Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2549/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F. , elett.te dom.ta in Ischia alla via Fasolara n. 4 nello C.F._1 studio dell'avv. Domenico Puca ( ) che la rapp.ta e difende C.F._2 giusta mandato in calce al ricorso di primo grado espressamente esteso alla seguente fase, (comunicazioni a mezzo pec: fax Email_1
081.3331902),
- Appellante
E
, in persona del Ministro pro tempore, (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui domicilia, in Napoli, alla via Armando Diaz n° 11 (T.U approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), (P.E.C.: ; Email_2
-Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 presso il Tribunale di Napoli sez. lavoro la ricorrente in epigrafe - dipendente del dal 1989, assegnata Controparte_2 al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, inquadrata quale Direttore Area III, Fascia Economica F5 – impugnò la sanzione disciplinare di n. 2 giorni di 1
Chiese “nel merito accertare l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione delle norme del procedimento ed in ogni caso per irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dalla dr.ssa e conseguentemente ordinare la Parte_1 cancellazione della sanzione dal fascicolo personale della ricorrente, condannando il resistente a corrispondere alla la somma illegittimamente Controparte_2 Pt_1 trattenuta per n. 2 giornate di sospensione ( retribuzione di n. 2 giornate lavorative);
- in via subordinata ritenere e dichiarare eccessiva e/o sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due e per l'effetto ordinare la derubrica-zione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo verbale o scritto ovvero della semplice multa, o comunque ridurre la stessa a giorni uno”.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 4728/2024 pubbl. il 24/06/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo appello la con atto Pt_1 depositato il 25.09.2024 presso questa Corte.
Ripercorsi i fatti, ha censurato la sentenza rilevando che il Tribunale li aveva erroneamente valutati, senza considerare che non poteva configurarsi alcuna violazione di un ordine di servizio legittimamente impartito atteso che il provvedimento che attribuiva le assegnazioni dei fascicoli di nuova iscrizione in via esclusiva al Dr. era stato firmato dal Dirigente Amministrativo solo CP_3 in data 06.02.2023, in epoca successiva agli addebiti contestati (relativi alla giornata del 30.01.2023).
Ha osservato che, in ogni caso, il comportamento tenuto dalla ricorrente era irrilevante, atteso che la stessa non aveva violato i criteri di assegnazione fascicoli ai magistrati ed era stata costretta ad intervenire in quanto sollecitata da parti ed avvocati, stante l'inadempimento del Dr. Si trattava infatti di CP_3
“fascicoli contenti istanze urgenti il cui oggetto di per sé era urgente quali i procedimenti speciali e richiesta sospensiva”.
Ha reiterato l'eccezione relativa alla violazione procedurale, per l'audizione del dr.
dopo l'esposizione delle giustificazioni da parte dell'incolpata. CP_3
Ha argomentato sulle problematiche relative all'esecuzione dell'ordine di servizio asseritamente violato, con riguardo alle assegnazioni dei fascicoli ai magistrati nella vigenza del processo civile telematico.
2 Ha richiamato infine l'ultimo motivo di ricorso con il quale la aveva Pt_1 censurato il provvedimento di sospensione in quanto non previsto dall'art. 43 del CCNL per i fatti contestati. Rilevato che l'art. 43 del CCNL prevede per l'inosservanza degli ordini di servizio che non abbiano causato danni all'amministrazione o a terzi la sanzione minima del rimprovero verbale o scritto, ha concluso nel senso che la sanzione della sospensione dal servizio era priva di valida giustificazione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado, vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato , resistendo ed invocando il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Deve essere disatteso il motivo relativo all'iter procedurale seguìto in sede disciplinare: l'istante si è lamentata del supplemento istruttorio espletato mediante convocazione del cancelliere esperto per assumere informazioni e, CP_3 soprattutto, del fatto di non aver ricevuto comunicazione alcuna comunicazione al riguardo.
Come bene sottolineato dal Tribunale, da un lato non sussiste alcun divieto normativo relativo ad attività istruttoria integrativa né alcuna previsione di legge che imponga al datore di lavoro nel corso di un procedimento disciplinare di dare notizia all'incolpata delle modalità con cui procede ad acquisire informazioni sul fatto in contestazione;
dall'altro osserva la Corte che la ricorrente – pur avendone la facoltà – non ha chiesto l'accesso agli atti né un confronto con il dott. al Pt_1 fine difensivo.
In ogni caso per quanto consta, non vi è stata una concreta lesione del diritto di difesa, non avendo la ricorrente specificato l'eventuale pregiudizio subìto.
2.Nel merito osserva il collegio che con decreto del Presidente del Tribunale n. 351/2022 del 6.11.2022 era stato disposto “con immediata esecutività” che le assegnazioni dei procedimenti civili di competenza della Sezione distaccata di Ischia dovevano essere previamente controfirmate dai giudici togati della Sezione stessa;
con il successivo decreto attuativo del 17.11.2022 n. prot. 15902 era stato delegato in via esclusiva al cancelliere il compito di effettuare le CP_3 assegnazioni dei fascicoli di nuova iscrizione ai magistrati, sottoponendoli al visto dei giudici togati.
Dal verbale di audizione disciplinare del 20.4.2023 risulta che la lavoratrice – incontestati i fatti addebitatile – aveva affermato di conoscere il decreto del presidente del Tribunale n. 351/2022 del 6.11.2022, inviatole a mezzo mail sulla casella istituzionale personale alla fine del mese di novembre: considerate
3 l'espressa immediata esecutività del decreto e le disposizioni attuative adottate dal Magistrato coordinatore della Sezione, pure comunicatele via mail, deve ritenersi che l'obbligo di sottoporre i fascicoli di nuova assegnazione ai togati fosse pienamente operativo. Appare irrilevante, ai fini di difesa nel presente giudizio, sottolineare che soltanto in data 06.02.2023 era stato firmato dal Dirigente Amministrativo il provvedimento che attribuiva le assegnazioni dei fascicoli di nuova iscrizione in via esclusiva al Dr . Si tratta di mera conferma, CP_3 da parte della Presidenza del Tribunale, della delega già precedentemente impartita con il decreto 351/2022, semplicemente siglato in calce “per l'Ufficio del Personale”.
3.Si controverte, come pacifico, dell'assegnazione – in data 30.1.2023 - di taluni fascicoli analiticamente indicati in atti, da parte della al dr. , Pt_1 Parte_2 in violazione delle regole sopra sintetizzate.
Gli argomenti difensivi prospettati dalla ricorrente, a sua giustificazione, sono stati ritenuti infondati dal Tribunale sul corretto rilievo dell'assenza di documentate ragioni di urgenza, in particolare derivante da istanze o solleciti di procuratori delle parti di cui non è stata prodotta alcuna prova. Si tratterebbe quindi di una urgenza intrinseca, connaturata alla tipologia di procedimenti. Tuttavia anche in questi termini, l'eventuale inottemperanza del cancelliere unico delegato in via esclusiva all'attività di assegnazione in contestazione non potrebbe assumere efficacia scriminante della condotta della la quale poteva e doveva sollecitare per Pt_1 iscritto il suddetto o informare il Magistrato Coordinatore della Sezione del ritardo nelle fissazioni.
La ricorrente peraltro non aveva posto in contestazione la legittimità dell'Ordine di Servizio della cui violazione si discute, di modo che non poteva disapplicarlo con l'avocazione a sé dei compiti del Cancelliere esperto.
4.Ancora la ricorrente ha riproposto il tema delle difficoltà applicative del decreto del presidente del Tribunale ad Ischia per le concrete modalità di registrazione telematica dei fascicoli. Il rilievo non può costituire circostanza giustificativa, sia perché una eventuale difficoltà pratica non assume efficacia scriminante e sia in considerazione del fatto che era stata predisposta apposita modulistica cartacea utile allo scopo, da sottoporre al visto del Togato.
5.Infine con riguardo alla sanzione irrogata, la ha contestato l'applicazione Pt_1 da parte del Ministero dell'art. 43 (rectius 62 rubricato “Codice disciplinare” del CCNL allegato in produzione di parte ricorrente) che prevede:
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità
4 agile - o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”.
Rispetto alla fattispecie analoga punita con la più tenue sanzione, rilevano i parametri contrattuali fissati nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità: l'intenzionalità della condotta;
il grado di imprudenza, negligenza, imperizia;
la rilevanza degli obblighi violati;
le responsabilità proprie della funzione occupata;
la gravità del danno o il disservizio causato;
oltre alla recidiva ed al concorso con altri.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi prevista dalla lett. i) del comma sopra trascritto, posto che il disservizio è stato accertato (non essendo stata provata in giudizio alcuna situazione di necessità); il profilo del danno o pericolo si pone come alternativo e peraltro neppure può escludersi, posto che si è trattato di violazioni inerenti le procedure di assegnazione dei fascicoli, con interferenza sull'individuazione del Giudice naturale.
Peraltro come emerge dagli atti, i provvedimenti organizzativi in esame erano noti alla di modo che la volontarietà della condotta va senz'altro affermata;
Pt_1 come va ribadita la particolare gravità del fatto, atteso che i decreti erano stati adottati in via d'urgenza dalla Presidenza del Tribunale proprio in seguito alla segnalazione di precedenti anomalie nello svolgimento delle attività di competenza da parte della ricorrente.
5 Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta, ribadendosi la legittimità e proporzionalità della sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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