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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1135 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1 tivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone CP_1 udio in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n.34, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 3194/2023 il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del lavoro, accolse la domanda spiegata da volta ad ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricol base di ulteriori 18 giornate lavorative svolte nel corso dell'anno 2020. Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
31.10.2023, chiedendone la riforma. Col primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale all'uopo rilevando che l'azione giudiziaria era stata esercitata oltre il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.639/70. Deduce, in particolare, l' che al era stata liquidata la prestazione in CP_2 CP_1 data 1.6.2021 e che, pertanto, i e di dec applicabile alla fattispecie era quello previsto e dall'ultimo comma del citato art. 47 D.P.R. n.639/70. Col secondo motivo assume che controparte non avesse fornito prova delle giornate asseritamente lavorate e valorizzate nell'estratto contributivo.
ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Deve, anzitutto, disattendersi l'eccezione preliminare sollevata dal in CP_1 memoria secondo cui sarebbe intervenuta acquiescenza da parte dell' in ragione Pt_1 del fatto che:
Pag.
1 - l' , dopo il deposito della sentenza di primo grado avvenuto il 28.9.2023 e CP_2 ancor prima di proporre appello, ha provveduto al pagamento delle spese processuali;
- l' in data 4.10.2023 in sede di riesame ha accolto “in autotutela la domanda, CP_2 corrispondendo, ad integrazione della prestazione, con valuta 12/10/2023 l'ulteriore somma di
€543,08 …”: Al riguardo non sembra ozioso osservare che l'acquiescenza alla sentenza consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Tale non è certamente la spontanea esecuzione della decisione di primo grado che, a ben vedere, è comportamento, stante la provvisoria esecutività della sentenza, non comprovante alcunchè se non la volontà di evitare una eventuale esecuzione forzata, con ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, che il titolo potrebbe legittimare (cfr. Cass. 13293/2014). In ogni caso, posto che dagli atti invocati dall'appellato a sostegno della propria tesi non si traggono elementi univoci circa la volontà dell'Istituto di prestare acquiescenza alla sentenza (provvisoriamente esecutiva), assorbente di ogni altra considerazione, nel merito, è il fatto che l' ha interposto appello il 31.10.2023 e, all'odierna udienza, Pt_1 insistendo nelle conclusioni già spiegate nell'atto di gravame, ha precisato di aver
“provveduto al pagamento di quanto statuito in sentenza soltanto in forza della sua provvisoria esecutività, senza alcun riconoscimento del debito accertato dalla stessa sentenza” (cfr. verbale in atti).
Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di gravame. All'uopo, occorre prendere le mosse dal tenore dell'art. 47 del D.P.R. n.639/70.
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovver data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_3 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il termine di decadenza applicabile alla fattispecie, ai sensi del 3° comma del citato art. 47, è quello annuale (e non triennale), posto che l'assegno per la disoccupazione
Pag.2 agricola e per il nucleo familiare costituiscono una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (cfr. Cass. n. 12073/2003). Tale termine, in base a quanto disposto dal 2° comma del medesimo art. 47, decorre alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. In concreto, dunque, il termine complessivo di decadenza, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è pari al massimo ad un anno più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere il ricorso CP_2 stesso). E' opportuno precisare, poi, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che la decadenza in esame è di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la eventuale tardiva presentazione del ricorso amministrativo non può spostare in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. Né può rilevare, a tal fine, che il provvedimento di rigetto sia intervenuto tardivamente o che il ricorso amministrativo non sia stato deciso giacchè, per quanto fin qui esposto, tali evenienze non possono determinare una rimessione in termini ai fini della tempestiva proposizione dell'azione in giudizio. Ed è appena il caso di ribadire - sul solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12718 del 2009 – che “nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”. Ciò posto, è incontroverso tra le parti che il presentò il 28.1.2021 la CP_1 domanda all' per il pagamento della prestazione o di causa rapportata allo Pt_1 svolgimento di n.83 giornate lavorative svolte nel 2020. Con provvedimento dell'1.6.2021 l' liquidò la prestazione computando Pt_1 soltanto 65 giornate. Il non vedendosi liquidate le ulteriori giornate dichiarate, in data 19.10.2022 CP_1 intraprese l'azione giudiziaria. Orbene, ritiene la Corte che al caso di specie debba senz'altro applicarsi l'ultimo comma dell'art.47 del D.P.R. n.639/1970 (comma introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. D del D.L. n.98/2011) secondo cui “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Pag.3 L'opzione adottata dal primo Giudice (secondo cui al caso di specie andasse applicato il termine decadenziale di complessivi anni 1 e giorni 300) non trova, invero, alcun conforto e riscontro nel chiaro tenore della dianzi citata disposizione normativa che, diversamente da quanto stabilito nel comma secondo, individua nel “riconoscimento parziale della prestazione” il dies a quo di decorrenza del termine annuale di decadenza. Conseguentemente, al momento del deposito del ricorso giudiziario (19.10.2022), il termine di un anno decorrente dall'1.6.2021 (data di liquidazione parziale della prestazione) era già trascorso, con conseguente operare della eccepita decadenza. Né contrari argomenti, si osserva, possono trarsi dal fatto – dedotto in memoria dall'appellato - che il datore di lavoro avrebbe tardivamente inviato le denunce delle ulteriori giornate lavorative e che, pertanto, si tratterebbe di un mero “errore di calcolo o di mancato riconoscimento di giornate lavorative”. Sul punto, invero, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che “… a seguito della nuova normativa dell'adempimento parziale di cui al D.L. n.98 del 2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale - perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 - si deve legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni, incidenti sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico, già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all' in detto momento …. Si parla invece di CP_2 rideterminazione della prestazione previdenziale nei operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica)….” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 20.10.2016 n.21319). Nel caso che occupa, tuttavia, non vengono affatto in rilievo “fattori sopravvenuti” giacchè tale non può reputarsi il tardivo invio, ad opera del datore di lavoro, delle denunce mensili relative all'ulteriore periodo oggetto di causa. Ciò perché la domanda amministrativa si fondava sull'effettivo svolgimento, nel corso del 2020, di 83 giornate lavorative e, pertanto, su tali presupposti di fatto l' CP_2 previdenziale venne chiamato a pronunciarsi (come, poi, ha fatto nel giugn riconoscendo e liquidando soltanto 65 giornate). Ad ogni evidenza, dunque, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa era ben chiaro il perimetro entro il quale l' doveva svolgere CP_2 l'istruttoria amministrativa e, ovviamente, in essa era compre e) l'accertamento dell'attività lavorativa di natura subordinata siccome affermata dal lavoratore. In siffatto contesto, quindi, la tardiva produzione delle denunce mensili ad opera del datore di lavoro (e, specularmente, il loro eventuale mancato invio) è un fatto che non ha nulla a che vedere con il “fattore sopravvenuto” citato dalla giurisprudenza di legittimità collocandosi esso, semmai, su un terreno di carattere meramente probatorio che, in quanto tale, non è idoneo a modificare in alcun modo il bene della vita (per come) originariamente richiesto che, nella fattispecie, era e rimane il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione a n.83 giornate lavorative svolte nel 2020. In questo senso, del resto, depone lo stesso messaggio n.1166 del 16.3.2018 Pt_1 prodotto dall'appellato, che, proprio per il caso di liquidazione parziale, prevede espressamente l'onere di proposizione dell'azione giudiziaria entro un anno in presenza di
“incompletezza dei dati contributivi ai fini della misura dell'indennità di disoccupazione agricola (ad es. trasmissione tardiva di DMAG o altra contribuzione non accreditata)”. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, l'appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e le domande spiegate dal nel ricorso CP_1 introduttivo di primo grado rigettate.
Pag.4 3) In applicazione dell'art. 152 c.p.c., l'appellato va dichiarato non tenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3194/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta le domande spiegate da CP_1
col ricorso introduttivo di primo grado.
[...] Dichiara che parte appellata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non è tenuta alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' Parte_1 Palermo 6 novembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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