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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN IS Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dr.ssa IS LI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti in proprio e in qualità di Parte_4 C.F._4 eredi di (C.F. ), già parte attrice, e di Persona_1 C.F._5 Parte_5
C.F. ), rappresentati e difeso dall'avv. Tommaso Padovano
[...] C.F._6
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AD OR
APPELLATA
E CONTRO
C.F. ) Controparte_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 13 OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9519/2024, pubblicata il
04/11/2024; materia: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, di volere accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza n. 9519/2024 del 04.11.2024, emessa dal Tribunale di Milano (RG 39712/2018) – Giudice dott.ssa Viola Nobili, e così decidere: nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e/o per ogni altra norma ritenuta applicabile, la responsabilità esclusiva del sig. (C.F. ), per la Controparte_2 C.F._7 verificazione del sinistro stradale in questione del 29.07.2017, per le relative lesioni subite dal sig. e per il conseguente decesso di quest'ultimo avvenuto in data 12.08.2017, Parte_5 nonché per i danni materiali subiti al ciclomotore, targato 176VIL, di proprietà della sig.ra Parte_1
il tutto in conseguenza di detto sinistro;
[...]
- condannare il sig. e la compagnia di assicurazioni Controparte_2 Controparte_1 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, P.IVA_1 via Ignazio Gardella 2, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori in proprio e in qualità di eredi del de cuius, sig. Parte_5 nonché della sig.ra (moglie del sig. deceduta nelle
[...] Persona_1 Parte_5 more del presente giudizio, quantificati secondo le tabelle del Tribunale di Milano e/o secondo la maggiore o minore somma che sarà ritenuta applicabile e/o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del sinistro e sino al soddisfo.
- condannare il sig. (C.F. ) e Controparte_2 C.F._7 Controparte_1 (P.IVA ), in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal P.IVA_1 ciclomotore targato176VIL, di proprietà della sig.ra in favore di quest'ultima. Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da D.M. 55/2014 e ss. modifiche, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
si chiede di voler disporre la consulenza tecnica d'Ufficio ricostruttiva sia della dinamica dell'incidente che della cinematica, con quantificazione dei danni materiali subiti dal ciclomotore e di cui al preventivo danni già in atti (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione del primo grado);
disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe tutte le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e perché infondato in fatto ed in diritto,
[...] Parte_3 Parte_4 confermando la sentenza n. 9519/2024 resa inter-partes dal Tribunale di Milano e comunque ER , da ogni avversa domanda. Vinte le spese.” Controparte_1
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 9 agosto 2018, i Sig.ri (successivamente deceduta), Persona_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio il Sig. nonché la compagnia Controparte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti, sia iure proprio sia quali
[...] eredi di deceduto in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Casarano Parte_5
(LE) il 29.7.2017, che ascrivevano alla condotta colposa del convenuto CP_2
Esponevano gli attori che in data 29 luglio 2017 alla guida del proprio Parte_5 ciclomotore Piaggio, veniva investito sul lato sinistro da un'autovettura Fiat Punto condotta da
[...] il quale, provenendo da via Capozza in Caserano, impegnava l'incrocio con via Controparte_2
Mazzini senza rispettare il segnale di STOP. A causa dell'impatto, il Sig. riportava lesioni Parte_5 gravissime che ne determinavano il decesso in data 12 agosto 2017.
Gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella CP_2 determinazione dell'evento lesivo e la condanna di e della sua Compagnia assicuratrice CP_2
in solido, al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, da Controparte_1 liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano o comunque nella somma ritenuta di giustizia. si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dagli Controparte_1 attori. Sosteneva che la responsabilità era da attribuire esclusivamente alla condotta gravemente negligente di il quale, privo di casco e con patente scaduta, si era immesso Parte_5 nel flusso della circolazione, quanto l'autovettura condotta da aveva già impegnato l'incrocio CP_2 dopo aver rispettato il segnale di STOP, senza rispettare le norme del Codice della Strada, in particolare il divieto di circolare contromano e l'obbligo di concedere la precedenza. La convenuta evidenziava che, nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del Sig. era stata disposta CP_2 consulenza ricostruttiva della dinamica del sinistro, la quale aveva attribuito la responsabilità esclusiva al conducente del ciclomotore;
il procedimento penale era infatti stato archiviato. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_2
Il Tribunale, istruita la causa mediante l'acquisizione della consulenza espletata in sede penale,
l'espletamento di una CTU medico-legale e la prova per interpello e testi dedotta dalle parti, rigettava pagina 3 di 13 la domanda attorea, ritenendo la responsabilità esclusiva di nella Parte_5 determinazione del sinistro de quo, e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Così, in particolare, motivava il giudice di primo grado:
“Specificamente, secondo l'art.154 del Codice della Strada "i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi…”.
Nel caso di specie, [ ndr] per impegnare un'altra strada doveva assicurarsi di fare la Parte_5 manovra senza creare pericolo o intralcio alla fiat punto che lo precedeva di poco e di cui doveva tener conto della posizione, distanza e direzione;
l'introduzione nell'area di incrocio doveva avvenire senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza).
Va rammentato, nuovamente, che, anche se “dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (tra le molte, Cass. 08/01/2016, n. 124 e Cass. 19115/2020) e nuovamente si osserva che nel caso di specie, non ha violato nessuna prescrizione alla guida né lo stop (non essendoci evidenza alcuna) né CP_2
l'obbligo di dare precedenza a destra in quanto nessun veicolo poteva venirgli da destra, né il rispetto dei limiti di velocità (infatti la sua velocità è stata calcolata -al massimo- intorno ai 25-30km/h) e si tratta di una velocità consona a superare l'attraversamento di via Mazzini e non eccessiva per gestire altre sopravvenienze.
Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità e nel caso di specie, non era prevedibile che chi si immetteva nella strada principale, volesse attraversarla e tornare sull'incrocio ormai superato.
Pur ritenendo già assorbente quanto sopra considerato, si osserva altresì che la condotta del Sig. risulta certamente connotata da grave colpa anche in ordine ad altre ragioni. Parte_5
pagina 4 di 13 Ed infatti, come emerge dalla relazione della Polizia Locale, questi, al momento del sinistro, era alla guida del motoveicolo privo di casco, che non veniva rinvenuto sul luogo dell'incidente.
Occorre quindi rammentare che l'art. 171, Codice della Strada, prevede che “Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati…”.
A tal proposito, si osserva che l'elaborato medico-legale depositato da c.t.u. Dott. ha Persona_2 accertato il nesso causale tra il trauma cranico subito dal Sig. a seguito dell'incidente ed il Parte_5 decesso, favorito anche dalle precarie condizioni di salute di questi. Il c.t.u. ha quindi precisato che:
“È convinzione di questo CTU, sostenuto anche dall'ausiliario anestesista, che il paziente abbia patito un trauma diretto del cranio non protetto contro una superficie solida” (pag. 11). […] Tenuto conto del grado di incidenza causale sull'evento dannoso come stimato dal c.t.u. è dunque possibile affermare che l'utilizzo del casco da parte dello avrebbe quantomeno contenuto la gravità Parte_5 delle lesioni e, con elevata probabilità, il decesso.”
2. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 [...]
e anche in qualità di eredi della madre nelle Parte_3 Parte_4 Persona_1 more deceduta, articolando i seguenti motivi.
I) Con il primo motivo di appello, intitolato: “Sull'errata ricostruzione della dinamica del sinistro”, gli appellanti contestano la sentenza del Tribunale per l'omesso espletamento di una consulenza d'ufficio cinematica: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la perizia svolta nell'ambito del procedimento penale - che si concludeva con un'archiviazione e senza un'istruttoria dibattimentale adeguata- non era sufficiente né idonea. Da un lato, infatti, il processo penale – che mira ad accertare la responsabilità penale dell'imputato- opera su un piano differente rispetto a quello civile, che ha l'obiettivo di stabilire la responsabilità civile, applicando presunzioni che non sono ammissibili in sede penale;
dall'altro gli appellanti non si erano costituiti parte civile e non avevano pertanto partecipato all'istruttoria.
Inoltre, il consulente tecnico della Procura avrebbe escluso la responsabilità di senza svolgere CP_2 alcun sopralluogo, basandosi unicamente sulla relazione della Polizia Locale, peraltro senza considerare che lo scooter condotto da aveva una cilindrata di soli 25 cc, ciò che rendeva Parte_5
pagina 5 di 13 impossibile quanto asserito dal perito del PM, ovvero che seguisse e non precedesse Parte_5 nella marcia. CP_2
Ancora, il consulente del PM avrebbe erroneamente collocato il punto d'impatto lontano da quello effettivo: “l'evidenza dei risultati porta a considerare l'esistenza di errori all'origine delle elaborazioni, dal momento che, l'illustrazione ricostruttiva delle linee temporali presenti sull'ultima pagina del documento prodotto, riporta il punto d'urto a valle della zona in cui lo scooter, secondo i rilievi dei verbalizzanti, avrebbe trovato quiete. Detta valutazione è certamente da contestarsi, dal momento che lo scooter, negli istanti dell'accostamento con la vettura, era in movimento e che pertanto, attraverso un urto tangenziale, non può essere tornato indietro rispetto alla sua direzione originaria superando l'inerzia posseduta in tali frangenti. Per ragioni basilari legate alla fisica, la zona di collisione, non può che essere collocata prima di quella di quiete e non successivamente, mettendo pertanto in discussione tempi e velocità così come descritte nella relazione elaborata in sede penale” (così l'atto di appello, pag. 7).
Secondo gli appellanti, “La dinamica del sinistro ricostruita dal Giudice di prime cure, quindi, va disattesa per le seguenti ragioni: il sig. aveva l'obbligo di arrestarsi al segnale di stop e CP_2 verificare il sopraggiungere di altri veicoli e pedoni (al centro dell'intersezione vi erano le strisce pedonali), provenienti tanto dalla sua sinistra quanto dalla sua destra (l'impatto tra i due veicoli è, infatti, avvenuto in prossimità delle strisce pedonali); egli, infatti, giunto davanti al segnale di stop presente in via L. Capozza, strada da questi percorsa, ometteva di fermarsi e di verificare il sopraggiungere di altri veicoli e/o la loro presenza nella intersezione stradale de qua, proseguendo la sua corsa fino a quando investiva il ciclomotore con a bordo il sig. il sig. avrebbe Parte_5 CP_2 dovuto accorgersi della presenza del sig. che aveva già impegnato, con il motociclo 25 cc, Parte_5
l'intersezione; se il veicolo condotto da avesse rispettato la segnaletica ivi presente, avrebbe CP_2 certamente avuto una velocità inferiore in dipendenza del fatto che sarebbe ripartito da fermo e, di conseguenza, avrebbe potuto avvedersi del sig. al centro dell'intersezione e arrestare il Parte_5 veicolo prima dell'impatto” (così l'atto di appello, pag. 5).
II) Con il secondo motivo di appello, intitolato “Errata Interpretazione delle Dichiarazioni
Testimoniali del Sig. e sulla ”, gli appellanti contestano la parte della Testimone_1 Testimone_2 sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione resa dal teste , in Testimone_1
pagina 6 di 13 quanto contrastante con gli elementi oggettivi rilevati dai verbalizzanti e dal consulente tecnico, e in quanto il teste si sarebbe allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi nonostante conoscesse la vittima.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il fatto che il teste non si fosse fermato sul luogo dell'incidente all'arrivo dei sanitari non costituirebbe un elemento di perplessità, posto che, stante il tempestivo intervento dei sanitari, non sussisteva alcuna necessità che egli permanesse sul posto. Ciò detto, la deposizione del teste oculare sarebbe fondamentale per la ricostruzione Tes_1 della dinamica del sinistro, avendo lo stesso dichiarato che il convenuto non aveva rispettato CP_2 il segnale di STOP, elemento che costituiva un passaggio chiave per la corretta attribuzione della responsabilità.
III) Con il terzo motivo di appello, intitolato “Sull'errata valutazione della responsabilità del sig.
e sulla violazione degli artt. 141 e 145 codice della strada da parte del sig. , gli CP_2 CP_2 appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che "nessuna responsabilità poteva essere attribuita all' , sostenendo che egli avesse già completato CP_2
l'attraversamento dell'incrocio quando la sua autovettura era stata urtata dal ciclomotore condotto da
Parte_5
Secondo gli appellanti, tale affermazione risulta in contrasto con quanto emerso nel corso dell'istruttoria. In particolare, il Giudice ha ritenuto, infondatamente, che non avesse violato CP_2 alcuna norma del Codice della strada, trascurando le dichiarazioni del teste oculare , il quale Tes_1 aveva riferito di aver visto l'autovettura non arrestarsi allo STOP: se avesse rispettato il CP_2 segnale, avrebbe potuto accorgersi della presenza del ciclomotore nell'intersezione ed evitare l'impatto, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità del conducente tenuto a dare precedenza non veniva esclusa neppure in presenza di una condotta irregolare dell'altro veicolo, come la marcia contromano o a velocità sostenuta.
IV) Con il quarto motivo di appello, intitolato: “Sull'omessa pronuncia in merito alla subordinata richiesta di condanna del sig. in concorso con il sig. , gli appellanti contestano la CP_2 Parte_5 sentenza impugnata nella parte in cui non considera la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento di un concorso di colpa tra le parti, attribuendo l'intera responsabilità al conducente dello scooter, nonostante l'istruttoria espletata avesse evidenziato che non aveva rispettato il CP_2 segnale di STOP e non aveva adottato alcuna manovra di emergenza per evitare l'urto con il pagina 7 di 13 ciclomotore, come attesta il fatto – accertato dal perito del PM- che non aveva frenato prima dell'impatto.
V) Con il quinto motivo di appello, intitolato: “Sull'errata interpretazione relativa all'utilizzo del casco da parte del sig. , gli appellanti lamentano che il giudice abbia concluso nel senso che Parte_5 non indossasse il casco al momento dell'impatto, aggravando in tal modo le conseguenze Parte_5 dell'evento dannoso, quando invece le considerazioni medico-legali espresse dal CTU si riferivano non già alle ipotesi di mancato utilizzo del casco, bensì al suo utilizzo “non corretto”.
In definitiva, gli appellanti hanno chiesto che, previo espletamento di CTU cinematica e dinamica, in riforma della sentenza impugnata venga riconosciuta l'esclusiva ovvero concorrente responsabilità di della determinazione dell'evento lesivo, con conseguente quantificazione del danno da CP_2 perdita parentale dagli stessi subito.
Si costituiva, anche nel presente grado di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'intero gravame. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
3. Decisione
I cinque motivi di appello articolati dagli appellanti, attenendo tutti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, devono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Va anzi tutto respinta la richiesta di espletamento di una CTU “dinamica e cinematica”: la stessa appare invero superflua, posto che gli elementi in atti, utili alla ricostruzione del sinistro, sono i medesimi già utilizzati dal consulente del PM, il quale, come si dirà meglio di seguito, li ha elaborati nell'ambito di un'analisi completa e scrupolosa, priva di errori logici o argomentativi, e tenuto conto che gli odierni appellanti hanno potuto svolgere tutte le loro osservazioni, anche di natura tecnica, nel corso del giudizio di primo grado.
Gli appellanti sostengono, in sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente del PM, sia stata l'auto condotta da ad urtare, nella sua parte anteriore sinistra, lo scooter, e non già CP_2 quest'ultimo ad urtare l'auto nella sua parte centrale destra.
In particolare, secondo gli appellanti, l'ing. nella ricostruzione della dinamica, non avrebbe Per_3 considerato che la cilindrata dello scooter condotto da pari a soli 25 cc, “rendeva impossibile Parte_5
pagina 8 di 13 quanto asserito dal perito del PM, ovvero che seguisse e non precedesse nella Parte_5 CP_2 marcia”. Inoltre, il consulente avrebbe individuato, contro ogni evidenza scientifica, il punto d'urto “a valle della zona in cui lo scooter, secondo i rilievi dei verbalizzanti, avrebbe trovato quiete”¸ ciò che metterebbe “pertanto in discussione tempi e velocità così come descritte nella relazione elaborata in sede penale” (così l'atto di appello, pag. 7).
La Corte osserva che, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la ricostruzione della dinamica contenuta nella relazione dell'ing. risulta precisa e coerente con i dati rilevati in loco ed Per_3 accertati dalla polizia locale, ed attesta – inequivocabilmente – che l'urto è avvenuto per l'effetto dell'impatto dello scooter, proveniente in senso vietato dalla porzione di via Mazzini antistante la farmacia in direzione della via Alpestre, sulla fiancata anteriore destra dell'auto, il cui conducente si è avveduto della presenza del ciclomotore soltanto al momento dell'impatto stesso.
Anzi tutto, è necessario chiarire che l'indagine peritale svolta dall'ing. contrariamente a Per_3 quanto asserito dagli appellanti, ha previsto anche un sopralluogo sul teatro del sinistro, come evidenziato dal consulente a pag. 7 della relazione:
Inoltre, la posizione e la tipologia delle tracce del ciclomotore rinvenute sulla fiancata destra dell'auto condotta da attestano, con evidenza, che è stato lo scooter ad impattare l'auto, e non CP_2 viceversa: muovendo l'esame dalla parte anteriore dell'auto, risulta infatti una prima strisciata gommosa sulla portiera anteriore destra, corrispondente all'impatto del copertone anteriore dello scooter, e una successiva strisciata metallica (con rimozione di vernice) sulla medesima portiera destra anteriore dell'auto, corrispondente all'impatto del dado sinistro della ruota anteriore dello scooter;
risulta, ancora, sulla medesima portiera anteriore destra dell'auto, l'impronta lasciata dallo scudo pagina 9 di 13 sinistro dello scooter (residui di vernice rossa), nonché, sulla portiera posteriore destra, una strisciata gommosa corrispondente all'impatto della manopola sinistra del manubrio dello scooter (cfr. fotografie a pagg. da 9 a 12 della relazione peritale).
Ora, è evidente che, se fosse stata l'auto ad impattare lo scooter sul suo lato sinistro, e non viceversa, i segni rilevati sui mezzi coinvolti sui mezzi sarebbero stati ben diversi: l'auto avrebbe avuto segni di impatto non già sulle portiere, bensì nella parte frontale, quanto meno in corrispondenza del fanale destro o dello specchietto retrovisore destro;
inoltre, non sarebbero state rinvenute sull'auto tracce del copertone anteriore del ciclomotore.
Tanto è vero che così viene rappresentata dal consulente della Procura la dinamica dell'urto tra i due mezzi in base alle tracce rinvenute sugli stessi (cfr. pag. 22 della relazione):
Ancora, se fosse stato lo scooter a precedere – anche se di poco- l'auto nella marcia, si sarebbero riscontrati segni di frenata dell'auto antecedenti il punto d'urto, segno del fatto che si era CP_2 accorto del sopraggiungere dello scooter di ciò che invece è certamente escluso da entrambe Parte_5 le parti costituite in causa, così come decisamente escluso dal consulente del PM (e dai verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti).
Ciò detto, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il punto (assoluto) d'urto non è stato erroneamente individuato “a valle della zona in cui lo scooter, secondo i rilievi dei verbalizzanti, avrebbe trovato quiete”, posto che i verbalizzanti NON hanno rilevato il luogo in cui lo scooter trovò quiete (v. pag. 3 del verbale di incidente: doc. 2 appellanti), essendo lo stesso stato rimosso prima del pagina 10 di 13 loro arrivo, bensì qualche metro più indietro rispetto alla traccia ematica rilevata sull'asfalto, avuto come riferimento la direzione di marcia dei veicoli verso via Alpestre (cfr. pag. 23 della relazione).
Sulla scorta della posizione della traccia ematica lasciata sull'asfalto dal capo di caduto sul Parte_5 lato sinistro qualche istante dopo l'impatto con l'auto (cfr. fotografia n. 7 a pag. 14 della relazione di incidente;
doc. 2 cit.), il consulente ha determinato la velocità dell'autoveicolo, tenuto conto della posizione di quiete assunta dall'auto dopo il sinistro e del tempo psicotecnico (convenzionalmente pari a 1 sec.) intercorso tra il momento in cui si è avveduto dello scooter, ovvero il momento CP_2 dell'impatto sulla sua fiancata destra, e il momento in cui ha iniziato l'azione frenante. La stessa è stata calcolata -utilizzando i parametri corretti di cui sopra- in 25/30 km/h.
Se, dunque, come chiaramente si è potuto evincere dalle tracce di contatto rilevate sui due veicoli coinvolti e dal fatto che il conducente dell'auto non operò alcuna azione frenante prima dell'impatto, fu lo scooter condotto da ad urtare l'auto condotta da e non viceversa;
se inoltre, come Parte_5 CP_2 si è potuto evincere dalla posizione della traccia ematica lasciata dal corpo di sull'asfalto Parte_5 pochi istanti dopo l'impatto, l'urto avvenne nella parte finale dell'area di incrocio tra le vie Mazzini,
Alpestre e , quasi all'imbocco con la via Alpestre;
se, ancora, come il consulente ha potuto Per_4 evincere dalla posizione della traccia ematica e dalla posizione di quiete assunta dall'auto dopo il sinistro, al momento dell'urto procedeva ad una velocità compresa tra i 25 e 30 chilometri CP_2 orari;
se, infine, come è pacifico e in ogni caso provato in causa, lo scooter condotto da Parte_5 prima dell'impatto con l'auto, procedeva in contromano dalla zona della via Mazzini antistante la farmacia diretto verso la via Alpestre;
ne consegue che alcun rimprovero può essere mosso ad che precedeva (di poco) nella marcia lo scooter (il quale peraltro proveniva dalla sua destra, CP_2 ovvero da una direzione interdetta dalla segnaletica stradale) e che pertanto non poteva avvedersi del suo sopraggiungere, a nulla rilevando la circostanza – sulla quale insiste particolarmente la difesa degli appellanti, valorizzando la deposizione del teste - che l'autoveicolo avesse o meno rispettato Tes_1 il segnale di STOP al termine della via Capozza, posto che l'urto NON è avvenuto nella zona antistante lo STOP, bensì al termine della zona interessata dall'incrocio, dopo le strisce pedonali e ad una velocità moderata, del tutto conforme allo stato dei luoghi, come da ricostruzione grafica che segue (pag. 26 della relazione peritale dell'ing. : Per_3
pagina 11 di 13 Deve pertanto confermarsi la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di primo grado, dovendosi riconoscere la responsabilità esclusiva del conducente dello scooter nella determinazione dell'evento lesivo, con conseguente rigetto della domanda dei familiari di Parte_5
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come pagina 12 di 13 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 13.768,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 9 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IS LI AN IS
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