere dipendente del CP_1
convenuto come docente di scuola secondaria di primo grado, assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Scolastico di Fabro “G. Canini”; - di aver prestato servizio, in precedenza, alle dipendenze del in forza di CP_1
plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s.
2023/2024 avendo stipulato un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2023 al 30.06.2024 presso la scuola secondaria di primo grado Istituto Scolastico di Fabro “G. Canini”, posto comune ed orario n.6 ore settimanali;
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- di ritenere illegittima l'esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto all'accredito (come precisato in premessa) e comunque al CP_1
pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione. Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della
Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97); - ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; - ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo;
- ; - ha evidenziato come il proprio diritto sia stato riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce recenti (Cass. Civ. Sez. Lav. n.29961/23 e Cass. SS. UU. N.7254/24) avendo la ricorrente lavorato, per gli anni indicati in ricorso, su specifica cattedra e posto di insegnamento per l'intera annualità didattica. Il nonostante regolare citazione in Controparte_1
giudizio, non si è costituito e con ordinanza riservata del 17.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, le cause sono state trattenute in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della Carta
Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di
[...] definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 Controparte_1
la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
La disciplina legislativa richiamata stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto CP_1
di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché,
a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4
nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
La fondatezza del diritto rivendicato appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08. e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30.06..
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema
Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di
Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, con riferimento alla fattispecie al vaglio, è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente della parte ricorrente con incarico di supplenza su posto normale dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso la scuola secondaria di I° grado “G. Canini” di Fabbro (TR), vale a dire sino al termine delle attività scolastiche con un contratto su posto normale ed orario di n.6 ore settimanali, quindi con orario ridotto rispetto alle 18 ore settimanali
(orario completo della scuola secondaria di primo grado) che comporta un servizio inferiore ai 180 giorni previsti nell'anno scolastico di riferimento.
Ad avviso di chi scrive la domanda attorea non può essere accolta applicando, da un lato, i principi sopra riportati della Corte di Cassazione, dall'altro, quanto sostenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in tema di divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Come sopra riportato per l'a.s. 2023/2024 il rapporto tra i due soggetti in causa rientra tra le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, previste dall'art. 4, secondo comma della legge n. 124/1999, dirette, cioè, “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” ed incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999.
Con riferimento a quest'incarico, dunque, la parte ricorrente, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata, avrebbe avuto astrattamente diritto a fruire della carta del docente, tuttavia, la Corte non si è espressamente pronunciata sulla spettanza del beneficio a quei docenti destinatari di supplenze brevi e/o con spezzoni di orario inferiore rispetto a quello ordinario di cattedra, di norma osservato dagl'insegnanti di ruolo.
Concorda lo scrivente Giudice con l'orientamento assunto in merito dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza n.65/2024 pubblicata in data 18.04.2024
(estensore dott.ssa Angeleri) che si riporta nella parte di interesse, ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c.: “Per risolvere la questione, quindi, il caso dev'essere esaminato alla stregua del principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
7.3. 'Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107). Occorre, dunque, verificare se, tenuto presente l'impegno lavorativo assunto dall'appellato nei due anni scolastici in esame, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il risultato dell'accertamento è negativo. Non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria
d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso, deve riguardare un orario
d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari
a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria. Gl'incarichi conferiti al (ricorrente) nei due anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021 prevedevano orari notevolmente ridotti rispetto a quello ordinario di cattedra di diciotto ore;
in particolare, nel primo anno scolastico considerato, l'orario osservato era pari all'11% di quello normale, nel secondo al 22%. In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo.
Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”.
Nel caso di specie, nell'a.s. 2023/2024 l'orario osservato dalla parte ricorrente era pari al 33,33% di quello normale, e, pertanto, non raggiungeva la soglia minima del 50% obbligatoria per un contratto part – time di un docente assunto a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado.
Di qui, applicando l'orientamento della Corte d'Appello di Perugia che si condivide, la domanda deve essere respinta, restando assorbite, per il principio della ragione più liquida, tutte le altre questioni non espressamente esaminate.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
Lì, 11 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 415 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola Parte_1 di Tolentino n.1/B, presso lo studio dell'Avv.to Domenico Naso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma, viale Trastevere
n.76/A;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.04.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
e per l'effetto, condannare il Controparte_1 all'assegnazione al ricorrente della somma di € 500,00 per l'a.s. 2023/2024 con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
L'istante ha dedotto in fatto: - di essere dipendente del CP_1
convenuto come docente di scuola secondaria di primo grado, assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Scolastico di Fabro “G. Canini”; - di aver prestato servizio, in precedenza, alle dipendenze del in forza di CP_1
plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s.
2023/2024 avendo stipulato un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2023 al 30.06.2024 presso la scuola secondaria di primo grado Istituto Scolastico di Fabro “G. Canini”, posto comune ed orario n.6 ore settimanali;
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- di ritenere illegittima l'esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto all'accredito (come precisato in premessa) e comunque al CP_1
pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione. Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della
Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97); - ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; - ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo;
- ; - ha evidenziato come il proprio diritto sia stato riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce recenti (Cass. Civ. Sez. Lav. n.29961/23 e Cass. SS. UU. N.7254/24) avendo la ricorrente lavorato, per gli anni indicati in ricorso, su specifica cattedra e posto di insegnamento per l'intera annualità didattica. Il nonostante regolare citazione in Controparte_1
giudizio, non si è costituito e con ordinanza riservata del 17.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, le cause sono state trattenute in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della Carta
Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di
[...] definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 Controparte_1
la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
La disciplina legislativa richiamata stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto CP_1
di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché,
a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4
nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
La fondatezza del diritto rivendicato appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08. e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30.06..
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema
Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di
Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, con riferimento alla fattispecie al vaglio, è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente della parte ricorrente con incarico di supplenza su posto normale dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso la scuola secondaria di I° grado “G. Canini” di Fabbro (TR), vale a dire sino al termine delle attività scolastiche con un contratto su posto normale ed orario di n.6 ore settimanali, quindi con orario ridotto rispetto alle 18 ore settimanali
(orario completo della scuola secondaria di primo grado) che comporta un servizio inferiore ai 180 giorni previsti nell'anno scolastico di riferimento.
Ad avviso di chi scrive la domanda attorea non può essere accolta applicando, da un lato, i principi sopra riportati della Corte di Cassazione, dall'altro, quanto sostenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in tema di divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Come sopra riportato per l'a.s. 2023/2024 il rapporto tra i due soggetti in causa rientra tra le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, previste dall'art. 4, secondo comma della legge n. 124/1999, dirette, cioè, “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” ed incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999.
Con riferimento a quest'incarico, dunque, la parte ricorrente, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata, avrebbe avuto astrattamente diritto a fruire della carta del docente, tuttavia, la Corte non si è espressamente pronunciata sulla spettanza del beneficio a quei docenti destinatari di supplenze brevi e/o con spezzoni di orario inferiore rispetto a quello ordinario di cattedra, di norma osservato dagl'insegnanti di ruolo.
Concorda lo scrivente Giudice con l'orientamento assunto in merito dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza n.65/2024 pubblicata in data 18.04.2024
(estensore dott.ssa Angeleri) che si riporta nella parte di interesse, ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c.: “Per risolvere la questione, quindi, il caso dev'essere esaminato alla stregua del principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
7.3. 'Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107). Occorre, dunque, verificare se, tenuto presente l'impegno lavorativo assunto dall'appellato nei due anni scolastici in esame, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il risultato dell'accertamento è negativo. Non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria
d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso, deve riguardare un orario
d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari
a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria. Gl'incarichi conferiti al (ricorrente) nei due anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021 prevedevano orari notevolmente ridotti rispetto a quello ordinario di cattedra di diciotto ore;
in particolare, nel primo anno scolastico considerato, l'orario osservato era pari all'11% di quello normale, nel secondo al 22%. In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo.
Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”.
Nel caso di specie, nell'a.s. 2023/2024 l'orario osservato dalla parte ricorrente era pari al 33,33% di quello normale, e, pertanto, non raggiungeva la soglia minima del 50% obbligatoria per un contratto part – time di un docente assunto a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado.
Di qui, applicando l'orientamento della Corte d'Appello di Perugia che si condivide, la domanda deve essere respinta, restando assorbite, per il principio della ragione più liquida, tutte le altre questioni non espressamente esaminate.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
Lì, 11 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri