CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2394/2011, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 09.06.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1 C.F._2 mandato in atti, dall'avvocato Gerardo Cataldo (C.F. ), e con C.F._3
lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Lucianelli, in
Napoli, alla Via G. de Blasiis n. 5
-Appellante
CONTRO
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Per_1 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Alessia Zona (C.F.
), e con lei elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._5
Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avvocato Luca Cirillo (Studio Legale
Associato Cirillo)
- Appellata
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di CP_2 C.F._6
(C.F. ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura autenticata in atti, dall'avvocato
ER ND (C.F. ) e dall'avvocato BI PR (C.F. C.F._7
), presso il cui studio in Napoli, alla via Depetris n°102, è C.F._8
elettivamente domiciliato
-Appellato
CONTRO
(P.I. , in persona del socio Controparte_3 P.IVA_1 accomandatario , rappresentato e difeso congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, giusta procura autenticata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati ER ND (C.F. ) e C.F._7
BI PR (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._8
Agostino Depretis n. 102, è elettivamente domiciliato.
-Appellata
CONTRO
(C.F. ) CP_4 C.F._9
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
- Appellato contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 17.09.1999,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i tre figli Per_1
, e al fine di sentire dichiarare aperta la CP_1 Pt_1 CP_2
successione del coniuge e procedere alla divisione del Persona_2
compendio ereditario con relativa attribuzione delle quote. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice esponeva che in data 21.12.1980 era deceduto ab intestato, in Avellino, il proprio coniuge Per_2
, lasciando a sé superstiti essa istante, in regime di comunione legale, ed i
[...]
figli , e e che i beni caduti in successione erano quelli Pt_1 CP_1 CP_2 analiticamente indicati nell'atto di citazione ed ivi meglio descritti (n. 6 appartamenti in Avellino, n. 5 locali in Avellino;
porzione di un complesso industriale in Avellino e complesso turistico in LO).
1.2 Si costituiva in giudizio, in data 13.01.2000, , la quale aderiva Controparte_1
alla domanda attorea chiedendo che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di , che deduceva essere il locatario degli immobili siti in CP_4
LO, in virtù di contratto concluso in data 18 giugno 1999 con Pt_1
, contratto del quale chiedeva la declaratoria di inefficacia siccome
[...]
stipulato nonostante il dissenso e l'opposizione degli altri comunisti e in ogni caso perché simulato.
1.3. Si costituiva altresì in giudizio, in data 29.01.2000, la quale Parte_1
aderiva alla domanda attorea;
rappresentava che nella massa ereditaria dovevano essere inclusi denaro e titoli che, all'atto della morte del padre, erano stati intestati all'attrice e al fratello;
che tutto il compendio ereditario era sempre stato CP_2 gestito dal fratello che aveva indebitamente trattenuto le rendite e che CP_2
doveva, pertanto, renderne il conto;
che tale gestione era avvenuta anche tramite la che il de cuius aveva disposto in vita dei Controparte_3 suoi beni in favore del figlio , al quale aveva intestato un appartamento sito CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in Napoli alla via Mezzocannone, e delle figlie e , alle quali aveva Pt_1 CP_1
intestato un terreno in Contrada Macchia in Avellino. Chiedeva, quindi, di procedere alla divisione, previa inclusione nel compendio ereditario degli ulteriori beni mobili ed immobili;
di ordinare al germano di rendere il conto fino al CP_2 momento dell'esecuzione del sequestro e di condannarlo al pagamento, in favore di essa e nei limiti della quota a lei spettante, delle rendite indebitamente trattenute;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
Controparte_3
1.4. Si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di CP_2 socio accomandatario della aderendo alla Controparte_3
domanda attorea e deducendo che i beni rientranti nel compendio ereditario erano quelli indicati in citazione.
1.5 A seguito delle chiamate in causa autorizzate dal Giudice, si costituivano in giudizio: la che eccepiva il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva invocando, nel merito, l'infondatezza delle domande e , il quale chiedeva il rigetto delle domande CP_4 proposte nei suoi confronti.
1.6 Disposta ed espletata apposita CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.10.2010, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
2. Con sentenza n° 573/11, pubblicata in data 07.04.2011, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Avellino:
a)rigettava le domande di riduzione proposte da;
b)dichiarava Parte_1 aperta la successione di , deceduto in Avellino il 21 dicembre Persona_2
1980; c)dichiarava comodamente divisibili i beni in comunione;
d)dichiarava esecutivo il primo progetto di divisione redatto dal c.t.u. nella relazione di consulenza, specificamente descritto alle pagine da 46 a 48;
e)attribuiva all'attrice i beni di cui alla quota "A" del progetto Persona_1 divisionale comprendente: · porzione del complesso industriale Pìanodardine
(AV), individuato presso il N.C.E.U., foglio n. 17, p.lla n. 1466/2 (capannone), valore € 720.000,00; porzione del complesso industriale DA (AV),
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
individuato presso il N.C.E.U. foglio n. 17, p.lla n. 1052 (capannone + area esterna), valore € 1.560,00; · intero complesso turistico-residenziale in LO
(SA), denominato "VILLA ROSA", comprendente gli appartamenti contrassegnati dai nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- e 10 del valore € 4.079.385,30; f) disponeva procedersi al sorteggio delle restanti quote uguali spettanti a , Controparte_1
e , indicate nel progetto divisionale alle lettere "B", "C", "D"; g) Pt_1 CP_2 condannava l'attrice e colui che all'esito del sorteggio sarebbe risultato attributario della quota "C" a versare per l'eccedenza in favore di chi sarebbe risultato attributario delle quote "B" e "D", a titolo di conguaglio, della somma di € 9.404,15 per la quota "B" e di € 43.366,03 per la quota "D", oltre interessi fino al saldo;
h) rigettava la domanda di rendiconto ed ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di , e Parte_1 CP_2 Controparte_1
della i) rigettava la domanda proposta da;
l) CP_3 Controparte_1 dichiarava inefficace il sequestro giudiziario autorizzato dal Giudice istruttore con ordinanza del 19 ottobre 1999;m) poneva a carico della massa, e in proporzione delle quote ereditarie di ciascuno dei coeredi condividenti, le spese processuali relative alla divisione liquidate a) in favore dell'attrice in complessivi
€ 12.000,00, di cui € 200,00 per spese;
€ 2.800,00 per diritti ed € 9.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e CPA;
b) in favore di , Controparte_1
e in complessivi € 6.000,00 ciascuno di cui € 200,00 per spese, € Pt_1 CP_2
1.800,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e I.V.A. come per legge;
n) poneva le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote;
o) compensava le spese tra e;
p) condannava alla Controparte_1 CP_4 Parte_1
refusione delle spese sostenute dall'attrice, da , dalla CP_2 CP_3
e da , per le ulteriori domande proposte nei confronti dei predetti, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 ciascuno, di cui € 200,00 per spese, €
1.200,00 per diritti ed € 2.100,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e I.V.A. come per legge;
q) autorizzava il Conservatore dei Registri immobiliari alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo all'uopo da ogni responsabilità, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di sua
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
competenza.
Segnatamente, il giudice di prime cure in primo luogo rigettava le domande riconvenzionali proposte da . In particolare, riteneva del tutto Parte_1
sfornite di supporto probatorio: la dedotta intestazione fittizia alla società
[...] di beni realizzati con sostanze comuni;
l'illegittimo Controparte_3
uso delle sostanze comuni per finalità esulanti la comunione;
l'intestazione all'attrice ed al figlio di denaro e titoli confluiti su conti correnti CP_2 accesi presso la BNL di Avellino;
la paventata appropriazione indebita da parte di delle rendite derivanti dal patrimonio comune. CP_2
Del pari, veniva rigettata la domanda di rendiconto dei frutti percepiti nonché la richiesta di condanna al pagamento dei suddetti frutti proposta sia nei confronti del germano che della società non CP_2 Controparte_3
essendo emerso dall'istruttoria che il predetto o altri tra i condividenti avessero avuto l'uso esclusivo di tutti o parte dei beni caduti in successione.
Alla luce della intervenuta locazione in corso di causa del complesso turistico sito in LO, sull'accordo di tutte le parti, alla Controparte_3
veniva, altresì, rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del
[...]
precedente contratto di locazione intercorso con , proposta da CP_4
. Controparte_1
Nel merito, il Tribunale, ritenendo la CTU convincente, aderiva alla stessa ed approvava il progetto divisionale n° 1, accettato da tutti i condividenti ad eccezione di , il quale prevedeva l'attribuzione di singoli beni Parte_1
all'attrice e tre quote da sorteggiare tra gli altri condividenti titolari di quote uguali, nonché la corresponsione di conguagli in denaro, individuati dal CTU per la regolare e completa formazione delle suddette quote. Pertanto, alla luce del progetto di divisione n°1, il Tribunale procedeva ad assegnare la quota “A”, comprendente l'intero complesso turistico residenziale in LO, a
[...]
(quota pari al 66,66% per un valore di quota di € 6.307.030,39); le Per_1 quote “B”, “C” e “D” (pari ciascuna all' 11,11% per un valore di € 1.051.171,73) ai germani , e . Le spese di giudizio venivano poste pro Pt_1 CP_1 CP_2 quota a carico dei condividenti.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, nell'esporre le ragioni poste a sostegno dell'ipotesi divisionale adottata, il Tribunale osservava che avendo l'attrice diritto alla maggior quota del compendio, appariva preferibile la soluzione, avversata da , volta Parte_1
ad evitare eccessivi frazionamenti della parte del complesso industriale in
DA e, soprattutto, del complesso turistico in LO, apparendo preferibile salvaguardare proprio la migliore gestione di tali beni in ragione della loro funzione e specificità di utilizzo.
3. Avverso tale pronuncia , in data 26.05.2011, ha proposto appello, Parte_1
affidato ad undici motivi.
3.1 Con il primo motivo di gravame - intitolato: “Art. 50 bis e art. 50 ter cod. proc. civ.. Ripartizione delle controversie tra organo monocratico e organo collegiale. Violazione. Nullità della sentenza di primo grado” - si lamenta la violazione dell'art 50 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, il quale dispone che il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per legittima;
nonché dell'art. 50 ter cod. proc. civ. il quale dispone e precisa che, fuori dai casi previsti dall'art. 50 bis, il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, alla luce delle disposizioni richiamate, il Tribunale giudica in composizione collegiale unicamente nelle ipotesi di successione testamentaria disciplinate dagli artt. 587 e ss. c.c. e non anche in quelle di successione legittima disciplinate dagli artt. 565 e ss. c.c; per l'effetto, sarebbe erroneo il modus procedendi adottato dal Giudice di prime cure, nel decidere la lite non in composizione monocratica ma collegiale, nonostante la controversia avesse ad oggetto la semplice divisione dei beni appartenenti al de cuius , con conseguente nullità della sentenza impugnata. Persona_2
3.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Gli effetti della declaratoria di nullità della decisione di primo grado. La legittimità costituzionale dell'art. 50 quater cod. proc. civ.”, l'appellante, argomentando in ordine agli effetti dell'erronea individuazione della composizione del giudice, collegiale anziché monocratica, ha richiamato la sentenza n° 28040 del 2008 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui:
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
“la violazione delle norme concernenti la ripartizione degli affari fra giudice collegiale e giudice monocratico comporta la nullità della sentenza impugnata che può essere fatta valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ma tale nullità non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione è anche giudice del merito e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla”. (Cass. SS. UU. n° 28040 del 2008).
Tale principio, secondo quanto precisato dall'appellante, costituirebbe applicazione del disposto dell'art. 50 quater c.p.c. che stabilisce che gli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c. non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, comma 1, c.p.c., che prevede che la nullità delle sentenze soggette ad appello possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole di tali mezzi di impugnazione.
Per converso, nell'assunto dell'impugnante, la mera declaratoria di nullità della sentenza di primo grado renderebbe vana la natura precettiva delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale. Tale disciplina susciterebbe perplessità anche sotto il profilo costituzionale contrastando con il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.; con il principio del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., nonché con il principio di ragionevolezza che esige razionalità nelle scelte legislative in considerazione della necessità di garantire la coerenza dell'ordinamento giuridico.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, pertanto, questa Corte distrettuale sarebbe tenuta preliminarmente a stabilire se il sistema delineato dal legislatore, non comportando la nullità degli atti pregressi e la rimessione della controversia al giudice di primo grado, sia costituzionalmente legittimo ed, eventualmente, in caso di contrasto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
3.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “La individuazione dei beni oggetto della massa ereditaria. Erroneità della decisione di primo grado” –
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha ritenuto infondate, poiché sfornite del necessario supporto probatorio, sia la domanda con la quale la stessa aveva sostenuto che il de cuius in vita avesse disposto in favore dei figli di taluni beni, intestando a un CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immobile sito in Napoli alla via Mezzocannone ed alle figlie e un Pt_1 CP_1
terreno sito in Avellino alla contrada Macchia;
sia l'asserita intestazione fittizia alla società di alcuni beni realizzati con Controparte_3
sostanze comuni;
nonché l'intestazione a e a di Persona_1 CP_2 denaro e titoli transitati sui conti correnti accesi presso la B.N.L., nonché
l'appropriazione, da parte di , delle rendite derivanti dal CP_2 patrimonio comune da questi gestito. Sostiene l'appellante come l'erroneità delle statuizioni in questione sia di tutta evidenza in considerazione della violazione, da parte dell'attrice e di , dell'art. 2697 c.c., in quanto questi ultimi CP_2 avrebbero dovuto fornire la prova che sui conti correnti aperti subito dopo la morte del de cuius, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Avellino, erano transitati solo ed esclusivamente denaro e titoli di loro proprietà.
Del pari, a dire dell'impugnante, sarebbe onere dell'attrice e di CP_2 provare di non aver utilizzato sostanze comuni per finalità diverse dalla comunione;
così come integrerebbe un onere di provare di aver CP_2
acquistato l'appartamento sito in Napoli, alla via Mezzocannone, con fondi propri.
ha dunque protestato che il Tribunale, ai fini dell'accoglimento Parte_1 delle domande riconvenzionali spiegate, avrebbe potuto ricorrere anche alle presunzioni semplici che hanno l'effetto di rendere superflua la prova che la parte onerata deve fornire. Nella fattispecie de qua le presunzioni avevano tutti i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, così come richiesto dall'art. 2729 c.c.; non poteva infatti porsi in dubbio che , all'atto Persona_2 della morte, fosse proprietario di denaro contante e titoli, circostanza inferibile dal fatto che questi era titolare di un ingente patrimonio immobiliare nonché di una delle più note imprese di costruzioni di Avellino.
Poiché i conti correnti erano stati aperti dopo la morte de cuius, doveva ritenersi che in essi fossero confluite le liquidità del de cuius, deponendo in tal senso l'evidenziata coincidenza cronologica nonché la circostanza che l'attrice
[...]
e non avevano provato di essere titolari di denaro e Per_1 CP_2 titoli propri.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.4 Con il quarto motivo di gravame - denominato: “La determinazione della misura delle quote di partecipazione in relazione alla comunione ereditaria” -
l'appellante ha denunciato l'erronea attribuzione all'attrice della quota pari al
66,66% in relazione ai beni siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele, n. 249.
Invero, se la , nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto di essere Per_1
titolare, in relazione ai beni caduti in successione, della predetta quota del 66,66
%, composta per il 50% dalla quota in comunione legale e per i restanti 16,66% dalla quota ereditaria, tale determinazione era erronea con riferimento ai locali ubicati in Corso Vittorio Emanuele. Infatti, dalla lettura della convenzione di comunione stipulata dai coniugi con atto per notar del Parte_2 Per_3
11.01.1978 - con cui , dopo l'entrata in vigore della l. n. 151 del Persona_2
1975, aveva inteso assoggettare al regime della comunione tutti i beni acquistati prima della entrata in vigore della suddetta legge – poteva inferirsi che i contraenti avevano dichiarato di aver contratto matrimonio in Pompei il
28.12.1953, manifestando la volontà di assoggettare al regime della comunione legale i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge ed in costanza di matrimonio. Pertanto, avendo i coniugi inteso sottoporre al regime della comunione esclusivamente i beni acquistati dal in costanza di CP_2 matrimonio, doveva reputarsi erroneo il riconoscimento in favore della madre - con riferimento ai locali siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele 249 e alla
Via Tarantino- della quota del 66,66%, anziché della corretta quota del 33%, ai sensi dell'art. 581 c.c., trattandosi di beni non rientranti nella comunione perché acquistati prima del matrimonio.
Erronea, sarebbe, altresì, l'inclusione nella comunione ereditaria della porzione del complesso industriale sito in Avellino alla via DA – inizialmente facente capo alla di cui era socio, con Controparte_5
una quota pari ad 1/4, - essendovi stata assegnazione dei beni ai Persona_2 titolari di quote sociali con atti per Notar del 21.12.1985 e del 3.1.1988. Per_3
Secondo quanto dedotto dall'appellante, tale porzione, da ritenersi esclusa dalla comunione ereditaria, sarebbe stata erroneamente inserita dal CTU nel progetto di divisione, dovendo costituire oggetto di un progetto autonomo e distinto.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.5 Con il quinto motivo di gravame - intitolato: “I vizi della consulenza tecnica non rilevati dal giudice di primo grado” - l'appellante ha poi censurato la decisione del Tribunale il quale, ritenendo le conclusioni del CTU adeguatamente e tecnicamente giustificate, ha considerato divisibile il compendio ereditario costituito dai beni indicati nell'atto di citazione, dichiarando, altresì, esecutivo il primo progetto di divisione.
L'appellante ha dedotto che tale decisione sarebbe errata sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale. Dal punto di vista formale, viene lamentata l'assoluta carenza e genericità della motivazione, a fronte delle contestazioni mosse ad in ordine alla composizione del patrimonio ereditario;
Parte_1
sotto il profilo sostanziale, nell'assunto dell'impugnante, il Tribunale avrebbe deliberatamente disatteso le censure mosse dall'appellante, la quale nel corso del giudizio aveva fornito elementi volti a ricostruire in maniera puntuale e precisa l'intero compendio immobiliare. Al riguardo, ha lamentato che il Parte_1
Giudice di prime cure sarebbe venuto meno al suo ruolo di direzione materiale del procedimento, non svolgendo tutte le indagini necessarie al fine di valutare la corretta composizione del patrimonio ereditario;
parimenti manchevole, nello svolgimento del suo incarico, sarebbe stato anche il consulente tecnico d'ufficio il quale avrebbe omesso di esaminare tutta la documentazione;
accertare i titoli di provenienza dei beni immobili nonché verificare l'appartenenza dei beni immobili alle parti in causa ed individuare i beni oggetto della massa ereditaria;
eseguire indagini di mercato, anche mediante l'acquisizione di atti aventi ad oggetto immobili muniti di caratteristiche similari, al fine di acquisire il valore dei beni ricompresi nella massa ereditaria o l'esistenza di atti relativi a beni aventi caratteristiche similari.
3.6 Con il sesto motivo di gravame - intitolato: “Ulteriori vizi della consulenza non rilevati dal giudice di primo grado” - l'appellante ha altresì denunciato l'erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale - ritenendo inopportuno procedere al frazionamento del complesso industriale di DA e di quello turistico di LO - disatteso le censure proposte dalla stessa in relazione all'art. 727 c.c. Ha dedotto al riguardo l'impugnante che la norma mira a garantire, in
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sede di divisione, la formazione di quote di natura e qualità omogenee, come riconosciuto dall'art. 718 c.p.c. In quest'ottica, eventuali deroghe sarebbero possibili solo in presenza di una espressa previsione legislativa ovvero nell'ipotesi in cui la rigorosa applicazione della norma possa impedire ai condividenti di conseguire una quota di valore proporzionalmente corrispondente a quello spettante singolarmente sulla massa. Lamenta l'appellante che il CTU, contrariamente a quanto previsto dall'art. 727 c.c., nel primo progetto divisionale adottato dal Tribunale aveva ricompreso le dieci unità immobiliari di LO in un'unica quota attribuendola alla in favore della quale aveva, inoltre, Per_1 previsto l'attribuzione di altri due cespiti di notevole valore, costituiti dai capannoni industriali siti in Avellino alla località DA. Così operando,
l'ausiliario giudiziale aveva privilegiato la quota A) a discapito delle altre quote, nelle quali erano stati inclusi gli immobili di minor pregio.
Nell'assunto dell'appellante, inoltre, il primo progetto di divisione, che assegna gli immobili siti in LO alla , sarebbe errato perché conterrebbe quote Per_1
disomogenee, mentre il cespite in questione sarebbe già suddiviso in sei immobili autonomi oltre i quattro di recente costruzione, anch'essi autonomi;
un'equa ripartizione avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione alla di sette Per_1 appartamenti e i restanti quattro agli altri condividenti. Ugualmente iniqua sarebbe l'attribuzione alla della maggior parte dei beni siti in Avellino alla Per_1 località DA.
3.7 Con il settimo motivo - intitolato: “Segue. Ulteriori vizi della consulenza sotto il profilo estimativo” - l'appellante ha censurato la valutazione estimativa dei beni effettuata dal CTU, con particolare riferimento alle unità immobiliari site in LO, che avrebbero ricevuto una valutazione eccessivamente moderata, contenuta ed oggettivamente inferiore al loro effettivo valore di mercato. La consulenza espletata nel giudizio di prime cure, secondo l'appellante, sarebbe assolutamente carente nella stima dell'immobile che, nell'ambito del compendio ereditario, ha la maggiore rilevanza economica. Viene censurata, inoltre, la valutazione effettuata dal CTU con riferimento agli immobili siti in Avellino alla via Tagliamento n° 50 ed alla via Mancini n° 44 che devono essere valutati
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda congiuntamente poiché ubicati in zona centrale, a differenza dell'immobile sito in via Tarantino che è ubicato in zona periferica. Analoghe censure vengono svolte con riferimento alla stima del complesso industriale sito in Avellino, alla via
DA, avendo l'ausiliario effettuato la sua valutazione senza tenere conto che la zona ASI in cui è ubicato tale immobile è di particolare pregio, trattandosi di zona in cui è possibile realizzare qualsiasi cubatura, che tuttavia ha acquisito anche una vocazione commerciale.
3.8 Con l'ottavo motivo di gravame - intitolato: “La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica nella giurisprudenza di legittimità”- l'appellante lamenta che, a fronte delle precise contestazioni mosse alla CTU, con relativa richiesta di rinnovo della stessa o di convocazione del CTU a chiarimenti, il Tribunale avrebbe omesso di disporre la rinnovazione della consulenza o di dare un'adeguata risposta alle osservazioni svolte dalle parti, e ciò in violazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità, in particolare con la sentenza n° 957 del 2002, con la quale il Supremo Collegio ha affermato che, ove alle conclusioni ed alle argomentazioni del consulente d'ufficio, la parte opponga osservazioni difformi, il giudice di merito è tenuto a decidere sulla base di una motivata valutazione comparativa delle contrapposte opinioni, ovvero a disporre un supplemento della consulenza d'ufficio. Secondo l'appellante, priva di fondamento sarebbe, inoltre, l'obiezione secondo cui tali osservazioni – per ampi passi richiamate nell'atto di gravame - sarebbero state formulate nel giudizio di primo grado in comparsa conclusionale, con conseguente impossibilità di esaminarle poiché sottratte al contraddittorio;
se, infatti, le critiche al modus procedendi del consulente d'ufficio erano state formulate in maniera puntuale anche alle udienze del 4 ottobre 2007 e del 20 ottobre 2010, andrebbe considerato che tali osservazioni non integrano nuove domande né prospettazioni di una nuova causa petendi ma mere difese che possono essere svolte nella comparsa conclusionale.
4.9 Con il nono motivo di gravame - intitolato “Il mancato aggiornamento del valore degli immobili”, l'impugnante ha censurato la decisione del Tribunale il quale, pur dando atto che i valori determinati dal consulente tecnico risalivano al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
23.01.2007, ha ritenuto che questi non necessitassero di aggiornamenti, trattandosi di stima effettuata in epoca non particolarmente remota. Secondo
l'appellante tale decisione sarebbe errata, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza erano decorsi ulteriori quattro anni e che, pertanto, tale lasso temporale avrebbe giustificato un'indagine diretta a stabilire il verificarsi di fluttuazioni di mercato con relativo eventuale adeguamento dei valori.
4.10 Con il decimo motivo di appello - intitolato: “Il rigetto della domanda di rendiconto. Erroneità” - l'impugnante ha denunciato l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure, il quale ha rigettato la domanda di rendiconto sulla base della mancanza di elementi di prova sia in ordine al godimento esclusivo dei beni, sia in ordine all'entità del conto stesso. Secondo l'appellante, tale decisione sarebbe errata poiché le parti in causa avevano chiesto che la custodia dei beni, fermo il sequestro giudiziario, fosse affidata al condividente . CP_2
Orbene, alla luce della disciplina prevista dall'art. 593 c.p.c., che, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, applicabile anche alla fattispecie de qua, prevede che l'amministratore debba presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite, e che il conto parziale e quello finale devono essere approvati dal giudice, era onere di , quale amministratore CP_2
giudiziario, presentare il rendiconto trimestrale, i conti parziali e quello finale che dovevano essere approvati dal giudice.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, non avrebbe CP_2
rispettato tali obblighi di diligenza, derivanti dal suo ruolo di custode del compendio ereditario svolto, invece, con negligenza.
A conclusione del motivo, l'appellante ha poi testualmente dichiarato: “ Pt_1
, che, nell'anno 2010, ha ricevuto quali utili di gestione esclusivamente la
[...]
somma di € 2.500,00 circa (gli immobili producono reddito per circa €
200.000,00 all'anno) si riserva di esporre analiticamente le ragioni per le quali il conto finale della gestione non può essere approvato”.
4.11 Infine, con l'undicesimo motivo, intitolato: “L'autorizzazione alla trascrizione della sentenza”, viene censurata la decisione del Tribunale, il quale
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ha autorizzato il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere la sentenza.
A dire dell'appellante tale ordine, in mancanza di una espressa richiesta delle parti, sarebbe da considerare illegittimo, in quanto adottato in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
5. Con comparsa di costituzione risposta, depositata in data 20.07.2011, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Persona_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituito in proprio e quale socio accomandatario della G.F.D. di CP_2
NC UL & C. s.a.s., chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
8. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
9. In data 20.09.2017, a seguito del decesso dell'avvocato Persona_4 procuratore costituito dell'appellata la causa veniva interrotta. Persona_1
10. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 13.11.2017, Parte_1 provvedeva a riassumere il giudizio riportandosi al proprio atto di appello.
11. Con comparsa in riassunzione, depositata in data 12.02.2018, si costituivano rispettivamente in proprio e nella qualità di socio accomandatario CP_2 della e la Controparte_3 Controparte_3
in persona del socio accomandatario , i quali si riportavano
[...] CP_2
a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e domandato in corso di causa, nonché alla produzione documentale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
12. Con comparsa in riassunzione, depositata in data 12.02.2018, si costituiva la quale si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, Persona_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda prodotto e domandato in corso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
13. In data 08.11.2023 il procedimento veniva interrotto per decesso dell'appellata Persona_1
14. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 10.01.2024, , Parte_1
anche in qualità di erede di provvedeva a riassumere il giudizio Persona_1 riportandosi alle conclusioni riportate nell'atto di appello.
15. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.04.2024 si costitutiva
, in proprio e quale erede di la quale si riportava Controparte_1 Persona_1
a tutte le difese sia di primo che secondo grado ed a tutto quanto prodotto, dedotto, eccepito e richiesto.
16. Con comparsa di costituzione depositata, in data 18.04.2024, si costituiva la in persona del socio accomandatario sig. Controparte_3
, la quale concludeva per il rigetto dell'appello, con condanna CP_2 dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiedeva di acquisire il testamento olografo di
[...]
dell'11.11.2007, pubblicato l'11 settembre 2023 nonché di conferire al Per_1
consulente nominato l'incarico integrativo di redigere un nuovo progetto divisionale in conformità anche alle disposizioni, di cui al testamento olografo di
Persona_1
17. Con comparsa di costituzione depositata, in data 19.04.2024, si costituiva in proprio e quale erede di il quale concludeva CP_2 Persona_1 per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiedeva di acquisire il testamento olografo di dell'11.11.2007, pubblicato l'11 Persona_1
settembre 2023 nonché di conferire al consulente nominato l'incarico integrativo di redigere nuovo progetto divisionale in conformità anche alle disposizioni, di cui al testamento olografo di Persona_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
18. È stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado ed è stata svolta attività istruttoria mediante l'espletamento di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel primo grado di giudizio.
19. All'udienza del 04.06.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
20. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26 maggio
2011, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 26 aprile 2011.
21. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, nei limiti esposti nella motivazione che segue.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, tesi a denunziare la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, prospettando poi le conseguenze di tale violazione in ordine al presente giudizio, per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente.
Invero, non erra l'impugnante nel protestare, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale, pronunciando la sentenza di primo grado in composizione collegiale anziché monocratica, abbia violato il disposto dell'art. 50 bis, n.7) c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - prima della soppressione operata dall'art.3, comma 4, del dlgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 – che appunto prevedeva che il Tribunale giudicasse in composizione collegiale, tra l'altro, “nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Come infatti si evince dall'esame degli atti relativi al giudizio di primo grado, e dalla stessa sentenza impugnata, le parti non risultano aver proposto né domande di impugnazione di un testamento, essendo pacifico che la successione di Per_2
sia devoluta ex lege, né domande di riduzione per lesione di legittima. In
[...]
particolare, la sentenza gravata, pur contenendo in dispositivo, alla lett. a), una statuizione di rigetto delle domande di riduzione proposte, precisa in motivazione,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla pagina 6, che oltre ad aver aderito alla domanda di Parte_1
scioglimento della comunione, aveva chiesto di ricomprendere nel compendio ereditario anche taluni beni di cui il de cuius aveva disposto in vita in favore dei figli, testualmente aggiungendo che era “necessario procedere all'eventuale acquisizione del bene, oggetto di un'asserita donazione, alla massa ereditaria in vista della determinazione delle quote dei condividenti, non essendo stata addotta alcuna questione di lesione di legittima”.
La questione suppone dunque la identificazione delle condizioni, degli elementi costitutivi e dei modi di proposizione dell'azione di reintegrazione della quota di legittima, che la distinguano dalla semplice domanda di divisione. Invero, la domanda di divisione si propone quando, costituitasi la comunione ereditaria in seguito alla apertura della successione legittima o testamentaria, gli eredi chiedono lo scioglimento e le conseguenti assegnazione delle porzioni o attribuzione dei beni. Poiché anche la divisione comporta la collazione e la imputazione (art. 724 cod. civ.), carattere precipuo della domanda di divisione è che, con questa, nessun erede deduce di aver subito una lesione della quota di riserva: in altre parole, gli eredi tenuti alla collazione ed alla imputazione non affermano che quanto dal defunto, direttamente o indirettamente, è stato donato abbia ecceduto la disponibile. Il petitum, pertanto, consiste nel conseguimento della quota ereditaria, mentre la causa petendi è data dalla semplice qualità di erede legittimo o testamentario.
L'azione di riduzione, invece, si propone nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre e, come scopo, anzitutto, ha la determinazione dell'ammontare concreto della quota di legittima: vale a dire, della quota di cui il defunto poteva disporre e di stabilire come ed in quale misura le singole disposizioni testamentarie o le donazioni debbano ridursi per integrare la legittima. Essendo stabilito dalla legge il diritto del legittimario ad una determinata quota, con l'azione di riduzione egli mira a conseguire in concreto tale diritto e cioè ad accertare (costitutivamente), nei confronti della successione che lo riguarda, l'ammontare della quota di riserva e, quindi, della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni del de cuius,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nonché le modalità e l'ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.
Contestualmente, l'attuazione della reintegrazione in concreto implica la proposizione delle istanze di restituzione.
Nell'azione di riduzione, sommariamente delineata, assumono una fisionomia a sé tanto il petitum, quanto la causa petendi. Il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni compiute in vita dal de cuius; la seconda è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva. Nel petitum e nella causa petendi dell'azione di riduzione sono allora presenti elementi ulteriori e più specifici di quelli costituenti il petitum e la causa petendi della domanda di divisione.
Tutto ciò considerato, deve escludersi che le istanze proposte da all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado da possano considerarsi Parte_1 come proposizione dell'azione di riduzione. Certamente l'azione di riduzione non richiede l'uso di formule sacramentali, ma nondimeno esige che vengano dedotti espressamente gli elementi essenziali consistenti nell'eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile e nella lesione della quota di riserva, e che venga richiesta la riduzione delle suddette disposizioni. Nel caso di specie, invece, l'odierna appellante ebbe a domandare che la divisione del patrimonio ereditario fosse disposta “previa ricostruzione dello stesso con l'inclusione dei beni mobili, titoli, denaro ed immobili” e che, accertato l'intero asse, venisse determinata la quota spettante a ciascun erede.
Come appare evidente, non ha in alcun modo affermato la lesione Controparte_6
della loro quota di riserva e non ha richiesto la riduzione delle disposizioni effettuate, e il giudice di prime cure, al di là dell'erroneità della locuzione contenuta in dispositivo, ha in realtà operato come se fosse stata proposta la semplice domanda di divisione. Invero, la richiesta di includere nel patrimonio da dividere, oltre al relictum, anche il (preteso) donatum, mira ad un risultato che è in realtà assicurato dal diverso istituto della collazione che, a differenza di quanto accade nell'azione di riduzione (per effetto della quale non si determina alcun
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda incremento della massa comune, ma si tiene conto, a soli fini di calcolo, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l'eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima) assicura l'effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la collazione per imputazione). (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7237 del 22/03/2017).
Sulla scorta di tale qualificazione, appare evidente la nullità, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere pronunciata dal
Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, non vertendo né in materia di impugnazione di testamento, né di azione di riduzione.
Quanto agli effetti della declaratoria che precede, corre mente richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, sentenza n.
20623 del 07/10/2011; Cass. sez. 1, sentenza n. 13907 del 18/06/2014; Cass. sez.
6 - 1, ordinanza n. 16186 del 20/06/2018), pienamente conforme al dato normativo di cui all'art. 50 quater c.p.c., alla cui stregua l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione, come nel caso di specie, sia anche giudice del merito.
Né possono condividersi le argomentazioni, esposte nel secondo motivo, secondo cui la mancata previsione della rimessione al primo Giudice, a seguito di tale declaratoria di nullità, determinerebbe dubbi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Infatti, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, le ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., sono tassative e non estensibili in via analogica, dovendo negli altri casi di nullità il giudice del
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (arg. ex Cass. 20 marzo
1996, n. 23619; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691) e non trova specifica garanzia nel sistema processuale, ma postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che essa venga effettivamente decisa da entrambi (Cass. 9 luglio 1987, n. 5976).
Come pure precisato dalla Corte di Cassazione, se il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, l'obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l'astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione (Cass. sez. 3, Sentenza n. 24341 del 30/11/2015;
Cass. sez. 1, Sentenza n. 21233 del 14/10/2011). Né appare ravvisabile una violazione dell'art. 25 della Costituzione, essendo l'adita Corte distrettuale giudice di merito “precostituito per legge”, sia pure in sede di impugnazione.
Da ciò l'infondatezza del secondo motivo di gravame.
22. La riscontrata nullità della sentenza impugnata impone a questa Corte distrettuale un nuovo esame delle domande proposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte appellante – involgenti anche il merito delle questioni affrontate nella sentenza impugnata - non potendo il giudice di appello limitarsi a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, non ricorrendo appunto alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c.
Tale scrutinio dovrà indubitabilmente misurarsi con il tenore dei motivi di impugnazione specificamente proposti, alla luce del pacifico insegnamento secondo cui, allorquando il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, anche le questioni di merito. In particolare, secondo un orientamento assolutamente pacifico, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente – in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice di secondo grado - la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito, nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in se iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile, sia per difetto d'interesse che per difetto di rispondenza al modello legale di impugnazione, ove non vengano, altresì, ritualmente prospettati vizi di merito, della sentenza impugnata (cfr., in motivazione Cass.Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 22/04/1989; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del
26/08/2004 Sez. 2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005 Sez. 3, Sentenza n. 1199 del
19/01/2007 Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010)
Sulla scorta di tale principio, deve senz'altro ritenersi che l'ambito del sindacato devoluto al giudice di impugnazione, nella fase rescissoria, sia circoscritto ai vizi di merito specificamente prospettati, unitamente a quelle di rito, dalla parte appellante. (cfr. Cass. 4125/2020, secondo cui la decisione deve avvenire nei limiti delle doglianze prospettate;
Cass. n.5590/2011).
23. Volgendo dunque all'esame del terzo motivo di impugnazione - con cui sono censurate le statuizioni della sentenza impugnata con cui è stato ritenuto il difetto di prova sia dell'asserita intestazione fittizia alla società di CP_3 CP_2 di beni realizzati illegittimamente con sostanze comuni, sia dell'intestazione all'attrice al figlio di denaro e titoli transitati sui conti correnti accesi CP_2 presso la BNL di Avellino, sia dell'asserita appropriazione di CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle rendite prodotte dal patrimonio comune – questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare il difetto di specificità del motivo, in violazione del fondamentale canone di cui all'art. 342 c.p.c., che anche nella formulazione antecedente al D.L. 22 giugno 2012, n.83, espressamente imponeva la proposizione di specifici motivi di impugnazione.
Invero, come si evince dalla narrativa che precede, la parte appellante, nel confutare tali statuizioni, non ha in alcun modo allegato le fonti di prova da cui avrebbe potuto desumersi l'impiego di liquidità del de cuius, la cui entità neppure
è stata indicata, per l'intestazione di beni alla società o a CP_3 CP_2 né, tanto meno, quali fossero le prove dell'appropriazione, ad opera di
[...]
e di , di liquidità e titoli del de cuius, parimenti non Per_1 CP_2 indicati nel loro ammontare.
Non condivisibile, poi, è l'argomentazione secondo cui - con una singolare inversione dell'onere probatorio, non rispettosa della regola di giudizio di cui all'art. 2697, 1° comma, c.c., che impone a chi agisce in giudizio di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata – sarebbe stato onere degli appellati
[...]
e provare di non essersi appropriati di disponibilità del Per_1 CP_2
de cuius.
Del resto, pur ammettendosi il ricorso alla prova presuntiva, appare del tutto generica la premessa da cui l'impugnante pretende di muovere, asserendo che, siccome il de cuius era proprietario di un consistente patrimonio immobiliare, non poteva che ritenersi che disponesse anche di denaro e titoli – di cui come detto non risulta in alcun modo precisata né l'entità, né le caratteristiche - e che di essi non potessero che essersi appropriati i predetti appellati.
24. Merita per converso parziale accoglimento il quarto motivo di gravame, nella parte tesa a protestare l'erronea determinazione, ad opera del Giudice di prime cure, delle quote spettanti ai condividenti sui beni a dividersi, per non aver tenuto conto dell'esistenza nel compendio di beni acquistati da prima di Persona_2 contrarre matrimonio, e pertanto esclusi dalla comunione legale.
Coglie infatti nel segno la difesa dell'impugnante nell'osservare che il Giudice di prime cure, nel determinare le quote spettanti ai singoli condividenti sugli
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immobili a dividersi, erroneamente non ha tenuto conto delle risultanze della convenzione di comunione dei beni intercorsa tra i coniugi e Persona_1
Part Pt_
, di all' per notar dell'11 gennaio 1978, Persona_2 Persona_5
trascritto l'8.2.1978 – convenzione che l'attrice aveva versato in atti fin dalla sua costituzione, come si evince dalla produzione relativa al giudizio di primo grado - con cui erano stati assoggettati al regime di comunione legale esclusivamente gli immobili acquistati da in costanza di matrimonio. Invero, se la Persona_2
, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto di essere titolare, in Per_1
relazione ai beni caduti in successione, della predetta quota del 66,66 %, composta per il 50% dalla quota in comunione legale e per i restanti 16,66% dalla quota ereditaria, tale determinazione, come pure accertato dal c.t.u., all'esito di specifico mandato conferito nel presente grado, deve ritenersi erronea con riferimento ai due locali ubicati in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, n.249 ( fg.36. p.lla 2751, sub 05 e sub 06). Infatti, dalla lettura della convenzione di comunione stipulata dai coniugi con atto per notar del Parte_2 Per_3
11.01.1978 - con cui , dopo l'entrata in vigore della l. n. 151 del Persona_2
1975, aveva inteso assoggettare al regime della comunione tutti i beni acquistati prima della entrata in vigore della suddetta legge – può evincersi che i contraenti avevano dichiarato di aver contratto matrimonio in Pompei il 28.12.1953, manifestando la volontà di assoggettare al regime della comunione legale i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge ed in costanza di matrimonio. Pertanto, avendo i coniugi inteso sottoporre al regime della comunione esclusivamente i beni acquistati dal in costanza di CP_2 matrimonio, deve reputarsi erroneo il riconoscimento in favore di
[...]
- con riferimento ai locali siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele Per_1
249 - della quota del 66,66%, anziché della corretta quota del 33%, ai sensi dell'art. 581 c.c., trattandosi di beni non rientranti nella comunione perché acquistati prima del matrimonio.
Né appare condivisibile la motivazione spesa sul punto dal primo Giudice, nel ritenere tardive le deduzioni svolte al riguardo da , nella comparsa Parte_1 conclusionale relativa al primo grado di giudizio. Invero, l'accertamento delle
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quote spettanti ai singoli condividenti rientra nell'ambito della verifica, a cui il giudice è tenuto ex officio, della fondatezza della domanda di divisione;
tale conclusione è espressione del principio secondo cui il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Parimenti pacifico è il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, non integrando una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo ( Cass.sez.
1, ordinanza n. 10248 del 18/04/2025; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
A diverse conclusioni, per converso, deve pervenirsi con riferimento all'ulteriore censura, formulata con il medesimo motivo, secondo cui sarebbe erronea l'inclusione nella comunione ereditaria della porzione del complesso industriale sito in Avellino alla via DA – inizialmente facente capo alla
[...]
di cui era socio, con una quota pari ad ¼ ( cfr. Controparte_5 pag.67 della c.t.u. espletata nel presente grado ), - essendovi stata Persona_2
assegnazione dei beni ai titolari di quote sociali con atti per Notar del Per_3
21.12.1985 e del 3.1.1988.
Al riguardo è sufficiente osservare che la contitolarità di tale porzione tra le parti in causa, per effetto della successione mortis causa nei beni di , Persona_2 risulta affermata, oltre che dal c.t.u., all'esito delle indagini tecniche esperite (cfr. atto di “assegnazione soci beni DA -21.12.1985”, all. n. 31 alla relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado, ove appunto risulta affermato che gli attuali condividenti erano titolari della quota del 25% appunto quali “eredi di ”) anche nella relazione di parte a firma del perito Persona_2
, versata in atti dalla difesa della medesima fin dalla Persona_6 Parte_1
costituzione nel giudizio di primo grado, ove appunto risulta precisato, alla pagina
22, con riferimento alla quota dei beni siti nel Comune di Avellino, alla via
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
DA, che la stessa proviene dall'acquisto dei germani CP_2
intervenuto con atto per notar del 28.5.1963, registrato in Avellino il Per_3
12.6.1963 al n°3428, trascritto il 20.7.1963, riguardante l'intera consistenza di cui alla vecchia intestazione catastale al foglio di mappa n. 17, p.lle 301,82, 86 e 87,
e che tale proprietà è stata divisa, con il precitato atto per notar del Per_3
21.12.1985, rep. n. 82346, in quattro porzioni attribuite a , a CP_5 Per_7
, agli eredi di e, appunto, agli eredi del de cuius
[...] Persona_8 Per_2
. In particolare, per effetto di tale divisione, agli eredi di
[...] Persona_2
veniva attribuita la quota integrata dal terreno di mq 7.600 censito all'epoca in catasto al foglio 17, p.lla 893, dei due capannoni ivi ubicati indicati con le p.lle
1051 e 1052, con diritto di passaggio sulla p.lla 301 e porzione di fabbricato sempre della particella 301.
Essendo dunque i predetti coeredi subentrati per successione ereditaria nella quota che faceva capo al de cuius, era ravvisabile in capo agli stessi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria. ( cfr. Cass. sez. 1
- , ordinanza n. 13163 del 14/05/2024).
Del resto, il consenso espresso da all'inclusione di tali beni nella Parte_1 massa a dividersi risulta dal tenore della stessa comparsa di costituzione di
, relativa al giudizio di primo grado, ove la convenuta enumerava Parte_1 appunto, richiamando l'elencazione contenuta in citazione, anche la porzione del complesso in DA, instando per l'inclusione di ulteriori beni e mobili.
L'attuale stato del predetto complesso - il cui completamento è stato realizzato in virtù di C.E. n.6256 del 12.5.1992, e successiva variante n.6256/bis del
22.03.1994, da parte degli eredi – si trova analiticamente descritto, con CP_2 specifica indicazione dei dati catastali attuali, nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente grado di giudizio dall'ing. , alle pagg. da 39 Persona_9
a 41, a cui può porsi integrale richiamo.
25. Volgendo alla determinazione del quomodo dividendum sit, per effetto del parziale accoglimento del quarto motivo di impugnazione, questa Corte si farà carico dell'esame delle questioni sollevate con i motivi di gravame dal quinto al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nono, essenzialmente tesi a denunciare, secondo quanto si evince dall'esposizione che precede, dei vizi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, le cui risultanze sono state recepite dal Tribunale.
Mette conto infatti precisare che, all'esito dell'esame della convenzione di comunione di cui si è dato conto al paragrafo precedente, questa Corte ha ritenuto di integrare la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, commettendo al c.t.u. nominato nel precedente grado una pluralità di quesiti – ulteriori rispetto a quello volto a correggere l'erronea determinazione delle quote relative agli immobili acquistati da prima del matrimonio - sia in Persona_2 ordine alla divisibilità degli immobili, con particolare riferimento al complesso in
LO, sia in ordine all'aggiornamento della stima, quesiti idonei a fornire riscontro alle censure sollevate da con i motivi dal quinto al nono, Parte_1
appunto involgenti l'operato dell'ausiliario giudiziale e i criteri dallo stesso utilizzati nella stima e nel predisporre il progetto di divisione recepito dal Giudice di prime cure.
Segnatamente, in data 10 maggio 2021, proprio in considerazione del tenore dei motivi di impugnazione, questa Corte distrettuale rimetteva la causa sul ruolo, adottando un'ordinanza dal seguente tenore: “letta la convenzione di comunione dei beni stipulata dai coniugi , con atto per notar dell'11 Parte_2 Per_3
gennaio 1978, convenzione a cui ha posto riferimento la parte appellante nell'atto di gravame;
ritenuto che
, in ragione del tenore dei motivi di impugnazione proposti, sia necessario procedere ad un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio, conferendo all'ausiliario già nominato nel giudizio di prime cure, ing. , l'incarico di predisporre– previa Persona_9 verifica dell'attuale appartenenza alle parti in causa dei beni componenti il compendio (cfr. pag.40 dell'atto di impugnazione) ed aggiornata stima all'attualità degli immobili costituenti la massa a dividersi, da compiersi sulla scorta dell'indicazione analitica delle fonti consultate dall'ausiliario ( cfr.
Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5993 del 04/03/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20383 del 26/07/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7961 del 21/05/2003) - un nuovo
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
progetto di divisione, considerando, ai fini della determinazione delle quote, le previsioni della convenzione per notar dell'11 gennaio 1978, e pertanto Per_3 computando come caduti in regime di comunione tra i coniugi e Persona_2
esclusivamente i beni immobili acquisiti da in Persona_1 Persona_2 costanza di matrimonio, e non in epoca antecedente al matrimonio, contratto in data 28 dicembre 1953; ritenuto altresì di dover invitare il nominato ctu a precisare, ai fini della più corretta attribuzione del complesso immobiliare ubicato in LO, se lo stesso presenti una destinazione turistico–alberghiera, quale struttura impiegata a fini ricettivi, e se l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi condividenti, come prospettata dalla parte impugnante, sia tale da incidere, sotto l'aspetto economico - funzionale, sull'originaria destinazione del bene, comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della usuale destinazione ed utilizzazione del bene stesso;
ritenuto di dover invitare il nominato ctu, ove il parziale frazionamento del complesso immobiliare in LO non determini un notevole deprezzamento dello stesso, a redigere due alternativi progetti di divisione, in cui si provveda rispettivamente all'integrale inserimento dello stesso nella quota maggiore ed al parziale frazionamento mediante l'inserimento di una unità immobiliare in ciascuna delle quote minori;
ritenuto di dover invitare il nominato ctu a riferire quanto altro di giustizia, adoperandosi attivamente per una risoluzione conciliativa della controversia;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, nominando ctu l'ing. , affinché Persona_9 provveda all'integrazione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di prime cure sulla scorta dei quesiti che precedono, mandando alla cancelleria di convocare il nominato c.t.u. per l'udienza del 23 giugno 2021” .
A tali quesiti il nominato c.t.u. ha fornito adeguata risposta, nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, all'esito di una lunga e laboriosa attività di indagine tecnica - per la quale il termine originariamente
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concesso è stato ripetutamente prorogato - svoltasi nel contraddittorio tra le parti,
i cui esiti possono senz'altro essere recepiti e fatti propri da questa Corte distrettuale.
In particolare, ferma la rideterminazione delle quote sulla scorta della precitata convenzione di comunione, costituente oggetto del quarto motivo, parzialmente accolto - con conseguente superamento dei profili di criticità segnalati anche nel quinto motivo di gravame, in termini di erronea determinazione delle quote, ad opera dell'ausiliario giudiziale - il nominato c.t.u. è stato anche chiamato a rivalutare le possibili modalità di attribuzione del complesso immobiliare in
LO, a fronte della netta contestazione, contenuta nel sesto motivo di gravame, del progetto di divisione recepito dal Giudice di prime cure, che ha appunto attribuito a titolare della maggior quota, sia dell'intero Persona_1
complesso in LO che in DA.
In particolare - chiamato “a precisare, ai fini della più corretta attribuzione del complesso immobiliare ubicato in LO, se lo stesso presenti una destinazione turistico–alberghiera, quale struttura impiegata a fini ricettivi, e se l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi condividenti, come prospettata dalla parte impugnante, sia tale da incidere, sotto l'aspetto economico - funzionale, sull'originaria destinazione del bene, comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della usuale destinazione ed utilizzazione del bene stesso” – il nominato c.t.u., richiamati i requisiti di tipo soggettivo ed oggettivo previsti, dalla disciplina regionale di settore, per l'avvio e la gestione di un'attività turistico alberghiera, è giunto alla motivata conclusione, sulla scorta delle caratteristiche oggettive delle residenze visionate durante i vari sopralluoghi effettuati, che il complesso immobiliare denominato “Villa Rosa”, presenti una destinazione turistico alberghiera.
Conseguentemente, secondo il circostanziato e condivisibile parere espresso dall'ausiliario, l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi comunisti incide senza ombra di dubbio sull'aspetto economico-funzionale del complesso,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comportando un deprezzamento del valore delle singole quote, difficilmente quantificabile.
Il nominato c.t.u. ha altresì segnalato come “il deprezzamento del valore delle quote possa essere (se non quantitativamente calcolato) qualitativamente indicato come “discreto”, “apprezzabile” ma “non severo” e “non eccessivamente rilevante” a condizione di elaborare ed approvare preventivamente - per l'intero complesso di LO - un regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali al fine di disciplinare l'uso delle aree esterne comuni (aree a verde, strade, etc.), delle zone comuni (piscina, forno, parcheggi, lavanderia, reception), degli impianti comuni, (trattamento acque bianche e nere, trattamento acque della piscina, illuminazione, forza motrice, videosorveglianza, etc.), nonché degli appartamenti”.
Sulla scorta del predetto motivato parere dell'ausiliario tecnico, e a fronte della ricorrenza nel caso di specie di una quota di maggiore entità ( ascrivibile a
[...]
deceduta in corso di causa, e da attribuirsi, nel presente giudizio, alla Per_1
sua stirpe, costituita da tutti gli altri condividenti, per quanto di seguito si chiarirà), idonea a ricomprendere l'intero complesso di LO, evitandone il frazionamento, reputa questa Corte senz'altro preferibile, nel presente giudizio - e salva ogni diversa valutazione in occasione della futura divisione della massa di
- confermare in parte qua l'opzione divisionale già adottata dal Persona_1
Giudice di prime cure, recependo il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. alle pagine da 99 a 101 della relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, che appunto prevede l'attribuzione dell'intero complesso turistico- residenziale in LO, denominato Villa Rosa, alla quota A, da assegnarsi a e la distribuzione tra tutte le quote- anche le Persona_1 quote B,C e D, che, essendo uguali, andranno attribuite ai tre germani CP_2
mediante estrazione a sorte – di tutti gli altri beni, ivi compresi quelli ubicati in località DA.
Nel confutare, quanto alle modalità di attribuzione dei beni in LO, le censure svolte da con il sesto motivo di impugnazione, mette conto Parte_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiamare i principi a più riprese affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, in tema di divisione ereditaria, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può in linea di principio ritenersi legittimamente praticabile quando risulti accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso ( cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 14577 del 21/08/2012).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
E' pacifico, infatti, che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (conf. Cass. n. 3635/2007; Cass. n.
14577/2012; Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del 15/12/2016; Cass.sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021).
Inoltre, è stato ripetutamente precisato dalla Corte di legittimità (Cass. n.
7961/2003) che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, come nella fattispecie in esame, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720, cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, risultando idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità, l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (cfr. Cass. n. 15685/2020; Cass. n. 12965/2020; Cass. n. 726/2018).
Posti tali principi, si rileva che nella fattispecie, la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l'intero compendio comune, rappresentato da una pluralità di beni immobili, tra l'altro attribuiti ai condividenti in proporzioni parzialmente disomogenee, per la presenza della maggior quota spettante a (e per essa alla sua stirpe). Persona_1
Va al riguardo precisato, infatti, che, in sede di divisione di una comunione, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. sez. 2, sentenza n. 7700 del 08/09/1994).
Invero, in tema di divisione non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste necessariamente nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione qualora lo stesso comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. (Cass. sez, II, n.15105 del 22.11.2000). Rientra dunque nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. (Cass. sez. II, n.6134 del 12.3.2010).
Ciò tenendo in considerazione che il principio stabilito dall'art. 727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima che deve senz'altro orientare il Giudice, dovendo la decisione di formare i lotti in materia diversa, provvedendo all'attribuzione di un intero immobile ad uno solo dei condividenti, piuttosto che al suo frazionamento, essere adeguatamente motivata.
(Cass.sez. 2, Sentenza n. 16918 del 19/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 16219 del 16/06/2008; Cass. sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011.)
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, appare evidente che la soluzione in questa sede adottata, consentendo di preservare l'integrità del complesso in LO, in ragione della presenza di una quota di maggior valore, senza pregiudicare la formazione di ulteriori quote omogenee, comunque composte da immobili, è ampiamente rispettosa dei principi
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda finora enunziati;
neppure può discorrersi, infatti, di un difetto di divisibilità a fronte della possibilità di una proporzionale ripartizione degli immobili tra tutti i condividenti.
Ad inficiare le conclusioni che precedono, ad avviso di questa Corte, non valgono le argomentazioni svolte da negli scritti conclusionali, tese a Parte_1
sostenere che non si potrebbe tener conto dell'attuale destinazione ricettiva del complesso “Villa Rosa”, in difetto di un formale mutamento di destinazione d'uso, rilevante dal punto di vista catastale;
la possibilità di attribuzione del predetto complesso al titolare di un'unica quota consente infatti nell'attuale fase –
e salvo ogni sviluppo relativo alla successiva divisione della massa facente capo a
– di evitare un indubitabile deprezzamento, sia pure “non Persona_1 severo”, che deriverebbe dal frazionamento, a prescindere dalla destinazione catastale che non rileva ai presenti fini.
Nel fornire riscontro, poi, alle ulteriori contestazioni sollevate dall'impugnante, al settimo, all'ottavo e al nono motivo di gravame, in ordine ai criteri di stima impiegati dall'ausiliario giudiziale - che avrebbe determinato il valore dei beni, non essendo in possesso dei valori reali di mercato, sulla base di elementi privi di riscontro - nonché in ordine all'operato del Giudice di prime cure, che avrebbe recepito i valori di stima risalenti al 23 gennaio 2007, data del deposito della relazione peritale, senza procedere ad un doveroso aggiornamento, nonostante alla data di pubblicazione della sentenza, risalente al 7 aprile 2011, fossero decorsi oltre quattro anni, è sufficiente richiamare le risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente grado, ove il nominato c.t.u. ha, sulla scorta dei quesiti commessigli, provveduto ad aggiornare la stima del compendio ereditario, chiarendo i criteri impiegati e fornendo analitico e motivato riscontro alle osservazioni svolte al riguardo tra le parti.
In particolare, esponendo analiticamente, alle pagg. 28 e seguenti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, i criteri seguiti al fine di conoscere il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari componenti la massa a dividersi, all'attualità ed in condizioni di ordinarietà e di libero mercato, il nominato c.t.u. ha precisato di aver fatto applicazione del criterio di stima per
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comparazione (stima sintetica) con altre unità immobiliari aventi caratteristiche similari, di cui sia noto il prezzo unitario o il valore stimato.
Gli immobili da stimare sono stati dunque “confrontati con altri simili per:
a) fattori intrinseci quali l'ubicazione, la consistenza dei locali, la funzionalità, la distribuzione, l'orientamento, l'altezza, il grado delle rifiniture, i servizi, le dipendenze, lo stato generale di manutenzione e di conservazione degli immobili, nonché la conformità dell'immobile alle leggi urbanistico-edilizie (concessione edilizia, abitabilità etc.);
b) fattori estrinseci quali le dimensioni del nucleo abitativo, il clima e la salubrità della zona, la densità abitativa e delle costruzioni all'intorno, l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto, dei servizi primari di elettricità, di telefonia, di gas, di acqua, di fognature, la rispondenza della zona a particolari esigenze ed abitudini locali per la residenza, per l'esercizio di professioni, arti, commercio ecc., nonché le caratteristiche del mercato immobiliare.”
A tal fine, l'ausiliario, secondo quanto specificato alla pagina 30 della relazione di consulenza, ha condotto un'indagine presso pubblici uffici (Ufficio Tecnico del
Comune di Avellino e del comune di LO (SA) e Ufficio Tecnico Erariale di
Avellino), agenzie ed operatori immobiliari, nonché operatori del settore edile, per acquisire dati relativi ai prezzi di vendita per immobili similari nella stessa zona e/o in altre analoghe.
Ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato dei fabbricati in oggetto, ha proceduto alla determinazione della superficie convenzionale complessiva degli stessi, mediante l'applicazione di adeguati “coefficienti di ragguaglio”, allo scopo di rendere omogenee (confrontabili) tra loro superfici che non presentano le stesse caratteristiche: destinazione, utilizzo, rifiniture, luminosità, panoramicità, etc.
Tali criteri di stima appaiono pienamente adeguati al risultato da raggiungere, alla luce del principio secondo cui “in materia di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale”, termine quest'ultimo che, anche per la sua derivazione etimologica dal latino
"venum", ovvero vendita, richiama inequivocabilmente il valore di mercato dei
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda beni stessi con riferimento alla loro natura, ubicazione e consistenza ( cfr., in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23496 del 31/10/2006)
Il procedimento impiegato dall'ausiliario, infatti, lungi dall'integrare il ricorso a criteri di stima non rispondenti alla previsione legislativa e quindi idonei ad alterare la corretta determinazione del valore dei beni oggetto di divisione ( come, ad esempio, ritenuto dalla precitata Cass. n. 23496/2006 per il riferimento alla rendita catastale, che introduce un criterio valido soltanto a fini fiscali, e per il criterio della capitalizzazione della rendita derivante da un possibile fitto, che, pur essendo inerente al dato della possibile utilizzazione degli immobili, si rivela comunque estraneo al valore venale di essi) concreta semplicemente un metodo, senz'altro appropriato, per pervenire alla più corretta determinazione del valore di mercato dei cespiti, avendo l'ausiliario impiegato, proprio al fine di apprendere il valore venale dei beni a dividersi, una pluralità di fonti.
Il combinato impiego dei dati forniti dall'UTE (Ufficio Tecnico Erariale) di
Avellino e dell'ufficio tecnico di Avellino e di LO e dei dati appresi attraverso indagini del mercato locale, eseguite dal c.t.u., integra senz'altro un attendibile parametro di riferimento, ove solo si consideri che l'Agenzia delle
Entrate gestisce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), proprio allo scopo di garantire la trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi all'Agenzia stessa nel campo dei processi di stima degli immobili, mediante una banca dati delle quotazioni immobiliari, integrante rilevazione indipendente, sull'intero territorio nazionale, delle quotazioni dei valori immobiliari e delle locazioni.
All'esito degli opportuni sopralluoghi, poi, i dati acquisiti dall'ausiliario sono stati adeguati alle caratteristiche concrete dei singoli immobili, in termini di stato di conservazione, età e destinazione d'uso, aumentando o diminuendo i dati di partenza.
Ciò in quanto, come precisato dal c.t.u. alle pagine 62 e 63 della relazione di consulenza, l'impiego delle quotazioni OMI nell'ambito delle attività di stima conferisce indicazioni di “larga massima” al tecnico estimatore.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Proprio sulla scorta di tale premessa, l'ausiliario ha precisato, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalla difesa di in ordine alla CP_2 stima delle aree esterne destinate a posti auto del complesso di LO, ribadite anche negli scritti conclusionali, che con riferimento a tali aree non è possibile, in considerazione della specificità dei luoghi, limitarsi a recepire le predette quotazioni OMI. Il ctu ha infatti al riguardo chiarito che “il complesso “Villa
Rosa” si trova lungo la SS 373 per LO, a metà strada circa tra l'intersezione della SS 373 con la SS 163 Amalfitana (a valle) ed il centro di LO (a monte).
Percorrendo la SS 373 per LO a partire dalla intersezione della detta Statale con la SS 163 (Amalfitana) non vi sono aree destinate alla sosta. Pertanto, disporre anche di una piccola area da destinare a parcheggio costituisce un valore aggiunto notevole per gli immobili dei quali essa costituisce pertinenza.
Questa circostanza può far lievitare il valore di tali aree fino ad attingere livelli significativi, indipendentemente dalle quotazioni OMI.” (cfr. pag. 63 della relazione di consulenza tecnica.)
Quanto, poi, all'osservazione – ribadita da anche negli scritti Parte_1 conclusionali - relativa alla insufficienza delle ricerche eseguite dall'ausiliario giudiziale per procedere alla stima dell'immobile in LO, va in primo luogo osservato che le indagini di mercato dell'ausiliario giudiziale, tenuto a fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, in punto di prezzi di acquisto degli atti di compravendita, non richiedono la necessaria allegazione degli atti di compravendita degli immobili similari.
Nel rispondere specificamente al rilievo formulato sul punto dalla medesima
, il nominato c.t.u. ha poi indicato, alla pag. 68, lett. d), della Parte_1
relazione di consulenza tecnica, le fonti consultate per pervenire al suo convincimento, chiarendo di aver acquisito, oltre alle tabelle dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, informazioni presso tre agenzie immobiliari di cui ha indicato gli indirizzi, di cui due con sede in Avellino ed una in Amalfi, alla piazza
Municipio.
26. Infine, fornendo riscontro alla richiesta in tal senso formulata dalla difesa di
, deve senz'altro escludersi che in questa sede possa pervenirsi alla CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda divisione della massa facente capo a madre degli altri Persona_1
condividenti, che si sono costituiti anche nella qualità di suoi eredi, che risulta deceduta nel corso del presente grado di appello.
Infatti, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 cod. civ., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. ( cfr. in termini, Cass. sez. 2, Sentenza n. 11762 del 29/10/1992).
Dispone, infatti, l'art. 469 c.c. che "quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi". Inoltre, l'art. 726, comma 2, c.c., prevede che "eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote".
In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi. ( Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019).
Non è, dunque, prevista, in linea di principio, l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno della stirpe, non potendo derogarsi a tale regola se non col consenso di tutti i condividenti (Cass. sez. 2, sentenza n. 3894 del 07/09/1977).
Ne caso di specie, non solo un tale consenso non è configurabile, avendo l'appellante manifestato al riguardo la sua opposizione, ma neppure appare concepibile, dal punto di vista processuale, che a una tale divisione si proceda nel
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda presente grado di giudizio, in violazione dell'art. 345 c.p.c., quando ormai il thema decidendum e probandum risultano irretrattabilmente delineati.
27. Sulla scorta di tutti i rilievi svolti ai paragrafi precedenti, si impone pertanto l'approvazione del secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. alle pagine da 99 a 101 della relazione di consulenza tecnica, mediante la previsione di quattro quote, la prima ( quota A), di maggior valore, da assegnare alla stirpe di e le altre tre (quote B, C, e D) da estrarre a sorte, Persona_1 all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, tra i germani
, operando il criterio dell'estrazione a sorte - previsto dall'art. 729 cod. CP_2 civ.- nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
Le quote di cui al predetto progetto sono così composte:
1) QUOTA “A”: intero complesso turistico-residenziale in LO (SA) denominato “VILLA
ROSA” Appartamenti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, oltre aree esterne e servizi comuni;
appartamento in Avellino via Tagliamento n. 36/E, P7, scala B, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326)/44; appartamento in Avellino alla via Tagliamento n. 36/E, PS1, scala A, in catasto fg. 34 p.lla 18 (ex 326)/45; appartamento in Avellino via Tagliamento n.36/E, PS1, scala A, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326)/46;
diritti di proprietà su box auto in Avellino via Campane n. 1, PS3, in catasto fg.
37 p.lla 714/79; porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1466/3 (tettoia e deposito);
Tot. quota “A”: € 6.086.400,00 Quota ideale: € 6.236.851,66 Conguaglio da ricevere € 150.451,66
2) QUOTA “B”:
porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17, p.lla n. 1052 (capannone e area esterna);
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 39 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tot. quota “B”: € 1.170.000,00; quota ideale : € 1.045.167,78; conguaglio da dare
€ 124.832,22;
3) QUOTA “C”: appartamento in Avellino via Tagliamento n.36/E, P7, scala A, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326) /28; appartamento in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, scala A, in catasto fg, n.
34, p.lla 18 (ex 326)/47; autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/55; porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1051/2 (capannone e uffici);
porzione del complesso industriale a DA (AV), in catasto fg. 17, p.lla n.
1466/2 (capannone);
Tot. quota “C”: € 1.030.100,00; quota ideale: € 1.045.167,78; conguaglio da ricevere: € 15.067,78;
4) QUOTA “D”: autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/51; autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/57; appartamento in Avellino via Tarantino n. 4, PT, in catasto fg. 35 p.lla 45/1; diritti di proprietà su appartamento in Avellino via Mancini n. 52, P5, in catasto fg. 37 p.lla 714/41; diritti di proprietà su appartamento mansardato in Avellino via Mancini n. 52, P6, in catasto fg. 37 p.lla 714/43;
porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1051/1 (capannone e uffici); ricavato della vendita all'asta locali c.so Vittorio Emanuele: € 34.155,00;
Tot. quota “D”: € 1.085.855,00, quota ideale: € 1.045.167,78, conguaglio da dare
€ 40.687,22.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 40 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Atteso che le quote ideali differiscono da quelle reali, si rendono infatti necessari opportuni conguagli in denaro (dare e/o avere), nei termini precisati per ciascuna quota.
Quanto alle modalità di corresponsione dei conguagli, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 2009, a cui ha posto riferimento pure il
Giudice di prime cure, secondo cui, in caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro – nel caso di specie gli assegnatari, da determinarsi all'esito del sorteggio, della quota B) e della quota C)- non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti del proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali in argomento, ha aderito alla dottrina occupatasi della questione, secondo la quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che dove prestarlo ed a favore degli altri condividenti.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente. Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita. Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando, ad avviso della Corte di Cassazione, si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 41 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda posizione del coerede debitore, in alterazione dell'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e così realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito. Inoltre la solidarietà, ove imposta, costituirebbe contraddizione al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei condividenti. Con la divisione si mira al frazionamento della massa ereditaria, a sciogliere il vincolo tra i comunisti. Sarebbe contraddittorio ritenere l'insorgere di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha escluso espressamente per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Per escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, ma ciò perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne' possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori. Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva, perché manca l'identità' della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè la maggiore attribuzione ricevuta.
Al sorteggio dovrà procedersi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 791 c.p.c., quando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza.
Il versamento dei conguagli dovrà essere eseguito, nei limiti degli importi sopra indicati a credito e a debito per ciascuna quota, in favore di Persona_1 assegnataria della quota A), e del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota C, a carico dei condividenti che all'esito del sorteggio risulteranno assegnatari delle quote B) e D).
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 42 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
28. E' evidentemente inammissibile, infine, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., il decimo motivo di impugnazione, riguardante la domanda di rendiconto.
Invero, disattendendo la domanda riconvenzionale, come proposta da Pt_1
nel giudizio di prime cure - tesa ad invocare il riconoscimento dei frutti
[...]
in ragione della gestione esclusiva dei cespiti ad opera di , per il CP_2 periodo antecedente il sequestro, che si assumeva svolta, senza ulteriori specificazioni, “in certi periodi e per certi beni” “attraverso la G.F.
[...]
- il Giudice di prime cure ha osservato che una tale Parte_5 domanda non era stata nemmeno riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che comunque non era emerso dall'istruttoria che il predetto germano o altri dei condividenti avessero avuto la gestione o il godimento esclusivi di tutti o parte dei beni caduti in successione, e che pertanto fossero tenuti alla resa dei conti.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante , senza in alcun Parte_1
modo farsi carico di confutare tali statuizioni - pur intitolando il decimo motivo
“il rigetto della domanda di rendiconto. Erroneità”- sembra invece dolersi delle modalità di gestione dei beni in pendenza del sequestro giudiziario, e cioè per il periodo, successivo a quello dedotto nella comparsa di costituzione relativa al primo grado di giudizio, in cui la custodia dei beni era stata concordemente affidata dai condividenti a . CP_2
La contestazione svolta al riguardo, tuttavia, non è suscettibile di effettivo apprezzamento, in difetto di una adeguata descrizione degli addebiti in concreto mossi all'amministratore.
Infatti, facendo seguito alla generica affermazione secondo cui i rendiconti trimestrali presentati, neppure specificamente indicati dal punto di vista temporale
– se non mediante un riferimento esemplificativo a quelli relativi all'anno 2010 - non indicherebbero in maniera sufficientemente chiara e precisa le modalità di impiego delle rendite per le spese comuni, l'appellante conclude il motivo formulando una “riserva di esporre analiticamente le ragioni per le quali il conto finale della gestione non può essere approvato”.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 43 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Una tale riserva, con ogni evidenza, contrasta con il principio di specificità, cristallizzato anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, con conseguente inammissibilità del motivo, superflua ogni altra considerazione.
Da ciò consegue, in ragione dei rilievi sopra esposti, ed in difetto di adeguate censure di merito sollevate sul punto, il rigetto della domanda di rendiconto proposta nel giudizio di primo grado.
29. Infine, neppure può condividersi la censura di cui all'undicesimo motivo, tesa a denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure autorizzato, in mancanza di un'esplicita richiesta delle parti, la trascrizione della sentenza.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la previsione di cui all'art. 2646 c.c. che impone non solo la trascrizione delle divisioni, ma anche dei “provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti” e dei “verbali di estrazione a sorte delle quote”.
30. Deve inoltre procedersi alla rideterminazione delle spese di lite relative al doppio grado, per effetto della declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in applicazione del principio secondo cui, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021).
Invero, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976; Cass. sez.
6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 44 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez.
2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez.
2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
Conseguentemente, le spese del doppio grado relative alla domanda di divisione, dovranno porsi a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in quanto correlate alla concreta determinazione della massa ereditaria e alla stima dei beni ( Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018). Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. sez. 2, n.
19577 del 24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore di ciascuna delle parti condividenti, tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del processo, e del valore della massa a dividersi, pari ad € 9.372.355,00, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM
n.147/2022, nella misura minima, tenuto conto del tenore delle difese svolte e della prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di riferimento.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alle spese correlate alla domanda di rendiconto, che ha visto contrapposti, da un lato, Parte_1
e dall'altro e la società appellata, rappresentati dai medesimi CP_2 difensori. La relativa liquidazione, commisurata ai compensi minimi in considerazione della limitata attività difensiva svolta con riferimento a tale domanda, non potrà che seguire, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza di , e andrà commisurata al valore indeterminato della relativa Parte_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 45 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda domanda, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n.147/2022.
Le spese del giudizio di primo grado nei confronti del chiamato , CP_4
contumace nel presente grado, in applicazione dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, possono restare integralmente compensate
Le spese di consulenza tecnica, relative sia al primo grado di giudizio che al presente grado- come liquidate con separato decreto- vanno poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.573/2011 del Tribunale di Avellino, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'impugnazione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, provvedendo nel merito in ordine alle domande proposte nel giudizio di primo grado, approva e dichiara esecutivo, nei termini indicati in parte motiva, il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. ing. alle pagine da 99 a 101 della Persona_9
relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate;
2) Per l'effetto, assegna alla stirpe di (e cioè ai suoi eredi Persona_1 CP_2
, e ) la quota A) e dispone procedersi
[...] Parte_1 Controparte_1 all'assegnazione mediante estrazione a sorte tra , e CP_2 Controparte_1
delle quote B), C), e D) descritte in parte motiva e alle pagg. 100 e Parte_1
101 della consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025;
3) Dispone che il sorteggio avvenga all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza;
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 46 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4) Dispone che il versamento dei conguagli avvenga, in favore di Persona_1
assegnataria della quota A), nei limiti dell'importo di € 150.451,66, e a favore del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota C, nei limiti dell'importo di € 15.067,78, a carico del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota B), nei limiti dell'importo di €124.832,22 e a carico del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota D), nei limiti dell'importo di € 40.687,22;
5) Rigetta la domanda di rendiconto proposta da nel giudizio di Parte_1
primo grado;
6) Pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al giudizio di primo grado che liquida: a) in favore della stirpe dell'attrice ( composta da Persona_1 CP_2
, e ) in € 200,00 per spese ed € 41.691,00 per
[...] Parte_1 Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
b) in favore di , nell'importo di € Parte_1
41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di CP_2
nell'importo di € 41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di CP_1
nell'importo di € 41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle
[...] spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al presente grado che liquida:
a) in favore di , nell'importo di € 400,00 per esborsi ed € 37.351,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di nell'importo di € CP_2
37.351,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di Controparte_1 nell'importo di € 37.351,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 47 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio Parte_1
grado relative alla domanda di rendiconto, in favore dell'appellato e CP_2 della società appellata, che liquida complessivamente, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 4.996,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Compensa le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra e Controparte_1
; CP_4
10) Pone le spese di consulenza tecnica relative ad entrambi i gradi- come liquidate con separati decreti - a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 48 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2394/2011, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 09.06.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1 C.F._2 mandato in atti, dall'avvocato Gerardo Cataldo (C.F. ), e con C.F._3
lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Lucianelli, in
Napoli, alla Via G. de Blasiis n. 5
-Appellante
CONTRO
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Per_1 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Alessia Zona (C.F.
), e con lei elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._5
Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avvocato Luca Cirillo (Studio Legale
Associato Cirillo)
- Appellata
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di CP_2 C.F._6
(C.F. ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura autenticata in atti, dall'avvocato
ER ND (C.F. ) e dall'avvocato BI PR (C.F. C.F._7
), presso il cui studio in Napoli, alla via Depetris n°102, è C.F._8
elettivamente domiciliato
-Appellato
CONTRO
(P.I. , in persona del socio Controparte_3 P.IVA_1 accomandatario , rappresentato e difeso congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, giusta procura autenticata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati ER ND (C.F. ) e C.F._7
BI PR (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._8
Agostino Depretis n. 102, è elettivamente domiciliato.
-Appellata
CONTRO
(C.F. ) CP_4 C.F._9
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
- Appellato contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 17.09.1999,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i tre figli Per_1
, e al fine di sentire dichiarare aperta la CP_1 Pt_1 CP_2
successione del coniuge e procedere alla divisione del Persona_2
compendio ereditario con relativa attribuzione delle quote. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice esponeva che in data 21.12.1980 era deceduto ab intestato, in Avellino, il proprio coniuge Per_2
, lasciando a sé superstiti essa istante, in regime di comunione legale, ed i
[...]
figli , e e che i beni caduti in successione erano quelli Pt_1 CP_1 CP_2 analiticamente indicati nell'atto di citazione ed ivi meglio descritti (n. 6 appartamenti in Avellino, n. 5 locali in Avellino;
porzione di un complesso industriale in Avellino e complesso turistico in LO).
1.2 Si costituiva in giudizio, in data 13.01.2000, , la quale aderiva Controparte_1
alla domanda attorea chiedendo che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di , che deduceva essere il locatario degli immobili siti in CP_4
LO, in virtù di contratto concluso in data 18 giugno 1999 con Pt_1
, contratto del quale chiedeva la declaratoria di inefficacia siccome
[...]
stipulato nonostante il dissenso e l'opposizione degli altri comunisti e in ogni caso perché simulato.
1.3. Si costituiva altresì in giudizio, in data 29.01.2000, la quale Parte_1
aderiva alla domanda attorea;
rappresentava che nella massa ereditaria dovevano essere inclusi denaro e titoli che, all'atto della morte del padre, erano stati intestati all'attrice e al fratello;
che tutto il compendio ereditario era sempre stato CP_2 gestito dal fratello che aveva indebitamente trattenuto le rendite e che CP_2
doveva, pertanto, renderne il conto;
che tale gestione era avvenuta anche tramite la che il de cuius aveva disposto in vita dei Controparte_3 suoi beni in favore del figlio , al quale aveva intestato un appartamento sito CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in Napoli alla via Mezzocannone, e delle figlie e , alle quali aveva Pt_1 CP_1
intestato un terreno in Contrada Macchia in Avellino. Chiedeva, quindi, di procedere alla divisione, previa inclusione nel compendio ereditario degli ulteriori beni mobili ed immobili;
di ordinare al germano di rendere il conto fino al CP_2 momento dell'esecuzione del sequestro e di condannarlo al pagamento, in favore di essa e nei limiti della quota a lei spettante, delle rendite indebitamente trattenute;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
Controparte_3
1.4. Si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di CP_2 socio accomandatario della aderendo alla Controparte_3
domanda attorea e deducendo che i beni rientranti nel compendio ereditario erano quelli indicati in citazione.
1.5 A seguito delle chiamate in causa autorizzate dal Giudice, si costituivano in giudizio: la che eccepiva il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva invocando, nel merito, l'infondatezza delle domande e , il quale chiedeva il rigetto delle domande CP_4 proposte nei suoi confronti.
1.6 Disposta ed espletata apposita CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.10.2010, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
2. Con sentenza n° 573/11, pubblicata in data 07.04.2011, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Avellino:
a)rigettava le domande di riduzione proposte da;
b)dichiarava Parte_1 aperta la successione di , deceduto in Avellino il 21 dicembre Persona_2
1980; c)dichiarava comodamente divisibili i beni in comunione;
d)dichiarava esecutivo il primo progetto di divisione redatto dal c.t.u. nella relazione di consulenza, specificamente descritto alle pagine da 46 a 48;
e)attribuiva all'attrice i beni di cui alla quota "A" del progetto Persona_1 divisionale comprendente: · porzione del complesso industriale Pìanodardine
(AV), individuato presso il N.C.E.U., foglio n. 17, p.lla n. 1466/2 (capannone), valore € 720.000,00; porzione del complesso industriale DA (AV),
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
individuato presso il N.C.E.U. foglio n. 17, p.lla n. 1052 (capannone + area esterna), valore € 1.560,00; · intero complesso turistico-residenziale in LO
(SA), denominato "VILLA ROSA", comprendente gli appartamenti contrassegnati dai nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- e 10 del valore € 4.079.385,30; f) disponeva procedersi al sorteggio delle restanti quote uguali spettanti a , Controparte_1
e , indicate nel progetto divisionale alle lettere "B", "C", "D"; g) Pt_1 CP_2 condannava l'attrice e colui che all'esito del sorteggio sarebbe risultato attributario della quota "C" a versare per l'eccedenza in favore di chi sarebbe risultato attributario delle quote "B" e "D", a titolo di conguaglio, della somma di € 9.404,15 per la quota "B" e di € 43.366,03 per la quota "D", oltre interessi fino al saldo;
h) rigettava la domanda di rendiconto ed ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di , e Parte_1 CP_2 Controparte_1
della i) rigettava la domanda proposta da;
l) CP_3 Controparte_1 dichiarava inefficace il sequestro giudiziario autorizzato dal Giudice istruttore con ordinanza del 19 ottobre 1999;m) poneva a carico della massa, e in proporzione delle quote ereditarie di ciascuno dei coeredi condividenti, le spese processuali relative alla divisione liquidate a) in favore dell'attrice in complessivi
€ 12.000,00, di cui € 200,00 per spese;
€ 2.800,00 per diritti ed € 9.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e CPA;
b) in favore di , Controparte_1
e in complessivi € 6.000,00 ciascuno di cui € 200,00 per spese, € Pt_1 CP_2
1.800,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e I.V.A. come per legge;
n) poneva le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote;
o) compensava le spese tra e;
p) condannava alla Controparte_1 CP_4 Parte_1
refusione delle spese sostenute dall'attrice, da , dalla CP_2 CP_3
e da , per le ulteriori domande proposte nei confronti dei predetti, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 ciascuno, di cui € 200,00 per spese, €
1.200,00 per diritti ed € 2.100,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e I.V.A. come per legge;
q) autorizzava il Conservatore dei Registri immobiliari alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo all'uopo da ogni responsabilità, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di sua
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
competenza.
Segnatamente, il giudice di prime cure in primo luogo rigettava le domande riconvenzionali proposte da . In particolare, riteneva del tutto Parte_1
sfornite di supporto probatorio: la dedotta intestazione fittizia alla società
[...] di beni realizzati con sostanze comuni;
l'illegittimo Controparte_3
uso delle sostanze comuni per finalità esulanti la comunione;
l'intestazione all'attrice ed al figlio di denaro e titoli confluiti su conti correnti CP_2 accesi presso la BNL di Avellino;
la paventata appropriazione indebita da parte di delle rendite derivanti dal patrimonio comune. CP_2
Del pari, veniva rigettata la domanda di rendiconto dei frutti percepiti nonché la richiesta di condanna al pagamento dei suddetti frutti proposta sia nei confronti del germano che della società non CP_2 Controparte_3
essendo emerso dall'istruttoria che il predetto o altri tra i condividenti avessero avuto l'uso esclusivo di tutti o parte dei beni caduti in successione.
Alla luce della intervenuta locazione in corso di causa del complesso turistico sito in LO, sull'accordo di tutte le parti, alla Controparte_3
veniva, altresì, rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del
[...]
precedente contratto di locazione intercorso con , proposta da CP_4
. Controparte_1
Nel merito, il Tribunale, ritenendo la CTU convincente, aderiva alla stessa ed approvava il progetto divisionale n° 1, accettato da tutti i condividenti ad eccezione di , il quale prevedeva l'attribuzione di singoli beni Parte_1
all'attrice e tre quote da sorteggiare tra gli altri condividenti titolari di quote uguali, nonché la corresponsione di conguagli in denaro, individuati dal CTU per la regolare e completa formazione delle suddette quote. Pertanto, alla luce del progetto di divisione n°1, il Tribunale procedeva ad assegnare la quota “A”, comprendente l'intero complesso turistico residenziale in LO, a
[...]
(quota pari al 66,66% per un valore di quota di € 6.307.030,39); le Per_1 quote “B”, “C” e “D” (pari ciascuna all' 11,11% per un valore di € 1.051.171,73) ai germani , e . Le spese di giudizio venivano poste pro Pt_1 CP_1 CP_2 quota a carico dei condividenti.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, nell'esporre le ragioni poste a sostegno dell'ipotesi divisionale adottata, il Tribunale osservava che avendo l'attrice diritto alla maggior quota del compendio, appariva preferibile la soluzione, avversata da , volta Parte_1
ad evitare eccessivi frazionamenti della parte del complesso industriale in
DA e, soprattutto, del complesso turistico in LO, apparendo preferibile salvaguardare proprio la migliore gestione di tali beni in ragione della loro funzione e specificità di utilizzo.
3. Avverso tale pronuncia , in data 26.05.2011, ha proposto appello, Parte_1
affidato ad undici motivi.
3.1 Con il primo motivo di gravame - intitolato: “Art. 50 bis e art. 50 ter cod. proc. civ.. Ripartizione delle controversie tra organo monocratico e organo collegiale. Violazione. Nullità della sentenza di primo grado” - si lamenta la violazione dell'art 50 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, il quale dispone che il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per legittima;
nonché dell'art. 50 ter cod. proc. civ. il quale dispone e precisa che, fuori dai casi previsti dall'art. 50 bis, il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, alla luce delle disposizioni richiamate, il Tribunale giudica in composizione collegiale unicamente nelle ipotesi di successione testamentaria disciplinate dagli artt. 587 e ss. c.c. e non anche in quelle di successione legittima disciplinate dagli artt. 565 e ss. c.c; per l'effetto, sarebbe erroneo il modus procedendi adottato dal Giudice di prime cure, nel decidere la lite non in composizione monocratica ma collegiale, nonostante la controversia avesse ad oggetto la semplice divisione dei beni appartenenti al de cuius , con conseguente nullità della sentenza impugnata. Persona_2
3.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Gli effetti della declaratoria di nullità della decisione di primo grado. La legittimità costituzionale dell'art. 50 quater cod. proc. civ.”, l'appellante, argomentando in ordine agli effetti dell'erronea individuazione della composizione del giudice, collegiale anziché monocratica, ha richiamato la sentenza n° 28040 del 2008 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui:
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
“la violazione delle norme concernenti la ripartizione degli affari fra giudice collegiale e giudice monocratico comporta la nullità della sentenza impugnata che può essere fatta valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ma tale nullità non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione è anche giudice del merito e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla”. (Cass. SS. UU. n° 28040 del 2008).
Tale principio, secondo quanto precisato dall'appellante, costituirebbe applicazione del disposto dell'art. 50 quater c.p.c. che stabilisce che gli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c. non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, comma 1, c.p.c., che prevede che la nullità delle sentenze soggette ad appello possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole di tali mezzi di impugnazione.
Per converso, nell'assunto dell'impugnante, la mera declaratoria di nullità della sentenza di primo grado renderebbe vana la natura precettiva delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale. Tale disciplina susciterebbe perplessità anche sotto il profilo costituzionale contrastando con il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.; con il principio del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., nonché con il principio di ragionevolezza che esige razionalità nelle scelte legislative in considerazione della necessità di garantire la coerenza dell'ordinamento giuridico.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, pertanto, questa Corte distrettuale sarebbe tenuta preliminarmente a stabilire se il sistema delineato dal legislatore, non comportando la nullità degli atti pregressi e la rimessione della controversia al giudice di primo grado, sia costituzionalmente legittimo ed, eventualmente, in caso di contrasto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
3.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “La individuazione dei beni oggetto della massa ereditaria. Erroneità della decisione di primo grado” –
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha ritenuto infondate, poiché sfornite del necessario supporto probatorio, sia la domanda con la quale la stessa aveva sostenuto che il de cuius in vita avesse disposto in favore dei figli di taluni beni, intestando a un CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immobile sito in Napoli alla via Mezzocannone ed alle figlie e un Pt_1 CP_1
terreno sito in Avellino alla contrada Macchia;
sia l'asserita intestazione fittizia alla società di alcuni beni realizzati con Controparte_3
sostanze comuni;
nonché l'intestazione a e a di Persona_1 CP_2 denaro e titoli transitati sui conti correnti accesi presso la B.N.L., nonché
l'appropriazione, da parte di , delle rendite derivanti dal CP_2 patrimonio comune da questi gestito. Sostiene l'appellante come l'erroneità delle statuizioni in questione sia di tutta evidenza in considerazione della violazione, da parte dell'attrice e di , dell'art. 2697 c.c., in quanto questi ultimi CP_2 avrebbero dovuto fornire la prova che sui conti correnti aperti subito dopo la morte del de cuius, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Avellino, erano transitati solo ed esclusivamente denaro e titoli di loro proprietà.
Del pari, a dire dell'impugnante, sarebbe onere dell'attrice e di CP_2 provare di non aver utilizzato sostanze comuni per finalità diverse dalla comunione;
così come integrerebbe un onere di provare di aver CP_2
acquistato l'appartamento sito in Napoli, alla via Mezzocannone, con fondi propri.
ha dunque protestato che il Tribunale, ai fini dell'accoglimento Parte_1 delle domande riconvenzionali spiegate, avrebbe potuto ricorrere anche alle presunzioni semplici che hanno l'effetto di rendere superflua la prova che la parte onerata deve fornire. Nella fattispecie de qua le presunzioni avevano tutti i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, così come richiesto dall'art. 2729 c.c.; non poteva infatti porsi in dubbio che , all'atto Persona_2 della morte, fosse proprietario di denaro contante e titoli, circostanza inferibile dal fatto che questi era titolare di un ingente patrimonio immobiliare nonché di una delle più note imprese di costruzioni di Avellino.
Poiché i conti correnti erano stati aperti dopo la morte de cuius, doveva ritenersi che in essi fossero confluite le liquidità del de cuius, deponendo in tal senso l'evidenziata coincidenza cronologica nonché la circostanza che l'attrice
[...]
e non avevano provato di essere titolari di denaro e Per_1 CP_2 titoli propri.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.4 Con il quarto motivo di gravame - denominato: “La determinazione della misura delle quote di partecipazione in relazione alla comunione ereditaria” -
l'appellante ha denunciato l'erronea attribuzione all'attrice della quota pari al
66,66% in relazione ai beni siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele, n. 249.
Invero, se la , nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto di essere Per_1
titolare, in relazione ai beni caduti in successione, della predetta quota del 66,66
%, composta per il 50% dalla quota in comunione legale e per i restanti 16,66% dalla quota ereditaria, tale determinazione era erronea con riferimento ai locali ubicati in Corso Vittorio Emanuele. Infatti, dalla lettura della convenzione di comunione stipulata dai coniugi con atto per notar del Parte_2 Per_3
11.01.1978 - con cui , dopo l'entrata in vigore della l. n. 151 del Persona_2
1975, aveva inteso assoggettare al regime della comunione tutti i beni acquistati prima della entrata in vigore della suddetta legge – poteva inferirsi che i contraenti avevano dichiarato di aver contratto matrimonio in Pompei il
28.12.1953, manifestando la volontà di assoggettare al regime della comunione legale i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge ed in costanza di matrimonio. Pertanto, avendo i coniugi inteso sottoporre al regime della comunione esclusivamente i beni acquistati dal in costanza di CP_2 matrimonio, doveva reputarsi erroneo il riconoscimento in favore della madre - con riferimento ai locali siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele 249 e alla
Via Tarantino- della quota del 66,66%, anziché della corretta quota del 33%, ai sensi dell'art. 581 c.c., trattandosi di beni non rientranti nella comunione perché acquistati prima del matrimonio.
Erronea, sarebbe, altresì, l'inclusione nella comunione ereditaria della porzione del complesso industriale sito in Avellino alla via DA – inizialmente facente capo alla di cui era socio, con Controparte_5
una quota pari ad 1/4, - essendovi stata assegnazione dei beni ai Persona_2 titolari di quote sociali con atti per Notar del 21.12.1985 e del 3.1.1988. Per_3
Secondo quanto dedotto dall'appellante, tale porzione, da ritenersi esclusa dalla comunione ereditaria, sarebbe stata erroneamente inserita dal CTU nel progetto di divisione, dovendo costituire oggetto di un progetto autonomo e distinto.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.5 Con il quinto motivo di gravame - intitolato: “I vizi della consulenza tecnica non rilevati dal giudice di primo grado” - l'appellante ha poi censurato la decisione del Tribunale il quale, ritenendo le conclusioni del CTU adeguatamente e tecnicamente giustificate, ha considerato divisibile il compendio ereditario costituito dai beni indicati nell'atto di citazione, dichiarando, altresì, esecutivo il primo progetto di divisione.
L'appellante ha dedotto che tale decisione sarebbe errata sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale. Dal punto di vista formale, viene lamentata l'assoluta carenza e genericità della motivazione, a fronte delle contestazioni mosse ad in ordine alla composizione del patrimonio ereditario;
Parte_1
sotto il profilo sostanziale, nell'assunto dell'impugnante, il Tribunale avrebbe deliberatamente disatteso le censure mosse dall'appellante, la quale nel corso del giudizio aveva fornito elementi volti a ricostruire in maniera puntuale e precisa l'intero compendio immobiliare. Al riguardo, ha lamentato che il Parte_1
Giudice di prime cure sarebbe venuto meno al suo ruolo di direzione materiale del procedimento, non svolgendo tutte le indagini necessarie al fine di valutare la corretta composizione del patrimonio ereditario;
parimenti manchevole, nello svolgimento del suo incarico, sarebbe stato anche il consulente tecnico d'ufficio il quale avrebbe omesso di esaminare tutta la documentazione;
accertare i titoli di provenienza dei beni immobili nonché verificare l'appartenenza dei beni immobili alle parti in causa ed individuare i beni oggetto della massa ereditaria;
eseguire indagini di mercato, anche mediante l'acquisizione di atti aventi ad oggetto immobili muniti di caratteristiche similari, al fine di acquisire il valore dei beni ricompresi nella massa ereditaria o l'esistenza di atti relativi a beni aventi caratteristiche similari.
3.6 Con il sesto motivo di gravame - intitolato: “Ulteriori vizi della consulenza non rilevati dal giudice di primo grado” - l'appellante ha altresì denunciato l'erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale - ritenendo inopportuno procedere al frazionamento del complesso industriale di DA e di quello turistico di LO - disatteso le censure proposte dalla stessa in relazione all'art. 727 c.c. Ha dedotto al riguardo l'impugnante che la norma mira a garantire, in
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sede di divisione, la formazione di quote di natura e qualità omogenee, come riconosciuto dall'art. 718 c.p.c. In quest'ottica, eventuali deroghe sarebbero possibili solo in presenza di una espressa previsione legislativa ovvero nell'ipotesi in cui la rigorosa applicazione della norma possa impedire ai condividenti di conseguire una quota di valore proporzionalmente corrispondente a quello spettante singolarmente sulla massa. Lamenta l'appellante che il CTU, contrariamente a quanto previsto dall'art. 727 c.c., nel primo progetto divisionale adottato dal Tribunale aveva ricompreso le dieci unità immobiliari di LO in un'unica quota attribuendola alla in favore della quale aveva, inoltre, Per_1 previsto l'attribuzione di altri due cespiti di notevole valore, costituiti dai capannoni industriali siti in Avellino alla località DA. Così operando,
l'ausiliario giudiziale aveva privilegiato la quota A) a discapito delle altre quote, nelle quali erano stati inclusi gli immobili di minor pregio.
Nell'assunto dell'appellante, inoltre, il primo progetto di divisione, che assegna gli immobili siti in LO alla , sarebbe errato perché conterrebbe quote Per_1
disomogenee, mentre il cespite in questione sarebbe già suddiviso in sei immobili autonomi oltre i quattro di recente costruzione, anch'essi autonomi;
un'equa ripartizione avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione alla di sette Per_1 appartamenti e i restanti quattro agli altri condividenti. Ugualmente iniqua sarebbe l'attribuzione alla della maggior parte dei beni siti in Avellino alla Per_1 località DA.
3.7 Con il settimo motivo - intitolato: “Segue. Ulteriori vizi della consulenza sotto il profilo estimativo” - l'appellante ha censurato la valutazione estimativa dei beni effettuata dal CTU, con particolare riferimento alle unità immobiliari site in LO, che avrebbero ricevuto una valutazione eccessivamente moderata, contenuta ed oggettivamente inferiore al loro effettivo valore di mercato. La consulenza espletata nel giudizio di prime cure, secondo l'appellante, sarebbe assolutamente carente nella stima dell'immobile che, nell'ambito del compendio ereditario, ha la maggiore rilevanza economica. Viene censurata, inoltre, la valutazione effettuata dal CTU con riferimento agli immobili siti in Avellino alla via Tagliamento n° 50 ed alla via Mancini n° 44 che devono essere valutati
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda congiuntamente poiché ubicati in zona centrale, a differenza dell'immobile sito in via Tarantino che è ubicato in zona periferica. Analoghe censure vengono svolte con riferimento alla stima del complesso industriale sito in Avellino, alla via
DA, avendo l'ausiliario effettuato la sua valutazione senza tenere conto che la zona ASI in cui è ubicato tale immobile è di particolare pregio, trattandosi di zona in cui è possibile realizzare qualsiasi cubatura, che tuttavia ha acquisito anche una vocazione commerciale.
3.8 Con l'ottavo motivo di gravame - intitolato: “La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica nella giurisprudenza di legittimità”- l'appellante lamenta che, a fronte delle precise contestazioni mosse alla CTU, con relativa richiesta di rinnovo della stessa o di convocazione del CTU a chiarimenti, il Tribunale avrebbe omesso di disporre la rinnovazione della consulenza o di dare un'adeguata risposta alle osservazioni svolte dalle parti, e ciò in violazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità, in particolare con la sentenza n° 957 del 2002, con la quale il Supremo Collegio ha affermato che, ove alle conclusioni ed alle argomentazioni del consulente d'ufficio, la parte opponga osservazioni difformi, il giudice di merito è tenuto a decidere sulla base di una motivata valutazione comparativa delle contrapposte opinioni, ovvero a disporre un supplemento della consulenza d'ufficio. Secondo l'appellante, priva di fondamento sarebbe, inoltre, l'obiezione secondo cui tali osservazioni – per ampi passi richiamate nell'atto di gravame - sarebbero state formulate nel giudizio di primo grado in comparsa conclusionale, con conseguente impossibilità di esaminarle poiché sottratte al contraddittorio;
se, infatti, le critiche al modus procedendi del consulente d'ufficio erano state formulate in maniera puntuale anche alle udienze del 4 ottobre 2007 e del 20 ottobre 2010, andrebbe considerato che tali osservazioni non integrano nuove domande né prospettazioni di una nuova causa petendi ma mere difese che possono essere svolte nella comparsa conclusionale.
4.9 Con il nono motivo di gravame - intitolato “Il mancato aggiornamento del valore degli immobili”, l'impugnante ha censurato la decisione del Tribunale il quale, pur dando atto che i valori determinati dal consulente tecnico risalivano al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
23.01.2007, ha ritenuto che questi non necessitassero di aggiornamenti, trattandosi di stima effettuata in epoca non particolarmente remota. Secondo
l'appellante tale decisione sarebbe errata, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza erano decorsi ulteriori quattro anni e che, pertanto, tale lasso temporale avrebbe giustificato un'indagine diretta a stabilire il verificarsi di fluttuazioni di mercato con relativo eventuale adeguamento dei valori.
4.10 Con il decimo motivo di appello - intitolato: “Il rigetto della domanda di rendiconto. Erroneità” - l'impugnante ha denunciato l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure, il quale ha rigettato la domanda di rendiconto sulla base della mancanza di elementi di prova sia in ordine al godimento esclusivo dei beni, sia in ordine all'entità del conto stesso. Secondo l'appellante, tale decisione sarebbe errata poiché le parti in causa avevano chiesto che la custodia dei beni, fermo il sequestro giudiziario, fosse affidata al condividente . CP_2
Orbene, alla luce della disciplina prevista dall'art. 593 c.p.c., che, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, applicabile anche alla fattispecie de qua, prevede che l'amministratore debba presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite, e che il conto parziale e quello finale devono essere approvati dal giudice, era onere di , quale amministratore CP_2
giudiziario, presentare il rendiconto trimestrale, i conti parziali e quello finale che dovevano essere approvati dal giudice.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, non avrebbe CP_2
rispettato tali obblighi di diligenza, derivanti dal suo ruolo di custode del compendio ereditario svolto, invece, con negligenza.
A conclusione del motivo, l'appellante ha poi testualmente dichiarato: “ Pt_1
, che, nell'anno 2010, ha ricevuto quali utili di gestione esclusivamente la
[...]
somma di € 2.500,00 circa (gli immobili producono reddito per circa €
200.000,00 all'anno) si riserva di esporre analiticamente le ragioni per le quali il conto finale della gestione non può essere approvato”.
4.11 Infine, con l'undicesimo motivo, intitolato: “L'autorizzazione alla trascrizione della sentenza”, viene censurata la decisione del Tribunale, il quale
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ha autorizzato il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere la sentenza.
A dire dell'appellante tale ordine, in mancanza di una espressa richiesta delle parti, sarebbe da considerare illegittimo, in quanto adottato in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
5. Con comparsa di costituzione risposta, depositata in data 20.07.2011, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Persona_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituito in proprio e quale socio accomandatario della G.F.D. di CP_2
NC UL & C. s.a.s., chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
8. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2011, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
9. In data 20.09.2017, a seguito del decesso dell'avvocato Persona_4 procuratore costituito dell'appellata la causa veniva interrotta. Persona_1
10. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 13.11.2017, Parte_1 provvedeva a riassumere il giudizio riportandosi al proprio atto di appello.
11. Con comparsa in riassunzione, depositata in data 12.02.2018, si costituivano rispettivamente in proprio e nella qualità di socio accomandatario CP_2 della e la Controparte_3 Controparte_3
in persona del socio accomandatario , i quali si riportavano
[...] CP_2
a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e domandato in corso di causa, nonché alla produzione documentale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
12. Con comparsa in riassunzione, depositata in data 12.02.2018, si costituiva la quale si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, Persona_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda prodotto e domandato in corso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
13. In data 08.11.2023 il procedimento veniva interrotto per decesso dell'appellata Persona_1
14. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 10.01.2024, , Parte_1
anche in qualità di erede di provvedeva a riassumere il giudizio Persona_1 riportandosi alle conclusioni riportate nell'atto di appello.
15. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.04.2024 si costitutiva
, in proprio e quale erede di la quale si riportava Controparte_1 Persona_1
a tutte le difese sia di primo che secondo grado ed a tutto quanto prodotto, dedotto, eccepito e richiesto.
16. Con comparsa di costituzione depositata, in data 18.04.2024, si costituiva la in persona del socio accomandatario sig. Controparte_3
, la quale concludeva per il rigetto dell'appello, con condanna CP_2 dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiedeva di acquisire il testamento olografo di
[...]
dell'11.11.2007, pubblicato l'11 settembre 2023 nonché di conferire al Per_1
consulente nominato l'incarico integrativo di redigere un nuovo progetto divisionale in conformità anche alle disposizioni, di cui al testamento olografo di
Persona_1
17. Con comparsa di costituzione depositata, in data 19.04.2024, si costituiva in proprio e quale erede di il quale concludeva CP_2 Persona_1 per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiedeva di acquisire il testamento olografo di dell'11.11.2007, pubblicato l'11 Persona_1
settembre 2023 nonché di conferire al consulente nominato l'incarico integrativo di redigere nuovo progetto divisionale in conformità anche alle disposizioni, di cui al testamento olografo di Persona_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
18. È stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado ed è stata svolta attività istruttoria mediante l'espletamento di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel primo grado di giudizio.
19. All'udienza del 04.06.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
20. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26 maggio
2011, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 26 aprile 2011.
21. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, nei limiti esposti nella motivazione che segue.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, tesi a denunziare la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, prospettando poi le conseguenze di tale violazione in ordine al presente giudizio, per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente.
Invero, non erra l'impugnante nel protestare, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale, pronunciando la sentenza di primo grado in composizione collegiale anziché monocratica, abbia violato il disposto dell'art. 50 bis, n.7) c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - prima della soppressione operata dall'art.3, comma 4, del dlgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 – che appunto prevedeva che il Tribunale giudicasse in composizione collegiale, tra l'altro, “nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Come infatti si evince dall'esame degli atti relativi al giudizio di primo grado, e dalla stessa sentenza impugnata, le parti non risultano aver proposto né domande di impugnazione di un testamento, essendo pacifico che la successione di Per_2
sia devoluta ex lege, né domande di riduzione per lesione di legittima. In
[...]
particolare, la sentenza gravata, pur contenendo in dispositivo, alla lett. a), una statuizione di rigetto delle domande di riduzione proposte, precisa in motivazione,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla pagina 6, che oltre ad aver aderito alla domanda di Parte_1
scioglimento della comunione, aveva chiesto di ricomprendere nel compendio ereditario anche taluni beni di cui il de cuius aveva disposto in vita in favore dei figli, testualmente aggiungendo che era “necessario procedere all'eventuale acquisizione del bene, oggetto di un'asserita donazione, alla massa ereditaria in vista della determinazione delle quote dei condividenti, non essendo stata addotta alcuna questione di lesione di legittima”.
La questione suppone dunque la identificazione delle condizioni, degli elementi costitutivi e dei modi di proposizione dell'azione di reintegrazione della quota di legittima, che la distinguano dalla semplice domanda di divisione. Invero, la domanda di divisione si propone quando, costituitasi la comunione ereditaria in seguito alla apertura della successione legittima o testamentaria, gli eredi chiedono lo scioglimento e le conseguenti assegnazione delle porzioni o attribuzione dei beni. Poiché anche la divisione comporta la collazione e la imputazione (art. 724 cod. civ.), carattere precipuo della domanda di divisione è che, con questa, nessun erede deduce di aver subito una lesione della quota di riserva: in altre parole, gli eredi tenuti alla collazione ed alla imputazione non affermano che quanto dal defunto, direttamente o indirettamente, è stato donato abbia ecceduto la disponibile. Il petitum, pertanto, consiste nel conseguimento della quota ereditaria, mentre la causa petendi è data dalla semplice qualità di erede legittimo o testamentario.
L'azione di riduzione, invece, si propone nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre e, come scopo, anzitutto, ha la determinazione dell'ammontare concreto della quota di legittima: vale a dire, della quota di cui il defunto poteva disporre e di stabilire come ed in quale misura le singole disposizioni testamentarie o le donazioni debbano ridursi per integrare la legittima. Essendo stabilito dalla legge il diritto del legittimario ad una determinata quota, con l'azione di riduzione egli mira a conseguire in concreto tale diritto e cioè ad accertare (costitutivamente), nei confronti della successione che lo riguarda, l'ammontare della quota di riserva e, quindi, della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni del de cuius,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nonché le modalità e l'ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.
Contestualmente, l'attuazione della reintegrazione in concreto implica la proposizione delle istanze di restituzione.
Nell'azione di riduzione, sommariamente delineata, assumono una fisionomia a sé tanto il petitum, quanto la causa petendi. Il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni compiute in vita dal de cuius; la seconda è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva. Nel petitum e nella causa petendi dell'azione di riduzione sono allora presenti elementi ulteriori e più specifici di quelli costituenti il petitum e la causa petendi della domanda di divisione.
Tutto ciò considerato, deve escludersi che le istanze proposte da all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado da possano considerarsi Parte_1 come proposizione dell'azione di riduzione. Certamente l'azione di riduzione non richiede l'uso di formule sacramentali, ma nondimeno esige che vengano dedotti espressamente gli elementi essenziali consistenti nell'eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile e nella lesione della quota di riserva, e che venga richiesta la riduzione delle suddette disposizioni. Nel caso di specie, invece, l'odierna appellante ebbe a domandare che la divisione del patrimonio ereditario fosse disposta “previa ricostruzione dello stesso con l'inclusione dei beni mobili, titoli, denaro ed immobili” e che, accertato l'intero asse, venisse determinata la quota spettante a ciascun erede.
Come appare evidente, non ha in alcun modo affermato la lesione Controparte_6
della loro quota di riserva e non ha richiesto la riduzione delle disposizioni effettuate, e il giudice di prime cure, al di là dell'erroneità della locuzione contenuta in dispositivo, ha in realtà operato come se fosse stata proposta la semplice domanda di divisione. Invero, la richiesta di includere nel patrimonio da dividere, oltre al relictum, anche il (preteso) donatum, mira ad un risultato che è in realtà assicurato dal diverso istituto della collazione che, a differenza di quanto accade nell'azione di riduzione (per effetto della quale non si determina alcun
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda incremento della massa comune, ma si tiene conto, a soli fini di calcolo, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l'eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima) assicura l'effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la collazione per imputazione). (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7237 del 22/03/2017).
Sulla scorta di tale qualificazione, appare evidente la nullità, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere pronunciata dal
Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, non vertendo né in materia di impugnazione di testamento, né di azione di riduzione.
Quanto agli effetti della declaratoria che precede, corre mente richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, sentenza n.
20623 del 07/10/2011; Cass. sez. 1, sentenza n. 13907 del 18/06/2014; Cass. sez.
6 - 1, ordinanza n. 16186 del 20/06/2018), pienamente conforme al dato normativo di cui all'art. 50 quater c.p.c., alla cui stregua l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione, come nel caso di specie, sia anche giudice del merito.
Né possono condividersi le argomentazioni, esposte nel secondo motivo, secondo cui la mancata previsione della rimessione al primo Giudice, a seguito di tale declaratoria di nullità, determinerebbe dubbi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Infatti, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, le ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., sono tassative e non estensibili in via analogica, dovendo negli altri casi di nullità il giudice del
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (arg. ex Cass. 20 marzo
1996, n. 23619; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691) e non trova specifica garanzia nel sistema processuale, ma postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che essa venga effettivamente decisa da entrambi (Cass. 9 luglio 1987, n. 5976).
Come pure precisato dalla Corte di Cassazione, se il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, l'obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l'astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione (Cass. sez. 3, Sentenza n. 24341 del 30/11/2015;
Cass. sez. 1, Sentenza n. 21233 del 14/10/2011). Né appare ravvisabile una violazione dell'art. 25 della Costituzione, essendo l'adita Corte distrettuale giudice di merito “precostituito per legge”, sia pure in sede di impugnazione.
Da ciò l'infondatezza del secondo motivo di gravame.
22. La riscontrata nullità della sentenza impugnata impone a questa Corte distrettuale un nuovo esame delle domande proposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte appellante – involgenti anche il merito delle questioni affrontate nella sentenza impugnata - non potendo il giudice di appello limitarsi a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, non ricorrendo appunto alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c.
Tale scrutinio dovrà indubitabilmente misurarsi con il tenore dei motivi di impugnazione specificamente proposti, alla luce del pacifico insegnamento secondo cui, allorquando il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, anche le questioni di merito. In particolare, secondo un orientamento assolutamente pacifico, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente – in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice di secondo grado - la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito, nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in se iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile, sia per difetto d'interesse che per difetto di rispondenza al modello legale di impugnazione, ove non vengano, altresì, ritualmente prospettati vizi di merito, della sentenza impugnata (cfr., in motivazione Cass.Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 22/04/1989; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del
26/08/2004 Sez. 2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005 Sez. 3, Sentenza n. 1199 del
19/01/2007 Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010)
Sulla scorta di tale principio, deve senz'altro ritenersi che l'ambito del sindacato devoluto al giudice di impugnazione, nella fase rescissoria, sia circoscritto ai vizi di merito specificamente prospettati, unitamente a quelle di rito, dalla parte appellante. (cfr. Cass. 4125/2020, secondo cui la decisione deve avvenire nei limiti delle doglianze prospettate;
Cass. n.5590/2011).
23. Volgendo dunque all'esame del terzo motivo di impugnazione - con cui sono censurate le statuizioni della sentenza impugnata con cui è stato ritenuto il difetto di prova sia dell'asserita intestazione fittizia alla società di CP_3 CP_2 di beni realizzati illegittimamente con sostanze comuni, sia dell'intestazione all'attrice al figlio di denaro e titoli transitati sui conti correnti accesi CP_2 presso la BNL di Avellino, sia dell'asserita appropriazione di CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle rendite prodotte dal patrimonio comune – questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare il difetto di specificità del motivo, in violazione del fondamentale canone di cui all'art. 342 c.p.c., che anche nella formulazione antecedente al D.L. 22 giugno 2012, n.83, espressamente imponeva la proposizione di specifici motivi di impugnazione.
Invero, come si evince dalla narrativa che precede, la parte appellante, nel confutare tali statuizioni, non ha in alcun modo allegato le fonti di prova da cui avrebbe potuto desumersi l'impiego di liquidità del de cuius, la cui entità neppure
è stata indicata, per l'intestazione di beni alla società o a CP_3 CP_2 né, tanto meno, quali fossero le prove dell'appropriazione, ad opera di
[...]
e di , di liquidità e titoli del de cuius, parimenti non Per_1 CP_2 indicati nel loro ammontare.
Non condivisibile, poi, è l'argomentazione secondo cui - con una singolare inversione dell'onere probatorio, non rispettosa della regola di giudizio di cui all'art. 2697, 1° comma, c.c., che impone a chi agisce in giudizio di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata – sarebbe stato onere degli appellati
[...]
e provare di non essersi appropriati di disponibilità del Per_1 CP_2
de cuius.
Del resto, pur ammettendosi il ricorso alla prova presuntiva, appare del tutto generica la premessa da cui l'impugnante pretende di muovere, asserendo che, siccome il de cuius era proprietario di un consistente patrimonio immobiliare, non poteva che ritenersi che disponesse anche di denaro e titoli – di cui come detto non risulta in alcun modo precisata né l'entità, né le caratteristiche - e che di essi non potessero che essersi appropriati i predetti appellati.
24. Merita per converso parziale accoglimento il quarto motivo di gravame, nella parte tesa a protestare l'erronea determinazione, ad opera del Giudice di prime cure, delle quote spettanti ai condividenti sui beni a dividersi, per non aver tenuto conto dell'esistenza nel compendio di beni acquistati da prima di Persona_2 contrarre matrimonio, e pertanto esclusi dalla comunione legale.
Coglie infatti nel segno la difesa dell'impugnante nell'osservare che il Giudice di prime cure, nel determinare le quote spettanti ai singoli condividenti sugli
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immobili a dividersi, erroneamente non ha tenuto conto delle risultanze della convenzione di comunione dei beni intercorsa tra i coniugi e Persona_1
Part Pt_
, di all' per notar dell'11 gennaio 1978, Persona_2 Persona_5
trascritto l'8.2.1978 – convenzione che l'attrice aveva versato in atti fin dalla sua costituzione, come si evince dalla produzione relativa al giudizio di primo grado - con cui erano stati assoggettati al regime di comunione legale esclusivamente gli immobili acquistati da in costanza di matrimonio. Invero, se la Persona_2
, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto di essere titolare, in Per_1
relazione ai beni caduti in successione, della predetta quota del 66,66 %, composta per il 50% dalla quota in comunione legale e per i restanti 16,66% dalla quota ereditaria, tale determinazione, come pure accertato dal c.t.u., all'esito di specifico mandato conferito nel presente grado, deve ritenersi erronea con riferimento ai due locali ubicati in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, n.249 ( fg.36. p.lla 2751, sub 05 e sub 06). Infatti, dalla lettura della convenzione di comunione stipulata dai coniugi con atto per notar del Parte_2 Per_3
11.01.1978 - con cui , dopo l'entrata in vigore della l. n. 151 del Persona_2
1975, aveva inteso assoggettare al regime della comunione tutti i beni acquistati prima della entrata in vigore della suddetta legge – può evincersi che i contraenti avevano dichiarato di aver contratto matrimonio in Pompei il 28.12.1953, manifestando la volontà di assoggettare al regime della comunione legale i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge ed in costanza di matrimonio. Pertanto, avendo i coniugi inteso sottoporre al regime della comunione esclusivamente i beni acquistati dal in costanza di CP_2 matrimonio, deve reputarsi erroneo il riconoscimento in favore di
[...]
- con riferimento ai locali siti in Avellino al Corso Vittorio Emanuele Per_1
249 - della quota del 66,66%, anziché della corretta quota del 33%, ai sensi dell'art. 581 c.c., trattandosi di beni non rientranti nella comunione perché acquistati prima del matrimonio.
Né appare condivisibile la motivazione spesa sul punto dal primo Giudice, nel ritenere tardive le deduzioni svolte al riguardo da , nella comparsa Parte_1 conclusionale relativa al primo grado di giudizio. Invero, l'accertamento delle
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quote spettanti ai singoli condividenti rientra nell'ambito della verifica, a cui il giudice è tenuto ex officio, della fondatezza della domanda di divisione;
tale conclusione è espressione del principio secondo cui il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Parimenti pacifico è il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, non integrando una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo ( Cass.sez.
1, ordinanza n. 10248 del 18/04/2025; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
A diverse conclusioni, per converso, deve pervenirsi con riferimento all'ulteriore censura, formulata con il medesimo motivo, secondo cui sarebbe erronea l'inclusione nella comunione ereditaria della porzione del complesso industriale sito in Avellino alla via DA – inizialmente facente capo alla
[...]
di cui era socio, con una quota pari ad ¼ ( cfr. Controparte_5 pag.67 della c.t.u. espletata nel presente grado ), - essendovi stata Persona_2
assegnazione dei beni ai titolari di quote sociali con atti per Notar del Per_3
21.12.1985 e del 3.1.1988.
Al riguardo è sufficiente osservare che la contitolarità di tale porzione tra le parti in causa, per effetto della successione mortis causa nei beni di , Persona_2 risulta affermata, oltre che dal c.t.u., all'esito delle indagini tecniche esperite (cfr. atto di “assegnazione soci beni DA -21.12.1985”, all. n. 31 alla relazione di consulenza tecnica depositata nel presente grado, ove appunto risulta affermato che gli attuali condividenti erano titolari della quota del 25% appunto quali “eredi di ”) anche nella relazione di parte a firma del perito Persona_2
, versata in atti dalla difesa della medesima fin dalla Persona_6 Parte_1
costituzione nel giudizio di primo grado, ove appunto risulta precisato, alla pagina
22, con riferimento alla quota dei beni siti nel Comune di Avellino, alla via
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
DA, che la stessa proviene dall'acquisto dei germani CP_2
intervenuto con atto per notar del 28.5.1963, registrato in Avellino il Per_3
12.6.1963 al n°3428, trascritto il 20.7.1963, riguardante l'intera consistenza di cui alla vecchia intestazione catastale al foglio di mappa n. 17, p.lle 301,82, 86 e 87,
e che tale proprietà è stata divisa, con il precitato atto per notar del Per_3
21.12.1985, rep. n. 82346, in quattro porzioni attribuite a , a CP_5 Per_7
, agli eredi di e, appunto, agli eredi del de cuius
[...] Persona_8 Per_2
. In particolare, per effetto di tale divisione, agli eredi di
[...] Persona_2
veniva attribuita la quota integrata dal terreno di mq 7.600 censito all'epoca in catasto al foglio 17, p.lla 893, dei due capannoni ivi ubicati indicati con le p.lle
1051 e 1052, con diritto di passaggio sulla p.lla 301 e porzione di fabbricato sempre della particella 301.
Essendo dunque i predetti coeredi subentrati per successione ereditaria nella quota che faceva capo al de cuius, era ravvisabile in capo agli stessi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria. ( cfr. Cass. sez. 1
- , ordinanza n. 13163 del 14/05/2024).
Del resto, il consenso espresso da all'inclusione di tali beni nella Parte_1 massa a dividersi risulta dal tenore della stessa comparsa di costituzione di
, relativa al giudizio di primo grado, ove la convenuta enumerava Parte_1 appunto, richiamando l'elencazione contenuta in citazione, anche la porzione del complesso in DA, instando per l'inclusione di ulteriori beni e mobili.
L'attuale stato del predetto complesso - il cui completamento è stato realizzato in virtù di C.E. n.6256 del 12.5.1992, e successiva variante n.6256/bis del
22.03.1994, da parte degli eredi – si trova analiticamente descritto, con CP_2 specifica indicazione dei dati catastali attuali, nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente grado di giudizio dall'ing. , alle pagg. da 39 Persona_9
a 41, a cui può porsi integrale richiamo.
25. Volgendo alla determinazione del quomodo dividendum sit, per effetto del parziale accoglimento del quarto motivo di impugnazione, questa Corte si farà carico dell'esame delle questioni sollevate con i motivi di gravame dal quinto al
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nono, essenzialmente tesi a denunciare, secondo quanto si evince dall'esposizione che precede, dei vizi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, le cui risultanze sono state recepite dal Tribunale.
Mette conto infatti precisare che, all'esito dell'esame della convenzione di comunione di cui si è dato conto al paragrafo precedente, questa Corte ha ritenuto di integrare la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, commettendo al c.t.u. nominato nel precedente grado una pluralità di quesiti – ulteriori rispetto a quello volto a correggere l'erronea determinazione delle quote relative agli immobili acquistati da prima del matrimonio - sia in Persona_2 ordine alla divisibilità degli immobili, con particolare riferimento al complesso in
LO, sia in ordine all'aggiornamento della stima, quesiti idonei a fornire riscontro alle censure sollevate da con i motivi dal quinto al nono, Parte_1
appunto involgenti l'operato dell'ausiliario giudiziale e i criteri dallo stesso utilizzati nella stima e nel predisporre il progetto di divisione recepito dal Giudice di prime cure.
Segnatamente, in data 10 maggio 2021, proprio in considerazione del tenore dei motivi di impugnazione, questa Corte distrettuale rimetteva la causa sul ruolo, adottando un'ordinanza dal seguente tenore: “letta la convenzione di comunione dei beni stipulata dai coniugi , con atto per notar dell'11 Parte_2 Per_3
gennaio 1978, convenzione a cui ha posto riferimento la parte appellante nell'atto di gravame;
ritenuto che
, in ragione del tenore dei motivi di impugnazione proposti, sia necessario procedere ad un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio, conferendo all'ausiliario già nominato nel giudizio di prime cure, ing. , l'incarico di predisporre– previa Persona_9 verifica dell'attuale appartenenza alle parti in causa dei beni componenti il compendio (cfr. pag.40 dell'atto di impugnazione) ed aggiornata stima all'attualità degli immobili costituenti la massa a dividersi, da compiersi sulla scorta dell'indicazione analitica delle fonti consultate dall'ausiliario ( cfr.
Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5993 del 04/03/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20383 del 26/07/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7961 del 21/05/2003) - un nuovo
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
progetto di divisione, considerando, ai fini della determinazione delle quote, le previsioni della convenzione per notar dell'11 gennaio 1978, e pertanto Per_3 computando come caduti in regime di comunione tra i coniugi e Persona_2
esclusivamente i beni immobili acquisiti da in Persona_1 Persona_2 costanza di matrimonio, e non in epoca antecedente al matrimonio, contratto in data 28 dicembre 1953; ritenuto altresì di dover invitare il nominato ctu a precisare, ai fini della più corretta attribuzione del complesso immobiliare ubicato in LO, se lo stesso presenti una destinazione turistico–alberghiera, quale struttura impiegata a fini ricettivi, e se l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi condividenti, come prospettata dalla parte impugnante, sia tale da incidere, sotto l'aspetto economico - funzionale, sull'originaria destinazione del bene, comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della usuale destinazione ed utilizzazione del bene stesso;
ritenuto di dover invitare il nominato ctu, ove il parziale frazionamento del complesso immobiliare in LO non determini un notevole deprezzamento dello stesso, a redigere due alternativi progetti di divisione, in cui si provveda rispettivamente all'integrale inserimento dello stesso nella quota maggiore ed al parziale frazionamento mediante l'inserimento di una unità immobiliare in ciascuna delle quote minori;
ritenuto di dover invitare il nominato ctu a riferire quanto altro di giustizia, adoperandosi attivamente per una risoluzione conciliativa della controversia;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, nominando ctu l'ing. , affinché Persona_9 provveda all'integrazione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di prime cure sulla scorta dei quesiti che precedono, mandando alla cancelleria di convocare il nominato c.t.u. per l'udienza del 23 giugno 2021” .
A tali quesiti il nominato c.t.u. ha fornito adeguata risposta, nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, all'esito di una lunga e laboriosa attività di indagine tecnica - per la quale il termine originariamente
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concesso è stato ripetutamente prorogato - svoltasi nel contraddittorio tra le parti,
i cui esiti possono senz'altro essere recepiti e fatti propri da questa Corte distrettuale.
In particolare, ferma la rideterminazione delle quote sulla scorta della precitata convenzione di comunione, costituente oggetto del quarto motivo, parzialmente accolto - con conseguente superamento dei profili di criticità segnalati anche nel quinto motivo di gravame, in termini di erronea determinazione delle quote, ad opera dell'ausiliario giudiziale - il nominato c.t.u. è stato anche chiamato a rivalutare le possibili modalità di attribuzione del complesso immobiliare in
LO, a fronte della netta contestazione, contenuta nel sesto motivo di gravame, del progetto di divisione recepito dal Giudice di prime cure, che ha appunto attribuito a titolare della maggior quota, sia dell'intero Persona_1
complesso in LO che in DA.
In particolare - chiamato “a precisare, ai fini della più corretta attribuzione del complesso immobiliare ubicato in LO, se lo stesso presenti una destinazione turistico–alberghiera, quale struttura impiegata a fini ricettivi, e se l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi condividenti, come prospettata dalla parte impugnante, sia tale da incidere, sotto l'aspetto economico - funzionale, sull'originaria destinazione del bene, comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della usuale destinazione ed utilizzazione del bene stesso” – il nominato c.t.u., richiamati i requisiti di tipo soggettivo ed oggettivo previsti, dalla disciplina regionale di settore, per l'avvio e la gestione di un'attività turistico alberghiera, è giunto alla motivata conclusione, sulla scorta delle caratteristiche oggettive delle residenze visionate durante i vari sopralluoghi effettuati, che il complesso immobiliare denominato “Villa Rosa”, presenti una destinazione turistico alberghiera.
Conseguentemente, secondo il circostanziato e condivisibile parere espresso dall'ausiliario, l'attribuzione di singole unità immobiliari ai diversi comunisti incide senza ombra di dubbio sull'aspetto economico-funzionale del complesso,
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comportando un deprezzamento del valore delle singole quote, difficilmente quantificabile.
Il nominato c.t.u. ha altresì segnalato come “il deprezzamento del valore delle quote possa essere (se non quantitativamente calcolato) qualitativamente indicato come “discreto”, “apprezzabile” ma “non severo” e “non eccessivamente rilevante” a condizione di elaborare ed approvare preventivamente - per l'intero complesso di LO - un regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali al fine di disciplinare l'uso delle aree esterne comuni (aree a verde, strade, etc.), delle zone comuni (piscina, forno, parcheggi, lavanderia, reception), degli impianti comuni, (trattamento acque bianche e nere, trattamento acque della piscina, illuminazione, forza motrice, videosorveglianza, etc.), nonché degli appartamenti”.
Sulla scorta del predetto motivato parere dell'ausiliario tecnico, e a fronte della ricorrenza nel caso di specie di una quota di maggiore entità ( ascrivibile a
[...]
deceduta in corso di causa, e da attribuirsi, nel presente giudizio, alla Per_1
sua stirpe, costituita da tutti gli altri condividenti, per quanto di seguito si chiarirà), idonea a ricomprendere l'intero complesso di LO, evitandone il frazionamento, reputa questa Corte senz'altro preferibile, nel presente giudizio - e salva ogni diversa valutazione in occasione della futura divisione della massa di
- confermare in parte qua l'opzione divisionale già adottata dal Persona_1
Giudice di prime cure, recependo il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. alle pagine da 99 a 101 della relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, che appunto prevede l'attribuzione dell'intero complesso turistico- residenziale in LO, denominato Villa Rosa, alla quota A, da assegnarsi a e la distribuzione tra tutte le quote- anche le Persona_1 quote B,C e D, che, essendo uguali, andranno attribuite ai tre germani CP_2
mediante estrazione a sorte – di tutti gli altri beni, ivi compresi quelli ubicati in località DA.
Nel confutare, quanto alle modalità di attribuzione dei beni in LO, le censure svolte da con il sesto motivo di impugnazione, mette conto Parte_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiamare i principi a più riprese affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, in tema di divisione ereditaria, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può in linea di principio ritenersi legittimamente praticabile quando risulti accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso ( cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 14577 del 21/08/2012).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
E' pacifico, infatti, che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (conf. Cass. n. 3635/2007; Cass. n.
14577/2012; Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del 15/12/2016; Cass.sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021).
Inoltre, è stato ripetutamente precisato dalla Corte di legittimità (Cass. n.
7961/2003) che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, come nella fattispecie in esame, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720, cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, risultando idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità, l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (cfr. Cass. n. 15685/2020; Cass. n. 12965/2020; Cass. n. 726/2018).
Posti tali principi, si rileva che nella fattispecie, la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l'intero compendio comune, rappresentato da una pluralità di beni immobili, tra l'altro attribuiti ai condividenti in proporzioni parzialmente disomogenee, per la presenza della maggior quota spettante a (e per essa alla sua stirpe). Persona_1
Va al riguardo precisato, infatti, che, in sede di divisione di una comunione, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. sez. 2, sentenza n. 7700 del 08/09/1994).
Invero, in tema di divisione non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste necessariamente nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione qualora lo stesso comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. (Cass. sez, II, n.15105 del 22.11.2000). Rientra dunque nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. (Cass. sez. II, n.6134 del 12.3.2010).
Ciò tenendo in considerazione che il principio stabilito dall'art. 727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima che deve senz'altro orientare il Giudice, dovendo la decisione di formare i lotti in materia diversa, provvedendo all'attribuzione di un intero immobile ad uno solo dei condividenti, piuttosto che al suo frazionamento, essere adeguatamente motivata.
(Cass.sez. 2, Sentenza n. 16918 del 19/08/2015; Cass. sez. 2, Sentenza n. 16219 del 16/06/2008; Cass. sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011.)
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, appare evidente che la soluzione in questa sede adottata, consentendo di preservare l'integrità del complesso in LO, in ragione della presenza di una quota di maggior valore, senza pregiudicare la formazione di ulteriori quote omogenee, comunque composte da immobili, è ampiamente rispettosa dei principi
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda finora enunziati;
neppure può discorrersi, infatti, di un difetto di divisibilità a fronte della possibilità di una proporzionale ripartizione degli immobili tra tutti i condividenti.
Ad inficiare le conclusioni che precedono, ad avviso di questa Corte, non valgono le argomentazioni svolte da negli scritti conclusionali, tese a Parte_1
sostenere che non si potrebbe tener conto dell'attuale destinazione ricettiva del complesso “Villa Rosa”, in difetto di un formale mutamento di destinazione d'uso, rilevante dal punto di vista catastale;
la possibilità di attribuzione del predetto complesso al titolare di un'unica quota consente infatti nell'attuale fase –
e salvo ogni sviluppo relativo alla successiva divisione della massa facente capo a
– di evitare un indubitabile deprezzamento, sia pure “non Persona_1 severo”, che deriverebbe dal frazionamento, a prescindere dalla destinazione catastale che non rileva ai presenti fini.
Nel fornire riscontro, poi, alle ulteriori contestazioni sollevate dall'impugnante, al settimo, all'ottavo e al nono motivo di gravame, in ordine ai criteri di stima impiegati dall'ausiliario giudiziale - che avrebbe determinato il valore dei beni, non essendo in possesso dei valori reali di mercato, sulla base di elementi privi di riscontro - nonché in ordine all'operato del Giudice di prime cure, che avrebbe recepito i valori di stima risalenti al 23 gennaio 2007, data del deposito della relazione peritale, senza procedere ad un doveroso aggiornamento, nonostante alla data di pubblicazione della sentenza, risalente al 7 aprile 2011, fossero decorsi oltre quattro anni, è sufficiente richiamare le risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente grado, ove il nominato c.t.u. ha, sulla scorta dei quesiti commessigli, provveduto ad aggiornare la stima del compendio ereditario, chiarendo i criteri impiegati e fornendo analitico e motivato riscontro alle osservazioni svolte al riguardo tra le parti.
In particolare, esponendo analiticamente, alle pagg. 28 e seguenti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, i criteri seguiti al fine di conoscere il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari componenti la massa a dividersi, all'attualità ed in condizioni di ordinarietà e di libero mercato, il nominato c.t.u. ha precisato di aver fatto applicazione del criterio di stima per
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comparazione (stima sintetica) con altre unità immobiliari aventi caratteristiche similari, di cui sia noto il prezzo unitario o il valore stimato.
Gli immobili da stimare sono stati dunque “confrontati con altri simili per:
a) fattori intrinseci quali l'ubicazione, la consistenza dei locali, la funzionalità, la distribuzione, l'orientamento, l'altezza, il grado delle rifiniture, i servizi, le dipendenze, lo stato generale di manutenzione e di conservazione degli immobili, nonché la conformità dell'immobile alle leggi urbanistico-edilizie (concessione edilizia, abitabilità etc.);
b) fattori estrinseci quali le dimensioni del nucleo abitativo, il clima e la salubrità della zona, la densità abitativa e delle costruzioni all'intorno, l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto, dei servizi primari di elettricità, di telefonia, di gas, di acqua, di fognature, la rispondenza della zona a particolari esigenze ed abitudini locali per la residenza, per l'esercizio di professioni, arti, commercio ecc., nonché le caratteristiche del mercato immobiliare.”
A tal fine, l'ausiliario, secondo quanto specificato alla pagina 30 della relazione di consulenza, ha condotto un'indagine presso pubblici uffici (Ufficio Tecnico del
Comune di Avellino e del comune di LO (SA) e Ufficio Tecnico Erariale di
Avellino), agenzie ed operatori immobiliari, nonché operatori del settore edile, per acquisire dati relativi ai prezzi di vendita per immobili similari nella stessa zona e/o in altre analoghe.
Ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato dei fabbricati in oggetto, ha proceduto alla determinazione della superficie convenzionale complessiva degli stessi, mediante l'applicazione di adeguati “coefficienti di ragguaglio”, allo scopo di rendere omogenee (confrontabili) tra loro superfici che non presentano le stesse caratteristiche: destinazione, utilizzo, rifiniture, luminosità, panoramicità, etc.
Tali criteri di stima appaiono pienamente adeguati al risultato da raggiungere, alla luce del principio secondo cui “in materia di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale”, termine quest'ultimo che, anche per la sua derivazione etimologica dal latino
"venum", ovvero vendita, richiama inequivocabilmente il valore di mercato dei
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda beni stessi con riferimento alla loro natura, ubicazione e consistenza ( cfr., in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23496 del 31/10/2006)
Il procedimento impiegato dall'ausiliario, infatti, lungi dall'integrare il ricorso a criteri di stima non rispondenti alla previsione legislativa e quindi idonei ad alterare la corretta determinazione del valore dei beni oggetto di divisione ( come, ad esempio, ritenuto dalla precitata Cass. n. 23496/2006 per il riferimento alla rendita catastale, che introduce un criterio valido soltanto a fini fiscali, e per il criterio della capitalizzazione della rendita derivante da un possibile fitto, che, pur essendo inerente al dato della possibile utilizzazione degli immobili, si rivela comunque estraneo al valore venale di essi) concreta semplicemente un metodo, senz'altro appropriato, per pervenire alla più corretta determinazione del valore di mercato dei cespiti, avendo l'ausiliario impiegato, proprio al fine di apprendere il valore venale dei beni a dividersi, una pluralità di fonti.
Il combinato impiego dei dati forniti dall'UTE (Ufficio Tecnico Erariale) di
Avellino e dell'ufficio tecnico di Avellino e di LO e dei dati appresi attraverso indagini del mercato locale, eseguite dal c.t.u., integra senz'altro un attendibile parametro di riferimento, ove solo si consideri che l'Agenzia delle
Entrate gestisce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), proprio allo scopo di garantire la trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi all'Agenzia stessa nel campo dei processi di stima degli immobili, mediante una banca dati delle quotazioni immobiliari, integrante rilevazione indipendente, sull'intero territorio nazionale, delle quotazioni dei valori immobiliari e delle locazioni.
All'esito degli opportuni sopralluoghi, poi, i dati acquisiti dall'ausiliario sono stati adeguati alle caratteristiche concrete dei singoli immobili, in termini di stato di conservazione, età e destinazione d'uso, aumentando o diminuendo i dati di partenza.
Ciò in quanto, come precisato dal c.t.u. alle pagine 62 e 63 della relazione di consulenza, l'impiego delle quotazioni OMI nell'ambito delle attività di stima conferisce indicazioni di “larga massima” al tecnico estimatore.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Proprio sulla scorta di tale premessa, l'ausiliario ha precisato, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalla difesa di in ordine alla CP_2 stima delle aree esterne destinate a posti auto del complesso di LO, ribadite anche negli scritti conclusionali, che con riferimento a tali aree non è possibile, in considerazione della specificità dei luoghi, limitarsi a recepire le predette quotazioni OMI. Il ctu ha infatti al riguardo chiarito che “il complesso “Villa
Rosa” si trova lungo la SS 373 per LO, a metà strada circa tra l'intersezione della SS 373 con la SS 163 Amalfitana (a valle) ed il centro di LO (a monte).
Percorrendo la SS 373 per LO a partire dalla intersezione della detta Statale con la SS 163 (Amalfitana) non vi sono aree destinate alla sosta. Pertanto, disporre anche di una piccola area da destinare a parcheggio costituisce un valore aggiunto notevole per gli immobili dei quali essa costituisce pertinenza.
Questa circostanza può far lievitare il valore di tali aree fino ad attingere livelli significativi, indipendentemente dalle quotazioni OMI.” (cfr. pag. 63 della relazione di consulenza tecnica.)
Quanto, poi, all'osservazione – ribadita da anche negli scritti Parte_1 conclusionali - relativa alla insufficienza delle ricerche eseguite dall'ausiliario giudiziale per procedere alla stima dell'immobile in LO, va in primo luogo osservato che le indagini di mercato dell'ausiliario giudiziale, tenuto a fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, in punto di prezzi di acquisto degli atti di compravendita, non richiedono la necessaria allegazione degli atti di compravendita degli immobili similari.
Nel rispondere specificamente al rilievo formulato sul punto dalla medesima
, il nominato c.t.u. ha poi indicato, alla pag. 68, lett. d), della Parte_1
relazione di consulenza tecnica, le fonti consultate per pervenire al suo convincimento, chiarendo di aver acquisito, oltre alle tabelle dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, informazioni presso tre agenzie immobiliari di cui ha indicato gli indirizzi, di cui due con sede in Avellino ed una in Amalfi, alla piazza
Municipio.
26. Infine, fornendo riscontro alla richiesta in tal senso formulata dalla difesa di
, deve senz'altro escludersi che in questa sede possa pervenirsi alla CP_2
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda divisione della massa facente capo a madre degli altri Persona_1
condividenti, che si sono costituiti anche nella qualità di suoi eredi, che risulta deceduta nel corso del presente grado di appello.
Infatti, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 cod. civ., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. ( cfr. in termini, Cass. sez. 2, Sentenza n. 11762 del 29/10/1992).
Dispone, infatti, l'art. 469 c.c. che "quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi". Inoltre, l'art. 726, comma 2, c.c., prevede che "eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote".
In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi. ( Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019).
Non è, dunque, prevista, in linea di principio, l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno della stirpe, non potendo derogarsi a tale regola se non col consenso di tutti i condividenti (Cass. sez. 2, sentenza n. 3894 del 07/09/1977).
Ne caso di specie, non solo un tale consenso non è configurabile, avendo l'appellante manifestato al riguardo la sua opposizione, ma neppure appare concepibile, dal punto di vista processuale, che a una tale divisione si proceda nel
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda presente grado di giudizio, in violazione dell'art. 345 c.p.c., quando ormai il thema decidendum e probandum risultano irretrattabilmente delineati.
27. Sulla scorta di tutti i rilievi svolti ai paragrafi precedenti, si impone pertanto l'approvazione del secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. alle pagine da 99 a 101 della relazione di consulenza tecnica, mediante la previsione di quattro quote, la prima ( quota A), di maggior valore, da assegnare alla stirpe di e le altre tre (quote B, C, e D) da estrarre a sorte, Persona_1 all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, tra i germani
, operando il criterio dell'estrazione a sorte - previsto dall'art. 729 cod. CP_2 civ.- nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
Le quote di cui al predetto progetto sono così composte:
1) QUOTA “A”: intero complesso turistico-residenziale in LO (SA) denominato “VILLA
ROSA” Appartamenti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, oltre aree esterne e servizi comuni;
appartamento in Avellino via Tagliamento n. 36/E, P7, scala B, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326)/44; appartamento in Avellino alla via Tagliamento n. 36/E, PS1, scala A, in catasto fg. 34 p.lla 18 (ex 326)/45; appartamento in Avellino via Tagliamento n.36/E, PS1, scala A, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326)/46;
diritti di proprietà su box auto in Avellino via Campane n. 1, PS3, in catasto fg.
37 p.lla 714/79; porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1466/3 (tettoia e deposito);
Tot. quota “A”: € 6.086.400,00 Quota ideale: € 6.236.851,66 Conguaglio da ricevere € 150.451,66
2) QUOTA “B”:
porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17, p.lla n. 1052 (capannone e area esterna);
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 39 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tot. quota “B”: € 1.170.000,00; quota ideale : € 1.045.167,78; conguaglio da dare
€ 124.832,22;
3) QUOTA “C”: appartamento in Avellino via Tagliamento n.36/E, P7, scala A, in catasto fg. 34
p.lla 18 (ex 326) /28; appartamento in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, scala A, in catasto fg, n.
34, p.lla 18 (ex 326)/47; autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/55; porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1051/2 (capannone e uffici);
porzione del complesso industriale a DA (AV), in catasto fg. 17, p.lla n.
1466/2 (capannone);
Tot. quota “C”: € 1.030.100,00; quota ideale: € 1.045.167,78; conguaglio da ricevere: € 15.067,78;
4) QUOTA “D”: autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/51; autorimessa in Avellino via Tagliamento n. 36/E, PS1, in catasto fg. 34 p.lla 18
(ex 326)/57; appartamento in Avellino via Tarantino n. 4, PT, in catasto fg. 35 p.lla 45/1; diritti di proprietà su appartamento in Avellino via Mancini n. 52, P5, in catasto fg. 37 p.lla 714/41; diritti di proprietà su appartamento mansardato in Avellino via Mancini n. 52, P6, in catasto fg. 37 p.lla 714/43;
porzione del complesso industriale in DA (AV), in catasto fg. 17 p.lla
1051/1 (capannone e uffici); ricavato della vendita all'asta locali c.so Vittorio Emanuele: € 34.155,00;
Tot. quota “D”: € 1.085.855,00, quota ideale: € 1.045.167,78, conguaglio da dare
€ 40.687,22.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 40 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Atteso che le quote ideali differiscono da quelle reali, si rendono infatti necessari opportuni conguagli in denaro (dare e/o avere), nei termini precisati per ciascuna quota.
Quanto alle modalità di corresponsione dei conguagli, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 2009, a cui ha posto riferimento pure il
Giudice di prime cure, secondo cui, in caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro – nel caso di specie gli assegnatari, da determinarsi all'esito del sorteggio, della quota B) e della quota C)- non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti del proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali in argomento, ha aderito alla dottrina occupatasi della questione, secondo la quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che dove prestarlo ed a favore degli altri condividenti.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente. Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita. Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando, ad avviso della Corte di Cassazione, si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 41 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda posizione del coerede debitore, in alterazione dell'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e così realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito. Inoltre la solidarietà, ove imposta, costituirebbe contraddizione al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei condividenti. Con la divisione si mira al frazionamento della massa ereditaria, a sciogliere il vincolo tra i comunisti. Sarebbe contraddittorio ritenere l'insorgere di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha escluso espressamente per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Per escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, ma ciò perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne' possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori. Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva, perché manca l'identità' della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè la maggiore attribuzione ricevuta.
Al sorteggio dovrà procedersi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 791 c.p.c., quando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza.
Il versamento dei conguagli dovrà essere eseguito, nei limiti degli importi sopra indicati a credito e a debito per ciascuna quota, in favore di Persona_1 assegnataria della quota A), e del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota C, a carico dei condividenti che all'esito del sorteggio risulteranno assegnatari delle quote B) e D).
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 42 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
28. E' evidentemente inammissibile, infine, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., il decimo motivo di impugnazione, riguardante la domanda di rendiconto.
Invero, disattendendo la domanda riconvenzionale, come proposta da Pt_1
nel giudizio di prime cure - tesa ad invocare il riconoscimento dei frutti
[...]
in ragione della gestione esclusiva dei cespiti ad opera di , per il CP_2 periodo antecedente il sequestro, che si assumeva svolta, senza ulteriori specificazioni, “in certi periodi e per certi beni” “attraverso la G.F.
[...]
- il Giudice di prime cure ha osservato che una tale Parte_5 domanda non era stata nemmeno riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che comunque non era emerso dall'istruttoria che il predetto germano o altri dei condividenti avessero avuto la gestione o il godimento esclusivi di tutti o parte dei beni caduti in successione, e che pertanto fossero tenuti alla resa dei conti.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante , senza in alcun Parte_1
modo farsi carico di confutare tali statuizioni - pur intitolando il decimo motivo
“il rigetto della domanda di rendiconto. Erroneità”- sembra invece dolersi delle modalità di gestione dei beni in pendenza del sequestro giudiziario, e cioè per il periodo, successivo a quello dedotto nella comparsa di costituzione relativa al primo grado di giudizio, in cui la custodia dei beni era stata concordemente affidata dai condividenti a . CP_2
La contestazione svolta al riguardo, tuttavia, non è suscettibile di effettivo apprezzamento, in difetto di una adeguata descrizione degli addebiti in concreto mossi all'amministratore.
Infatti, facendo seguito alla generica affermazione secondo cui i rendiconti trimestrali presentati, neppure specificamente indicati dal punto di vista temporale
– se non mediante un riferimento esemplificativo a quelli relativi all'anno 2010 - non indicherebbero in maniera sufficientemente chiara e precisa le modalità di impiego delle rendite per le spese comuni, l'appellante conclude il motivo formulando una “riserva di esporre analiticamente le ragioni per le quali il conto finale della gestione non può essere approvato”.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 43 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Una tale riserva, con ogni evidenza, contrasta con il principio di specificità, cristallizzato anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, con conseguente inammissibilità del motivo, superflua ogni altra considerazione.
Da ciò consegue, in ragione dei rilievi sopra esposti, ed in difetto di adeguate censure di merito sollevate sul punto, il rigetto della domanda di rendiconto proposta nel giudizio di primo grado.
29. Infine, neppure può condividersi la censura di cui all'undicesimo motivo, tesa a denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure autorizzato, in mancanza di un'esplicita richiesta delle parti, la trascrizione della sentenza.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la previsione di cui all'art. 2646 c.c. che impone non solo la trascrizione delle divisioni, ma anche dei “provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti” e dei “verbali di estrazione a sorte delle quote”.
30. Deve inoltre procedersi alla rideterminazione delle spese di lite relative al doppio grado, per effetto della declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in applicazione del principio secondo cui, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021).
Invero, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976; Cass. sez.
6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 44 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez.
2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez.
2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
Conseguentemente, le spese del doppio grado relative alla domanda di divisione, dovranno porsi a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in quanto correlate alla concreta determinazione della massa ereditaria e alla stima dei beni ( Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018). Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. sez. 2, n.
19577 del 24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore di ciascuna delle parti condividenti, tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del processo, e del valore della massa a dividersi, pari ad € 9.372.355,00, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM
n.147/2022, nella misura minima, tenuto conto del tenore delle difese svolte e della prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di riferimento.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alle spese correlate alla domanda di rendiconto, che ha visto contrapposti, da un lato, Parte_1
e dall'altro e la società appellata, rappresentati dai medesimi CP_2 difensori. La relativa liquidazione, commisurata ai compensi minimi in considerazione della limitata attività difensiva svolta con riferimento a tale domanda, non potrà che seguire, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza di , e andrà commisurata al valore indeterminato della relativa Parte_1
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 45 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda domanda, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n.147/2022.
Le spese del giudizio di primo grado nei confronti del chiamato , CP_4
contumace nel presente grado, in applicazione dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, possono restare integralmente compensate
Le spese di consulenza tecnica, relative sia al primo grado di giudizio che al presente grado- come liquidate con separato decreto- vanno poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.573/2011 del Tribunale di Avellino, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'impugnazione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, provvedendo nel merito in ordine alle domande proposte nel giudizio di primo grado, approva e dichiara esecutivo, nei termini indicati in parte motiva, il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. ing. alle pagine da 99 a 101 della Persona_9
relazione di consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate;
2) Per l'effetto, assegna alla stirpe di (e cioè ai suoi eredi Persona_1 CP_2
, e ) la quota A) e dispone procedersi
[...] Parte_1 Controparte_1 all'assegnazione mediante estrazione a sorte tra , e CP_2 Controparte_1
delle quote B), C), e D) descritte in parte motiva e alle pagg. 100 e Parte_1
101 della consulenza tecnica depositata in data 28 maggio 2025;
3) Dispone che il sorteggio avvenga all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza;
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 46 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4) Dispone che il versamento dei conguagli avvenga, in favore di Persona_1
assegnataria della quota A), nei limiti dell'importo di € 150.451,66, e a favore del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota C, nei limiti dell'importo di € 15.067,78, a carico del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota B), nei limiti dell'importo di €124.832,22 e a carico del condividente che all'esito del sorteggio risulterà assegnatario della quota D), nei limiti dell'importo di € 40.687,22;
5) Rigetta la domanda di rendiconto proposta da nel giudizio di Parte_1
primo grado;
6) Pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al giudizio di primo grado che liquida: a) in favore della stirpe dell'attrice ( composta da Persona_1 CP_2
, e ) in € 200,00 per spese ed € 41.691,00 per
[...] Parte_1 Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
b) in favore di , nell'importo di € Parte_1
41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di CP_2
nell'importo di € 41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di CP_1
nell'importo di € 41.691,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle
[...] spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al presente grado che liquida:
a) in favore di , nell'importo di € 400,00 per esborsi ed € 37.351,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di nell'importo di € CP_2
37.351,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di Controparte_1 nell'importo di € 37.351,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 47 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio Parte_1
grado relative alla domanda di rendiconto, in favore dell'appellato e CP_2 della società appellata, che liquida complessivamente, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 4.996,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Compensa le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra e Controparte_1
; CP_4
10) Pone le spese di consulenza tecnica relative ad entrambi i gradi- come liquidate con separati decreti - a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2394/2011 - Sentenza
- 48 -