CA
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/08/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3142/2025 del Ruolo Generale a.c.c., avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 38/2025, pubblicata in data
11.6.2025, vertente
TRA
(p. iva , con sede legale in Formia (LT) Strada Statale 7 n. Parte_1 P.IVA_1
625, in persona del legale rappresentante pro tempore, e (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Perez (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2
Immacolata Guida (c.f. ), CodiceFiscale_3
- reclamanti -
E
Liquidazione giudiziale della (p. iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore, dott. , non costituita, Controparte_1
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Roma, Viale Luca Guarino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Trulio
(c.f. ) e Donato Cicenia (c.f. ), CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
- reclamati -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 11.7.2025, la ed il suo amministratore, Parte_1 sig. , impugnavano la sentenza n. 38/2025, pubblicata l' 11.6.2025, con la quale il Parte_1
Tribunale di Avellino aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società, su ricorso presentato dalla creditrice dell'importo di 189.173,63 € oltre interessi, Controparte_2 rilevando come l'ultimo bilancio depositato dalla società risalisse all'anno 2022 e risultassero debiti tributari iscritti a ruolo per l'ammontare di 805.638,10 €, fossero state infruttuose le azioni esecutive promosse dal creditore e fosse cessata l'attività presso la sede di Atripalda.
Deducevano i reclamanti come primo motivo la incompetenza per territorio del tribunale di Avellino, avendo la società trasferito la propria sede da Atripalda in Formia in data 24.4.2025; come secondo motivo la mancanza dei presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale, non superando i parametri minimi previsti dall'art. 2 c.c.i.i.; come terzo motivo l'inesistenza dello stato di insolvenza, potendo adempiere alle proprie obbligazioni regolarmente, come dimostrato dalle proposte di rateizzazione.
Instavano quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio il creditore ricorrente, instando per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese di lite, mentre restava contumace la procedura concorsuale.
All'udienza del 27 agosto 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
Il primo motivo, inerente la competenza territoriale, è infondato in quanto espressamente l'art. 28 c.c.i.i. prevede la irrilevanza del trasferimento di sede, ai fini della competenza, se intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda giudiziale;
la competenza è pertanto correttamente stata individuata nel tribunale di Avellino.
Il secondo motivo è inammissibile, avendo i reclamanti solo genericamente dedotto di avere i requisiti dimensionali della impresa minore senza minimamente curarsi di indicare i dati e gli elementi di prova relativi. Solo per completezza si rileva non essere stata impugnata l'affermazione del Tribunale secondo cui i soli debiti nei confronti dell' ammonterebbero CP_3 ad oltre 800mila € e che l'ultimo bilancio depositato prodotto, relativo all'esercizio 2022, presenta valori decisamente superiori ai massimi consentiti per le imprese minori. Il terzo motivo è infondato, essendo correttamente motivata la sentenza del tribunale in ordine alla esistenza dello stato di insolvenza ed essendo irrilevanti le generiche deduzioni in ordine alle possibilità di pagamenti rateizzati che, peraltro, se provati, depongono proprio nel senso della impossibilità per l'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa e valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza,
a carico dei reclamanti, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dei reclami.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, pronunziando sul reclamo proposto dalla e da avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Avellino, Parte_1 Parte_1
così provvede:
--Respinge il reclamo.
--Condanna i reclamanti alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata costituita, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti a carico dei reclamanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 27.8.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo