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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3534/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina ALDISIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Costanza PASSARELLO, presso C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025, con cui i procuratori delle parti hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/07/2025, i coniugi e Parte_1
esponendo di essere addivenuti alla comune determinazione di Parte_2
separarsi e di aver sottoscritto e depositato in data 22/05/2024 convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di separazione personale, autorizzata dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania con atto depositato il 20/06/2024, e di non essersi riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Catania, il 13/06/2008, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati, a Catania, i figli (il 06/08/2009), e Persona_1 [...]
(il 27/06/2012). Per_2
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di separazione personale del 22/05/2024 depositata in pari data, autorizzata con provvedimento della
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania – Sezione Affari Civili del 20/06/2024
depositato in pari data, e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve
2 presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. I minori e vengono congiuntamente affidati a Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, di proprietà della stessa, sita in Gravina di Catania (CT), alla Via Fratelli Bandiera n. 13;
2. La suddetta casa familiare, sita in Gravina di Catania (CT), alla Via Fratelli
Bandiera n. 13, piano 1, identificata al Catasto dei Fabbricati di quel Comune al foglio 6,
part. 793, sub 8, rendita € 352,48, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, superficie
125 m2, rimane e quindi viene assegnata alla sig.ra , quale genitore Parte_1
collocatario dei minori, oltre che piena proprietaria del predetto immobile;
3. In capo al sig. grava l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00
per ciascun figlio), da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge;
4. L'assegno unico per i due figli minori andrà per l'intero ammontare alla sig.ra
, genitore collocatario degli stessi;
Pt_1
5. L'onere di corrispondere le spese straordinarie afferenti ai due figli minori, nei termini e modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Catania, graverà nella misura del
3 50% su ciascun genitore;
6. Il diritto di visita del genitore non collocatario sarà regolamentato nel modo seguente: il padre può tenere con sé i figli minori a weekend alterni, con pernotto, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, con riaccompagno a casa della madre prima di cena;
nelle settimane con weekend di pertinenza della madre, i bambini staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 del giovedì; mentre nelle settimane con weekend di pertinenza del padre (dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20,30) i bambini staranno con lo stesso il mercoledì ed il giovedì pomeriggio, senza pernottamento. Per le festività natalizie, i bambini staranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, coincidenti un anno con il Natale e l'anno successivo con il Capodanno;
per il periodo pasquale, staranno con ciascun genitore per tre giorni consecutivi,
coincidenti, ad anni alterni, un anno con il giorno di Pasqua e quello successivo con il lunedì
dell'Angelo. Per il periodo estivo, i bambini trascorreranno tre settimane, anche non consecutive con il padre, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
ugualmente, fermo il collocamento prevalente presso la madre, i figli staranno nel periodo estivo tre settimane, anche non consecutive con la madre;
periodo/i nel/i quale/i si sospenderà il diritto di visita del padre, atteso che la madre, al pari del padre, potrà portarli con sé anche in viaggio.
Per i compleanni dei bambini, i genitori potranno averli, ad anni alterni, un anno per il pranzo e l'anno successivo per la cena. Ciascun genitore avrà diritto ad avere con sé i bambini per l'intera giornata per il proprio compleanno e, rispettivamente, per la festa del papà e per la festa della mamma.
Resta inteso che la superiore regolamentazione potrà subire modifiche, confacenti alle richieste, ai bisogni, ai desiderata dei minori, e nel rispetto delle loro esigenze ed impegni
4 didattici ed extra didattici. Eventuali modifiche ai superiori tempi di permanenza dei minori con il padre ovvero recuperi dei giorni persi potranno essere tra le parti concordate, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni degli stessi;
7. Il sig. continuerà a godere, in uso esclusivo, dell'autovettura tipo AUDI, Parte_2
targata EL353ZC, intestata alla sig.ra , continuando lo stesso a pagare tassa di Pt_1
proprietà della predetta autovettura e costi assicurativi, alla ex moglie intestati, ed eventualmente, in mancanza, rimborsando tutto quanto dalla sig.ra sostenuto ai Pt_1
predetti titoli;
restando a carico dello stesso, altresì, eventuali sanzioni amministrative sollevate sul suddetto mezzo e scaturenti dall'uso e godimento del predetto, oltre a tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
quant'altro necessario e speso sulla vettura. In altre parole, tutti i relativi costi della suddetta autovettura, di qualsiasi natura e tipo, resteranno integralmente a carico del sig. ; Parte_2
8. Le parti dichiarano di rinunziare reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile in loro favore in quanto alle attuali condizioni entrambi capaci di procurarsi mezzi adeguati al proprio mantenimento, lavorando ed essendo indipendenti e autosufficienti economicamente;
9. Null'altro avranno i coniugi da richiedersi reciprocamente;
10. Le parti concordano che il presente accordo abbia vigore dal momento della sottoscrizione dello stesso.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda (fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al
5 vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti).
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il
13/06/2008, tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 231, parte 2, serie A, anno 2008,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
6