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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato EX ART. 281 SEXIES C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 1431/2025 promossa da:
c.f./p.i. in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
e, per essa, , c.f./p.i. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_2
, c.f./p.i. , rappresentati e difesi dagli Avv.i
[...] P.IVA_3
CE HI e MA IG Foro di Bologna, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Bologna, via San Giorgio, 1;
- RICORRENTE nei confronti di
c.f. nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
30.09.1950 ed ivi residente in [...];
c.f. nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
20.05.1947 e ivi residente in [...].
- RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza del
05.11.2025. Le conclusioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 25.06.2025,
e per essa ha Pt_1 Parte_1 Controparte_1 chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti Controparte_3
e fratelli germani, hanno accettato l'eredità Controparte_4 della loro madre, sig.ra deceduta a Ravenna in Persona_1 data 04.02.2003.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice di Controparte_3 dell'importo di € 140.689,90, oltre interessi come da domanda, in virtù di decreto ingiuntivo n. 656/2024) emesso dal Tribunale di
Ravenna in data 22.07.2024 (oggetto di correzione materiale con decreto cron. n° 1797/2024 del 29.07.2024), divenuto definitivo con decreto di esecutorietà dell'intestato Tribunale del 30.10.2024 e di aver promosso nei confronti del debitore, in forza di tale titolo,
l'esecuzione immobiliare n. 48/2025 R.G.E. presso il Tribunale di
Arezzo.
Tale procedura ha ad oggetto la piena proprietà per la relativa quota di ½ dell'immobile sito in Comune di Pieve Santo Stefano (AR) – località Valdazze, Piazza Spadaro 14, piano 4 con annessa autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
- Foglio 53, Part. 77, sub. 57, cat. A/1, cl. 1, cons. 2 vani, r.c.
€ 103,29;
- Foglio 53, Part. 77, sub. 8,, cat. C/6, cl. 2, cons.13 mq. r.c. €
25,51;
All'esito della relazione ex art. 567 cpc, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tali beni sono pervenuti al debitore
[...]
per la quota di ½ (e per la restante quota di ½ al di CP_3 lui fratello germano ), in virtù di successivi atti: Controparte_4 quanto alla quota di 2/6 ciascuno in virtù di successione ereditaria della comune madre deceduta in Ravenna in data Persona_1
04.02.2003 e quanto alla quota di 1/6 ciascuno in virtù di contratto di compravendita del 19.06.2003 intercorso con il fratello che aveva ceduto la sua quota di comproprietà Controparte_5 pari a 2/6. Tuttavia, mentre risulta trascritta in data 16.07.2003
l'accettazione tacita della eredità materna da parte dell'erede
, non risulta analoga trascrizione da parte degli Controparte_5 altri due fratelli e Controparte_3 Controparte_4
Il G.E., pertanto, ha concesso termine per fare accertare l'avvenuta accettazione tacita.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ai convenuti
[...]
e i quali non si sono costituiti in CP_3 Controparte_4 giudizio, e vanno pertanto dichiarati contumaci, ma sono comparsi personalmente all'udienza del 05.11.2025 ove, previa identificazione, hanno dichiarato di avere accettato l'eredità della loro madre.
All'esito della discussione orale all'udienza del 5.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. art. 281-sexies co. 3
c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11638/2014 ha chiarito che
“qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma 2”.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., per l'accettazione tacita di eredità viene richiesto il compimento di un atto, da parte del chiamato, che egli non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e che, per sua natura e finalità, risulta incompatibile con l'opposta volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, E risultano essere CP_3 Controparte_4 chiamati all'eredità della loro madre, nata a Persona_1 RV (RA), il 6.9.1926 e deceduta in data 4.2.2003 (cfr. denuncia di successione all. doc. n. 8).
e mediante atto pubblico del 19.6.2003 CP_3 Controparte_4
(all. doc. n. 9), hanno acquistato dal fratello la sua quota Per_2
(2/6) dell'immobile sito in Comune di Pieve Santo Stefano (AR) – località Valdazze, Piazza Spadaro, 14 – piano 4 con annessa autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
- Foglio 53, Part. 77, sub 57, cat. A/2, cl. 1, cons. 2 vani, r.c.
€ 103,29;
- Foglio 53, Part. 77, sub 8, cat. C/6, cl. 2, cons. 13 mq, r.c. €
25,51.
Il bene immobile di cui all'atto di compravendita è un bene ricompreso nella eredità della sig.ra , come emerge Persona_1 dal raffronto con la denuncia di successione già richiamata, come espressamente si rinviene dall'atto notarile ove si attesta che la quota oggetto di vendita è pervenuta al venditore
[...]
, fratello dei resistenti, dalla eredità della madre Per_3 richiamando la ridetta denuncia di successione, e come emerge dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c.(all. doc. n. 7).
Nel rogito, gli odierni convenuti si dicono “già proprietari della quota indivisa di 2/6 (due sesti) ciascuno” con riferimento all'immobile di cui all'atto di compravendita. La quota di cui i resistenti si dicono proprietari era pervenuta loro in forza della successione a causa di morte della madre (cfr. relazione notarile).
Orbene, la dichiarazione del chiamato all'eredità di essere proprietario di un bene caduto in successione, peraltro contenuta in un atto pubblico, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità giacché trattasi di atto i) incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità; ii) che può essere compiuto solo in qualità di erede.
In conclusione, la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa come in motivazione, così decide:
- accerta e dichiara che e Controparte_3 Controparte_4 hanno accettato tacitamente l'eredità a loro pervenuta dalla madre nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Ravenna il 04.02.2003;
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione previste dalla legge;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Ravenna il 5.12.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato EX ART. 281 SEXIES C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 1431/2025 promossa da:
c.f./p.i. in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
e, per essa, , c.f./p.i. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_2
, c.f./p.i. , rappresentati e difesi dagli Avv.i
[...] P.IVA_3
CE HI e MA IG Foro di Bologna, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Bologna, via San Giorgio, 1;
- RICORRENTE nei confronti di
c.f. nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
30.09.1950 ed ivi residente in [...];
c.f. nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
20.05.1947 e ivi residente in [...].
- RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza del
05.11.2025. Le conclusioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 25.06.2025,
e per essa ha Pt_1 Parte_1 Controparte_1 chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti Controparte_3
e fratelli germani, hanno accettato l'eredità Controparte_4 della loro madre, sig.ra deceduta a Ravenna in Persona_1 data 04.02.2003.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice di Controparte_3 dell'importo di € 140.689,90, oltre interessi come da domanda, in virtù di decreto ingiuntivo n. 656/2024) emesso dal Tribunale di
Ravenna in data 22.07.2024 (oggetto di correzione materiale con decreto cron. n° 1797/2024 del 29.07.2024), divenuto definitivo con decreto di esecutorietà dell'intestato Tribunale del 30.10.2024 e di aver promosso nei confronti del debitore, in forza di tale titolo,
l'esecuzione immobiliare n. 48/2025 R.G.E. presso il Tribunale di
Arezzo.
Tale procedura ha ad oggetto la piena proprietà per la relativa quota di ½ dell'immobile sito in Comune di Pieve Santo Stefano (AR) – località Valdazze, Piazza Spadaro 14, piano 4 con annessa autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
- Foglio 53, Part. 77, sub. 57, cat. A/1, cl. 1, cons. 2 vani, r.c.
€ 103,29;
- Foglio 53, Part. 77, sub. 8,, cat. C/6, cl. 2, cons.13 mq. r.c. €
25,51;
All'esito della relazione ex art. 567 cpc, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tali beni sono pervenuti al debitore
[...]
per la quota di ½ (e per la restante quota di ½ al di CP_3 lui fratello germano ), in virtù di successivi atti: Controparte_4 quanto alla quota di 2/6 ciascuno in virtù di successione ereditaria della comune madre deceduta in Ravenna in data Persona_1
04.02.2003 e quanto alla quota di 1/6 ciascuno in virtù di contratto di compravendita del 19.06.2003 intercorso con il fratello che aveva ceduto la sua quota di comproprietà Controparte_5 pari a 2/6. Tuttavia, mentre risulta trascritta in data 16.07.2003
l'accettazione tacita della eredità materna da parte dell'erede
, non risulta analoga trascrizione da parte degli Controparte_5 altri due fratelli e Controparte_3 Controparte_4
Il G.E., pertanto, ha concesso termine per fare accertare l'avvenuta accettazione tacita.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ai convenuti
[...]
e i quali non si sono costituiti in CP_3 Controparte_4 giudizio, e vanno pertanto dichiarati contumaci, ma sono comparsi personalmente all'udienza del 05.11.2025 ove, previa identificazione, hanno dichiarato di avere accettato l'eredità della loro madre.
All'esito della discussione orale all'udienza del 5.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. art. 281-sexies co. 3
c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11638/2014 ha chiarito che
“qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma 2”.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., per l'accettazione tacita di eredità viene richiesto il compimento di un atto, da parte del chiamato, che egli non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e che, per sua natura e finalità, risulta incompatibile con l'opposta volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, E risultano essere CP_3 Controparte_4 chiamati all'eredità della loro madre, nata a Persona_1 RV (RA), il 6.9.1926 e deceduta in data 4.2.2003 (cfr. denuncia di successione all. doc. n. 8).
e mediante atto pubblico del 19.6.2003 CP_3 Controparte_4
(all. doc. n. 9), hanno acquistato dal fratello la sua quota Per_2
(2/6) dell'immobile sito in Comune di Pieve Santo Stefano (AR) – località Valdazze, Piazza Spadaro, 14 – piano 4 con annessa autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
- Foglio 53, Part. 77, sub 57, cat. A/2, cl. 1, cons. 2 vani, r.c.
€ 103,29;
- Foglio 53, Part. 77, sub 8, cat. C/6, cl. 2, cons. 13 mq, r.c. €
25,51.
Il bene immobile di cui all'atto di compravendita è un bene ricompreso nella eredità della sig.ra , come emerge Persona_1 dal raffronto con la denuncia di successione già richiamata, come espressamente si rinviene dall'atto notarile ove si attesta che la quota oggetto di vendita è pervenuta al venditore
[...]
, fratello dei resistenti, dalla eredità della madre Per_3 richiamando la ridetta denuncia di successione, e come emerge dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c.(all. doc. n. 7).
Nel rogito, gli odierni convenuti si dicono “già proprietari della quota indivisa di 2/6 (due sesti) ciascuno” con riferimento all'immobile di cui all'atto di compravendita. La quota di cui i resistenti si dicono proprietari era pervenuta loro in forza della successione a causa di morte della madre (cfr. relazione notarile).
Orbene, la dichiarazione del chiamato all'eredità di essere proprietario di un bene caduto in successione, peraltro contenuta in un atto pubblico, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità giacché trattasi di atto i) incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità; ii) che può essere compiuto solo in qualità di erede.
In conclusione, la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa come in motivazione, così decide:
- accerta e dichiara che e Controparte_3 Controparte_4 hanno accettato tacitamente l'eredità a loro pervenuta dalla madre nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Ravenna il 04.02.2003;
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione previste dalla legge;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Ravenna il 5.12.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni