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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2648/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120093-2018 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120095-2019 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120096-2019 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120097-2020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120098-2020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120100-2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120099-2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120102-2022 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120101-2022 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120104-2023 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120103-2023 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la vittoria delle spese, parte resistente per la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo il Comune ha provveduto all'annullamento degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
La Corte letti gli atti ed ascoltate cle parti, prende atto della cessazione della materia del contendere e della richiesta di entrambe le parti di estinzione del giudizio. Relativamente alle spese di giudizio, ritiene di condannare parte resistente al pagamento delle spese liquidate in Euro 300,00
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamentoi delle spese di giudizio liquidate in Euro 300,00
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2648/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120093-2018 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120095-2019 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120096-2019 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120097-2020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120098-2020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120100-2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120099-2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120102-2022 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120101-2022 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120104-2023 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1-120103-2023 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la vittoria delle spese, parte resistente per la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo il Comune ha provveduto all'annullamento degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
La Corte letti gli atti ed ascoltate cle parti, prende atto della cessazione della materia del contendere e della richiesta di entrambe le parti di estinzione del giudizio. Relativamente alle spese di giudizio, ritiene di condannare parte resistente al pagamento delle spese liquidate in Euro 300,00
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamentoi delle spese di giudizio liquidate in Euro 300,00