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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1424/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250021285168 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente prospettando l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni IRPEF cumulate.
All'udienza questo Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato:
- di aver fiscalmente detratto, per l'anno d'imposta in questione 2020, le somme per coniuge a carico,
e altresì di aver dedotto quelle per l'assegno di mantenimento stabilite dal giudice civile che aveva solo nel
2021 pronunciato conclusiva sentenza di separazione;
- di averne diritto perché altro era la detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ex art. 12 TUIR, altro la deduzione per le somme dovute per quanto stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento in favore dello stesso coniuge.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che:
- non si potevano sommare la detrazione per coniuge a carico e la deduzione per il mantenimento stabilito giudizialmente in sede di separazione anche prima della sentenza di separazione;
- queste ultime implicavano che il coniuge non poteva più dirsi a carico, sicché questa detrazione era stata correttamente recuperata a tassazione.
Parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
Rileva questo Giudice che: - le somme dovute perché stabilite giudizialmente per il coniuge nel corso del procedimento di separazione, in questo senso, prima della sentenza, provvisoriamente, costituiscono un'anticipazione di quanto dovuto a tale titolo per la separazione, nel caso statuita successivamente (2021) all'anno d'imposta in rilievo (2020);
- la misura del mantenimento corrisponde quindi, logicamente, al “carico” del coniuge, sicché la deduzione del primo e la detrazione per il secondo non sono cumulabili;
- ne deriva il rigetto cui accedono le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali di parte resistente, liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
OL EC
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250021285168 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente prospettando l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni IRPEF cumulate.
All'udienza questo Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato:
- di aver fiscalmente detratto, per l'anno d'imposta in questione 2020, le somme per coniuge a carico,
e altresì di aver dedotto quelle per l'assegno di mantenimento stabilite dal giudice civile che aveva solo nel
2021 pronunciato conclusiva sentenza di separazione;
- di averne diritto perché altro era la detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ex art. 12 TUIR, altro la deduzione per le somme dovute per quanto stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento in favore dello stesso coniuge.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che:
- non si potevano sommare la detrazione per coniuge a carico e la deduzione per il mantenimento stabilito giudizialmente in sede di separazione anche prima della sentenza di separazione;
- queste ultime implicavano che il coniuge non poteva più dirsi a carico, sicché questa detrazione era stata correttamente recuperata a tassazione.
Parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
Rileva questo Giudice che: - le somme dovute perché stabilite giudizialmente per il coniuge nel corso del procedimento di separazione, in questo senso, prima della sentenza, provvisoriamente, costituiscono un'anticipazione di quanto dovuto a tale titolo per la separazione, nel caso statuita successivamente (2021) all'anno d'imposta in rilievo (2020);
- la misura del mantenimento corrisponde quindi, logicamente, al “carico” del coniuge, sicché la deduzione del primo e la detrazione per il secondo non sono cumulabili;
- ne deriva il rigetto cui accedono le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali di parte resistente, liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
OL EC