TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8744 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 26914/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'AGO CHIARA e CO BATTAGLIA, con elezione di domicilio in VIA BARTOLOMEO CARACCIOLO 30 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A. DE CP_2 GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: naspi CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6-12-2024, l'istante in epigrafe, esponeva di avere presentato in data 1-10-2024 domanda per il riconoscimento dell'indennità NASpI, sul presupposto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro intercorso per il periodo dal 23-3-2024 al 30-9-2024 alle dipendenze della società Lavoro s.r.l.; che la domanda era stata rigettata per mancata comunicazione dei redditi presunti da lavoro autonomo per l'anno 2024; che nell'anno 2024 non aveva percepito alcun reddito e sussistevano tutti i presupposti di legge per l'erogazione del beneficio. Dedotto che il prescritto procedimento amministrativo aveva dato esito infruttuoso l'istante ha dunque chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta per il periodo dall'1-10-2024 con condanna al pagamento dei ratei conseguenti, oltre accessori e spese. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio spiegando plurime eccezioni;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
***** La domanda è procedibile essendo documentato l'esaurimento del procedimento amministrativo. Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene l'esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto idonei alla corretta instaurazione del contraddittorio su tutti i punti della domanda. E', infine, infondata l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639 del 1970, così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.d), punto 1, della l. 111/2011. L'azione giudiziale risulta presentata entro il termine annuale, anche considerando il periodo massimo di esperimento del procedimento amministrativo. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione trattandosi di prestazione maturata a decorrere dall'anno 2024. La domanda nel merito è fondata. Brevemente è utile ricordare che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Nella specie, è documentato (v. C2 storico ed estratto contributivo) che il ricorrente è in possesso dei CP_ requisiti dianzi indicati -peraltro- neppure contestati dalla difesa dell' CP_
L' ha negato la prestazione assumendo che il ricorrente aveva omesso di comunicare, entro il termine di legge, il reddito presunto per l'anno 2024, in relazione alla carica di “amministratore unico di impresa individuale”.
Va premesso che l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo” Nell'interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' CP_2 della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024 e da ultimo Cass. n. 22921 del 19/08/2024). Sempre secondo la Suprema Corte non può essere condiviso l'opposto convincimento per il quale, prevedendo testualmente l'art. 10, comma 1, che l'obbligo di comunicazione gravi sull'assicurato che
“intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell'assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un'attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall'art. 14 prel. c.c.. In primis, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di
“iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di CP_2 prestazione il reddito annuo previsto”. Proprio per ciò, deve ribadirsi che l'applicazione della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell'assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all' il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro CP_2 autonomo, rappresenta un risultato coerente con un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'“intenzione del legislatore”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com'è d'uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). Ciò posto, deve tuttavia escludersi che le anzidette disposizioni possano trovare applicazione al caso di specie, in cui l'odierno ricorrente non ha, invero, intrapreso alcuna attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, risultando, piuttosto essere titolare unicamente della carica di amministratore di società a responsabilità limitata (v. visura camerale in atti). Al riguardo, va ribadito che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni o a responsabilità limitata sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. né, a fortiori, tra quelli di lavoro
2 subordinato di cui all'art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito (Cass. S.U. n. 1545 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 285 del 2019 e 345 del 2020). A non diverse conclusioni induce la previsione di cui all'art. 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”, atteso che – come dianzi s'è visto – la previsione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che è proprio ciò che, nella specie, non sussiste. Argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. n. 6500 del 2003; da ultimo Cass. n. 6933 del 2024 cit. nonché Cass. n. 22921 del 19-8-2024). Non potendo, in definitiva, trovare applicazione la decadenza di cui al citato art. 10, va dichiarato il diritto CP_ dell'istante all'indennità NASpI dall'1-10-2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione del beneficio per il periodo di legge da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara il CP_ diritto dell'istante all'indennità NASpI dall'1-10-2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione in suo favore del predetto beneficio per il periodo di legge da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € CP_2 2041,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
3
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 26914/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'AGO CHIARA e CO BATTAGLIA, con elezione di domicilio in VIA BARTOLOMEO CARACCIOLO 30 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A. DE CP_2 GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: naspi CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6-12-2024, l'istante in epigrafe, esponeva di avere presentato in data 1-10-2024 domanda per il riconoscimento dell'indennità NASpI, sul presupposto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro intercorso per il periodo dal 23-3-2024 al 30-9-2024 alle dipendenze della società Lavoro s.r.l.; che la domanda era stata rigettata per mancata comunicazione dei redditi presunti da lavoro autonomo per l'anno 2024; che nell'anno 2024 non aveva percepito alcun reddito e sussistevano tutti i presupposti di legge per l'erogazione del beneficio. Dedotto che il prescritto procedimento amministrativo aveva dato esito infruttuoso l'istante ha dunque chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta per il periodo dall'1-10-2024 con condanna al pagamento dei ratei conseguenti, oltre accessori e spese. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio spiegando plurime eccezioni;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
***** La domanda è procedibile essendo documentato l'esaurimento del procedimento amministrativo. Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene l'esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto idonei alla corretta instaurazione del contraddittorio su tutti i punti della domanda. E', infine, infondata l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639 del 1970, così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.d), punto 1, della l. 111/2011. L'azione giudiziale risulta presentata entro il termine annuale, anche considerando il periodo massimo di esperimento del procedimento amministrativo. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione trattandosi di prestazione maturata a decorrere dall'anno 2024. La domanda nel merito è fondata. Brevemente è utile ricordare che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Nella specie, è documentato (v. C2 storico ed estratto contributivo) che il ricorrente è in possesso dei CP_ requisiti dianzi indicati -peraltro- neppure contestati dalla difesa dell' CP_
L' ha negato la prestazione assumendo che il ricorrente aveva omesso di comunicare, entro il termine di legge, il reddito presunto per l'anno 2024, in relazione alla carica di “amministratore unico di impresa individuale”.
Va premesso che l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo” Nell'interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' CP_2 della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024 e da ultimo Cass. n. 22921 del 19/08/2024). Sempre secondo la Suprema Corte non può essere condiviso l'opposto convincimento per il quale, prevedendo testualmente l'art. 10, comma 1, che l'obbligo di comunicazione gravi sull'assicurato che
“intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell'assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un'attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall'art. 14 prel. c.c.. In primis, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di
“iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di CP_2 prestazione il reddito annuo previsto”. Proprio per ciò, deve ribadirsi che l'applicazione della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell'assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all' il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro CP_2 autonomo, rappresenta un risultato coerente con un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'“intenzione del legislatore”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com'è d'uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). Ciò posto, deve tuttavia escludersi che le anzidette disposizioni possano trovare applicazione al caso di specie, in cui l'odierno ricorrente non ha, invero, intrapreso alcuna attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, risultando, piuttosto essere titolare unicamente della carica di amministratore di società a responsabilità limitata (v. visura camerale in atti). Al riguardo, va ribadito che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni o a responsabilità limitata sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. né, a fortiori, tra quelli di lavoro
2 subordinato di cui all'art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito (Cass. S.U. n. 1545 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 285 del 2019 e 345 del 2020). A non diverse conclusioni induce la previsione di cui all'art. 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”, atteso che – come dianzi s'è visto – la previsione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che è proprio ciò che, nella specie, non sussiste. Argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. n. 6500 del 2003; da ultimo Cass. n. 6933 del 2024 cit. nonché Cass. n. 22921 del 19-8-2024). Non potendo, in definitiva, trovare applicazione la decadenza di cui al citato art. 10, va dichiarato il diritto CP_ dell'istante all'indennità NASpI dall'1-10-2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione del beneficio per il periodo di legge da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara il CP_ diritto dell'istante all'indennità NASpI dall'1-10-2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione in suo favore del predetto beneficio per il periodo di legge da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € CP_2 2041,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
3