Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 9283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 17.3.2024, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9283/2023, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Miriam Marino, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Cacciapuoti
n. 57, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso i cui uffici di via Diaz n. 11 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'avv. Miriam
Marino per l'attività difensiva svolta nel procedimento recante R.G. n. 5672/2021 ed instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile.
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A fondamento della domanda deduceva: di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Napoli Nord in relazione al giudizio relativo ad uno scioglimento di comunione promosso da che il procedimento era Controparte_3
stato definito con sentenza n. 1463/2023 pubblicata in data 6.4.2023; che, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata dal suo difensore, il Giudice dott.ssa Scognamiglio, con provvedimento del 28.9.2023, aveva revocato la sua ammissione al gratuito patrocinio ritenendo che il suo reddito avesse superato la soglia prevista dall'ordinamento; che, in particolare, nell'ambito del decreto, si era fatto riferimento ai suoi redditi relativi agli anni 2022 e 2023 e, procedendo ad una sommatoria di quanto da lei percepito a titolo di reddito di cittadinanza (€ 450,00 al mese), e a titolo di contributo al mantenimento per sé (€ 300,00) e per sua figlia (€ 300,00), era stato calcolato un reddito Per_1
complessivo annuo pari ad € 12.600,00, che andava quindi a superare il limite di €
11.734,93 fissato dal D.M. del 3.2.2023; che il Giudice era caduto in errore laddove aveva dichiarato che per tali due annualità lei aveva percepito a titolo di reddito di cittadinanza la somma di € 450,00 dal momento che la dichiarazione depositata in atti era quella del
19.1.2023; che, in realtà: a) per l'anno 2021 aveva percepito la somma di euro € 600,00 da maggio ad ottobre ed € 400,00 per il mese di dicembre;
b) per l'anno 2022 aveva percepito € 400,00 a gennaio e da settembre a dicembre € 450,00; c) che per l'anno 2023 aveva percepito a gennaio € 450,00 e da febbraio € 300,00; che erroneamente nel decreto erano stati considerate anche le somme a lei riconosciute a titolo di assegno divorzile
(ammontante ad € 100,00, importo riportato ad € 300,00 a seguito di reclamo) e di assegno di mantenimento in favore di sua figlia;
che tale importi, come chiarito dall' CP_4
, non potevano essere considerati ai fini del superamento del limite reddituale per
[...]
l'ammissione al gratuito patrocinio.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, accertata e dichiarata la permanenza delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si procedesse alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore avv. Miriam Marino.
Si costituiva il che, opponendosi alla fondatezza della domanda, Controparte_1
chiedeva che fosse integralmente rigettata.
Disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento cui si riveriva l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la causa era poi rinviata per la discussione al 17.3.2025,
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udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Nell'ambito dell'autocertificazione sottoscritta dalla odierna ricorrente e datata 19.9.2023, la stessa testualmente dichiarava: “Di essere stata per l'anno 2022 e 2023 percettrice di reddito di cittadinanza per € 450 al mese e percepisce € 300 di mantenimento per se
(peraltro allo stato non corrisposto nella sua interezza) ed € 300 per la figlia , Per_1
pertanto ai fini dell'ammissione al gradito patrocinio non viene superato il limite stabilito dalla legge”.
Pertanto, è proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese e sottoscritte dalla che il Pt_1
Giudice ha correttamente quantificato in € 12.600,00 il reddito annuo del nucleo familiare della ricorrente.
Al contrario di quanto dichiarato all'interno di detta autocertificazione, la ha Pt_1
nell'ambito del ricorso in opposizione ridotto la portata dei redditi percepiti nelle due annualità considerate. Tuttavia, tali affermazioni sono rimaste di mera allegazione, risultando del tutto prive di riscontro documentale. D'altronde, la ricorrente nemmeno ha chiarito la ragione per cui nell'ambito dell'autocertificazione sopra richiamata avrebbe dato conto di redditi superiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.
Priva di pregio è altresì l'argomentazione secondo cui i redditi derivanti dai contributi al mantenimento per sé e per la figlia ed a carico dell'ex coniuge non vadano computati ai fini del raggiungimento del limite reddituale per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Tanto si opina aderendo all'indirizzo affermato dalla Suprema Corte secondo cui “ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato,
l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte civile in un processo penale -
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anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi)” (Cass. Sez. 2, 30/09/2019, n. 24378, Rv. 655254 - 01).
Sulla scorta di tali considerazioni l'opposizione proposta va integralmente rigettata.
Peraltro, quand'anche l'esito della decisione fosse stato differente, non si sarebbe comunque potuto procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore in assenza di formale domanda dell'avv. Miriam Marino, unico soggetto legittimato a proporla e non costituitasi personalmente come ricorrente nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte resistente (estrinsecatasi nelle fasi di studio e introduttiva, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia,
i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 8010/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto opposto, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna al pagamento, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 450,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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