Sentenza 5 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00838/2026REG.PROV.COLL.
N. 07874/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7874 del 2023, proposto da
Villaggio Oasi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cogoleto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 399/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. OB CH RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del TAR Liguria n. 538/17, confermata in appello da questo Consiglio di Stato con pronuncia n. 5770/2020, a parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Villaggio Oasi s.r.l. (di seguito, per brevità: la società), è stato disposto l’annullamento dei dinieghi di sanatoria
edilizia e della consequenziale ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate dalla società presso l’edificio di sua proprietà sito nel Comune di Cogoleto, località Vallone n. 2.
L’annullmento è stato pronunciato limitatamente a quattro tettoie e ad un ripostiglio in legno ubicati all’esterno dell’edificio medesimo. È stata confermata, invece, la legittimità dei dinieghi di sanatoria e delle misure ripristinatorie relative a due gazebo di grandi dimensioni e alle opere interne che avevano determinato ampliamenti volumetrici al piano terra e al piano seminterrato dello stabile.
A seguito della pronuncia d’appello, il Comune di Cogoleto ha rinnovato l’ordine di demolizione, indicando gli interventi ripristinatori da eseguire per eliminare gli abusi accertati.
In data 4 ottobre 2021 la società ha presentato una CI ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, per il mantenimento di alcune opere difformi dal progetto originariamente assentito.
Con provvedimento del 8 ottobre 2021, il Comune ha dichiarato l’inefficacia della predetta CI ai fini dell’accertamento di conformità, siccome relativa a un intervento che, comportando il mantenimento del locale accessorio ricavato dall’ampliamento abusivo del piano seminterrato, risultava ascrivibile alla categoria della “ristrutturazione edilizia pesante”, come tale sottoposto al regime del permesso di costruire; con la precisazione che la realizzazione di un controsoffitto in cartongesso all’altezza di 2,50 m non costituiva un accorgimento idoneo a escludere dal computo delle volumetrie il locale in questione. Quindi, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune ha irrogato la sanzione di € 6.995,00 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Avverso tali provvedimenti la società ha proposto nuovo ricorso al TAR Liguria, deducendo plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cogoleto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 399/23 il TAR Liguria ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; 2) error in iudicando . Violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omissione di pronuncia. Violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. e degli articoli 1, 34 e 35 c.p.a. Violazione degli art. 37, comma 4, e 36 d.P.R. n. 380/01; 3) riproposizione dei motivi non esaminati: a) violazione degli artt. 36 e 37 TUE; violazione degli artt. 97 Cost e 1 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; b) Violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omissione di pronuncia. Violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. e 1, 34 e 35 c.p.a. Violazione degli art. 36 e 37 TUE; c) eccesso di potere sotto vari profili; d) violazione degli artt. 31 e 37 TUE; e) violazione dell’art. 31 TUE.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 3-bis, c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame la società lamenta la mancata comunicazione del preavviso di diniego.
Il motivo è infondato.
Avuto riguardo alla natura di atto privato della CI in sanatoria presentata dalla ricorrente, non si imponeva alcuna comunicazione dei motivi ostativi, essendo l’intervento dell’amministrazione rivolto non già all’illustrazione dei profili di criticità all’accoglimento di un’istanza, ma alla privazione degli effetti – in chiave successiva, e nell’esplicazione dei poteri di controllo – di un atto avente natura privatistica.
È dunque evidente l’inconferenza del referente normativo richiamato dalla ricorrente, il quale per le ragioni or ora esposte risulta inapplicabile alla fattispecie in esame.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con gli ulteriori motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la società deduce, nel merito, l’insussistenza di profili ostativi alla sanatoria dei realizzati abusi edilizi.
Le censure sono infondate.
5. L’ordinanza n. 106 del 26.11.2020 ha previsto quanto segue in ordine al piano seminterrato:
“ Al piano seminterrato dovranno essere rispettati i riempimenti in terra previsti nel progetto autorizzato, oltre che le altezza interne previste nel progetto autorizzato elevando la quota del piano calpestabile, nel rispetto degli spessori delle solette previsti nel progetto autorizzato ”.
In particolare, l’altezza massima del locale, come da progetto autorizzato, non poteva essere superiore a mt 2.50.
6. Tanto premesso, con verbale del 6.9.2021 si è accertato quanto segue in ordine al piano seminterrato:
“ Sono state ripristinate le dimensioni interne dei locali autorizzati lato ovest, ovvero locale accessorio e portico antistante, mediante la realizzazione di pareti con pannelli di cartongesso di spessore circa 1 cm. con intelaiatura leggera in profilati metallici, mentre il progetto approvato prevedeva la realizzazione di pareti in muratura di circa 30 cm. di spessore. Tali pannelli in cartongesso risultano rimuovibili senza l'ausilio di complesse attrezzature demolitone. Non è stato possibile accedere nell'intercapedine creata attorno a tale area per verificare lo stato dei luoghi interni, in quanto tutte le intercapedini sono state chiuse con rete elettrosaldata non rimuovibile se non con taglio a flessibile. Dall'angolazione visiva esterna si nota che l'intercapedine, ricavata lato ovest come appena descritto, è chiusa poco oltre l'apertura di ispezione/ingresso e non prosegue in modo continuo e ispezionabile attorno al locale accessorio come previsto nel progetto autorizzato.
Non è stato rimosso l'impianto termico come previsto nell'ordinanza ricognitiva; infatti si rileva ancora la presenza della stufa con scarico in facciata a cielo libero perpendicolare alla quale è, però, stata costruita in "gas-beton" la parete divisoria interna di separazione del locale accessorio dal porticato. Le finestre esterne lato sud sono state tamponate all'esterno con pannello in cartongesso (spess. circa 1 cm.) e sono ancora visibili i serramenti non rimossi dall'interno. Di conseguenza l'apertura del portico sulla parete sud risulta più stretta di quella autorizzata, tanto da trasformare il portico in un locale accessorio. Non risulta installato il serramento interno tra portico e locale accessorio previsto nel progetto autorizzato.
L'altezza interna del locale accessorio è di m. 2,65, contro l'altezza interna di m. 2,40 prevista negli elaborati grafici autorizzati in sede di realizzazione dell'edificio, e anche superiore all'altezza di m. 2,50 indicata quale altezza massima consentita per i locali accessori da considerare esclusi dal computo delle cubature (fino ad un massimo del 30% del volume abitativo per edifici mono o bifamiliari) come previsto al punto 8 dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Vigente (ad oggi e all'epoca di realizzazione dell'edificio).
Di conseguenza, si rileva che il locale accessorio in questione, ad oggi, costituisce ancora volume edilizio e, quindi, ampliamento non autorizzato ”.
7. All’evidenza, il locale accessorio non rispetta le altezze previste, essendo stato portato a mt 2,50 in maniera del tutto artificiosa, vale a dire con la realizzazione di un pannello in cartongesso, e pertanto con una struttura suscettibile di essere rimossa in ogni momento.
Tale tecnica si traduce in una evidente elusione del portato dell’ordinanza n. 106/2020, avendo l’appellante aggirato l’ordine di riduzione volumetrica del locale attraverso un accorgimento (la realizzazione di parete in cartongesso) che non presenta nulla di strutturale, potendo il suddetto pannello essere agevolmente rimosso una volta terminati gli accertamenti eseguiti ad opera dell’Amministrazione, consentendo in tal modo alla società di perpetuare sine die una situazione di illegittimità che la legge ha invece inteso evitare.
Per tali ragioni, risulta del tutto improprio il ricorso, da parte dell’appellante, allo strumento della CI, trattandosi di intervento di ristrutturazione “pesante”, tale da richiedere il rilascio del previo titolo edilizio, ai sensi dell’art. 10 TUE.
8. Ad ogni modo, anche a voler ritenere (contro ogni evidenza fattuale) che l’Amministrazione avrebbe dovuto “qualificare” la proposta CI come istanza ex art. 36 TUE (nei termini proposti dall’appellante nel secondo motivo di appello), la società non ha comunque in alcun modo provato la sussistenza del requisito della doppia conformità, essendo tutte le sue argomentazioni fondate sul presupposto fattuale dell’altezza del locale accessorio al piano seminterrato pari a 2.50 mt. Circostanza, quest’ultima, del tutto infondata, alla luce delle considerazioni or ora espresse.
9. La sussistenza di tali abusi costituisce elemento di per sé decisivo nel senso della legittimità del provvedimento di inefficacia della CI (nonché della conseguente irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, TUE), e dell’irrilevanza delle ulteriori argomentazioni di parte appellante, atteso che per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata ” (C.d.S, VI, 8.9.2021, n. 6235).
10. Vanno infine disattese le censure di parte appellante in ordine al quantum dell’irrogata sanzione, essendo quest’ultima stata calcolata in applicazione degli artt. 31, comma 4-bis, TUE e 87.3 del regolamento edilizio, vale a dire nella misura di € 100,00 al mc, che moltiplicato per 69,95 (volume abusivo dei vani accessori) conduce ad un risultato finale di € 6.995,00.
11. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Nulla va dichiarato in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
OB CH RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CH RI | IO IE |
IL SEGRETARIO