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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2374/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti FIDALMA CHIACCHIERINI e RENATO ARSENI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. VOLPINI ALBERTO
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2380/2022 pubblicata in data 15/9/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via principale, previa dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti depositati in primo grado da controparte, in quanto tardivamente prodotti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento/cessazione del rapporto intimato al signor in data 7 gennaio 2020, e/o annullare Parte_1 il menzionato recesso datoriale per le motivazioni innanzi esposte ovvero per le ragioni illecite indicate in narrativa e/o per la natura discriminatoria e ritorsiva dello stesso e/o per la tardività delle contestazioni disciplinari e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al ripristino del rapporto di lavoro e alla reimmissione dell'odierno appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno in misura pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata di diritto o della somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia, dal giorno della cessazione del rapporto sino a quello dell'effettiva reintegrazione/ripristino ed, in ogni caso, nella misura minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in-dicata nel ricorso proposto in primo grado ovvero riconoscendo al lavoratore ogni ulteriore e/o diversa tutela prevista per legge nel caso di specie. Con condanna altresì della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- in via subordinata, previa dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti depositati in primo grado da controparte, in quanto tardivamente prodotti, accertare e dichiarare la nullità e/o
2 l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento/cessazione del rapporto intimato al signor Pt_1 in data 7 gennaio 2020, e/o annullare il menzionato
[...] provvedimento di recesso per le ragioni esposte in narrativa ovvero in quanto, nel caso in esame, non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta e/o per la tardività delle contestazioni disciplinari e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva – ai sensi dell'art 8 L. n. 604/66 – nella misura massima stabilità dalla legge, ovvero riconoscendo al lavoratore ogni ulteriore e/o diversa tutela prevista per legge nel caso di specie. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
-In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile o comunque tardivo.
-nel merito in via principale rigettare integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado
-in ogni caso condannare l'appellante alle spese di soccombenza (…) da versare allo scrivente difensore il quale si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.9.2022, , dipendente Parte_1 della dal 1°.
7.2018 al 7.1.2020 presso il punto Controparte_1 vendita di cucine ed elettrodomestici di Roma, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel V livello CCNL Commercio, ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda del ricorrente volta ad l'accertamento della natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento e la tardività delle contestazioni, con condanna della
3 resistente al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per i calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali o, in subordine, nella misura prevista dall'art. 8 l. n. 604/1966.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità e infondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente:
- negato la natura discriminatoria del licenziamento, ritenendo fondati gli assunti di parte datoriale sugli addebiti mossi al lavoratore nella gestione dei contratti di vendita e per i messaggi denigratori posti in essere dal nei confronti dei propri colleghi, sulla base della Pt_1 documentazione prodotta dalla società che avrebbe dovuto invece essere dichiarata inammissibile, stante la costituzione tardiva della società, in violazione delle preclusioni operanti nel rito lavoro, avendo il ricorrente chiesto termine per esame solo in via prudenziale;
- ritenuta raggiunta la prova, di cui è onerata parte datoriale, della sussistenza delle circostanze poste a fondamento dell'atto di recesso, non allegate nella memoria e non dimostrate neppure sulla base della prova testimoniale dalla quale non sono emersi fatti imputabili direttamente al sicché in assenza di altri motivi il licenziamento Pt_1 sarebbe da ritenersi ritorsivo e discriminatorio, poiché intimato come reazione alla segnalazione da parte del lavoratore della necessità di disporre di un documento fiscale in fase di consegna della merce;
- respinto l'eccezione di tardività della contestazione, riguardante contratti la cui esecuzione, a causa degli errori attribuiti al nella Pt_1
4 seconda metà del 2019 non era stata ancora completata, salvo uno.
Assume l'appellante che dalle e-mail citate dallo stesso giudicante
(documentazione, comunque, non ammissibile per le ragioni sopra esposte) emergerebbe che la società era a conoscenza dei fatti addebitai in un periodo di tempo compreso tra i due mesi e oltre un anno prima dell'invio delle lettere di contestazione, con conseguente applicabilità dell'art. 18, IV comma, L. n. 300/1970.
* * *
Va premesso che quanto devoluto al giudizio di appello riguarda esclusivamente l'oggetto del licenziamento, poiché la statuizione di rigetto sulla domanda di inquadramento nel superiore I livello CCNL
Commercio, con correlativa condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno.
In materia di utilizzabilità o meno della documentazione prodotta con la costituzione tardiva e dei limiti di utilizzo dei poteri officiosi del giudice nell'acquisizione dei documenti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte (v. Cass. 14110/2002). Ne discende un principio generale di inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva.
Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una
5 tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art.
437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti" (Cass. 21.12.2006 n. 27286).
La Corte di Cassazione è tornata sull'argomento, sollecitata dal ricorso di un lavoratore che lamentava la circostanza per la quale il Giudice di secondo grado, nel decidere sull'appello avverso la decisione del
Tribunale, aveva posto a fondamento della decisione alcuni documenti che, al contrario, non potevano essere utilizzati perché tardivamente depositati dalla convenuta, la quale si era costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine (dieci giorni) di cui all'art. 416 Cpc.
Il Giudice di legittimità, nell'accogliere il ricorso sul punto, riferisce che
<Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine
(Cass. n. 8924/2015)>>.
Nel caso di specie è pacifico che i documenti siano stati prodotti unitamente alla memoria di costituzione tardivamente depositata e tuttavia il Tribunale li ha acquisiti ritenendoli indispensabili ai fini della decisione, utilizzando i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale "nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di e causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di
6 appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento." (conf. a Cass. sez. lav. n. 12856/2010; 21006 /15).
Con la memoria di costituzione parte convenuta in primo grado ha perso posizione specifica sui motivi di ricorso, esponendo le proprie difese – che nono soggette a decadenza – e adempiendo all'onere imposto dall'art. 416 c.p.c. che preclude, nei casi di tardività della costituzione, esclusivamente la possibilità di proporre domande riconvenzionali, le eccezioni di processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova con il contemperamento, per questi ultimi, previsto dall'art. 421 c.p.c., nei termini di cui s'è detto.
Il primo giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato il deposito tardivo e ha chiesto termine per esaminare la documentazione.
Orbene, ritiene, in ogni caso, il Collegio che anche volendo ritenere le suddette produzioni inammissibili e la contestazione della tardività della costituzione estesa, benché non esplicitamente, anche alla inammissibilità dei documenti e la richiesta di esame meramente prudenziale, in caso di eventuale acquisizione dei documenti, occorre rilevare che i fatti oggetto della documentazione in questione riguardanti il comportamento del ricorrente nella gestione delle vendite che avevano provocato le criticità che la società ha posto a fondamento del recesso, oltre che indispensabili ai fini del decidere (e sui quali lo stesso ricorrente ha instaurato il contraddittorio contestandoli, sia pure genericamente), erano cristallizzati nelle due contestazioni del 9 e del
23 dicembre 2023 (quest'ultima prodotta dallo stesso ricorrente) e descritti nella memoria di costituzione.
7 Deve conseguentemente rilevarsi, con carattere assorbente, che anche a non voler utilizzare la documentazione prodotta tardivamente, i fatti come esposti nelle contestazioni (la prima pacificamente pervenuta la ricorrente alla quale risponde con le giustificazioni e la seconda prodotta in giudizio dal medesimo) e riportati nella memoria di costituzione, non sono stati oggetto di contestazione alcuna, né in sede di giustificazioni, né in sede giurisdizionale con il ricorso introduttivo e pertanto devono ritenersi per accertati, essendosi limitato parte ricorrente con il ricorso di primo grado a sostenere l'illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio e per tardività degli addebiti, solo genericamente contestati, non posti in discussione sotto il profilo fattuale del verificarsi degli eventi così come descritti dalla controparte.
Si osserva, quanto alla qualificazione del provvedimento espulsivo, che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo, accomunati dal motivo illecito determinante dell'atto recessivo, si distinguono in ragione del fatto che il primo prescinde dalla situazione personale del lavoratore, essendo intimato con riguardo al sesso, alla razza, alla religione, a motivi politici ed altre condizioni simili, mentre quello ritorsivo ha consistenza soggettiva e personale, risultando determinato da ragioni vendicative, quale frutto di tensioni ed ostilità nei confronti del singolo, con portata eziologica esclusiva.
Tuttavia, nel primo caso può integrare un licenziamento discriminatorio anche il licenziamento comminato per liberarsi del lavoratore in ragione di una caratteristica legata alla sua personalità complessivamente intesa In tale ipotesi è comunque onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di tutti quei fattori che “devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria”; deve cioè dimostrare di avere subito il licenziamento a causa di un fattore legato alla sua personalità latu sensu intesa, cioè di essere esposto al cd. fattore di rischio cioè quello che lo mette in condizioni meno favorevoli rispetto a un lavoratore che
8 si trovi in condizioni analoghe ma che non sia portatore dello stesso, e il collegamento con l'atto risolutivo (tra le tante in tema di onere probatorio cfr. Cass. sez. III, 28.3.2022 n. 9870).
Le motivazioni addotte dal datore di lavoro, attinenti ad episodi autonomi e autonomamente rilevanti come riconosciuto dalla sentenza impugnata – non soggetta a censure sul punto – escludono la connotazione ritorsiva o discriminatoria del licenziamento, configurabile, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'intento della ritorsione costituisca l'unico motivo determinate il recesso datoriale.
Non può, peraltro, non sottolinearsi come gli elementi offerti a sostegno della natura discriminatoria del recesso siano stati genericamente formulati, in riferimento alle “rimostranze il ricorrente manifestava nel mese di settembre del 2019… attinenti alla necessità di avere un documento fiscale in fase di consegna della merce”, le quali dovrebbero dimostrare “chiaramente come il datore di lavoro volesse
“punire” il lavoratore per aver preteso di operare in piena regolarità”, allegazioni del tutto carenti di indicazioni circostanziate in termini di luogo, di tempo e di individuazione del soggetto interlocutore e prive di ogni supporto probatorio, essendo del tutto irrilevante che la società abbia proceduto nel medesimo periodo ad assumere altro dipendente.
Anche il motivo sulla tardività della contestazione appare infondato.
Il primo giudice, sulla base degli atti esaminati, ha potuto verificare che gli addebiti riguardavano contratti la cui esecuzione non era stata ancora completata nella seconda metà del 2019, ad eccezione del cliente che ha ottenuto la cucina completa, sull'ordinativo del Per_1 luglio 2018, il 5 aprile 2019.
Giova a questo punto riportare i dati – non contestati - di cui ai singoli addebiti per i quali sono indicati i riferimenti temporali:
- Per la cliente (contratto 19.12.2018) il montaggio non Parte_2 era ancora completato alla data della contestazione (9.12.2023);
9 - Per la cliente (contratto 25.7.2018) il montaggio era Parte_3 iniziato il 21.11.2018 e completato il 5.4.2019;
- Per i clienti – (contratto 25.5.2019) l'ordine è stato Pt_4 Pt_5 annullato per errori nelle misurazioni e per la antieconomicità dei lavori che sarebbero serviti a rimediarli;
- Per il cliente a causa di errori negli ordinativi, gli Persona_2 interventi sono stati molteplici l'ultimo dei quali il 30.9.2019;
- Per il cliente , a seguito di errori relativi al montaggio Persona_3 del 30.10.2018, il lavoro è stato concluso solo a fine luglio 2019;
- per il cliente (contratto 11.7.2019) per orrori negli Per_4 ordinativi il montaggio è stato eseguito nei giorni 6 e 7.12.2019;
- per il cliente (contestazione del 23.12.2019), a fronte Persona_5 dell'acquisto perfezionato il 1.9.2010, a causa degli errori riportati in contestazione, il montaggio si è concluso il 16.12.2019;
- Infine, la contestazione riguardante l'invio all'agente Controparte_2 di messaggi denigratori facenti riferimento a presunti furti da
[...] parte di venditori della società riguardano le giornate dei 25 e
26.11.2019, addebito riproposto con la seconda contestazione del
23.12.2019 in riferimento alla reiterazione di analogo comportamento posto in essere nei giorni 10,11,12,16 e 17 dicembre 2019.
Come noto, il principio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo anche cospicuo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, ovvero tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati.
Non pare al Collegio che i tempi necessari per l'accertamento dei fatti descritti, tenuto conto dei periodi di compimento delle fasi di consegna
10 e montaggio, possano aver leso il diritto di difesa del lavoratore, tenuto conto anche del fatto che diversi addebiti si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre 2019, quindi del tutto prossimi alla data di contestazione, nonché dello spazio temporale concedibile al datore di lavoro di valutare unitariamente il complesso dei fatti e delle circostanze, al fine di verificarne la sussistenza e la gravità ai fini della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'atto di recesso.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo secondo le tariffe vigenti, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2374/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti FIDALMA CHIACCHIERINI e RENATO ARSENI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. VOLPINI ALBERTO
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2380/2022 pubblicata in data 15/9/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via principale, previa dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti depositati in primo grado da controparte, in quanto tardivamente prodotti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento/cessazione del rapporto intimato al signor in data 7 gennaio 2020, e/o annullare Parte_1 il menzionato recesso datoriale per le motivazioni innanzi esposte ovvero per le ragioni illecite indicate in narrativa e/o per la natura discriminatoria e ritorsiva dello stesso e/o per la tardività delle contestazioni disciplinari e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al ripristino del rapporto di lavoro e alla reimmissione dell'odierno appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno in misura pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata di diritto o della somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia, dal giorno della cessazione del rapporto sino a quello dell'effettiva reintegrazione/ripristino ed, in ogni caso, nella misura minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in-dicata nel ricorso proposto in primo grado ovvero riconoscendo al lavoratore ogni ulteriore e/o diversa tutela prevista per legge nel caso di specie. Con condanna altresì della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- in via subordinata, previa dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti depositati in primo grado da controparte, in quanto tardivamente prodotti, accertare e dichiarare la nullità e/o
2 l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento/cessazione del rapporto intimato al signor Pt_1 in data 7 gennaio 2020, e/o annullare il menzionato
[...] provvedimento di recesso per le ragioni esposte in narrativa ovvero in quanto, nel caso in esame, non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta e/o per la tardività delle contestazioni disciplinari e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva – ai sensi dell'art 8 L. n. 604/66 – nella misura massima stabilità dalla legge, ovvero riconoscendo al lavoratore ogni ulteriore e/o diversa tutela prevista per legge nel caso di specie. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
-In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile o comunque tardivo.
-nel merito in via principale rigettare integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado
-in ogni caso condannare l'appellante alle spese di soccombenza (…) da versare allo scrivente difensore il quale si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.9.2022, , dipendente Parte_1 della dal 1°.
7.2018 al 7.1.2020 presso il punto Controparte_1 vendita di cucine ed elettrodomestici di Roma, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel V livello CCNL Commercio, ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda del ricorrente volta ad l'accertamento della natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento e la tardività delle contestazioni, con condanna della
3 resistente al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per i calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali o, in subordine, nella misura prevista dall'art. 8 l. n. 604/1966.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità e infondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente:
- negato la natura discriminatoria del licenziamento, ritenendo fondati gli assunti di parte datoriale sugli addebiti mossi al lavoratore nella gestione dei contratti di vendita e per i messaggi denigratori posti in essere dal nei confronti dei propri colleghi, sulla base della Pt_1 documentazione prodotta dalla società che avrebbe dovuto invece essere dichiarata inammissibile, stante la costituzione tardiva della società, in violazione delle preclusioni operanti nel rito lavoro, avendo il ricorrente chiesto termine per esame solo in via prudenziale;
- ritenuta raggiunta la prova, di cui è onerata parte datoriale, della sussistenza delle circostanze poste a fondamento dell'atto di recesso, non allegate nella memoria e non dimostrate neppure sulla base della prova testimoniale dalla quale non sono emersi fatti imputabili direttamente al sicché in assenza di altri motivi il licenziamento Pt_1 sarebbe da ritenersi ritorsivo e discriminatorio, poiché intimato come reazione alla segnalazione da parte del lavoratore della necessità di disporre di un documento fiscale in fase di consegna della merce;
- respinto l'eccezione di tardività della contestazione, riguardante contratti la cui esecuzione, a causa degli errori attribuiti al nella Pt_1
4 seconda metà del 2019 non era stata ancora completata, salvo uno.
Assume l'appellante che dalle e-mail citate dallo stesso giudicante
(documentazione, comunque, non ammissibile per le ragioni sopra esposte) emergerebbe che la società era a conoscenza dei fatti addebitai in un periodo di tempo compreso tra i due mesi e oltre un anno prima dell'invio delle lettere di contestazione, con conseguente applicabilità dell'art. 18, IV comma, L. n. 300/1970.
* * *
Va premesso che quanto devoluto al giudizio di appello riguarda esclusivamente l'oggetto del licenziamento, poiché la statuizione di rigetto sulla domanda di inquadramento nel superiore I livello CCNL
Commercio, con correlativa condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno.
In materia di utilizzabilità o meno della documentazione prodotta con la costituzione tardiva e dei limiti di utilizzo dei poteri officiosi del giudice nell'acquisizione dei documenti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte (v. Cass. 14110/2002). Ne discende un principio generale di inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva.
Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una
5 tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art.
437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti" (Cass. 21.12.2006 n. 27286).
La Corte di Cassazione è tornata sull'argomento, sollecitata dal ricorso di un lavoratore che lamentava la circostanza per la quale il Giudice di secondo grado, nel decidere sull'appello avverso la decisione del
Tribunale, aveva posto a fondamento della decisione alcuni documenti che, al contrario, non potevano essere utilizzati perché tardivamente depositati dalla convenuta, la quale si era costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine (dieci giorni) di cui all'art. 416 Cpc.
Il Giudice di legittimità, nell'accogliere il ricorso sul punto, riferisce che
<Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine
(Cass. n. 8924/2015)>>.
Nel caso di specie è pacifico che i documenti siano stati prodotti unitamente alla memoria di costituzione tardivamente depositata e tuttavia il Tribunale li ha acquisiti ritenendoli indispensabili ai fini della decisione, utilizzando i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale "nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di e causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di
6 appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento." (conf. a Cass. sez. lav. n. 12856/2010; 21006 /15).
Con la memoria di costituzione parte convenuta in primo grado ha perso posizione specifica sui motivi di ricorso, esponendo le proprie difese – che nono soggette a decadenza – e adempiendo all'onere imposto dall'art. 416 c.p.c. che preclude, nei casi di tardività della costituzione, esclusivamente la possibilità di proporre domande riconvenzionali, le eccezioni di processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova con il contemperamento, per questi ultimi, previsto dall'art. 421 c.p.c., nei termini di cui s'è detto.
Il primo giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato il deposito tardivo e ha chiesto termine per esaminare la documentazione.
Orbene, ritiene, in ogni caso, il Collegio che anche volendo ritenere le suddette produzioni inammissibili e la contestazione della tardività della costituzione estesa, benché non esplicitamente, anche alla inammissibilità dei documenti e la richiesta di esame meramente prudenziale, in caso di eventuale acquisizione dei documenti, occorre rilevare che i fatti oggetto della documentazione in questione riguardanti il comportamento del ricorrente nella gestione delle vendite che avevano provocato le criticità che la società ha posto a fondamento del recesso, oltre che indispensabili ai fini del decidere (e sui quali lo stesso ricorrente ha instaurato il contraddittorio contestandoli, sia pure genericamente), erano cristallizzati nelle due contestazioni del 9 e del
23 dicembre 2023 (quest'ultima prodotta dallo stesso ricorrente) e descritti nella memoria di costituzione.
7 Deve conseguentemente rilevarsi, con carattere assorbente, che anche a non voler utilizzare la documentazione prodotta tardivamente, i fatti come esposti nelle contestazioni (la prima pacificamente pervenuta la ricorrente alla quale risponde con le giustificazioni e la seconda prodotta in giudizio dal medesimo) e riportati nella memoria di costituzione, non sono stati oggetto di contestazione alcuna, né in sede di giustificazioni, né in sede giurisdizionale con il ricorso introduttivo e pertanto devono ritenersi per accertati, essendosi limitato parte ricorrente con il ricorso di primo grado a sostenere l'illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio e per tardività degli addebiti, solo genericamente contestati, non posti in discussione sotto il profilo fattuale del verificarsi degli eventi così come descritti dalla controparte.
Si osserva, quanto alla qualificazione del provvedimento espulsivo, che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo, accomunati dal motivo illecito determinante dell'atto recessivo, si distinguono in ragione del fatto che il primo prescinde dalla situazione personale del lavoratore, essendo intimato con riguardo al sesso, alla razza, alla religione, a motivi politici ed altre condizioni simili, mentre quello ritorsivo ha consistenza soggettiva e personale, risultando determinato da ragioni vendicative, quale frutto di tensioni ed ostilità nei confronti del singolo, con portata eziologica esclusiva.
Tuttavia, nel primo caso può integrare un licenziamento discriminatorio anche il licenziamento comminato per liberarsi del lavoratore in ragione di una caratteristica legata alla sua personalità complessivamente intesa In tale ipotesi è comunque onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di tutti quei fattori che “devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria”; deve cioè dimostrare di avere subito il licenziamento a causa di un fattore legato alla sua personalità latu sensu intesa, cioè di essere esposto al cd. fattore di rischio cioè quello che lo mette in condizioni meno favorevoli rispetto a un lavoratore che
8 si trovi in condizioni analoghe ma che non sia portatore dello stesso, e il collegamento con l'atto risolutivo (tra le tante in tema di onere probatorio cfr. Cass. sez. III, 28.3.2022 n. 9870).
Le motivazioni addotte dal datore di lavoro, attinenti ad episodi autonomi e autonomamente rilevanti come riconosciuto dalla sentenza impugnata – non soggetta a censure sul punto – escludono la connotazione ritorsiva o discriminatoria del licenziamento, configurabile, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'intento della ritorsione costituisca l'unico motivo determinate il recesso datoriale.
Non può, peraltro, non sottolinearsi come gli elementi offerti a sostegno della natura discriminatoria del recesso siano stati genericamente formulati, in riferimento alle “rimostranze il ricorrente manifestava nel mese di settembre del 2019… attinenti alla necessità di avere un documento fiscale in fase di consegna della merce”, le quali dovrebbero dimostrare “chiaramente come il datore di lavoro volesse
“punire” il lavoratore per aver preteso di operare in piena regolarità”, allegazioni del tutto carenti di indicazioni circostanziate in termini di luogo, di tempo e di individuazione del soggetto interlocutore e prive di ogni supporto probatorio, essendo del tutto irrilevante che la società abbia proceduto nel medesimo periodo ad assumere altro dipendente.
Anche il motivo sulla tardività della contestazione appare infondato.
Il primo giudice, sulla base degli atti esaminati, ha potuto verificare che gli addebiti riguardavano contratti la cui esecuzione non era stata ancora completata nella seconda metà del 2019, ad eccezione del cliente che ha ottenuto la cucina completa, sull'ordinativo del Per_1 luglio 2018, il 5 aprile 2019.
Giova a questo punto riportare i dati – non contestati - di cui ai singoli addebiti per i quali sono indicati i riferimenti temporali:
- Per la cliente (contratto 19.12.2018) il montaggio non Parte_2 era ancora completato alla data della contestazione (9.12.2023);
9 - Per la cliente (contratto 25.7.2018) il montaggio era Parte_3 iniziato il 21.11.2018 e completato il 5.4.2019;
- Per i clienti – (contratto 25.5.2019) l'ordine è stato Pt_4 Pt_5 annullato per errori nelle misurazioni e per la antieconomicità dei lavori che sarebbero serviti a rimediarli;
- Per il cliente a causa di errori negli ordinativi, gli Persona_2 interventi sono stati molteplici l'ultimo dei quali il 30.9.2019;
- Per il cliente , a seguito di errori relativi al montaggio Persona_3 del 30.10.2018, il lavoro è stato concluso solo a fine luglio 2019;
- per il cliente (contratto 11.7.2019) per orrori negli Per_4 ordinativi il montaggio è stato eseguito nei giorni 6 e 7.12.2019;
- per il cliente (contestazione del 23.12.2019), a fronte Persona_5 dell'acquisto perfezionato il 1.9.2010, a causa degli errori riportati in contestazione, il montaggio si è concluso il 16.12.2019;
- Infine, la contestazione riguardante l'invio all'agente Controparte_2 di messaggi denigratori facenti riferimento a presunti furti da
[...] parte di venditori della società riguardano le giornate dei 25 e
26.11.2019, addebito riproposto con la seconda contestazione del
23.12.2019 in riferimento alla reiterazione di analogo comportamento posto in essere nei giorni 10,11,12,16 e 17 dicembre 2019.
Come noto, il principio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo anche cospicuo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, ovvero tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati.
Non pare al Collegio che i tempi necessari per l'accertamento dei fatti descritti, tenuto conto dei periodi di compimento delle fasi di consegna
10 e montaggio, possano aver leso il diritto di difesa del lavoratore, tenuto conto anche del fatto che diversi addebiti si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre 2019, quindi del tutto prossimi alla data di contestazione, nonché dello spazio temporale concedibile al datore di lavoro di valutare unitariamente il complesso dei fatti e delle circostanze, al fine di verificarne la sussistenza e la gravità ai fini della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'atto di recesso.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo secondo le tariffe vigenti, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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