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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9286 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. PALMA PAOLO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n.586/2023 (R.G. 6501/2023) emesso il 5.6.2023;
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
Tribunale di Palermo sez. Lavoro euro 1.150,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Paolo Palma.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 20.07.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023 RG, (R.G. 6501/2023)
emesso il 5.6.2023 e notificato in data il 16.6.2023 con cui gli veniva ingiunto di
CP_ pagare in favore dell la somma di euro €.4.809,67 dovuta a titolo di “indebita
corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art.4 del D.L. n.108/1991
convertito nella legge 169/1991, non dovuta, percepita per i periodi da marzo 2011 a luglio
2011”, oltre gli accessori di legge ed oltre ancora i compensi professionali e le spese del procedimento monitorio, eccependo nel merito l'inesistenza dell'indebito per il periodo ingiunto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo la somma ingiunta non dovuta da parte dell'opponente a favore dell CP_1
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto opposto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L riteneva indebita la corresponsione del trattamento CP_1
straordinario di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art.1 comma 30 della legge 220/2010, difettando in capo all'opponente la condizione prevista dall'art.8,
comma 3, del D.L. n.86/1988, richiamato dal comma 31 del succitato art.1 della
Legge 220/2010, ovvero il “conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di
almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”. Precisava, al riguardo, che l'opponente era stato assunto in data 10/01/2011 dalla “BTL S.r.l.” e da questa era stato posta in Cassa Integrazione in deroga a decorrere dall'11/3/2011, quindi 60
giorni dopo l'assunzione; pertanto, detta prestazione in deroga non poteva essere
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro concessa, non avendo maturato l'anzianità contributiva di 90 giorni richiesta dalla norma succitata.);
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all' udienza cartolare del 30.05.2025 e sulle conclusioni delle parti trattenuta in deliberazione;
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Ancora preliminarmente, in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe su chi una prestazione abbia ricevuto l'onere di provare il proprio diritto e non sull'ente erogatore provare l'infondatezza (cfr.: Cass. SS.UU. n. 18046 del 4.8.2010; Cass. sez, L.sent. n. 2739 del
11.02.2016);
-ritenuto nel merito che in 230 puntate, della soap opera dal titolo “AGRODOLCE
2”, per risulta incontestato (oltre che documentalmente provato, cfr. all. 2) che l'opponente ha prestato attività lavorativa, dal 22.10.2010 al 24.12.2010, con le mansioni di “attrezzista” alle dipendenze della “Einstein Fiction s.r.l.” per la realizzazione della 2^ serie, da articolarsi conto della RAI Radiotelevisione Italiana e che in data 10.1.2011, è stata assunta dalla “BTL S.r.l.”, società questa che era succeduta alla citata “Einstein Fiction s.r.l.”, con le medesime mansioni di cui sopra,
per la continuazione delle riprese televisive, sospese il 24.12.2012 (per il periodo natalizio) ( cfr. all.3). Ugualmente incontestata risulta, poi, l'ulteriore allegazione attorea, secondo cui le suddette società, oltre a far parte del medesimo gruppo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro societario (“ , cfr. visure camerali allegate al Controparte_2
ricorso), si sono avvicendate nell'appalto concesso dalla RAI Radiotelevisione
Italiana, per la realizzazione della medesima produzione televisiva (la già citata soap opera dal titolo “AGRODOLCE 2”);
ritenuto che avendo, l'opponente prestato la sua attività lavorativa nell'ambito del medesimo appalto seppur alle dipendenze di due società appaltatrici, l'anzianità
aziendale, ai fini dell'erogazione dell'integrazione salariale, deve essere calcolata facendo riferimento anche al rapporto di lavoro con la società appaltatrice uscente (la
“Einstein fiction”), e ciò anche nell'ipotesi in cui non operi la fattispecie del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. Pertanto, dovendosi sommare entrambi i periodi lavorativi (22.10.2010- 24.12.2010 e 10.01.2011-11.3.2011),
l'opponente poteva ritenersi in possesso del requisito soggettivo previsto dall'art.8,
comma 3, del D.L. n.86/1988, richiamato dal comma 31 del succitato art.1 della
Legge 220/2010 e quindi avente diritto alla provvidenza di cui si chiede oggi la restituzione. In questo caso, per il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga, possono infatti essere cumulati i periodi di lavoro prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, con applicazione, cioè del principio di “continuità dell'anzianità”.
Tenuto conto dell'intero periodo di anzianità lavorativa dell'opponente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
la sentenza n.8024 del 2.9.1996) e di merito (cfr. le sentenze allegate alle note conclusive e al ricorso) pronunciatesi su fattispecie analoghe, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 c.pc., dello stesso indirizzo interpretativo seguito dell (cfr. CP_1
circolare n.30 del 2.3.2012), l'opposizione deve dunque ritenersi fondata. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 10/07/2025.
II GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9286 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. PALMA PAOLO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n.586/2023 (R.G. 6501/2023) emesso il 5.6.2023;
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
Tribunale di Palermo sez. Lavoro euro 1.150,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Paolo Palma.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 20.07.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023 RG, (R.G. 6501/2023)
emesso il 5.6.2023 e notificato in data il 16.6.2023 con cui gli veniva ingiunto di
CP_ pagare in favore dell la somma di euro €.4.809,67 dovuta a titolo di “indebita
corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art.4 del D.L. n.108/1991
convertito nella legge 169/1991, non dovuta, percepita per i periodi da marzo 2011 a luglio
2011”, oltre gli accessori di legge ed oltre ancora i compensi professionali e le spese del procedimento monitorio, eccependo nel merito l'inesistenza dell'indebito per il periodo ingiunto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo la somma ingiunta non dovuta da parte dell'opponente a favore dell CP_1
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto opposto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L riteneva indebita la corresponsione del trattamento CP_1
straordinario di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art.1 comma 30 della legge 220/2010, difettando in capo all'opponente la condizione prevista dall'art.8,
comma 3, del D.L. n.86/1988, richiamato dal comma 31 del succitato art.1 della
Legge 220/2010, ovvero il “conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di
almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”. Precisava, al riguardo, che l'opponente era stato assunto in data 10/01/2011 dalla “BTL S.r.l.” e da questa era stato posta in Cassa Integrazione in deroga a decorrere dall'11/3/2011, quindi 60
giorni dopo l'assunzione; pertanto, detta prestazione in deroga non poteva essere
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro concessa, non avendo maturato l'anzianità contributiva di 90 giorni richiesta dalla norma succitata.);
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all' udienza cartolare del 30.05.2025 e sulle conclusioni delle parti trattenuta in deliberazione;
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Ancora preliminarmente, in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe su chi una prestazione abbia ricevuto l'onere di provare il proprio diritto e non sull'ente erogatore provare l'infondatezza (cfr.: Cass. SS.UU. n. 18046 del 4.8.2010; Cass. sez, L.sent. n. 2739 del
11.02.2016);
-ritenuto nel merito che in 230 puntate, della soap opera dal titolo “AGRODOLCE
2”, per risulta incontestato (oltre che documentalmente provato, cfr. all. 2) che l'opponente ha prestato attività lavorativa, dal 22.10.2010 al 24.12.2010, con le mansioni di “attrezzista” alle dipendenze della “Einstein Fiction s.r.l.” per la realizzazione della 2^ serie, da articolarsi conto della RAI Radiotelevisione Italiana e che in data 10.1.2011, è stata assunta dalla “BTL S.r.l.”, società questa che era succeduta alla citata “Einstein Fiction s.r.l.”, con le medesime mansioni di cui sopra,
per la continuazione delle riprese televisive, sospese il 24.12.2012 (per il periodo natalizio) ( cfr. all.3). Ugualmente incontestata risulta, poi, l'ulteriore allegazione attorea, secondo cui le suddette società, oltre a far parte del medesimo gruppo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro societario (“ , cfr. visure camerali allegate al Controparte_2
ricorso), si sono avvicendate nell'appalto concesso dalla RAI Radiotelevisione
Italiana, per la realizzazione della medesima produzione televisiva (la già citata soap opera dal titolo “AGRODOLCE 2”);
ritenuto che avendo, l'opponente prestato la sua attività lavorativa nell'ambito del medesimo appalto seppur alle dipendenze di due società appaltatrici, l'anzianità
aziendale, ai fini dell'erogazione dell'integrazione salariale, deve essere calcolata facendo riferimento anche al rapporto di lavoro con la società appaltatrice uscente (la
“Einstein fiction”), e ciò anche nell'ipotesi in cui non operi la fattispecie del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. Pertanto, dovendosi sommare entrambi i periodi lavorativi (22.10.2010- 24.12.2010 e 10.01.2011-11.3.2011),
l'opponente poteva ritenersi in possesso del requisito soggettivo previsto dall'art.8,
comma 3, del D.L. n.86/1988, richiamato dal comma 31 del succitato art.1 della
Legge 220/2010 e quindi avente diritto alla provvidenza di cui si chiede oggi la restituzione. In questo caso, per il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga, possono infatti essere cumulati i periodi di lavoro prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, con applicazione, cioè del principio di “continuità dell'anzianità”.
Tenuto conto dell'intero periodo di anzianità lavorativa dell'opponente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
la sentenza n.8024 del 2.9.1996) e di merito (cfr. le sentenze allegate alle note conclusive e al ricorso) pronunciatesi su fattispecie analoghe, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 c.pc., dello stesso indirizzo interpretativo seguito dell (cfr. CP_1
circolare n.30 del 2.3.2012), l'opposizione deve dunque ritenersi fondata. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 10/07/2025.
II GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro