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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12083 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26376/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26376/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] is. 32, rapp. e dif., in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in aggiunta al precedente difensore dall'Avv.
UO NZ (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso il suo C.F._2
studio in NAPOLI al CENTRO DIREZIONALE IS. F. 4, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo PEC
o presso il numero di FAX 0817345756; Email_1
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei propri figli minori
C.F. , nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._4
e , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, ed ivi residenti a[...] is. 32, rapp. e dif., C.F._5
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di intervento volontario dall'Avv.
UO NZ (C.F. ) ed elett.te domiciliati presso il suo C.F._2
studio in NAPOLI al CENTRO DIREZIONALE IS. F. 4, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo PEC
o presso il numero di FAX 0817345756; Email_2
INTERVENTORI VOLONTARI
E
P. IVA e C.F. , n. REA 211652, con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Napoli alla Via San Domenico n. 31, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e l.r.p.t., dott. (C.F. ) Controparte_4 C.F._6
rapp. e dif., giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in garanzia del terzo, dall'Avv. STELLATO GIUSEPPE
(C.F. ) e dall'Avv. SGAMBATO FRANCESCO (C.F. C.F._7
, elett.te domiciliata presso lo studio del primo in S. MARIA C.F._8
CAPUA VETERE al CORSO GARIBALDI N. 8 i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al numero di FAX 0823809777 ovvero all'indirizzo PEC
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 Email_3
c.p.c.;
RESISTENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_5 C.F._9
ivi residente a[...], rapp. e dif., in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo, dall'Avv. BRIOLA MICHELA (C.F. ), elett.te domiciliato in C.F._10
UO alla VIA VECCHIA CAMPANA N. 1/A il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di FAX 081.5268769 o all'indirizzo PEC
Email_4
ZO IA
E
, C.F. , nata a [...], il [...] Controparte_6 C.F._11
ed ivi residente a[...], rapp. e dif., giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione,
- 2 -
dall'Avv. ARCIPRETE PROCOLO (C.F. PEC C.F._12
presso il cui studio è elett.te Email_5
domiciliata, in UO al VIALE BOGNAR N. 1;
ZO IA
E
LA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, P. IVA n. , con sede in Torino P.IVA_2
alla via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo l.r.p.t., Dott. , Controparte_7
giusta procura speciale autenticata dal notaio di Torino in data Persona_2
22.10.2008, rep. 57207, racc. 24868, successivamente modificata con scrittura privata autenticata dal predetto notaio in data 15.07.2009, rep. 59920, racc.
25840, rapp. e dif., in forza di procura generale alle liti per notaio Persona_2
di Torino del 27.04.2017, repertorio 81955, raccolta 38076, rilasciata in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017 ed autenticata in pari data dal suddetto notaio, rep. 81954, dall'Avv. ANTONIO SILVIO GANDINO (C.F.
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in NAPOLI alla VIA C.F._13
DEL PARCO MARGHERITA N. 23 il quale dichiara di voler ricevere ai sensi di legge eventuali comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC ovvero al n. di FAX 081.412998; Email_6
ZO IA
E
C.F. E P.IVA con sede legale in San CP_8 Controparte_9 P.IVA_3
Cesario (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione l.r.p.t., Dott. , rapp. e dif., congiuntamente e Controparte_10
disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , dall'Avvocato DE SIMONE MARCELLA (C.F.
pec PEC e C.F._14 Email_7
dall'Avv. VILLANO ROSARIA (C.F. , PEC C.F._15
FAX 031.300995) del Foro di Como, elett.te Email_8
dom.ta presso lo studio dell'Avv. De Simone in NAPOLI al VIALE COLLI AMINEI N.
32/C;
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ZO IA
E
, C.F. , già denominata Controparte_11 P.IVA_4 CP_12
, società incorporante la: – società precedentemente
[...] Controparte_13
denominata a propria volta incorporante per fusione in Controparte_14
forza di atto per TA di IM (BO) del 29/1/09 rep. 41621 della Persona_3
- la Compagnia di Assicurazioni di Milano SpA e la Controparte_15
, il tutto con effetto dal 6/1/14; giusta atto di fusione del Controparte_16
31/12/13 per TA di Bologna rep. 53712 racc. 34018, con sede in Per_3
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale, dott.
[...]
giusta procura per TA di Bologna ai nn. 90642/9417 Pt_2 Persona_4
del 25/9/18, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta dall'Avv. MANFREDONIA FAUSTINO (C.F.
) e dall'Avv. MANFREDONIA CLAUDIO (C.F. C.F._16
) ed elett.te dom.ta in NAPOLI, alla VIA M. CERVANTES DE C.F._17
SAAVEDRA N. 64. I procuratori, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma II, i quali dichiarano di volere ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo PEC
o al n. di Email_9
FAX 0815514443, che indicano ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68;
ZO IA
E
ALLIANZ S.P.A., C.F. e P. IVA , con sede legale in Trieste al Largo Ugo P.IVA_5
Irneri 1, in virtù di atto di conferimento, autorizzato con provvedimento ISVAP n.
2552 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 235 del 9.10.2007, registrato a Milano il 12.10.2007, con numero 20305 serie 1/T ed iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano il 28.09.2007 e di Trieste il 01.10.2007, in persona del procuratore speciale,
Dott. rapp. e dif., in virtù di procura rilasciata in calce alla Controparte_17
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (C.F.
elett.te dom.to presso il suo studio in NAPOLI al VIALE C.F._18
- 4 -
AUGUSTO N. 162. Ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria alla PEC ovvero al n. di FAX 081628568; Email_10
ZO IA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.06.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza, la sig.ra , dopo aver azionato il procedimento ex art. Parte_1
696 bis c.p.c., R.G. n. 11751/2016, proponeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, domanda di accertamento della responsabilità della e del dott. Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Controparte_5
Precisamente, parte ricorrente rappresentava che:
dal 2004, la sig.ra ed il sig. avevano uno Parte_1 Controparte_1
stabile ed ininterrotto rapporto affettivo di coppia e convivenza, come risultava dal certificato di stato di famiglia e dal loro rapporto erano nati i figli (nato il [...]) e (nata Persona_1 Controparte_2
il 18/7/2007);
la sig.ra il giorno 18.07.2007 si era ricoverata in Napoli, in convenzione Pt_1
con il presso la;
CP_18 Controparte_3
con diagnosi di ingresso “terza gravida (2 tagli cesari pregressi) c.so 37° settimana, inizio travaglio”, lo stesso giorno la sig.ra era stata Pt_1
sottoposta ad un intervento chirurgico di taglio cesareo. L'operatore era il dott. ; Controparte_5
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la ricorrente, al momento del ricovero e dell'intervento chirurgico, aveva stipulato di fatto con la struttura sanitaria e l'operatore un contratto di spedalità o di assistenza sanitaria pubblico;
l'operatore e l'equipe chirurgica, nel corso dell'intervento, avevano estratto un feto vivo e vitale di sesso femminile;
sempre nel corso dell'intervento questi, avevano legato le tube alla ricorrente-partoriente senza fornirle alcuna informazione preventiva, senza raccogliere la sua autorizzazione ed il suo consenso libero ed informato e quelli del suo partner per poter rendere lecito l'atto medico e senza che fossero intervenute nel corso dell'intervento complicanze operatorie tali da giustificare clinicamente una sterilizzazione eseguita d'urgenza e senza il consenso;
l'operatore e l'equipe chirurgica, neanche successivamente, avevano reso noto alla ricorrente e al suo partner di aver operato la legatura delle tube alla ricorrente, la quale ignara di ciò, il giorno 22.07.2007 veniva dimessa;
la ricorrente e il suo partner, ignari di ciò, negli anni successivi avevano desiderato incrementare il proprio nucleo familiare e, pertanto, avevano cercato di avere altri figli, ma invano;
la ricorrente, pertanto, si era sottoposta a diverse indagini strumentali e visite mediche specialistiche finalizzate ad individuare la causa del mancato concepimento;
tali indagini, oltre a porre diagnosi di infertilità, avevano evidenziato, in occasione di una isterosalpingografia praticata in data 22.06.2013, la presenza di una “…parziale opacizzazione del tratto prossimale delle tube, senza passaggio del m.d.c. in peritoneo”;
la ricorrente e il suo partner nel 2014, accertavano e prendevano consapevolezza che: l'infertilità-sterilità della ricorrente era dovuta ad impervietà tubarica bilaterale;
tale impervietà tubarica bilaterale era la conseguenza della legatura delle tube effettuata alla ricorrente dai sanitari della struttura sanitaria nel corso del parto cesareo del 18.07.2007;
- 6 -
la struttura sanitaria e l'operatore, nel caso in esame, erano stati inadempienti nei confronti della ricorrente o, quantomeno, non avevano esattamente adempiuto alla loro obbligazione;
la ricorrente, infatti, prima del trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico, non era stata informata dall'operatore e dal personale medico e paramedico in servizio presso la struttura sanitaria: dell'effettiva natura, portata e gravità del trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico che si sarebbe effettuato;
della necessità e/o probabilità e/o possibilità di ricorrere alla legatura delle tube con conseguente infertilità; delle possibili alternative terapeutiche (alla sterilizzazione tubarica), prime tra tutte i metodi di contraccezione reversibili con i relativi vantaggi e/o benefici, svantaggi, rischi e possibili complicanze;
delle possibili alternative chirurgiche di sterilizzazione disponibili, dalle più tradizionali alle più recenti
e meno invasive, con i relativi vantaggi e/o benefici, svantaggi, rischi e possibili complicanze;
dell'irreversibilità della procedura di legatura delle tube (che richiede, perciò, una decisione convinta e consapevole);
nel corso del ricovero, infatti, seppur veniva fatto sottoscrivere all'istante il
c.d. foglio di consenso informato al trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico, la firma veniva raccolta dall'operatore, tra l'altro anche contestualmente ad altra firma raccolta dall'anestesista sotto il modulo di consenso informato all'anestesia, come mera firma di routine per il trattamento sanitario e chirurgico, solo pochi attimi prima di entrare in sala operatoria, allorché l'istante era in evidente stato di agitazione psico-fisica, in quanto preoccupata per l'intervento chirurgico, senza che né l'operatore, né il personale medico e paramedico in servizio presso la struttura sanitaria spiegassero alcunché o aggiungessero alcunché a quanto ivi riportato;
tale assunto era confermato dal c.d. foglio di consenso informato contenuto in cartella clinica che, d'altra parte: non riportava alcuna informazione circa necessità e/o probabilità e/o possibilità di eseguire nel corso dell'intervento di taglio cesareo la legatura delle tube con conseguente sterilità-infertilità
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chirurgica; non indicava la legatura delle tube come probabile e/o possibile soluzione in caso di sopravvenute complicazioni intraoperatorie;
non spiegava che la legatura delle tube era irreversibile;
era assolutamente generico;
tutto ciò, nel caso in esame, era ancor più grave, sia per la fede religiosa della ricorrente (la religione Cattolica), sia per la sua giovanissima età, sia in quanto la legatura delle tube non era né necessaria, né indispensabile e doveva e poteva, pertanto, essere certamente evitata;
la ricorrente, pertanto, prima del trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico non aveva fornito la sua autorizzazione ed il suo consenso libero ed informato alla legatura delle tube che avrebbero reso lecito l'atto medico;
l'istante, se fosse stata informata correttamente dall'operatore e/o dal personale medico e paramedico in servizio sulla legatura delle tube, non avrebbe fornito la sua autorizzazione ed il suo consenso libero ed informato sia per la fede religiosa professata (la religione Cattolica), sia in quanto voleva incrementare ulteriormente il suo nucleo familiare mediante la procreazione di altri figli;
la mancata informazione della ricorrente da parte dell'operatore e del personale medico e paramedico in servizio sulla legatura delle tube e la conseguente sterilizzazione chirurgica, in ogni caso, aveva leso sia il suo diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e del proprio corpo, sia della sua fede religiosa, diritti inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente e comunitariamente garantiti;
l'operatore e l'equipe chirurgica, nel corso dell'intervento chirurgico, per un'errata scelta chirurgica e/o per un maldestro e colpevole errore intraoperatorio dovuto ad un'errata tecnica operatoria e/o ad un'imprecisa
e/o incongrua manovra chirurgica, legavano le tube alla ricorrente senza che fossero intervenute nel corso dell'intervento complicanze operatorie
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tali da giustificare clinicamente una sterilizzazione eseguita d'urgenza e senza il consenso;
l'operatore e l'equipe medica e/o chirurgica, ciò nonostante avevano omesso, del tutto colposamente o dolosamente: di menzionare la legatura delle tube in concreto operata nella cartella clinica;
di informare quantomeno successivamente la ricorrente della legatura delle tube in concreto operata;
la cartella clinica della struttura sanitaria, pertanto, veniva redatta in maniera incompleta ed infedele;
la ricorrente, dopo l'intervento chirurgico del 18.07.2007, aveva sostenuto ingenti spese per controlli clinici, accertamenti ed indagini strumentali, visite mediche specialistiche finalizzate ad individuare la causa del mancato concepimento, trasporto, acquisto di farmaci e medicinali, ecc., solo parzialmente documentate per € 390,63;
la ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. Per_5
che verificava l'esistenza dei presupposti medico-legali per ottenere
[...]
il risarcimento del danno, quantificava il danno da un punto di vista medico- legale e redigeva una relazione;
la ricorrente, con lettera raccomandata A.R. di diffida e messa in mora inviata alla struttura sanitaria il 20.01.2016, esponendo le errate ed inadeguate modalità del trattamento sanitario e le sue conseguenze dannose, richiedeva i dati del medico operatore, se la struttura fosse assicurata, i relativi dati della sua compagnia assicuratrice e richiedeva il risarcimento del danno non ottenendo alcun esito;
la ricorrente, con lettera raccomandata A.R. del 24.02.2016 diffidava e metteva in mora l'operatore dott. non ottenendo riscontri;
CP_5
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
In data 13.02.2018 si costituiva con comparsa di intervento volontario il sig.
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei propri Controparte_1
- 9 -
figli minori e chiedendo al Giudice di: Persona_1 Controparte_2
in via preliminare, ammettere l'intervento volontario spiegato dai comparenti;
ritenere che l'istruzione della causa richiedeva un'istruzione sommaria e, pertanto, decidere la causa con ordinanza immediatamente esecutiva, in quanto le circostanze allegate nel ricorso e poste a fondamento della domanda, sia in ordine alla legittimazione della parte, sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur, erano da ritenersi pacifiche ovvero documentalmente provate;
nel merito ed in via principale, accogliere la domanda spiegata dai comparenti;
dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale della e del Dott. ; disattendere la C.T.U. e le Controparte_3 Controparte_5
conclusioni incomplete cui era pervenuto l'ausiliario designato in relazione all'I.P. riconosciuta;
fare proprie le osservazioni del C.T. di parte e del comparente e la valutazione prospettata nella comparsa;
condannare, per l'effetto, la Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., il dott. e, in caso di chiamata in
[...] Controparte_5
causa di eventuali imprese di assicurazione o di loro costituzione volontaria, ed in caso di inerzia degli assicurati, condannare direttamente anche tali imprese di assicurazione, ex art. 1917, 2° comma, ultima parte, c.c. ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., al risarcimento in favore del comparente, mediante capitalizzazione dei danni tutti subiti in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei propri figli minori, quali quelli patrimoniali e non.
A fronte di tale ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato, in uno col relativo decreto di fissazione di udienza, in data 21.02.2018 si costituiva in giudizio la chiedendo al Giudice di: in via pregiudiziale, differirsi ex Controparte_3
art. 269 c.p.c. la prima udienza per consentirle di poter chiamare in causa e garanzia i terzi, il Dott. e la Dott.ssa ; sempre Controparte_5 Controparte_6
in via pregiudiziale, ma gradatamente, disporre la trasformazione del rito e fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.; nel merito, disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di indagini peritali svolte nella precedente fase di giudizio e rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
più
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gradatamente, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente, previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile rispettivamente ai dottori e , condannare Controparte_5 Controparte_6
questi ultimi a manlevare la di tutti gli importi che quest'ultima fosse CP_3
eventualmente condannata a corrispondere alla ricorrente;
in via ulteriormente gradata, e con riserva di gravame per l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso i medici, affermare e dichiarare il diritto della di procedere CP_3
alla rivalsa verso i medici chiamati in causa per la quota di responsabilità che sarebbe risultata a ciascuno di essi ascrivibile.
In data 23.02.2018, il Giudice, letta l'istanza di differimento della prima udienza ritualmente e tempestivamente formulata dalla ai sensi Controparte_3
dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta parte di chiamare in causa il Dott. e la Dott.ssa Controparte_5 CP_6
, rinviando all'udienza del 01.10.2018.
[...]
In data 26.02.2018 si costituiva in giudizio il Dott. , richiedendo al Controparte_5
Giudice di: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis, in quanto richiede un'istruttoria complessa, per l'effetto fissando ai sensi dell'art.702 ter, terzo comma, c.p.c. l'udienza di cui all'art.183 dello stesso codice;
in via subordinata e via preliminare, al fine di consentire la chiamata in garanzia della (in p.l.r.p.t. ), e della Parte_3 [...]
(p.Lr.p.t. ), pronunciare decreto di spostamento della fissata CP_19
udienza di comparizione delle parti, dando termine per la relativa citazione;
nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, respingere la domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, con condanna alla refusione delle spese da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
nel merito, in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta, condannare direttamente le (in p.l.r.p.t.) e (in Parte_3 Controparte_19
p.l.r.p.t. ), ciascuna secondo i propri obblighi contrattuali, al risarcimento dei danni
- 11 -
subiti dalla ricorrente manlevando il convenuto Dott. Parte_1 CP_5
da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare dal presente
[...]
giudizio.
In data 12.03.2018, il Giudice, letta l'istanza di differimento della prima udienza ritualmente e tempestivamente formulata dal dott. , ai sensi Controparte_5
dell'art. 269 c.p.c., confermava l'udienza del 01.10.2018 per consentire alla parte di chiamare in causa la e l Controparte_20 Parte_3
il terzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
In data 10.09.2018 si costituiva la dott.ssa , la quale chiedeva al Controparte_6
Giudice di disporre lo spostamento dell'udienza onde consentire la chiamata in causa, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., delle società assicuratrici,
e per esserne garantita relativamente alla Controparte_21 CP_22
domanda per la quale è causa.
Nell'atto di chiamata in causa del 30.11.2018 chiedeva: in via preliminare, di disporre il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter, 3° co., cpc.; dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea, per il decorso di oltre cinque anni dall'evento, avvenuto nell'anno 2007; dichiarare l'inammissibilità dell'azione di manleva e rivalsa mossa dalla nei suoi confronti per difetto dei Controparte_3
presupposti previsti dall'art. 7, L. 24/2017, nonchè per violazione degli obblighi di cui all'art. 9, L. 24/2017; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la nonchè Controparte_21 CP_23
a tenere indenne e manlevarla per quanto la stessa dovesse essere eventualmente tenuta a risarcire in favore delle attrici;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della medesima nei confronti della CP_21
nonchè di per quanto la stessa dovesse essere tenuta a
[...] CP_23
risarcire in favore dell'attrice.
In data 11.09.2018, il Giudice, letta l'istanza di differimento dell'udienza, formulata dalla dott.ssa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo Controparte_6
spostamento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta parte di chiamare in causa la
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e la (ora , rinviando CP_21 CP_23 Controparte_11
all'udienza del 04.03.2018.
In data 11.09.2018 si costituiva la chiedendo al Controparte_20
Giudice di: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e l'inefficacia dell'assicurazione, attesa anche l'eccepita scopertura assicurativa ed in considerazione dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 1901 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dal Dott. Controparte_5
nei suoi confronti perché infondata in fatto e di diritto;
rigettare in ogni caso la domanda di garanzia e manleva proposta dal Dott. nei confronti Controparte_5
della perché infondata in fatto ed in diritto;
in via Controparte_20
subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda diretta di garanzia e manleva introdotta dal Dott. nei confronti della Controparte_5 CP_20
accertare e dichiarare l'operatività dell'assicurazione solo a secondo
[...]
rischio e determinare l'indennizzo nei modi, entro i limiti ed alle condizioni racchiuse nel contratto di assicurazione prodotto in atti, ivi compreso il limite indennitario costituito dal massimale pattuito ed ivi indicato nella somma di Lire
1.000.000.000 da convertire nella moneta corrente;
respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della condannare Controparte_20
chi di ragione al pagamento delle spese processuali.
In data 20.09.2018 si costituiva in giudizio l' Parte_3
chiedendo al Giudice di: in via preliminare, disporre con ordinanza la fissazione di una nuova udienza ex art. 183 c.p.c. ai sensi all'art. 702ter, III comma c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del dott. ; in via subordinata e in surroga nei diritti del dott. CP_5
, nell'ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del CP_5
CP_ dott. , condannare la Casa di e/o la Compagnia di CP_5 Controparte_3
Assicurazione della stessa a pagare ex art. 1917 c.c. direttamente a parte attrice tutti i danni dalla stessa subiti ovvero tenere indenne il dott. , medico CP_5
dipendente, da ogni conseguenza pregiudizievole e, in particolare, di quanto il medesimo fosse tenuto a pagare in forza della sentenza, oltre il rimborso delle
- 13 -
spese legali del presente procedimento così come previsto dal ccnl;
in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, sempre in surroga nei diritti del dott.
, per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa da parte della casa CP_5
di cura o di mancata operatività della garanzia, accertare Controparte_3
l'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario dipendente e, conseguentemente, risarcire il dott. dei danni da questo subiti in dipendenza di detto CP_5
inadempimento, condannando la a pagare direttamente a Controparte_25
parte attrice in forza della sentenza e quanto sostenuto per le spese legali e, comunque, a tenere indenne il dott. da ogni conseguenza CP_5
pregiudizievole; sotto il profilo assicurativo, in via principale, accertare e dichiarare la non operatività della polizza oppure l' operatività in secondo rischio (art. 16 e art. 2 c.g.a.) e nei limiti della quota di responsabilità diretta del medico con esclusione di ogni responsabilità in via di solidarietà.
In data 11.02.2019 si costituiva la richiedendo al Controparte_11
Giudice di: dichiarare inammissibili ed infondate e rigettare le domande proposte nei suoi confronti dalla dott.ssa nonché quelle proposte nei confronti CP_6
della medesima dalla e dai sig.ri e;
Controparte_3 Pt_1 CP_1
subordinatamente e salvo gravame, nell'ipotesi in cui fossero ritenute ammissibili e fondate, dichiarare, in tal caso, sussistente l'obbligo da parte sua di manlevarla solo per le conseguenze derivanti da una propria responsabilità diretta ovvero con esclusione di quella che derivante da responsabilità solidale con gli altri convenuti e solo per somme eccedenti la franchigia.
In data 22.02.2019 si costituiva la chiedendo al Giudice di: dichiarare, CP_21
con ordinanza non revocabile ex art. 177, co. 3°, n. 1 c.p.c.., inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti a termini di legge;
in via gradata, disporre, qualora ritenuto, il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; dichiarare nulla, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda
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perché sfornita dei requisiti e delle condizioni di procedibilità previsti dalla legge;
dichiarare nullo il ricorso introduttivo e l'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co.
3, c.p.c.; dichiarare nullo l'atto introduttivo e di chiamata in causa per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall'attore nei confronti della Dott.ssa , Controparte_6
dovendosi ritenere che la responsabilità imputabile al chiamato in causa è di tipo extracontrattuale, cui deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale;
rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della comparente CP_21
per carenza di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza
[...]
invocata; conseguentemente disporre l'immediata estromissione dal giudizio della comparente per carenza di legittimazione passiva, con condanna del convenuto chiamante in causa al pagamento di tutte le somme che il Tribunale riterrà di dover liquidare in favore della per le spese sostenute e sostenende, a causa CP_21
della costituzione nel presente giudizio;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
rigettare la domanda poiché non è provato il nesso di causalità tra i presunti eventi dannosi, le conseguenze lamentate e la condotta del sanitario;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nel caso in cui l'On.le Tribunale adito accerti e dichiari l'obbligo risarcitorio a carico del sanitario, nonché l'obbligo di manleva a carico della contenere la domanda nei limiti di polizza. CP_21
In data 04.03.2019 il Giudice disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza del 26.09.2019, nella quale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
In data 08.11.2021, il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
Successivamente, in data 27.05.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire a chiarimenti il CTU e rinviata all'udienza del 15.12.2022.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposti ed espletati i chiarimenti alla CTU, all'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
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Alla luce degli esiti della CTU disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 bis c.p.c., recante R.G. n. 11751/2016, la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della
“res controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n.
6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez.
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III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577;
Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez.
III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. “contatto sociale”, da intendersi, come chiarito dalla dottrina
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civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica.
Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente;
2) uno “status” professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3)
l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. “protetta” (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento
(l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il “pubblico
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è obbligato per legge a valersi” (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in
“contatto” con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi
(qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n.
589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice
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Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n.
5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico
(cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400). Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attrice siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità
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giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
“oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non sì sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma
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unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel merito in primo luogo deve essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata la difesa della chiamata in causa Dott.ssa Controparte_6
, invero la stessa di fronte a fatti avvenuti nel 2007 (intervento di legatura delle tube nel corso dell'intervento di parto cesareo avvenuto in data 18/07/2007), aveva avuto conoscenza dell'azione di risarcimento esclusivamente con la notifica dell'atto di chiamata in causa della del 26.03.2018 , quindi ad oltre Controparte_3
dieci anni dai fatti ed è quindi maturata la prescrizione anche nell'ipotesi in cui si verta in ipotesi di responsabilità contrattuale .
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, a firma del Dott. , depositata in Cancelleria in Persona_6
data 11.09.2017 e svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, R.G. n. 11751/2016, che ha preceduto il presente giudizio di merito.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si riporta, ha individuato la responsabilità dei sanitari della , nella produzione del danno Controparte_3
iatrogeno.
Il CTU ha ricostruito la vicenda che ci occupa osservando che “Il caso concerne una presunta responsabilità professionale medica dei Sanitari della ” Controparte_3
di Napoli presso cui la Sig.ra si ricoverò in data 18/07/2007 per sottoporsi ad Pt_1
intervento chirurgico di taglio cesareo. In sintesi, e secondo quanto emerge dalla lettura della documentazione in atti e dal racconto anamnestico, si può affermare che la Sig.ra , 27enne all'epoca dei fatti, in data 18/07/2007 III Parte_1
gravida nel corso della 37esima settimana di gestazione si ricoverava presso la
Clinica “ ” di Napoli per sottoporsi ad intervento chirurgico di taglio cesareo CP_3
che venne praticato in pari data. Dalla descrizione dell'atto operatorio emergeva:
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“taglio cesareo…trasversale … Pfannenstiel. EFV Kg 2,550…”, con estrazione di feto vivo di sesso femminile in abs. Il decorso post-operatorio non mostrò particolari problemi per cui la p. fu dimessa in data 22/07/2007. Negli anni successivi la p. desiderosa di avere un altro figlio effettuò diversi tentativi di concepimento senza però alcun risultato positivo. Per tali motivi si sottopose a diverse indagini strumentali e visite mediche specialistiche finalizzate ad individuare la causa del mancato concepimento. Tali indagini oltre posero in evidenza una diagnosi di infertilità Il CTU ha affermato, inoltre, che “dall'esame della documentazione presente agli atti emerge che la p. in occasione del ricovero presso la Clinica
“ ” sottoscrisse un modulo di consenso informato per pazienti gravide in cui CP_3
venivano illustrati i rischi e le conseguenze di eventuali indagini diagnostiche praticate nel corso della gravidanza;
le caratteristiche del travaglio di parto e la possibilità di dover praticare un taglio cesareo con relativi rischi anestesiologici e clinici. Il suddetto modulo non riportava alcuna informazione circa la possibilità di eseguire nel corso dell'intervento di taglio cesareo la sterilizzazione chirurgica né tantomeno la stessa era annoverata come possibile soluzione in caso di sopravvenute complicazioni intraoperatorie che la rendessero necessaria. Inoltre dalla lettura del diario operatorio non si evince quali furono i passaggi messi in atto durante l'intervento chirurgico di taglio cesareo praticato. La descrizione è ridotta all'essenziale ed è del tutto generica: “taglio cesareo…trasversale…Pfannenstiel.
EFV Kg 2,550…”. Sta di fatto che la p. negli anni successivi alla terza gravidanza nonostante i numerosi tentativi di un nuovo concepimento non riuscì ad avere un'altra gravidanza. E dalle numerose indagini effettuate emerse la presenza di infertilità per impervietà tubarica bilaterale. Non rinvenendo ulteriori cause di ostruzione tubarica dall'esame della documentazione versata in atti e dalla raccolta anamnestica (la p. non presentava infiammazioni, infezioni, endometriosi
e malformazioni congenite genitali) deve asserirsi con il criterio del “più probabile che non” che la legatura delle tube (o qualunque altra tecnica come sopra riportata) venne praticata in occasione del terzo taglio cesareo cui si sottopose la
p. nel luglio del 2007 peraltro in assenza di consenso informato da parte della
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paziente. Si rileva, altresì, dalla lettura dell'atto chirurgico che non vi furono complicanze intervenute nel corso dell'operazione tali da giustificare clinicamente una sterilizzazione chirurgica eseguita d'urgenza e in assenza di consenso da parte della paziente.”.
Per quanto riguarda l'intervento chirurgico e al nesso di causalità il CTU ha evidenziato che “Relativamente all'intervento chirurgico di taglio cesareo va evidenziato che nel caso in esame data la condizione di gravida alla 37esima settimana di gestazione esso rappresentava il tipo di intervento maggiormente indicato per le condizioni cliniche della paziente. Si trattava nel caso di specie e si tratta, in generale, di un intervento chirurgico di facile esecuzione per uno specialista in ginecologia ed ostetricia. Risultano inoltre positivamente verificati anche i sottocriteri di abituale riferimento per l'analisi del nesso etiologico. Vi è piena e adeguata corrispondenza tra sede della lesione procurata e regioni interessate dall'intervento chirurgico di taglio cesareo praticato. L'intervallo di tempo intercorso tra l'intervento chirurgico di taglio cesareo e la diagnosticata infertilità causata dalla legatura delle tube è pienamente compatibile e giustificato dalla mancata conoscenza della causa dell'infertilità: la p. successivamente alla terza gravidanza aveva più volte provato ad avere una quarta gravidanza senza però alcun successo. Vi è piena proporzionalità di aspetti quali-quantitativi tra tipologia di procedura chirurgica (taglio cesareo) e la successiva infertilità dovuta alla praticata sterilizzazione chirurgica.
Vanno altresì esclusi altri noti momenti patogeni o traumatici alternativi alla sequenza degli eventi determinanti l'insorgenza di tale condizione: la p. non era affetta da malattie infettive della sfera genitale, né infezioni o endometriosi, né malformazioni congenite.
E qualora vi fossero stati sarebbero emersi dalle numerose indagini praticate dalla
p. nel post-operatorio e negli anni a seguire. Per i medesimi motivi può asserirsi che vi è adeguata seriazione fenomenologica degli eventi, secondo quanto documentato.
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Il CTU sulla base di queste premesse ha concluso la propria relazione affermando che “Di qui la pacifica sussistenza di nesso causale tra la condotta commissiva - sterilizzazione chirurgica operata in assenza di consenso informato della p. - del personale sanitario della ” e l'attuale infertilità di cui è affetta la CP_3 CP_3
p. che è conseguenza della sterilizzazione chirurgica (legatura delle tube).
Per tali motivi si ravvisano profili di responsabilità professionale medica circa
l'operato dei sanitari della clinica “ ” di tipo deontologico, per la mancata CP_3
acquisizione di consenso informato all'atto medico e per aver praticato un intervento chirurgico responsabile di una lesione all'integrità psico-fisica della sig.ra .”. Parte_1
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il CTU in relazione alla misura del danno permanente ha ritenuto che “AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA
PERSONA connesso con l'infertilità di cui la p. è tuttora affetta può esser fatto può essere attribuita una percentuale fissa di danno biologico permanente pari al
12%”.
In relazione all'inabilità temporanea il CTU ha osservato, pertanto, che “Per quanto riguarda il calcolo della invalidità temporanea (IT) va precisato che essa non risulta di fatto contemplabile e riconoscibile in quanto il periodo di malattia e convalescenza risulta essere ricompreso nel medesimo periodo necessario alla guarigione dall'intervento chirurgico di taglio cesareo”.
Trattasi di conclusioni cui il CTU è arrivato dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni dell'ausiliare del Giudice. Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il Controparte_3
ristoro, paventato come iatrogeno.
Con ordinanza di rimessione istruttoria del 27.05.2022 il Giudice, ritenuto necessario sentire a chiarimenti il CTU, richiedeva ad egli di precisare: quale fosse l'invalidità permanente pregressa da cui era affetta la comparente prima del trattamento sanitario;
quale fosse l'invalidità permanente che sarebbe comunque
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residuata alla comparente in caso di corretto trattamento sanitario;
la complessiva l'invalidità permanente da cui oggi è affetta la comparente.
Con integrazione di consulenza, depositata in Cancelleria in data 01.12.2022, il
CTU precisava in merito all'invalidità pregressa della sig.ra che dal riesame Pt_1
della documentazione sanitaria oltre che dall'anamnesi della paziente “può dirsi che la sig.ra prima del trattamento sanitario espletato presso la Parte_1
clinica non era affetta da alcuna patologia degna di nota. Trattavasi di CP_3
donna 27 enne all'epoca dei fatti, in buona salute, III gravida nel corso della 37ima settimana di gestazione, che venne ricoverata presso la di Napoli Controparte_3
per sottoporsi ad intervento chirurgico di taglio cesareo. Si precisa che la signora risulta aver già subito doppio taglio cesareo a seguito delle due precedenti gravidanze portate a termine senza problemi degni di nota”.
In merito all'invalidità permanente che sarebbe comunque residuata alla comparente in caso di corretto sanitario il CTU osservava che “Premesso che l'esito cicatriziale iatrogeno dovuto al taglio cesareo risulta essere sovrapponibile (per dimensioni e qualità estetica) agli esiti normalmente attesi a seguito di tali procedure chirurgiche e che solitamente l'accesso chirurgico incide esattamente sul precedente locus chirurgico. Può affermarsi che in caso di corretto trattamento sanitario alla Comparente NON sarebbe residuata alcuna IP”.
Sulla base di queste premesse il CTU concludeva la propria relazione affermando che “IN CONCLUSIONE l'attuale IP complessiva di cui è affetta la comparente può essere valutata nella misura del 12% in un soggetto femminile di 27 anni in buono stato di salute senza alcuna affezione, patologia o stato morboso degni di nota
(indicandosi quindi una IP pregressa pari a zero); che in caso di corretto trattamento sanitario alla Comparente NON sarebbe residuata alcuna IP”.
Sul punto le conclusioni del nominato CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
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In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 12%.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, con la recente sentenza n. 25164/20 la Suprema Corte ha osservato come le tabelle milanesi “prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno
(ndr) morale e biologico” e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente
– all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno”. Va aggiunto che la Cassazione sostiene che la componente morale del danno, da accertare caso per caso, non dovrebbe essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, non può che stigmatizzare le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione.
Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.), tale voce di danno non può essere liquidata.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando (27 anni), si ottiene un importo pari a € 29.774,00 oltre spese mediche documentate di € 390,63 e così per un totale di € 30.164,63 , somma già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Parte attrice ha lamentato la mancata acquisizione di un valido consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, ciò impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti
(col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' “id quod plerumque accidit,” in
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quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.
Infatti il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente , in quanto il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio.
Tale consenso è talmente inderogabile che non assume astratta rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
In definitiva, occorre qui ribadire che, in materia di consenso informato, il giudice deve interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico – dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato – ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo. Infatti, se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo qual che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una
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incompleta informazione nei termini poc'anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario. Pertanto, con specifico riferimento al riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorre ribadire: da un lato, che il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita;
presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass. Sez. 3, sent. n. 20984 del 27/11/2012, Rv. 624388 – 01); dall'altro, che, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.
In definitiva, dalle deduzioni e dall'istruttoria espletata non risulta traccia che la abbia dato prova del fatto che, se fosse stata adeguatamente informata Pt_1
dell'intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione.
Da ciò deriva il rigetto della domanda di risarcimento danni per mancato o non adeguato consenso informato.
Passando alla disamina della domanda di cui allo spiegato intervento volontario del sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei Controparte_1
propri figli minori e lo stesso merita Persona_1 Controparte_2
il rigetto , ritiene infatti questo Tribunale sulla scorta della costante giurisprudenza della Suprema Corte che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa
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di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale o malpratice medica , si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). Nel caso di specie di non è stata fornita alcuna prova dai comparenti in che modo è stata lesa la condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza
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nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso di specie le mere allegazioni degli interventori non introducono elementi presuntivi sufficienti ,anche in considerazione del fatto che il congiunto non si trova in uno stato seriamente invalidante (la percentuale riconosciuta è del 12% , medio-bassa) e che le sue capacità cognitive e relazionali non sono state gravemente compromesse.
Sulla scorta di quanto esposto, poiché relativamente all'intero danno individuato dal CTU sussiste il nesso di causalità con l'inadempimento dei convenuti
[...]
e del dott. vanno di conseguenza applicati i CP_3 Controparte_5
principi che regolano la solidarietà passiva.
Va ricordato in merito che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (in termini, fra tante, Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15537 del
14/07/2011).
In presenza di concorso di cause, dunque, va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
13954 del 19/06/2014. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017, Sez. 3,
Sentenza n. 2360 del 02/02/2010).
Quanto alla sussistenza della solidarietà passiva tra coloro che, attraverso l'inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, hanno concorso alla determinazione del danno, va ricordato che, secondo la Suprema Corte: “Quando
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un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, alfine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”. (Cass. sez. 3, Sentenza
n. 23918 del 09/11/2006).
Alle medesime conclusioni, invero, si giungerebbe applicando l'art. 2055 c.c. infatti: l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di
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responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del
25/09/2014).
Deve, dunque, concludersi che nei rapporti con la Parte_1 Controparte_3
e il dott. devono rispondere solidalmente dell'intero
[...] Controparte_5
danno come individuato dai Consulenti, laddove invece nei rapporti interni in punto di quantificazione del giudizio di rivalsa, l'applicabilità dei criteri generali di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c. da cui deriva la necessità di parametrare la misura del regresso alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, dovrà però trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Invero avvalendosi la Struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità della stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova radice nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c..
In particolare, osserva questo Tribunale , che la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, CP_26
presunzione che potrà essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice. In assenza di tale prova l'ente dovrà essere ritenuto
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corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. Diversamente opinando una rivalsa integrale della Struttura nei confronti del medico farebbe carico al solo sanitario del rischio d'impresa, invece gravante sull'azienda ospedaliera, dovendo la stessa conformarsi a criteri di organizzazione e gestione oggettivi distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato
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dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è
l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
In merito alla domanda di manleva e garanzia avanzata dal Dott. Controparte_5
CP_2 nei confronti dell'Ente Assicurativo a stessa va rigettata Controparte_20
, attesa l'inoperatività della polizza atteso il tardivo pagamento del premio e conseguente sospensione della stessa alla data del sinistro, in quanto a quel momento l'assicurazione di cui al contratto racchiuso nella polizza n.
745/03/0007000 fosse sospesa, infatti, la rata di premio con scadenza il
19.05.2007 è stata effettivamente pagata dal Dr. solo in data 27.07.2007 CP_5
ovverosia due mesi dopo la data della predetta scadenza e successivamente al giorno 18.07.2007.
Parimenti merita il rigetto la domanda di manleva e garanzia nei confronti della difatti l'esibito contratto recita al punto 16.6 : “Qualora Parte_4
l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza all'interno di casa id cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria privata, abilitata all'erogazione dell'assistenza sanitaria, tenuta equalmente in responsabilità la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso. La presente polizza opera in questi casi in eccedenza ai massimali delle altre
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assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti. Resta ferma la responsabilità della Casa di Cura, dell'Ente ospedaliero o altra Struttura Sanitaria privata nei confronti del Medico dipendente” (v. art. 16, punto 6).
Nel caso di specie il Dott. ha ribadito la propria qualifica di Controparte_5
dipendente nei confronti della causa di cura peraltro non smentita Controparte_3
dalla stessa . CP_3
Dalle suesposte considerazioni deriva il rigetto della domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto Dott. nei confronti della Controparte_5 [...]
e nei confronti della Controparte_20 Parte_5
L'accertata prescrizione del diritto di rivalsa nei confronti della convenuta Dott. rende superflua l'esame della sua responsabilità e della Controparte_6
domanda di manleva e garanzia nei confronti delle società Controparte_11
e
[...] CP_21
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dei convenuti in solido e Dott. , per la fase di accertamento Controparte_3 Controparte_5
tecnico preventivo e del presente giudizio, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza(€ 26.000,00 ad € 52.000,00) ai valori medi con attribuzione al procuratore costituito Avv. Vincenzo Liguori.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte interventrice e la convenuta , tra la convenuta nei Controparte_3 CP_3
confronti di e le terze chiamate Controparte_6 Controparte_11
ed e tra il Dott. e le terze chiamate Controparte_27 Controparte_5
e attesa la Parte_5 Controparte_28
difficoltà di un accertamento ex ante e la novità e la complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido e Dott. . Controparte_3 Controparte_5
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nella causa iscritta n. 26376/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ tra , e Parte_6 Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei Controparte_1
propri figli minori e , contro Persona_1 Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t., nonché Dott. Controparte_3 CP_5
, e Dott. , nonché
[...] Controparte_6 Controparte_29
in persona del l.r.p.t. , e in
[...] Parte_3
persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t. nonché Controparte_11
ALLIANZ S.P.A. in p.l.r.p.t. , ogni contraria istanza disattesa così provvede :
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, e per l'effetto Parte_1
condanna i convenuti in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., nonché Dott. in solido tra loro alla Controparte_5
corresponsione, in favore della parte attrice della somma complessiva di € 30.164,63; a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo, devalutato , in base all'indice ISTAT FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
2. Condanna i convenuti in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., nonché Dott. in solido tra loro alla Controparte_5
corresponsione in favore della parte attrice, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ..
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3. Rigetta l'intervento avanzato da , in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante dei propri figli minori
e , nei Persona_1 Controparte_2
confronti della in persona del suo l.r.p.t. Controparte_3
4. Rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto
Dott. , nei confronti della Controparte_5 CP_20
in persona del l.r.p.t. , e della
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. Parte_3
5. Dichiara prescritta la domanda di regresso nei confronti della Dott.ssa avanzata dalla in persona Controparte_6 Controparte_3
del suo l.r.p.t..
6. Condanna i convenuti in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., nonché Dott. in solido tra loro al Controparte_5
pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 266,00 per esborsi ed € 3.056,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge per fase di
A.T.P. nonché € 266,00 per esborsi ed € 7.616,00 per onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario, stante la dichiarazione ex art.93 c.p.c., Avv.to Vincenzo Liguori .
7. Compensa le spese di lite tra , in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante dei propri figli minori
e , nei Persona_1 Controparte_2
confronti della in persona del suo l.r.p.t. Controparte_3
8. Compensa le spese di lite tra il convenuto Dott. , Controparte_5
nei confronti della in persona del Controparte_20
l.r.p.t. , e della in persona del l.r.p.t. . Parte_3
9. Compensa le spese di lite tra e le terze chiamate Controparte_6
in persona del l.r.p.t. nonché ALLIANZ Controparte_11
S.P.A. in p.l.r.p.t. -
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10. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato
[...]
in persona del suo l.r.p.t., e Dott. Controparte_3 CP_5
[...]
11. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 20
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