CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 461/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 12.02.2025, e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciccone del Foro di Lanciano ed elettivamente do- miciliata presso il suo studio in Ortona (CH), Corso Vittorio Emanuele II n.
131, come da procura alle liti prodotta nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, riformi integralmente la sentenza n. 359/2023 del Tribunale di Vasto del 16.11.2023, resa nel procedimento portante R.G. n. 78/2021, non notificata, confermando l'impugnata ordinanza- ingiunzione n. DPC017/442 del 16.12.2020 emessa dalla . Parte_1
Con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed ono- rari di lite del doppio grado”.
L'appellata così conclude: “Voglia l'On.le Corte: - nel merito in via princi- pale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla per tutte le ragioni esposte;
- sempre nel merito, per Parte_1
tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e infon- datezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia; - con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
359/2023, pubblicata il 16.11.2023 all'esito del giudizio n. 78/2021 RG, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto l'opposizione proposta da condannando l' al rimborso delle spe- CP_1 CP_2 se processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n.
DPC017/442 del 16.12.2020, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) Persona_1 la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.010,00 prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 7 del 22.03.2016 elevato
2 dall'ARTA sulla scorta del rapporto di prova n. PE/000222/16 e del verbale di prelievo delle acque di scarico n. 4 del 26.01.2016, relativo allo scarico pro- veniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente, sito nel Comune di Cupello in località “Crocetta”) dei limiti di emissione in acque superficiali fissati dalla Tab. 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro
Escherichia Coli.
1.1 Nello spiegare opposizione, la aveva contestato l'applicazione della CP_1
Tabella 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, assumendo che l'impianto per cui è causa era, al momento del sopralluogo e del prelievo, privo di autorizza- zione ed adibito al solo trattamento delle acque reflue urbane, per cui era te- nuto al rispetto unicamente di quanto indicato nella Tabella 1 della richiamata normativa, che alcun limite prevede per il parametro Escherichia Coli;
aveva quindi contestato la legittimità del campionamento, poiché effettuato con mo- dalità istantanea anziché con media ponderata su un arco di 24 ore, lamentan- do, infine, la stessa idoneità dell' ad eseguire l'accertamento, trattando- CP_3
si di soggetto non accreditato.
1.2 Si costituiva la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'avversa opposi- zione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, il
Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa all'applicazione di parametri di cui alla Tabella 3, All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006, sull'assorbente rilievo che l'impianto di depurazione per cui è causa è volto al trattamento di acque reflue urbane ed era, al momento del sopralluogo, privo di autorizzazione, poiché scaduta;
richiamato, inoltre, quanto statuito dall'art. 6 L.R. 31/2010 e dal punto 1.1 del citato Allegato 5, e specificato che i valori limite della ri- chiamata Tabella 3 non troverebbero in ogni caso applicazione, a prescindere dalla effettiva portata dell'impianto (ovvero, se a servizio o meno di un ag- glomerato superiore ai 2000 abitanti equivalenti, circostanza rimasta priva di prova) ha ravvisato l'applicabilità delle sole Tabelle 1 e 2, che alcun limite di
3 emissione prevedono per il parametro in questione. Ha poi aggiunto che, sulla scorta del verbale di prelievo, l'impianto de quo deve ritenersi finalizzato al trattamento di soli reflui urbani e non anche industriali, attesa l'assenza di prova da parte della non potendosi desumere detta caratteristica dal Pt_1 solo dettato dell'art. 74 D.Lgs. 152/2006, né tantomeno dalla precedente auto- rizzazione ormai scaduta.
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato dunque il prov- vedimento impugnato e, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione, ha po- sto le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha interposto appello la la quale, Parte_1
con unico motivo, lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs.
152/2006 in relazione agli artt. 101 e 74, nonché al punto 1.1 dell'All.5, parte
III.
2.1 Sinteticamente, a parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe in primo luogo violato l'art. 101 D.Lgs. 152/2006, secondo il quale tutti gli scarichi so- no tenuti al rispetto dei limiti previsti nell'All. 5, parte III TU Ambientale;
in secondo luogo, avrebbe erroneamente qualificato lo scarico in questione che, in base al dettato dell'art. 74 della normativa in parola, andava ritenuto com- prensivo anche di acque reflue industriali, in quanto finalizzato al trattamento di “acque costituite dal miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue in- dustriali ovvero meteoriche di dilavamento”, derivanti dall'intero insediamen- to urbano. Il primo giudice, pertanto, avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità della Tabella 3 sulla scorta di quanto precisato nel punto1.1 dell'All. 5, il cui riferimento alle acque urbane andava inteso – secondo una interpretazione improntata al principio di precauzione e finalizzata alla tutela del bene giuridico protetto – alle sole acque “pure” e non anche a quelle “mi- ste”, derivanti dal “miscuglio tanto di acque di derivazione urbana, quanto di acque di derivazione industriale”. Evidenziata, infine, l'irrilevanza della man- canza di autorizzazione, dovendo i predetti limiti essere rispettati da ogni tipo
4 di scarico, e la sussistenza dell'elemento soggettivo, dovendo il gestore con- trollare secondo diligenza e prudenza l'impianto e la qualità dello scarico, la ha insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con Pt_1 conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Ha resistito al gravame l'originaria opponente, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.02.2025, la Corte decide come appresso.
5. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato, per le ragioni di se- guito illustrate.
5.1 Giova premettere che, come risulta dal verbale di accertamento di illecito amministrativo e contestazione n. 07/16: - in data 26.01.2016 veniva eseguito un sopralluogo presso l'impianto di depurazione sito in località Crocetta nel
Comune di Cupello con prelievo di campione di acqua di scarico effettuato nel pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immis- sione nel corpo idrico recettore (modalità di campionamento istantaneo – mo- tivazione del sopralluogo: attività di vigilanza); - il referto analitico di detto campione evidenziava il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3, All.
5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 relativamente al parametro Escherichia Coli.
5.2 Quanto alla qualificazione di tale scarico, dagli atti non è rinvenibile alcun elemento dal quale dedurre se l'impianto in questione sia a servizio o meno di un agglomerato superiore ai 2000 a.e., mentre è certo che lo stesso riguardi reflui urbani, come desumibile sia dal verbale di prelievo del 26.01.2016, sia dalle determine provinciali di autorizzazione.
5.3 È pacifico, inoltre, che lo scarico, al momento del sopralluogo, fosse privo di autorizzazione poiché quella rilasciata con determina n. 728 del 10.05.2011 era scaduta, come specificato sia nel richiamato verbale di prelievo, sia nella nota di trasmissione dello stesso da parte dell' (all. 1 Regione). CP_3
5 6. Ciò premesso, e prendendo le mosse dall'art. 74 D.Lgs. 152/2006, va chia- rito che detta norma definisce acque reflue urbane le “acque reflue domestiche
o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.
6.1 Possono dunque distinguersi due principali categorie di acque reflue, rap- presentate da quelle domestiche e da quelle industriali, che possono o meno concorrere nella categoria composita e non omogenea delle acque reflue ur- bane, la quale – accomunata dalla caratteristica del convogliamento dei reflui in fognatura – può essere costituita da sole acque reflue domestiche o da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali o da un mi- scuglio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento o da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento.
6.2 La disciplina statuale degli scarichi delle acque reflue (in corpi d'acqua superficiali, quale quello che ci occupa) è, con particolare riferimento ai valori limite il cui superamento è sanzionato dagli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, contenuta nell'Allegato 5 alla parte III del sopraccitato D.Lgs. cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 101. Il punto 1.1. di tale allegato 5, in merito alla disciplina degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue ur- bane, dispone che essi “devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto… Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2… Devono inoltre essere ri- spettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”. Il successivo punto 1.2.1 ribadisce che “gli scarichi di acque reflue industriali
6 in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni”.
In sintesi:
- la tabella 1 indica i limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane con potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti facendo riferi- mento solo ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi;
- la tabella 2 indica ulteriori limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, prendendo in considerazione i parametri fosforo totale ed azoto totale;
- la tabella 3 contiene, invece, indicazioni concernenti 51 parametri senza al- cuna specificazione della potenzialità in a.e. degli impianti di provenienza de- gli scarichi.
6.3 Secondo quanto disposto dall'allegato 5 in esame, deve, dunque, rilevarsi che: a) gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui siano convogliate solo acque reflue domestiche devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, peraltro riferite ai soli impianti aventi una potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (non trovando disciplina statuale, quanto ai limiti di emis- sione, gli impianti di trattamento di reflui domestici con potenzialità inferiore, come confermato anche dalla circostanza che pure le tabelle dell'allegato rela- tive al numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un ade- guato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trat- tamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai
2000 abitanti equivalenti);
b) solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell'impianto di tratta- mento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue in- dustriali lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di ta- bella 3.
7 6.4 Quanto alla normativa regionale, viene in rilievo la L.R. 31/2010, la quale ha provveduto a regolamentare la materia in attuazione del D.Lgs. 151/2006, ed il cui art. 6 prevede la disciplina in materia di scarico di reflui urbani esclu- sivamente domestici generati da un agglomerato con carico inferiore a 2000 abitanti equivalenti. In particolare, il comma 1 della richiamata norma dispone che: “gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenien- ti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, in- stallazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata tabella C”. A conferma di quanto appena osservato, il successivo comma 2 del medesimo art. 6 chia- risce che “qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma
1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato”.
6.5 Alla luce di quanto sopra illustrato, va dunque rilevato che, ai fini che oc- cupano, appare dirimente, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie, la previa identificazione circa la natura dello scari- co in questione, ossia se quest'ultimo concerna i soli reflui urbani di origine domestica ovvero anche reflui industriali.
6.6 Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è rinvenibile, nel compendio istruttorio, alcun elemento che consenta di accertare che nell'impianto di trattamento da cui furono prelevati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti comprendenti reflui industriali, e che per- tanto il relativo scarico (recapitante in corpo idrico superficiale) dovesse ri- spettare i limiti previsti dalla più volte ricordata Tabella 3. D'altronde, in tutte le determine di autorizzazione prodotte dalla così come pure nel Pt_1 verbale di prelievo, si fa esclusivamente riferimento alle “acque urbane” senza alcuna ulteriore specificazione, mentre alcun valore può rivestire l'autorizzazione rilasciata alla nella quale sarebbe espressamente previ- CP_1
8 sto il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, All. 5 D.Lgs. 152/2006), in quan- to era ormai scaduta al momento dell'accertamento effettuato dall' . CP_3
6.7 Come già in plurime occasioni affermato da questa Corte, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, infatti (Cass. civile, sez. II, n.
5122/2011), il giudizio in esame si configura come un giudizio rivolto all'ac- certamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimen- to che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'op- ponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posi- zione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
6.8 All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento ammini- strativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità rela- tivamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle rego- le ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contesta- zioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbli- go si pone a carico della P.A. L'opposizione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo che ha irrogato la sanzione né mira all'accertamento
9 della legittimità dell'atto amministrativo, ma della responsabilità dell'oppo- nente.
7. In conclusione, dovendo ritenersi applicabili al caso di specie unicamente le norme di emissione riportate nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, che alcun li- mite prevedono per il parametro Escherichia Coli, l'appello va rigettato, re- stando assorbita ogni altra questione, il cui scrutinio non potrebbe condurre a conclusione diversa.
8. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parame- tri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria e riduzione di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara- ta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente riget- tato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
10