Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 906/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 906/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
15/05/2024, promossa:
d a nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente a [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. SILVESTRI FRANCESCO
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- - - - Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
- - - Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
CP_8
r e s i s t e n t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7 marzo 2025, nella quale il ricorrente ha così concluso, come da ricorso:
“NEL MERITO: I- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore del sig.
[...]
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 31 e dichiararsi che il terreno agricolo di cui al foglio 21 particella n. 272 del NCT del Comune di EN è di sua esclusiva proprietà; II- ordinarsi la trascrizione della sentenza presso
1
IN ISTRUTTORIA: si producono: 1) visura catastale;
2) estratto di mappa;
3) fotografie dei luoghi;
4) comunicazione comune di EN. Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) vero che il sig. ha sempre utilizzato il terreno Parte_1
oggetto di causa (si mostra estratto di mappa e fotografia) in prima persona o per il tramite di terzi soggetti traendone i relativi frutti almeno da oltre venti anni;
2) vero che il ricorrente ha posseduto in modo pacifico il bene suddetto da almeno 20 anni;
3) vero che il ricorrente è da tutti riconosciuto come proprietario del terreno di cui mi viene esibita la planimetria e mostrata la foto senza che mai nessuno abbia proposto opposizione;
Si indicano a testi i sigg. Parte_2
da EN (Pn) e da NA (Pn) con riserva di indicarne
[...] Testimone_1 altri”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., il ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sul terreno agricolo di circa mq. 1700 catastalmente identificato al fg. 21 Mapp. 272 del
Comune di EN.
La domanda è stata promossa nei confronti di fu , fu , Controparte_1 Per_1 CP_2 Per_1
fu , fu , CP_3 Per_1 CP_4 Persona_2 Controparte_6 Per_1 [...]
fu fu , fu , soggetti CP_6 CP_6 CP_7 Per_1 CP_8 Per_1
risultati intestatari catastali del bene, dei quali però non è stato oggettivamente possibile acquisire i precisi dati anagrafici.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti e istruita mediante acquisizione di documenti e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7/3/2025, nella quale è stato riservato il deposito della sentenza.
2. Affinché si possa accertare l'intervenuta usucapione del terreno è necessario, ai sensi dell'art. 1158 c.c., che il ricorrente dimostri di aver esercitato un potere univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale) per un periodo continuo e non interrotto di almeno vent'anni. Tale possesso, inoltre, per gli effetti dell'usucapione, deve essere stato acquistato
2 pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, e dunque non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, bensì alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3. Il ricorrente ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
, di aver posseduto uti dominus in modo pacifico e manifesto, per un periodo Parte_2 ininterrotto di più di vent'anni, il terreno oggetto di causa.
Interrogato sui capitoli del ricorso introduttivo, il sig. zio del ricorrente, ha dichiarato di Tes_1
conoscere i luoghi in esame per esservisi più volte recato per aiutare il nipote nell'attività agricola.
Il testimone, riconosciuti i luoghi rappresentati nella planimetria esibitagli (doc.2), ha riferito che il terreno in questione, vicino ad altro di proprietà del nipote, è coltivato e manutenuto da più di 30 anni dalla famiglia , dal ricorrente e prima di lui dal padre. Più precisamente, Parte_1
a specificato che dall'area agricola, concimata e destinata a prato stabile, il nipote ha Tes_1
ricavato il fieno che poi gli ha consegnato per essere destinato all'alimentazione del suo bestiame.
Infine, il teste ha aggiunto che, per quanto di sua conoscenza, nessuno ha mai contestato il possesso di , né ha mai reclamato la proprietà del terreno. Parte_1
Le circostanze sono state confermate dalla testimonianza di , Parte_2
proprietario di un terreno vicino. Il secondo testimone ha affermato che il terreno è stato posseduto dal padre del ricorrente e poi da quest'ultimo per diverse decine di anni, essendo stato destinato a prato stabile per i vincoli imposti dalla legge regionale. Anche il secondo testimone ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, nessuno ha mai reclamato il terreno.
In definitiva, gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte del ricorrente, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in
3 oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus.
4. Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 906/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che , nato a [...] il Parte_1
31/07/1982 (C.F. e residente in [...] è C.F._1
titolare esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Catasto terreni - Comune di EN
Foglio 21, particella 272;
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 2/4/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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