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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1368/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/03/2025 dai coniugi
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv. VILLANOVA ENRICO e PINTO EDOARDO
e
AFRIM AX (C.F. ) C.F._2 con gli avv. VILLANOVA ENRICO e PINTO EDOARDO
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 18/12/2002 a SHTIQEN (Albania). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 24/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Rilevato che il presente procedimento è stato radicato successivamente al 21.6.2012 e che pertanto trova applicazione il Regolamento UE n. 1259/2010 che consente alle parti di scegliere la legge sostanziale da applicare al procedimento di divorzio, purché la legge da applicarsi rientri nei casi previsti dall'art. 5 del
Regolamento;
- rilevato che le parti hanno optato per l'applicazione della legge albanese, in quanto cittadini albanesi, nel rispetto dell'art. 5 del predetto Regolamento che prevede al punto c) la facoltà di optare per la legge dello
Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
- rilevato che la legge albanese consente ai coniugi di procedere direttamente con il ricorso per divorzio, senza previa separazione, ed anche in via consensuale (art. 125, cod. famiglia albanese, legge n. 9062 adottata l'8/5/2003);
- rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in forza dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE)
1111/2019, per aver i coniugi stabilito la propria residenza abituale in Italia;
- rilevato, altresì, che la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio estero nei registri dello stato civile italiano non è ostativa all'odierna pronuncia di scioglimento del matrimonio (Cass. Sez. Un. n.
5292/1985);
- osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
- osservato che le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
- visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/12/2002 in SHTIQEN (Albania) da Parte_1
(n. a Shtiqen Kukes (Albania) il 27/03/1978) e FR AX (n. a Lac (Albania) il 13/02/1974), come da certificato di matrimonio n. 017780854 dell'Ufficio di Stato Civile della Repubblica di Albania, rilasciato in data 13/12/2024, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi entrambi di fissare ove credano la propria residenza;
2) l'abitazione in comodato gratuito rimarrà in uso alla sig.ra doc.3) provvedendo il sig. FR AX Parte_1
a trasferire la propria residenza presso altra abitazione nel termine di mesi 6 dalla sentenza di divorzio, il cui indirizzo dovrà comunque dal medesimo essere comunicato alla sig.ra Parte_1
3) tutta la mobilia presente all'interno dell'abitazione suddetta si ritiene di proprietà della sig.ra Parte_1 4) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da Per_1 entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita delle figlie quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell' istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale degli stessi;
5) vrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, con facoltà per entrambi Per_1
i genitori di tenerla con loro secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderla a casa del genitore verso le ore 14.00, riaccompagnando a casa del genitore la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo tra i genitori), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il genitore che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, la porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, le riaccompagnerà a casa del genitore;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (la figlia, quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno
30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno); d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre e/o madre (settimane da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, la figlia starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro.
6) le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra i sig.ri e la figlia ferma restando la facoltà dei medesimi di far loro visita e di tenerla con loro ogni Pt_1 Per_1 qualvolta gli sia possibile, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze, impegni scolastici e sportivi della figlia stessa;
7) il sig. FR AX verserà alla Sig.ra la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 per la figlia (rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT) per un totale di euro 350.00, che verranno Per_1 corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico nel conto postale IBAN IT44 W3608 10513 8288492
188509 della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, tra le quali, a solo titolo esemplificativo, si Parte_1 indicano quelle: mediche, sportive, scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (salvo spese mediche urgenti), e reciprocamente documentate.
8) i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, non avendo, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) i coniugi prestano reciproco assenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche con l'inclusione della figlia minore “ Per_1
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'1.4.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera