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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/11/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 69-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
VA (TO) in Corso LI RI n.49 int.2 (C.F:
) rappresentato dall'OCC AN IO GI;
C.F._1
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;
-rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
-dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
2
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi Dott.
AN IO GI, su incarico dell;
Parte_2
− rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro
299.538,27, sia nei confronti di privati che della pubblica amministrazione, di cui euro 277.315,78 al privilegio ed euro 22.222,50 al chirografo (pg.14 relazione particolareggiata) oltre ad al compenso previsto per l'OCC ed altra somma da definirsi quale compenso per il liquidatore, a fronte di un reddito da pensione INPS percepito dall'istante di circa euro 1.100,00 circa oltre a mensili euro 1.115,00 circa quale corrispettivo dell'affitto di ramo di azienda della società CHERIDAN s.a.s, per una disponibilità mensile media pari ad euro 2.214,86 (pag. 11 relazione particolareggiata);
− osservato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 299.538,27 (come sopra dettagliata) il patrimonio del ricorrente (composto dalla pensione e dal corrispettivo dell'affitto di azienda della società Cheridan s.a.s per un reddito mensile stimato di Euro 2.214,86, cfr. ricorso introduttivo e relazione particolareggiata) è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
− osservato che lo stesso potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo famigliare ovvero Euro 500,00 mensili X 36 mensilità, oltre al diritto di usufrutto generale e vitalizio sulla casa di abitazione sita in VA (TO) in Corso
LI RI n.49/2 di cui lo stesso risulta titolare come emerge dalla relazione particolareggiata, nonché le giacenze presenti sul c.c. acceso presso la filiale di VA (TO) il cui saldo contabile Controparte_1 era pari ad euro 402,50 alla data del 3 marzo 2025 (cfr. doc. 8 e 9 allegati); 3
-si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata ricchezze facenti capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni;
-rilevato che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari ad euro 1.710,21 (cfr. pagina 11 della relazione particolareggiata), dunque inferiori rispetto al parametro individuato dalle statistiche ISTAT, il residuo mensile disponibile da offrire ai creditori ammonterebbe ad euro 500,00 per mesi n. 36 per un totale di euro 18.000,00 (cfr. pag. 13 relazione particolareggiata), sempre fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
-ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
-verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
-valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatrice la dott.ssa iscritta nell'Elenco dei Persona_1 soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] in Corso LI RI n.49 int.2 (
[...]
) C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA 4
Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente- debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente- debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore: 5
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i 6
costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)