TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Naseddu e Federico Marrucci Parte_1 ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato Rossella CP_1
Quarta resistente nonché contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato Silvia CP_2
Nannizzi e dell'avv. Giacinto Grieco resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3 agosto 2022 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 06220229001959766000 per euro 35.227,02 notificata in data 16 luglio 2022, con cui
[...]
della provincia di Lucca le intimava il pagamento di importi risultanti da 4 cartelle Controparte_3 di pagamento per crediti , ovvero: nn. 06220150018683428000, 06220170007014823000, CP_2
06220170010147610000 e 06220190000760434000, nonché da 12 avvisi di addebito dell' ovvero nn. CP_1
36220140001279290000, 36220140002264282000, 36220140002823502000, 36220150000197241000,
36220150000832166000, 36220160000598235000, 36220160001807740000, 36220170000805242000,
36220180000483866000, 36220180001900302000, 36220190000628003000 e 36220190001879758000.
La ricorrente lamentava la mancanza di motivazione dell'intimazione, ossia il carente riferimento ai ruoli esattoriali ed alla esecutività dei medesimi;
lamentava, altresì, la nullità derivata dell'intimazione di
1 pagamento, poiché, in mancanza della notifica delle cartelle e degli AVA, non poteva dirsi legittimamente portata a termine la procedura di formazione del ruolo quale unico titolo esecutivo abilitante all'esecuzione forzata. Sempre con riferimento al mancato perfezionamento della formazione del titolo esecutivo, eccepiva l'intervenuta decadenza del potere di agire in via esecutiva;
infine, ma solo limitando espressamente la eccezione agli AVA con numeri finali 290, 282, 502, 241 e166, la ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa. Rassegnava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la nullità derivata e/o
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, ivi compresa la condanna delle controparti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare atti esecutivi/cautelari
o di quanto gli venisse coattivamente prelevato, con rivalutazioni di interessi come per legge”.
Si costituiva l' producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di addebito e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso in quanto gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e pertanto erano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
sottolineava che controparte non aveva esteso il contraddittorio nei confronti dell , unico soggetto legittimato Controparte_3 passivo sotto il profilo della contestazione dei vizi formali dell'atto di intimazione di pagamento impugnato e pertanto per tali profili chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva l' eccependo la decadenza di parte ricorrente dall'impugnazione delle cartelle per CP_2 mancato rispetto dei termini prescritti a pena di decadenza, di 40 giorni dalle notifiche degli atti medesimi per quanto riguarda le eccezioni attinenti al merito delle pretese, e di 20 giorni dalle notifiche medesime, per quanto riguarda i vizi formali delle cartelle. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva per ciò che riguarda i vizi formali dell'intimazione di pagamento, essendo l'unico Controparte_3 soggetto contraddittore circa tali vizi.
Alla prima udienza parte opponente contestava sotto vari profili la documentazione prodotta dalle controparti. Eccepiva, inoltre, la tardività della costituzione in giudizio dell e la decadenza dalla CP_1 produzione documentale in merito alle notifiche degli atti impositivi. Le parti convenute, di contro, evidenziavano che, avendo l'opponente presentato in data 21.7.2022 domanda di rateizzazione per tutti i debiti di cui all'intimazione oggetto di impugnazione, doveva ritenersi acquiescente rispetto alla intimazione medesima.
Nella memoria autorizzata del 12.1.2024 l'opponente, sempre fondando la propria eccezione sulla mancata prova della notifica degli atti impositivi, ha altresì eccepito la prescrizione per quanto riguarda le cartelle con numeri finali 428 e 823 e per gli AVA con numeri finali 235, 740 e 242. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa con scambio di note scritte e decisa come da dispositivo.
***
2 Il ricorso è parzialmente fondato
In primo luogo, va respinta l'eccezione proposta da e , relativa alla presentazione da parte CP_1 CP_2 della ricorrente di un piano di rateizzazione per tutti i debiti contenuti nell'intimazione di pagamento opposta.
Per giurisprudenza costante, infatti, la proposizione di una domanda di rateizzazione non priva la parte della autonoma facoltà di impugnare l'atto impositivo o esecutivo, dovendosi assegnare a tale domanda soltanto funzione di evitare l'esecuzione forzata (cfr. Cass. ord. n. 10094/2023; Cass. ord. n. 33948/2023;
Cass. ord. n. 28753/2020).
Passando all'esame delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, queste sono, salvo quanto appresso si dirà circa l'eccepita prescrizione, relative alla regolarità della procedura esecutiva, come risultante nella intimazione di pagamento opposta, dovendosi quindi qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c. e ciò anche nella parte relativa alla nullità “derivata” dalla asserita mancata notificazione degli atti impositivi presupposti.
A tale proposito, il Giudicante richiama quanto da ultimo affermato da Cass. Ord. 12 febbraio
2024, n. 3870: “Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta
l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti,
l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez.
2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017,
3 Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi,
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007,
Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del
12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n.
2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5,
Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv.
621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del
28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza
n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6, Ordinanza n. 97 del
08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n.
12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).”
Da ciò deriva la conseguenza che per i vizi lamentati dall'opponente, salvo quanto si dirà appresso per quanto riguarda la prescrizione, l'unico legittimato passivo è non Controparte_3 evocato in lite;
peraltro, non avendo proposto l'azione verso l'unico soggetto legittimato passivo entro venti giorni dalla notifica dell'atto, l'opponente è comunque decaduta dal proporre le relative eccezioni.
Non sussiste, quindi, la legittimazione passiva degli enti impositori per quanto concerne l'aspetto relativo ai vizi della procedura di riscossione, mentre essa sussiste con riferimento all'accertamento dell'insussistenza o meno del credito. Va osservato, tuttavia, che alcuna eccezione sul merito delle pretese contributive è stata avanzata dalla ricorrente, mentre, in base alla eccepita mancanza delle notifiche degli atti impositivi (AVA e cartelle), la medesima ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese contenute negli avvisi di addebito recanti numeri finali 290, 282, 502, 241, 166, 235, 774 e 242 e nelle cartelle di pagamento recanti numeri finali 428 e 823. Si osserva che l'eccezione di prescrizione, trattandosi di un credito di natura pubblicistica ed indisponibile (non essendo consentito all'ente previdenziale di accettare il pagamento di contributi ormai prescritti) non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. e quindi vanno considerati anche gli atti indicati nella memoria attorea del 12.1.2024 e non solo quelli indicati nel ricorso introduttivo, cioè, in definitiva, tutti gli atti impositivi di cui è causa relativi a crediti anteriori al quinquennio a ritroso dalla notifica dell'intimazione.
A tale proposito, è fondata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell poiché, fissata CP_4
l'udienza ex art. 420 c.p.c. per la data del 18.01.2023, il termine ex art. 416 cpc per la costituzione in
4 giudizio di parte resistente sarebbe normalmente venuto a scadenza in data 8.1.2023; tale data, tuttavia, cadeva di domenica e quindi il termine doveva spostarsi al primo giorno utile, che non poteva essere il
7.1.2023 in quanto cadente di sabato e neppure il 6.1.2023 in quanto festivo. Pertanto, il termine ultimo per la costituzione in giudizio era effettivamente il 05.01.2023. A proposito v. Cass. Sez. Lav. n. 30701/2024:
“Lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto
(Cass. n. 8496 del 24/03/2023). Ed invero “Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett.
f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass Sez. 6 Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017)”.
Di conseguenza, l' è decaduto dalla produzione della prova documentale delle notifiche degli AVA;
CP_1 tale documentazione, peraltro, ad un primo esame era apparsa comunque incompleta, poiché non relativa a tutti gli avvisi di addebito in oggetto, poiché non erano stati prodotti i messaggi contenenti le ricevute di consegna delle pec contenente gli avvisi di addebito notificati con tale modalità, e non risultava, inoltre, quanto alle notifiche a mezzo raccomandata a/r, adeguatamente chiarito il collegamento fra le cartoline di ricevimento prodotte in formato .iff e gli atti prodotti in formato .pdf . Quanto ad , nonostante che il CP_2 direttore della Sede di Lucca dell' avesse richiesto ad la trasmissione Pt_2 Controparte_3 della documentazione relativa (cfr pec del 18.12.2022) , sono stati prodotti in causa soltanto degli estratti del sistema interno Iter Ruolo di comunicazione fra enti impositori e , non idonei alla prova della CP_5 notifica in quanto recano soltanto delle annotazioni inserite dal personale dell peraltro, circa la CP_3 cartella n. 823 non risulta neppure l'annotazione di notifica positiva, ma di irreperibilità relativa.
Quindi, per i motivi sopra enunciati, mancando la prova della notifica degli AVA e delle cartelle di pagamento, va dichiarata la prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito recanti numeri finali 290, 282, 502, 241, 166, 235, 774 e 242 e nelle cartelle di pagamento recanti numeri finali 428 e 823. Si tratta, infatti, di atti relativi a crediti per contributi dovuti per gli anni dal 2013 al 2016 e quindi anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla notifica della intimazione di pagamento opposta (16.7.2022).
Non essendo stato precisato l'importo pagato a seguito della rateazione, manca la prova che sussista un
5 credito restitutorio a favore della opponente, per cui la relativa domanda va respinta.
Ogni ulteriore profilo risulta assorbito.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite nei limiti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 36220140001279290000,
36220140002264282000 36220140002823502000, 36220150000197241000,
36220150000832166000; 36220160000598235000, 36220160001807740000 e
36220170000805242000, nonché di cui alle cartelle di pagamento 06220150018683428000 e
06220170007014823000.
- respinge per il resto il ricorso;
- condanna i resistenti in solido alle spese processuali da liquidarsi in favore dei difensori anticipatari che si liquidano in euro 1200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lucca, 6.5.2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Naseddu e Federico Marrucci Parte_1 ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato Rossella CP_1
Quarta resistente nonché contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato Silvia CP_2
Nannizzi e dell'avv. Giacinto Grieco resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3 agosto 2022 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 06220229001959766000 per euro 35.227,02 notificata in data 16 luglio 2022, con cui
[...]
della provincia di Lucca le intimava il pagamento di importi risultanti da 4 cartelle Controparte_3 di pagamento per crediti , ovvero: nn. 06220150018683428000, 06220170007014823000, CP_2
06220170010147610000 e 06220190000760434000, nonché da 12 avvisi di addebito dell' ovvero nn. CP_1
36220140001279290000, 36220140002264282000, 36220140002823502000, 36220150000197241000,
36220150000832166000, 36220160000598235000, 36220160001807740000, 36220170000805242000,
36220180000483866000, 36220180001900302000, 36220190000628003000 e 36220190001879758000.
La ricorrente lamentava la mancanza di motivazione dell'intimazione, ossia il carente riferimento ai ruoli esattoriali ed alla esecutività dei medesimi;
lamentava, altresì, la nullità derivata dell'intimazione di
1 pagamento, poiché, in mancanza della notifica delle cartelle e degli AVA, non poteva dirsi legittimamente portata a termine la procedura di formazione del ruolo quale unico titolo esecutivo abilitante all'esecuzione forzata. Sempre con riferimento al mancato perfezionamento della formazione del titolo esecutivo, eccepiva l'intervenuta decadenza del potere di agire in via esecutiva;
infine, ma solo limitando espressamente la eccezione agli AVA con numeri finali 290, 282, 502, 241 e166, la ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa. Rassegnava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la nullità derivata e/o
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, ivi compresa la condanna delle controparti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare atti esecutivi/cautelari
o di quanto gli venisse coattivamente prelevato, con rivalutazioni di interessi come per legge”.
Si costituiva l' producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di addebito e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso in quanto gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e pertanto erano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
sottolineava che controparte non aveva esteso il contraddittorio nei confronti dell , unico soggetto legittimato Controparte_3 passivo sotto il profilo della contestazione dei vizi formali dell'atto di intimazione di pagamento impugnato e pertanto per tali profili chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva l' eccependo la decadenza di parte ricorrente dall'impugnazione delle cartelle per CP_2 mancato rispetto dei termini prescritti a pena di decadenza, di 40 giorni dalle notifiche degli atti medesimi per quanto riguarda le eccezioni attinenti al merito delle pretese, e di 20 giorni dalle notifiche medesime, per quanto riguarda i vizi formali delle cartelle. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva per ciò che riguarda i vizi formali dell'intimazione di pagamento, essendo l'unico Controparte_3 soggetto contraddittore circa tali vizi.
Alla prima udienza parte opponente contestava sotto vari profili la documentazione prodotta dalle controparti. Eccepiva, inoltre, la tardività della costituzione in giudizio dell e la decadenza dalla CP_1 produzione documentale in merito alle notifiche degli atti impositivi. Le parti convenute, di contro, evidenziavano che, avendo l'opponente presentato in data 21.7.2022 domanda di rateizzazione per tutti i debiti di cui all'intimazione oggetto di impugnazione, doveva ritenersi acquiescente rispetto alla intimazione medesima.
Nella memoria autorizzata del 12.1.2024 l'opponente, sempre fondando la propria eccezione sulla mancata prova della notifica degli atti impositivi, ha altresì eccepito la prescrizione per quanto riguarda le cartelle con numeri finali 428 e 823 e per gli AVA con numeri finali 235, 740 e 242. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa con scambio di note scritte e decisa come da dispositivo.
***
2 Il ricorso è parzialmente fondato
In primo luogo, va respinta l'eccezione proposta da e , relativa alla presentazione da parte CP_1 CP_2 della ricorrente di un piano di rateizzazione per tutti i debiti contenuti nell'intimazione di pagamento opposta.
Per giurisprudenza costante, infatti, la proposizione di una domanda di rateizzazione non priva la parte della autonoma facoltà di impugnare l'atto impositivo o esecutivo, dovendosi assegnare a tale domanda soltanto funzione di evitare l'esecuzione forzata (cfr. Cass. ord. n. 10094/2023; Cass. ord. n. 33948/2023;
Cass. ord. n. 28753/2020).
Passando all'esame delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, queste sono, salvo quanto appresso si dirà circa l'eccepita prescrizione, relative alla regolarità della procedura esecutiva, come risultante nella intimazione di pagamento opposta, dovendosi quindi qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c. e ciò anche nella parte relativa alla nullità “derivata” dalla asserita mancata notificazione degli atti impositivi presupposti.
A tale proposito, il Giudicante richiama quanto da ultimo affermato da Cass. Ord. 12 febbraio
2024, n. 3870: “Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta
l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti,
l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez.
2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017,
3 Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi,
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007,
Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del
12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n.
2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5,
Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv.
621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del
28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza
n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6, Ordinanza n. 97 del
08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n.
12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).”
Da ciò deriva la conseguenza che per i vizi lamentati dall'opponente, salvo quanto si dirà appresso per quanto riguarda la prescrizione, l'unico legittimato passivo è non Controparte_3 evocato in lite;
peraltro, non avendo proposto l'azione verso l'unico soggetto legittimato passivo entro venti giorni dalla notifica dell'atto, l'opponente è comunque decaduta dal proporre le relative eccezioni.
Non sussiste, quindi, la legittimazione passiva degli enti impositori per quanto concerne l'aspetto relativo ai vizi della procedura di riscossione, mentre essa sussiste con riferimento all'accertamento dell'insussistenza o meno del credito. Va osservato, tuttavia, che alcuna eccezione sul merito delle pretese contributive è stata avanzata dalla ricorrente, mentre, in base alla eccepita mancanza delle notifiche degli atti impositivi (AVA e cartelle), la medesima ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese contenute negli avvisi di addebito recanti numeri finali 290, 282, 502, 241, 166, 235, 774 e 242 e nelle cartelle di pagamento recanti numeri finali 428 e 823. Si osserva che l'eccezione di prescrizione, trattandosi di un credito di natura pubblicistica ed indisponibile (non essendo consentito all'ente previdenziale di accettare il pagamento di contributi ormai prescritti) non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. e quindi vanno considerati anche gli atti indicati nella memoria attorea del 12.1.2024 e non solo quelli indicati nel ricorso introduttivo, cioè, in definitiva, tutti gli atti impositivi di cui è causa relativi a crediti anteriori al quinquennio a ritroso dalla notifica dell'intimazione.
A tale proposito, è fondata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell poiché, fissata CP_4
l'udienza ex art. 420 c.p.c. per la data del 18.01.2023, il termine ex art. 416 cpc per la costituzione in
4 giudizio di parte resistente sarebbe normalmente venuto a scadenza in data 8.1.2023; tale data, tuttavia, cadeva di domenica e quindi il termine doveva spostarsi al primo giorno utile, che non poteva essere il
7.1.2023 in quanto cadente di sabato e neppure il 6.1.2023 in quanto festivo. Pertanto, il termine ultimo per la costituzione in giudizio era effettivamente il 05.01.2023. A proposito v. Cass. Sez. Lav. n. 30701/2024:
“Lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto
(Cass. n. 8496 del 24/03/2023). Ed invero “Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett.
f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass Sez. 6 Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017)”.
Di conseguenza, l' è decaduto dalla produzione della prova documentale delle notifiche degli AVA;
CP_1 tale documentazione, peraltro, ad un primo esame era apparsa comunque incompleta, poiché non relativa a tutti gli avvisi di addebito in oggetto, poiché non erano stati prodotti i messaggi contenenti le ricevute di consegna delle pec contenente gli avvisi di addebito notificati con tale modalità, e non risultava, inoltre, quanto alle notifiche a mezzo raccomandata a/r, adeguatamente chiarito il collegamento fra le cartoline di ricevimento prodotte in formato .iff e gli atti prodotti in formato .pdf . Quanto ad , nonostante che il CP_2 direttore della Sede di Lucca dell' avesse richiesto ad la trasmissione Pt_2 Controparte_3 della documentazione relativa (cfr pec del 18.12.2022) , sono stati prodotti in causa soltanto degli estratti del sistema interno Iter Ruolo di comunicazione fra enti impositori e , non idonei alla prova della CP_5 notifica in quanto recano soltanto delle annotazioni inserite dal personale dell peraltro, circa la CP_3 cartella n. 823 non risulta neppure l'annotazione di notifica positiva, ma di irreperibilità relativa.
Quindi, per i motivi sopra enunciati, mancando la prova della notifica degli AVA e delle cartelle di pagamento, va dichiarata la prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito recanti numeri finali 290, 282, 502, 241, 166, 235, 774 e 242 e nelle cartelle di pagamento recanti numeri finali 428 e 823. Si tratta, infatti, di atti relativi a crediti per contributi dovuti per gli anni dal 2013 al 2016 e quindi anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla notifica della intimazione di pagamento opposta (16.7.2022).
Non essendo stato precisato l'importo pagato a seguito della rateazione, manca la prova che sussista un
5 credito restitutorio a favore della opponente, per cui la relativa domanda va respinta.
Ogni ulteriore profilo risulta assorbito.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite nei limiti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 36220140001279290000,
36220140002264282000 36220140002823502000, 36220150000197241000,
36220150000832166000; 36220160000598235000, 36220160001807740000 e
36220170000805242000, nonché di cui alle cartelle di pagamento 06220150018683428000 e
06220170007014823000.
- respinge per il resto il ricorso;
- condanna i resistenti in solido alle spese processuali da liquidarsi in favore dei difensori anticipatari che si liquidano in euro 1200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lucca, 6.5.2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6