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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Prima Sezione Civile/Sezione
Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 3137/2024 r.g.
Promossa da
, nata il [...], in [...] Parte_1
(U.S.A) e ivi residente, C.F. , C.F._1 [...]
, nata il [...], in [...] (U.S.A) e Parte_2 residente in [...](U.S.A.), C.F. e C.F._2
, nata il [...], in [...] Parte_3
(U.S.A) e ivi residente, C.F. , rappresentate e C.F._3 difese dall'avv. Chiara Covarelli
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
1
Con note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente di , cittadino italiano, nato a Persona_1
Pedara (CT) il 19/03/1885, emigrato negli Stati Uniti d'America, dove acquisiva la cittadinanza statunitense nel 1924, dopo la nascita della figlia , avvenuta in data 11/06/1918, quindi dopo avere Persona_2 trasmesso alla figlia la cittadinanza italiana;
Il , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato di Catania, si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: << Voglia l'Adito Tribunale: • Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del
D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o 2 dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_1
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure 3 sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie le ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato il tentativo di prenotazione senza ottenere un appuntamento e quindi la possibilità di avere la convocazione.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente , che non riesce a concedere la prenotazione di un appuntamento, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dalle ricorrenti il certificato di naturalizzazione dell'avo avvenuta nel 1924, cioè dopo avere trasmesso la cittadinanza alla figlia nata nel 1918. Per_2
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla figlia Persona_2
e ai discendenti fino alle odierne ricorrenti. Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Tuttavia, la figlia si sposava nel 1953, quindi dopo l'entrata in vigore della Persona_2
Costituzione italiana, non perdendo pertanto la possibilità di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche
4 adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_1
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
• La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• Avo: nato il [...] a [...] ed Persona_1 emigrato negli Stati Uniti D'America;
• In data 11.06.1918, in New York, dall'unione di Persona_1 con , nasceva;
Persona_3 Persona_2
• Nell'anno 1924, otteneva la cittadinanza Persona_1 americana, come risulta dal certificato di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità
5 • in data 26.04.1953, in New York, contraeva Persona_2 matrimonio con e dalla loro unione Controparte_2 nasceva il 24/06/1957; Persona_4
• In data 18.07.1983, in New York, Persona_4 contraeva matrimonio con e dalla loro unione CP_3 nascevano, in New York, Parte_1
(ricorrente) in data 04.12.1987 e Parte_2
(ricorrente), in data 15.05.1992;
[...]
• In data 5.12.2018, contraeva Parte_1 matrimonio con in New York e Persona_5 dalla loro unione, in data 23.04.2021, in New York, nasceva
(ricorrente); Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana richiesto dalle ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza
[...] diretta dal comune avo cittadino italiano
6 2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Catania 18/02/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
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