Sentenza 25 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
VALININJA ZIONE ESENTE DA A BELICA ITALIANA S " 14. 101 MATERIA ENOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 8586/97 sigliere, Cron. 188246 5 7 07 0 1 Dott. Mario Rosario VIGN sigliere- Dott. Mario CICA A Rep. Consigliere Do=t. Francesco FELICETTI Ud. 05/03/99 BENINI Consigliere Dott. Stefano ha pronunciato la seguente CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 64024 N. BARATTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato RUMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato GIUSEPPE CRIMI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMANNO TOMASSINI, giusta delega a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorso;
Audio "Sole 24 ricorrente 3000
contro
Ja nag ་ MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro པོ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 1999 rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 25/97 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 06/05/97; esta copier studio dal Sig.frallore to udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Mario per diritti 3000 13 SET. 1999 il IL CANCELLIERE Rosario VIGNALE;
I T T udito per il ricorrente, 1'Avvocato Crimi, che ha I R I D ARE144415) chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per A0864430 l'accoglimento del ricorso. DIRITTI DI LIRE 1000 LIREHR 1500 CANCELLERIA CANCELLERIA M LIRE 3000 CANCELLERIA 0 0 CELLERIA AP756127 E776191 0 3 LIRE N CA LIRE 1500 CK424051 CANCELLERIA 1080 K48 C E776192 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copiz dal Sig/ Marinell day Sig Cost anticon Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti per diritti L. 3 SET. 1999 Richiesta copia studio 11 27 MAR 2000 il IL CANCELLIERE dal Sig. IL CANCELLIERE per diritti 3000 16-07-₤P IL CANCELLIERE -2- A DI CASSAFFA Reg. Pro N Al Sig. AW. GEN. Sint rilascials 1 copia per notific n. 1/4000 Carts bollate 1200 Dir. Copia . Urgenza Conformità SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . Urgenza . Nel 1991 EP TT propose ricorso innanzi alla Ricerca . Commissione Tributaria di I grado di Milano, impugnando Merca " Totale L.32.00. il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in merito ad una sua istanza di rimborso dell'ILOR versata Rome, 15 OTT. 199 IL CANCELLIERS negli anni 1989-1990. Il ricorrente sosteneva di non essere obbligato al pagamento dell'imposta stante la sua qualità di agente di commercio. La commissione adita accolse il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 6 maggio 1997, accolse l'appello dell'Amministrazione finanziaria per il motivo che il TT aveva prodotto il reddito nel quadro di un'impresa familiare e, quindi, nell'ambito di un'impresa. LIRE 10000 Contro tale sentenza, il TT ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi illustrati da una memoria. Resiste l'Amministrazione delle finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il TT lamenta che il E761108 giudice a quo, pur affermando che l'accertamento del reddito di impresa debba essere svolto in concreto, abbia poi ritenuto la natura imprenditoriale dell'attività da lui AR506333 svolta, sulla base del solo fatto che quel reddito era stato prodotto nel quadro di un'impresa familiare, senza AR506338 accertare se l'impresa stessa avesse o meno i requisiti minimi per sottoporre ad ILOR i redditi in essa prodotti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale_ al Sig. TOMASSIMI per diritti L. 12lecti f.e.ee il IL CANCELLIERE Con il secondo motivo, rileva che, in corso di causa, è sopravvenuta la norma di cui all'art. 115 lett.e) della legge n.408 del 1990, la quale ha espressamente sottratto all'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo degli addetti non sia superiore a tre. Ed afferma che l'impresa familiare nel cui ambito svolge la sua attività non ha mai avuto dipendenti. E' opportuno esaminare congiuntamente le due censure, data la loro stretta connessione. Esse sono fondate. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente di commercio, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art.2195 cod.civ., mentre sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d'impresa ai fini IRPEF, ai sensi dell'art.51 del D.P.R. n.597 del 1973, possono, invece, essere assoggettati ad ILOR soltanto se la suddetta attività risulti espletata mediante un'organizzazione di tipo imprenditoriale, giusta gli effetti della sentenza n.42 del 1980, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.4 della legge n.825 del 1971 e 1 del D.P.R. n.599 del 1973, nella parte in cui non escludono dall'Ilor i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili a quelli di impresa (Cass. n. 3719 del 1991; 3429 del 1991; 788 del 2 N I I TTIMEENIA 1990). Nello stesso senso si pronunciò la Commissione Tributaria Centrale (cfr. sentenze n.395 del 1996; n. 1140 del 1995; n.3662 del 1994). Il giudice tributario ha ritenuto, invece, assoggettabile ad Ilor il reddito del ricorrente, per il solo fatto che fosse stato prodotto all'interno di un'impresa familiare, senza accertare se il reddito derivasse da un'attività organizzata prevalentemente col lavoro del titolare e dei familiari e da un'impresa nella quale fosse o meno prevalente la dotazione di beni e capitali. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La decisione impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà adeguarsi al principio innanzi enunciato e provvederà anche in merito al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per le spese. Roma, 5 marzo 1999. Il Preside L'estensore.TRIps IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (doth Luciana Brunetti) Prima Sezione Civile Luciana Brunett Depositato in Cancelleria II.. 25 GIU 1999..... IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (doth Luelana Brunetti) MATERIA 3