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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8905 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12433/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del diritto al compenso professionale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Annunziata Nicola in virtù procura in Parte_1 calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, quale procuratore di sé stesso. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda e delle eccezioni, così come formulate e precisate negli atti di causa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il convenuto ha concluso riportandosi alle richieste già formulate nel verbale di udienza del 9 maggio 2024, chiedendo che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2020, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, , per sentir accertare che non aveva Controparte_1 conferito allo stesso alcun mandato professionale e che alcuna somma era dovuta in suo favore o, in subordine, per sentir quantificare la somma eventualmente dovuta e, comunque, sentirlo condannare alla restituzione, in proprio favore, dell'importo di euro 14.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario. A tal fine deduceva:
-. che in data 20.5.2019, aveva ricevuto dal lettera raccomandata con la quale CP_1 quest'ultimo gli intimava il pagamento del saldo di euro 3.500,00 della fattura 2/2019, emessa
"per compensi professionali relativi all'attività di assistenza e consulenza legale nella successione di buoni fruttiferi postali", detratto l'acconto di euro 14.500,00 corrisposto in data
8.3.2019 con assegno postale n.72228714131-02;
-. che a distanza di diciassette giorni, aveva contestato, con raccomandata a/r, l'esistenza di detto rapporto professionale e aveva precisato che la somma di euro 14.500,00 era stata corrisposta non già a titolo di acconto sul compenso professionale, bensì allo scopo di eseguire il pagamento delle imposte di successione;
-. che l'avv. nonostante vari solleciti, non aveva mai fornito copia del mandato, della CP_1 fattura, della denuncia di successione, né una nota spese specifica.
Costituitosi in giudizio deduceva: Controparte_1
-. che l'attore gli aveva conferito incarico professionale nel mese di maggio 2018, unitamente alla sorella per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale per la Per_1 definizione della pratica di successione e riscossione dei buoni fruttiferi postali ordinari cointestati con i germani e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
-. che aveva accompagnato ed assistito l'attore in tutte le attività prodromiche alla riscossione dei buoni postali, riscossione poi avvenuta in data 8.3.2019, 25.3.2018 e 7.5.2019.
-. che aveva provveduto a consegnare a , in data 8.3.2019, in occasione della Parte_1 prima riscossione, notula pro forma di compenso professionale secondo il DM 55/2014 di euro 18.000,00 e in quell'occasione, a fronte della consegna della fattura, aveva ricevuto l
'assegno postale n. 7228714131-02 per un importo di euro 14.500,00, a titolo di acconto;
-.che, in data 10.5.2019, aveva emesso e consegnato personalmente al la fattura cartacea Pt_1
n. 2/2019 per un ammontare complessivo di euro 18.000,00, procedendo, poi, il 22.5.2019 a sollecitare il pagamento del saldo pari ad euro 3.500,00.
Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda attorea e, in via riconvenzionale, condannarsi al pagamento del saldo di euro 3.500,00 per l'attività professionale svolta, con Parte_1 vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario. Con ordinanza del 24.6.2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta
è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione
Occorre premettere che in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis, Cass. 10/4/2024,
n. 9706; Cass. 18/10/2023, n. 28984)
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole in tema di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo all'interesse delle parti. Diversamente opinando, il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole. Inoltre, svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Peraltro, ove si consideri che ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo è necessario - per potersi configurare un interesse ad agire concreto attuale e giuridicamente apprezzabile - che la parte convenuta abbia vantato diritti ovvero minacciato di farli valere, si palesa altresì la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere il giudizio, in conseguenza delle iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, l'avvenuto conferimento di un mandato professionale è fatto costitutivo del diritto al conseguimento del compenso professionale e, come tale, deve essere provato dal convenuto.
Giova, peraltro precisare che in tema di attività professionale svolta dall' avvocato, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. (cfr. tra le tante Cass.
31/3/2021, n. 8863).
Nel caso di specie, il sostiene, per l'appunto, di aver svolto un incarico CP_1 professionale di carattere stragiudiziale in favore dell'attore, sicché, rispetto a tale attività, la prova può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici ricavate da plurimi indizi, gravi precisi e concordanti.
Ebbene, sul piano indiziario, il convenuto ha depositato, oltre alla fattura elettronica emessa nei confronti di per “l'attività di assistenza e consulenza legale nella Parte_1 successione di buoni postali fruttiferi”, anche la documentazione della pratica di successione,
l'assegno versatogli da nel marzo 2019, la documentazione attinente l'incasso Parte_1 dei buoni postali fruttiferi da parte dell'attore, le dichiarazioni di successione dei precedenti titolari dei buoni.
Già sulla scorta di tale documentazione, è possibile fare alcune considerazioni: anzitutto è verosimile ipotizzare che qualora il convenuto non avesse svolto alcun incarico di assistenza e consulenza per detta pratica di successione, non avrebbe potuto avere la disponibilità della documentazione allegata;
per altro verso, il rilascio di un assegno in suo favore da parte dello stesso nel marzo 2019, periodo coincidente con quello di Parte_1 incasso da parte di quest'ultimo dei buoni postali, suggerisce l'esistenza di un incarico professionale proprio da parte dell'odierno attore finalizzato a raggiungere il predetto obiettivo.
Del resto, a fronte di tali siffatti univoci indizi di carattere documentale, l'attore non ha fornito, nè ha offerto di fornire, elementi probatori utili a corroborare la diversa ricostruzione della vicenda come prospettata in citazione.
Sul punto va ribadita l'inammissibilità, già rilevata con ordinanza del 24/6/2021, della prova testimoniale articolata dal nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. In Pt_1 particolare, la circostanza che il predetto si recò da solo all'appuntamento presso l'ufficio postale e che non era assistito da alcun avvocato è formulata sotto forma di dichiarazione resa dallo stesso attore (“Vero che ha sempre dichiarato di essere andato Parte_1 all'Ufficio Postale da solo…e di non essere assistito da alcun avvocato?”) e, come tale, è dunque inammissibile in quanto i testi avrebbero dovuto riferire di un fatto appreso de relato actoris. Del pari inammissibile si palesa anche la circostanza volta a dimostrare che l'avv.
chiese al di “rilasciare” un assegno per il pagamento dell'imposta di CP_1 Pt_1 successione (“Vero che al momento dell'incasso delle somme liquidate presso l'Ufficio
Postale, l'Avv. chiese al Sig. di rilasciare un assegno per il CP_1 Parte_1 pagamento delle imposte di successione”) in quanto nel capitolo non è specificato a chi dovesse essere rilasciato e, quindi, intestato detto assegno. Inammissibile è anche la circostanza che l'assegno venne “solo” firmato dal (“Vero che l'assegno fu solo Pt_1 sottoscritto dal Sig. perchè era analfabeta”), avendo, per come formulata, Pt_1 contenuto chiaramente valutativo, oltre che generico.
Ma a ben vedere è la stessa ricostruzione dei fatti, per come prospettata dall'attore, che presenta profili evidenti di inverosimiglianza.
Sostiene, infatti, il predetto che prima del rilascio dell'assegno in favore dell'odierno convenuto tra le parti non vi era mai stato alcun contatto e che quella era la prima occasione in cui si incontravano. Si legge infatti nella prima memoria ex art. 186 c.p.c. che “
[...]
non ha mai partecipato a tali riunioni e, comunque, non ha mai avuto alcun Pt_1 contatto diretto con l'Avv. né gli ha conferito alcun mandato” per poi specificare CP_1 che “non è vero che l'attore è stato accompagnato presso l'Ufficio Postale dall'Avv.
” e che “In tali occasioni, si ribadisce che al Sig. non è mai stata consegnata CP_1 Pt_1 alcuna fattura o proforma di fattura, non è mai stato chiarito che avrebbe dovuto pagare un compenso professionale all'Avv. e, per giustificare il rilascio dell'assegno, gli è CP_1 stato detto che serviva per le spese di successione e che, senza il pagamento di quella somma, non avrebbe potuto incassare le somme ereditate.”
Sennonché è davvero difficile ipotizzare, secondo l'id quod plurumque accidit, che un ingente somma di danaro possa essere stata versata dal ad una persona di fatto Pt_1 sconosciuta, con cui non aveva mai avuto alcun contatto e senza che prima fosse stato concordato alcunchè, Aggiungasi, poi, che se l'assegno doveva servire a pagare l'imposta di successione, non si comprende perché tale somma sia stata consegnata al , con il CP_1 quale l'istante non aveva alcun rapporto professionale e non, invece, versata direttamente all'erario.
Alla stregua di quanto evidenziato, va dunque rigettata la domanda di accertamento negativo formulata dall'attore, dovendosi ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale, in favore del , avente ad oggetto l'attività CP_1 di assistenza e consulenza nella riscossione dei buoni postali fruttiferi ricevuti in eredità dal
Pt_1
A questo punto deve essere esaminata la domanda subordinata proposta dall'attore di accertamento e quantificazione della somma dovuta al a titolo di compenso per CP_1
l'incarico professionale svolto.
Secondo la prospettazione del professionista convenuto, le parti si sarebbero accordate per la quantificazione di detto compenso nella misura di euro 18.000,00, di cui l'importo di euro 14.500,00, oggetto del più volte citato assegno, sarebbe stato versato dall'attore a titolo di acconto (v. sul punto, pag 8 della comparsa di costituzione e risposta “Il compenso verbalmente pattuito tra le parti veniva quindi accettato per facta concludentia dall'attore il quale ha versato l'importo stabilito senza mai contestare l'operato dell'Avv. ”.) CP_1
Rileva, tuttavia, il Tribunale che un accordo per facta concludentia sul compenso professionale è nullo. Infatti, ai sensi dell'art. 2233 c.c. l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'art. 12 della L. n. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista
è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2333
c.c. e nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta (cfr. Cass. 5/1/2025, n. 131).
Né il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto per il fatto che, il a Pt_1 fronte della consegna della notula di parcella recante l'importo di euro 18.000,00, abbia versato il minor importo di euro 14.500,00. Infatti, come ha avuto modo di sottolineare la
Suprema Corte nella pronuncia richiamata, ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità (cfr. Cass. cit).
Ne deriva, di conseguenza, che, mancando un valido accordo sul compenso professionale, lo stesso deve essere liquidato secondo i parametri previsti dal D.M. n 55/2014.
Pertanto, trattandosi di attività stragiudiziale e tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del citato D.M., come modificato dal D.M. n. 147/2022, i compensi professionali per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare, nonché dello scaglione tariffario applicabile in ragione del valore dell'affare (euro 200.000,00), si ottiene che, in base ai parametri medi, il compenso dovuto all'avv. per l'attività CP_1 professionale svolta sia pari ad euro 4.536,00.
L'attore ha poi chiesto, in ogni caso, condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di euro 14.500,00, in quanto indebitamente versata.
Tale domanda, tenuto conto della nullità dell'accordo sul quantum debeatur, è fondata, sia pur in parte, atteso che l'accertata nullità del negozio o della pattuizione sulla cui base è stato eseguito un pagamento, dà diritto alla ripetizione di un indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita
Tuttavia , l'accoglimento della pretesa deve essere contenuto nei limiti della somma di euro 9.964,00, pari alla differenza tra l'importo versato di euro 14.500,00 e l'importo di euro
4.536,00 spettante al a titolo di competenze professionali, non essendo giustificata CP_1 da un valido titolo la dazione della maggior somma corrisposta.
Al pagamento del suindicato importo va, quindi, condannato il convenuto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, dovendo presumersi la buona fede dell'accipiens a norma dell'art. 2036 c.c.
Discende da quanto detto, il rigetto della domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, volta al conseguimento della somma di euro 3.500,00, quale ulteriore importo a titolo di corrispettivo, attesa la mancanza di un accordo scritto sulla quantificazione del compenso.
Le spese del processo, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate in ragione di 1/3; la residua parte è posta a carico del convenuto soccombente nella misura liquidata come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione notificato in data 5.6.2020, nei confronti di Parte_1
, nonchè sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo formulata con la Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 1.2.2020, così provvede: a) rigetta la domanda principale di accertamento negativo;
b) accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, accerta che il compenso dovuto all'avv.
è pari ad euro 4.536,00; Controparte_1
c) accoglie per quanto di ragione la domanda di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 9.964,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo;
d) rigetta la domanda riconvenzionale;
e) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio;
condanna al Controparte_1 pagamento della residua parte, che liquida in euro 176,00 per spese ed euro 3.385,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata.
Napoli 8.10.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, magistrato ordinario in tirocinio
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12433/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del diritto al compenso professionale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Annunziata Nicola in virtù procura in Parte_1 calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, quale procuratore di sé stesso. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda e delle eccezioni, così come formulate e precisate negli atti di causa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il convenuto ha concluso riportandosi alle richieste già formulate nel verbale di udienza del 9 maggio 2024, chiedendo che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2020, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, , per sentir accertare che non aveva Controparte_1 conferito allo stesso alcun mandato professionale e che alcuna somma era dovuta in suo favore o, in subordine, per sentir quantificare la somma eventualmente dovuta e, comunque, sentirlo condannare alla restituzione, in proprio favore, dell'importo di euro 14.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario. A tal fine deduceva:
-. che in data 20.5.2019, aveva ricevuto dal lettera raccomandata con la quale CP_1 quest'ultimo gli intimava il pagamento del saldo di euro 3.500,00 della fattura 2/2019, emessa
"per compensi professionali relativi all'attività di assistenza e consulenza legale nella successione di buoni fruttiferi postali", detratto l'acconto di euro 14.500,00 corrisposto in data
8.3.2019 con assegno postale n.72228714131-02;
-. che a distanza di diciassette giorni, aveva contestato, con raccomandata a/r, l'esistenza di detto rapporto professionale e aveva precisato che la somma di euro 14.500,00 era stata corrisposta non già a titolo di acconto sul compenso professionale, bensì allo scopo di eseguire il pagamento delle imposte di successione;
-. che l'avv. nonostante vari solleciti, non aveva mai fornito copia del mandato, della CP_1 fattura, della denuncia di successione, né una nota spese specifica.
Costituitosi in giudizio deduceva: Controparte_1
-. che l'attore gli aveva conferito incarico professionale nel mese di maggio 2018, unitamente alla sorella per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale per la Per_1 definizione della pratica di successione e riscossione dei buoni fruttiferi postali ordinari cointestati con i germani e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
-. che aveva accompagnato ed assistito l'attore in tutte le attività prodromiche alla riscossione dei buoni postali, riscossione poi avvenuta in data 8.3.2019, 25.3.2018 e 7.5.2019.
-. che aveva provveduto a consegnare a , in data 8.3.2019, in occasione della Parte_1 prima riscossione, notula pro forma di compenso professionale secondo il DM 55/2014 di euro 18.000,00 e in quell'occasione, a fronte della consegna della fattura, aveva ricevuto l
'assegno postale n. 7228714131-02 per un importo di euro 14.500,00, a titolo di acconto;
-.che, in data 10.5.2019, aveva emesso e consegnato personalmente al la fattura cartacea Pt_1
n. 2/2019 per un ammontare complessivo di euro 18.000,00, procedendo, poi, il 22.5.2019 a sollecitare il pagamento del saldo pari ad euro 3.500,00.
Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda attorea e, in via riconvenzionale, condannarsi al pagamento del saldo di euro 3.500,00 per l'attività professionale svolta, con Parte_1 vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario. Con ordinanza del 24.6.2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta
è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione
Occorre premettere che in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis, Cass. 10/4/2024,
n. 9706; Cass. 18/10/2023, n. 28984)
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole in tema di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo all'interesse delle parti. Diversamente opinando, il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole. Inoltre, svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Peraltro, ove si consideri che ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo è necessario - per potersi configurare un interesse ad agire concreto attuale e giuridicamente apprezzabile - che la parte convenuta abbia vantato diritti ovvero minacciato di farli valere, si palesa altresì la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere il giudizio, in conseguenza delle iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, l'avvenuto conferimento di un mandato professionale è fatto costitutivo del diritto al conseguimento del compenso professionale e, come tale, deve essere provato dal convenuto.
Giova, peraltro precisare che in tema di attività professionale svolta dall' avvocato, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. (cfr. tra le tante Cass.
31/3/2021, n. 8863).
Nel caso di specie, il sostiene, per l'appunto, di aver svolto un incarico CP_1 professionale di carattere stragiudiziale in favore dell'attore, sicché, rispetto a tale attività, la prova può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici ricavate da plurimi indizi, gravi precisi e concordanti.
Ebbene, sul piano indiziario, il convenuto ha depositato, oltre alla fattura elettronica emessa nei confronti di per “l'attività di assistenza e consulenza legale nella Parte_1 successione di buoni postali fruttiferi”, anche la documentazione della pratica di successione,
l'assegno versatogli da nel marzo 2019, la documentazione attinente l'incasso Parte_1 dei buoni postali fruttiferi da parte dell'attore, le dichiarazioni di successione dei precedenti titolari dei buoni.
Già sulla scorta di tale documentazione, è possibile fare alcune considerazioni: anzitutto è verosimile ipotizzare che qualora il convenuto non avesse svolto alcun incarico di assistenza e consulenza per detta pratica di successione, non avrebbe potuto avere la disponibilità della documentazione allegata;
per altro verso, il rilascio di un assegno in suo favore da parte dello stesso nel marzo 2019, periodo coincidente con quello di Parte_1 incasso da parte di quest'ultimo dei buoni postali, suggerisce l'esistenza di un incarico professionale proprio da parte dell'odierno attore finalizzato a raggiungere il predetto obiettivo.
Del resto, a fronte di tali siffatti univoci indizi di carattere documentale, l'attore non ha fornito, nè ha offerto di fornire, elementi probatori utili a corroborare la diversa ricostruzione della vicenda come prospettata in citazione.
Sul punto va ribadita l'inammissibilità, già rilevata con ordinanza del 24/6/2021, della prova testimoniale articolata dal nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. In Pt_1 particolare, la circostanza che il predetto si recò da solo all'appuntamento presso l'ufficio postale e che non era assistito da alcun avvocato è formulata sotto forma di dichiarazione resa dallo stesso attore (“Vero che ha sempre dichiarato di essere andato Parte_1 all'Ufficio Postale da solo…e di non essere assistito da alcun avvocato?”) e, come tale, è dunque inammissibile in quanto i testi avrebbero dovuto riferire di un fatto appreso de relato actoris. Del pari inammissibile si palesa anche la circostanza volta a dimostrare che l'avv.
chiese al di “rilasciare” un assegno per il pagamento dell'imposta di CP_1 Pt_1 successione (“Vero che al momento dell'incasso delle somme liquidate presso l'Ufficio
Postale, l'Avv. chiese al Sig. di rilasciare un assegno per il CP_1 Parte_1 pagamento delle imposte di successione”) in quanto nel capitolo non è specificato a chi dovesse essere rilasciato e, quindi, intestato detto assegno. Inammissibile è anche la circostanza che l'assegno venne “solo” firmato dal (“Vero che l'assegno fu solo Pt_1 sottoscritto dal Sig. perchè era analfabeta”), avendo, per come formulata, Pt_1 contenuto chiaramente valutativo, oltre che generico.
Ma a ben vedere è la stessa ricostruzione dei fatti, per come prospettata dall'attore, che presenta profili evidenti di inverosimiglianza.
Sostiene, infatti, il predetto che prima del rilascio dell'assegno in favore dell'odierno convenuto tra le parti non vi era mai stato alcun contatto e che quella era la prima occasione in cui si incontravano. Si legge infatti nella prima memoria ex art. 186 c.p.c. che “
[...]
non ha mai partecipato a tali riunioni e, comunque, non ha mai avuto alcun Pt_1 contatto diretto con l'Avv. né gli ha conferito alcun mandato” per poi specificare CP_1 che “non è vero che l'attore è stato accompagnato presso l'Ufficio Postale dall'Avv.
” e che “In tali occasioni, si ribadisce che al Sig. non è mai stata consegnata CP_1 Pt_1 alcuna fattura o proforma di fattura, non è mai stato chiarito che avrebbe dovuto pagare un compenso professionale all'Avv. e, per giustificare il rilascio dell'assegno, gli è CP_1 stato detto che serviva per le spese di successione e che, senza il pagamento di quella somma, non avrebbe potuto incassare le somme ereditate.”
Sennonché è davvero difficile ipotizzare, secondo l'id quod plurumque accidit, che un ingente somma di danaro possa essere stata versata dal ad una persona di fatto Pt_1 sconosciuta, con cui non aveva mai avuto alcun contatto e senza che prima fosse stato concordato alcunchè, Aggiungasi, poi, che se l'assegno doveva servire a pagare l'imposta di successione, non si comprende perché tale somma sia stata consegnata al , con il CP_1 quale l'istante non aveva alcun rapporto professionale e non, invece, versata direttamente all'erario.
Alla stregua di quanto evidenziato, va dunque rigettata la domanda di accertamento negativo formulata dall'attore, dovendosi ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale, in favore del , avente ad oggetto l'attività CP_1 di assistenza e consulenza nella riscossione dei buoni postali fruttiferi ricevuti in eredità dal
Pt_1
A questo punto deve essere esaminata la domanda subordinata proposta dall'attore di accertamento e quantificazione della somma dovuta al a titolo di compenso per CP_1
l'incarico professionale svolto.
Secondo la prospettazione del professionista convenuto, le parti si sarebbero accordate per la quantificazione di detto compenso nella misura di euro 18.000,00, di cui l'importo di euro 14.500,00, oggetto del più volte citato assegno, sarebbe stato versato dall'attore a titolo di acconto (v. sul punto, pag 8 della comparsa di costituzione e risposta “Il compenso verbalmente pattuito tra le parti veniva quindi accettato per facta concludentia dall'attore il quale ha versato l'importo stabilito senza mai contestare l'operato dell'Avv. ”.) CP_1
Rileva, tuttavia, il Tribunale che un accordo per facta concludentia sul compenso professionale è nullo. Infatti, ai sensi dell'art. 2233 c.c. l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'art. 12 della L. n. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista
è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2333
c.c. e nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta (cfr. Cass. 5/1/2025, n. 131).
Né il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto per il fatto che, il a Pt_1 fronte della consegna della notula di parcella recante l'importo di euro 18.000,00, abbia versato il minor importo di euro 14.500,00. Infatti, come ha avuto modo di sottolineare la
Suprema Corte nella pronuncia richiamata, ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità (cfr. Cass. cit).
Ne deriva, di conseguenza, che, mancando un valido accordo sul compenso professionale, lo stesso deve essere liquidato secondo i parametri previsti dal D.M. n 55/2014.
Pertanto, trattandosi di attività stragiudiziale e tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del citato D.M., come modificato dal D.M. n. 147/2022, i compensi professionali per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare, nonché dello scaglione tariffario applicabile in ragione del valore dell'affare (euro 200.000,00), si ottiene che, in base ai parametri medi, il compenso dovuto all'avv. per l'attività CP_1 professionale svolta sia pari ad euro 4.536,00.
L'attore ha poi chiesto, in ogni caso, condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di euro 14.500,00, in quanto indebitamente versata.
Tale domanda, tenuto conto della nullità dell'accordo sul quantum debeatur, è fondata, sia pur in parte, atteso che l'accertata nullità del negozio o della pattuizione sulla cui base è stato eseguito un pagamento, dà diritto alla ripetizione di un indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita
Tuttavia , l'accoglimento della pretesa deve essere contenuto nei limiti della somma di euro 9.964,00, pari alla differenza tra l'importo versato di euro 14.500,00 e l'importo di euro
4.536,00 spettante al a titolo di competenze professionali, non essendo giustificata CP_1 da un valido titolo la dazione della maggior somma corrisposta.
Al pagamento del suindicato importo va, quindi, condannato il convenuto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, dovendo presumersi la buona fede dell'accipiens a norma dell'art. 2036 c.c.
Discende da quanto detto, il rigetto della domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, volta al conseguimento della somma di euro 3.500,00, quale ulteriore importo a titolo di corrispettivo, attesa la mancanza di un accordo scritto sulla quantificazione del compenso.
Le spese del processo, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate in ragione di 1/3; la residua parte è posta a carico del convenuto soccombente nella misura liquidata come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione notificato in data 5.6.2020, nei confronti di Parte_1
, nonchè sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo formulata con la Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 1.2.2020, così provvede: a) rigetta la domanda principale di accertamento negativo;
b) accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, accerta che il compenso dovuto all'avv.
è pari ad euro 4.536,00; Controparte_1
c) accoglie per quanto di ragione la domanda di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 9.964,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo;
d) rigetta la domanda riconvenzionale;
e) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio;
condanna al Controparte_1 pagamento della residua parte, che liquida in euro 176,00 per spese ed euro 3.385,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata.
Napoli 8.10.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, magistrato ordinario in tirocinio