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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa DA LL, all'udienza cartolare del 15.12.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8351/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to IERVOLINO FLORIDA e dall'avv. Parte_1
MB PI AO con cui elett. dom. come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente impugnava il provvedimento formato in data 3/7/2024, ma mai formalmente comunicato, con l' le imputava somme CP_1 indebitamente percepite pari ad € 1.377,92 per il periodo dal gennaio/22 al luglio/24 in seguito ad una rideterminazione della prestazione assistenziale in oggetto sulla pensione per invalidità civile.
Esponeva la ricorrente che la consegna del plico contenete la comunicazione non era mai avvenuta, come si poteva evincere e dall'esito della spedizione ricavato tramite il portale di
, e che la reale presa di conoscenza avveniva solo dalle consultazioni on line CP_3
effettuate con lo SPID del cittadino per controllare gli esiti di una precedente sentenza
(1078/2024 rg) intervenuta tra le parti per un altro indebito emessa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 08/03/2024. Rilevava, inoltre, che sia lei che il coniuge - C.F. Testimone_1
- hanno presentato tempestivamente e periodicamente la C.F._1
dichiarazione dei redditi per gli anni in contestazione e l'istituto non ha effettuato i necessari controlli entro il 31/12/2020, il 31/12/2021 ed il 31/12/2022.
Ciò premesso parte ricorrente eccepiva la decadenza dell' dagli accertamenti, non CP_1
effettuata nei termini previsti a cadenza annuale ed in ogni caso, la mancanza di dolo da parte dell'interessato.
Chiedeva pertanto in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, CP_1
con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Come noto nella materia specifica dell'indebito assistenziale non si applica il principio generale di ripetizione dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c., invocato dall' CP_1
Come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021 n. 13915) "[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile".
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale. Ciò è avvenuto con l'istituzione del "Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
DL78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale" in base al quale i cittadini devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall CP_1
e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2
erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso ("Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione CP_2
effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. ". Per_1
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n.
5983) "l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce
o ha l'onere di conoscere".
Nel caso che ci occupa è circostanza non contestata che sia la ricorrente che il coniuge trasmettevano regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni reddituali e che l'indebito scaturiva da una rivisitazione dei limiti reddituali per la maggiorazione sociale e l'aumento al milione (prestazioni entrambe riconosciute dall' ) per gli anni dal 2021 in poi. CP_1
E' altresì indubbio che il provvedimento di indebito veniva elaborato nel 2024 e mai comunicato alla ricorrente che ne veniva autonomamente a conoscenza a seguito di propri controlli.
Ne deriva la fondatezza del ricorso, sia perché il provvedimento non era stato portato a conoscenza dell'interessato, sia perché comunque è configurabile la buona fede dell'accipiens.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato e dichiarato che nulla è dovuto in restituzione.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di € 1.377,92 per il periodo dal gennaio/22 al luglio/24, non sussistono pagamenti indebiti da parte dell' - CP_1 per le causali esposte in parte motiva e per l'effetto condanna l' alla restituzione di CP_1
quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00, CP_1
oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 16.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa DA LL