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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza cartolare del 24.11.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2514/2025 RG cui è riunito il fascicolo n. 8838/2024 ATP
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandra Tasco con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato, difeso ed elettivamente CP_1
domiciliato come in atti, dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025 l'epigrafata parte ricorrente, avendo contestato le risultanze probatorie indicate dal consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis cpc, comma VI, proponeva opposizione, chiedendo a questo giudice di accertare i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92. CP_
Si costituiva l' e deduceva in particolare la mancanza di specificità delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, chiedendo pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso o –nel merito- rigettarsi lo stesso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la CTU, la controversia viene oggi discussa e indi decisa, mediante lettura della presente sentenza in udienza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Al riguardo va preliminarmente delimitato, qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ebbene –ritiene questo giudice- che il comma VI dell'art. 445 bis cpc che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Ebbene, nel caso in esame, l'odierno opponente contestava l'elaborato peritale di cui alla precedente fase di giudizio per il tramite di contestazioni specifiche e puntuali (cfr. atto introduttivo pag. nr. 3, 4 e 5).
Si rendeva pertanto necessario espletare una CTU al fine di valutare la fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.
Ed invero, il CTU nominato per l'espletamento della CTU in detta fase processuale (cfr. CTU depositata in atti) ha nella sostanza confermato le valutazioni già espresse nella fase di ATP da altro consulente, negando dunque che sussistano nel caso di specie i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove invece ha riconosciuto la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Con argomentazioni puntuali ed esaustive ha escluso la fondatezza dei motivi di doglianza specifici contenuti in ricorso.
In particolare, ha comunque escluso sulla base del nuovo accertamento medico legale che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della provvidenza richiesta, avendo accertato che “Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero ancora sufficientemente articolato e non slegato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha riconosciuto la figlia accompagnatrice, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, non afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo cerebrale iniziale, compatibile con l'età, non demenziale con riferiti deficit mnesici, non ancora cognitivi, con conservato livello di vigilanza e orientamento temporo-spaziale. E' affetta da una grave depressione endoreattiva conseguente alla morte del figlio avvenuta da un decennio evento che l'ha segnata profondamente nella psiche ma che ai fini del beneficio richiesto non ha riflessi significativi tanto da determinare una perdita di autonomia. Alla luce di tali considerazioni e della documentazione medica in atti, può ritenersi che la Sig.ra si trova nella condizione del Mild Cognitive Impairment ossia una Pt_1
compromissione cognitiva moderata, nota anche come disturbo neurocognitivo minore (nel
DSM-5)”(cfr. in atti la CTU espletata nella presente fase di opposizione, alla quale integralmente questo giudice si riporta).
Nulla per le spese attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc. CP_
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara che parte ricorrente è persona con disabilità con necessita di sostegno intensivo di livello elevato con decorrenza dal 16.06.2023;
3) nulla per le spese di lite;
CP_
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU come da separato decreto di liquidazione adottato in corso di causa.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza cartolare del 24.11.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2514/2025 RG cui è riunito il fascicolo n. 8838/2024 ATP
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandra Tasco con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato, difeso ed elettivamente CP_1
domiciliato come in atti, dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025 l'epigrafata parte ricorrente, avendo contestato le risultanze probatorie indicate dal consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis cpc, comma VI, proponeva opposizione, chiedendo a questo giudice di accertare i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92. CP_
Si costituiva l' e deduceva in particolare la mancanza di specificità delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, chiedendo pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso o –nel merito- rigettarsi lo stesso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la CTU, la controversia viene oggi discussa e indi decisa, mediante lettura della presente sentenza in udienza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Al riguardo va preliminarmente delimitato, qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ebbene –ritiene questo giudice- che il comma VI dell'art. 445 bis cpc che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Ebbene, nel caso in esame, l'odierno opponente contestava l'elaborato peritale di cui alla precedente fase di giudizio per il tramite di contestazioni specifiche e puntuali (cfr. atto introduttivo pag. nr. 3, 4 e 5).
Si rendeva pertanto necessario espletare una CTU al fine di valutare la fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.
Ed invero, il CTU nominato per l'espletamento della CTU in detta fase processuale (cfr. CTU depositata in atti) ha nella sostanza confermato le valutazioni già espresse nella fase di ATP da altro consulente, negando dunque che sussistano nel caso di specie i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove invece ha riconosciuto la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Con argomentazioni puntuali ed esaustive ha escluso la fondatezza dei motivi di doglianza specifici contenuti in ricorso.
In particolare, ha comunque escluso sulla base del nuovo accertamento medico legale che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della provvidenza richiesta, avendo accertato che “Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero ancora sufficientemente articolato e non slegato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha riconosciuto la figlia accompagnatrice, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, non afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo cerebrale iniziale, compatibile con l'età, non demenziale con riferiti deficit mnesici, non ancora cognitivi, con conservato livello di vigilanza e orientamento temporo-spaziale. E' affetta da una grave depressione endoreattiva conseguente alla morte del figlio avvenuta da un decennio evento che l'ha segnata profondamente nella psiche ma che ai fini del beneficio richiesto non ha riflessi significativi tanto da determinare una perdita di autonomia. Alla luce di tali considerazioni e della documentazione medica in atti, può ritenersi che la Sig.ra si trova nella condizione del Mild Cognitive Impairment ossia una Pt_1
compromissione cognitiva moderata, nota anche come disturbo neurocognitivo minore (nel
DSM-5)”(cfr. in atti la CTU espletata nella presente fase di opposizione, alla quale integralmente questo giudice si riporta).
Nulla per le spese attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc. CP_
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara che parte ricorrente è persona con disabilità con necessita di sostegno intensivo di livello elevato con decorrenza dal 16.06.2023;
3) nulla per le spese di lite;
CP_
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU come da separato decreto di liquidazione adottato in corso di causa.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)