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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 14314/2022 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Daniela Marzano;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to David Gargano;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 14.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.11.2022 premesso che: Parte_1
1. in data 25.09.2004 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con CP_1
, dal quale era nata la figlia in data 06.08.2005;
[...] Per_1
2. il Tribunale di Bari, con decreto del 17.05.2022, non reclamato, aveva omologato la loro separazione consensuale;
3. erano decorsi i termini per domandare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il padre si disinteressava completamente della figlia, omettendo di esercitare il diritto di visita paterno e di versare il contributo paterno al mantenimento della figlia;
5. lo ra un dipendete della società Marziliano Trade Marketing S.r.l. e titolare CP_1 dell'impresa di pulizia “Azzurro Pulito”;
1 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sè, di assegnare la casa coniugale in suo favore, di regolamentare il diritto di vista paterno e di porre a carico dello il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre Istat, CP_1 all'assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019, impartendo ex art. 156 comma VI c.c. l'ordine al datore di lavoro di controparte di versarle direttamente il contributo paterno al mantenimento della figlia. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 10.03.2023, fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del convenuto, il Presidente f.f. confermava le condizioni separative, fatta eccezione per l'affido, convertito in affido esclusivo in favore della madre a decorrere dal mese di marzo 2023 stante il disinteresse paterno e fatta eccezione per le spese straordinarie, da individuarsi sempre a decorrere da marzo 2023 in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019, disponendosi altresì che per il futuro l'assegno unico universale fosse percepito per l'intero dalla
. Pt_1
Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente (in cui costei chiedeva la conferma delle statuizioni rese nell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023), si costituiva in giudizio il convenuto in data 03.07.2023 e, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi (affido condiviso con collocamento della minore presso la madre nella casa coniugale, assegnata alla ), disporre incontri liberi con la minore a semplice sua richiesta, di essere Pt_1 dispensato dal versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, o in subordine, la riduzione al minimo dello stesso, oltre alla riduzione dal 50% al 25% delle spese straordinarie. Deduceva che la figlia aveva assunto atteggiamenti ostili nei suoi confronti a causa del Per_1 comportamento della madre, responsabile di averla coinvolta nei contrasti tra di loro. Riferiva di essere stato respinto dalla figlia e che, al fine di non alimentare il rapporto conflittuale generatosi, aveva deciso di attendere che i tempi fossero più maturi al fine di riconciliarsi con la stessa. Precisava che nel mese di gennaio aveva perso il lavoro, restando privo risorse economiche e che nonostante ciò la aveva agito in via esecutiva nei suoi confronti, con esito negativo. Pt_1
Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3128/2023 del 20.07.2023, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso. Con nota di deposito del 17.01.2024 il procuratore di parte convenuta dava atto di aver comunicato al proprio assistito di aver rinunciato al mandato difensivo. Depositate le memorie istruttorie da ambedue le parti, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 14.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 3128/2023 del 20.07.2023, la delibazione del collegio va limitata alle statuizioni personali, all'assegnazione della casa coniugale ed all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia.
2.- Orbene, quanto alle questioni personali della vicenda divorzile, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, debbono essere revocate le disposizioni relative all'affidamento, al
2 collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno della figlia (anche se lo Per_1 stesso in dalla memoria di costituzione ha ammesso di non avere avuto più alcun CP_1 contatto con la figlia), in quanto divenuta nelle more maggiorenne. 3.- Va invece confermata l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 (a sua volta confermativa degli accordi separativi omologati dal Tribunale di Bari con decreto del 17.05.2022), in merito all'assegnazione in favore della della casa coniugale (da quest'ultima condotta in locazione), Pt_1 sita in Bari alla via Vincenzo Cuoco n. 8, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie ed essendo costei il genitore convivente con prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (domanda a cui lo on si è comunque opposto). CP_1
4.- Passando alle questioni economiche, in difetto di nuovi elementi, va confermata l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia Per_1
In sede di ordinanza presidenziale divorzile (2023) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come concordato in sede separativa nel 2022. La tanto nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa quanto in sede di precisazione Pt_1 delle conclusioni e di comparsa conclusionale ha chiesto confermarsi l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 mentre lo a domandato, in via principale, la revoca di detto contributo CP_1
e, in via subordinata, la riduzione al minimo di legge con contestuale diminuzione dal 50% al 25% della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia. 5.1- In primo luogo, va stigmatizzata la condotta dello he ha omesso di produrre le CP_1 proprie dichiarazioni fiscali aggiornate, nonostante l'ordine impartito dal G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. In secondo luogo, tenuto conto che l'attrice già provvede con i propri redditi al mantenimento figlia in forma diretta essendo convivente con lei, che è studentessa non economicamente autosufficiente (la ha prodotto i certificati dell'Agenzia dell'Entrate del 22.11.2022 e del 26.03.2025, Pt_1 attestanti la mancata percezioni di redditi negli anni di imposta 2019 e 2021 ed un reddito complessivo di € 1.398,00 nell'anno di imposta 2020, di € 2.659,00 nel 2022 e di € 8.981,00 nel 2023), l'elisione e/o riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole non trova giustificazione alcuna, considerato che non sono emersi elementi sopravvenuti che giustifichino una tale richiesta rispetto alla pure recente ordinanza del 10.03.2023 e non avendo il padre depositato in giudizio sin dalla sua costituzione alcuna dichiarazione fiscale attestanti le sue condizioni economiche. Tra l'altro, lo è rimasto inadempiente nel versamento del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ordinario e straordinario (circostanza dedotta dall'attrice e non contestata da controparte), costringendo la ad agire esecutivamente, anche se in maniera infruttuosa. Pt_1
Pertanto, a conferma dell'ordinanza divorzile del 10.03.2023, deve disporsi che lo CP_1 debba versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia € 250,00 Pt_1 mensili, a decorrere da maggio 2022 (data dell'omologa degli accordi separativi in cui venne concordato detto ammontare), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi, pagamento da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese. 5.- Non merita, altresì, accoglimento l'istanza di parte convenuta di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia dal 50% al 25%, alla luce delle considerazioni sopra esposte con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia.
3 A ciò deve aggiungersi che lo on ha documentato le asserite difficoltà economiche, CP_1 essendosi limitato a dedurre di essere in una situazione di indigenza e di aver perso il lavoro nel gennaio del 2023 (“Quanto invece al profilo economico, il sig. sta attraversando un CP_1 periodo di profonda difficoltà e di gravissima indigenza. Come documentato in atti, nel mese di gennaio u.s. l'odierno deducente ha perso il lavoro rimanendo così completamente privo di risorse economiche e di mezzi di sostentamento” – cfr. pag.
2-3 della memoria di costituzione depositata dal convenuto in data 03.07.2023), senza giammai comprovare i propri assunti. Dunque, a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023, deve disporsi che i genitori continuino a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese sopportate per la comune figlia, fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
6.- A conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023, deve altresì disporsi che a decorrere dal mese di marzo 2023 l'assegno unico universale sia percepito dal genitore convivente con la prole (ovvero la ), il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza la necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7.- Viceversa, la domanda attorea di versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole da parte del datore di lavoro è stata implicitamente rinunciata dalla in quanto non più Pt_1 riproposta negli scritti finali, anche perché nelle more del giudizio costei aveva dedotto e documentato per tabulas che il marito non lavori più per l'azienda indicata nell'originario ricorso, ragion per cui su detta domanda devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
8.- Alla soccombenza dello in ordine all'ammontare del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ed alla percentuale della contribuzione alle spese straordinarie relative alla stessa (il convenuto finanche in sede di comparsa conclusionale ha insistito, in via principale, per la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e, in via subordinata, per la riduzione sia di detto contributo sia della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammessa il 22.11.2022 la al beneficio del Patrocinio a Pt_1 spese dello Stato e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con riduzione del 30%, stante la tenuità della causa nonché la fase istruttoria secondo i parametri medi ma con riduzione del 50%, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.11.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, revoca le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita paterno con riferimento alla figlia Per_1 ormai maggiorenne:
2. a conferma dell'ordinanza divorzile del 10.03.2023:
4 - dispone che la casa coniugale sita in Bari alla via Vincenzo Cuoco n. 8 resti assegnata in favore della;
Pt_1
- dispone che sia tenuto a versare alla a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere da maggio 2022 ed Per_1 entro il giorno 27 di ogni mese, € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
- dispone che continui a contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese sopportate per la figlia, che dovranno continuare ad essere individuate in virtù del
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
- dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore convivente con la figlia, la , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Pt_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
3. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla ed avente Pt_1 ad oggetto il versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole da parte del datore di lavoro dello CP_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 4.970,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile. IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
5
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 14314/2022 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Daniela Marzano;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to David Gargano;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 14.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.11.2022 premesso che: Parte_1
1. in data 25.09.2004 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con CP_1
, dal quale era nata la figlia in data 06.08.2005;
[...] Per_1
2. il Tribunale di Bari, con decreto del 17.05.2022, non reclamato, aveva omologato la loro separazione consensuale;
3. erano decorsi i termini per domandare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il padre si disinteressava completamente della figlia, omettendo di esercitare il diritto di visita paterno e di versare il contributo paterno al mantenimento della figlia;
5. lo ra un dipendete della società Marziliano Trade Marketing S.r.l. e titolare CP_1 dell'impresa di pulizia “Azzurro Pulito”;
1 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sè, di assegnare la casa coniugale in suo favore, di regolamentare il diritto di vista paterno e di porre a carico dello il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre Istat, CP_1 all'assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019, impartendo ex art. 156 comma VI c.c. l'ordine al datore di lavoro di controparte di versarle direttamente il contributo paterno al mantenimento della figlia. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 10.03.2023, fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del convenuto, il Presidente f.f. confermava le condizioni separative, fatta eccezione per l'affido, convertito in affido esclusivo in favore della madre a decorrere dal mese di marzo 2023 stante il disinteresse paterno e fatta eccezione per le spese straordinarie, da individuarsi sempre a decorrere da marzo 2023 in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019, disponendosi altresì che per il futuro l'assegno unico universale fosse percepito per l'intero dalla
. Pt_1
Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente (in cui costei chiedeva la conferma delle statuizioni rese nell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023), si costituiva in giudizio il convenuto in data 03.07.2023 e, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi (affido condiviso con collocamento della minore presso la madre nella casa coniugale, assegnata alla ), disporre incontri liberi con la minore a semplice sua richiesta, di essere Pt_1 dispensato dal versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, o in subordine, la riduzione al minimo dello stesso, oltre alla riduzione dal 50% al 25% delle spese straordinarie. Deduceva che la figlia aveva assunto atteggiamenti ostili nei suoi confronti a causa del Per_1 comportamento della madre, responsabile di averla coinvolta nei contrasti tra di loro. Riferiva di essere stato respinto dalla figlia e che, al fine di non alimentare il rapporto conflittuale generatosi, aveva deciso di attendere che i tempi fossero più maturi al fine di riconciliarsi con la stessa. Precisava che nel mese di gennaio aveva perso il lavoro, restando privo risorse economiche e che nonostante ciò la aveva agito in via esecutiva nei suoi confronti, con esito negativo. Pt_1
Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3128/2023 del 20.07.2023, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso. Con nota di deposito del 17.01.2024 il procuratore di parte convenuta dava atto di aver comunicato al proprio assistito di aver rinunciato al mandato difensivo. Depositate le memorie istruttorie da ambedue le parti, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 14.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 3128/2023 del 20.07.2023, la delibazione del collegio va limitata alle statuizioni personali, all'assegnazione della casa coniugale ed all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia.
2.- Orbene, quanto alle questioni personali della vicenda divorzile, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, debbono essere revocate le disposizioni relative all'affidamento, al
2 collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno della figlia (anche se lo Per_1 stesso in dalla memoria di costituzione ha ammesso di non avere avuto più alcun CP_1 contatto con la figlia), in quanto divenuta nelle more maggiorenne. 3.- Va invece confermata l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 (a sua volta confermativa degli accordi separativi omologati dal Tribunale di Bari con decreto del 17.05.2022), in merito all'assegnazione in favore della della casa coniugale (da quest'ultima condotta in locazione), Pt_1 sita in Bari alla via Vincenzo Cuoco n. 8, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie ed essendo costei il genitore convivente con prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (domanda a cui lo on si è comunque opposto). CP_1
4.- Passando alle questioni economiche, in difetto di nuovi elementi, va confermata l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia Per_1
In sede di ordinanza presidenziale divorzile (2023) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come concordato in sede separativa nel 2022. La tanto nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa quanto in sede di precisazione Pt_1 delle conclusioni e di comparsa conclusionale ha chiesto confermarsi l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023 mentre lo a domandato, in via principale, la revoca di detto contributo CP_1
e, in via subordinata, la riduzione al minimo di legge con contestuale diminuzione dal 50% al 25% della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia. 5.1- In primo luogo, va stigmatizzata la condotta dello he ha omesso di produrre le CP_1 proprie dichiarazioni fiscali aggiornate, nonostante l'ordine impartito dal G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. In secondo luogo, tenuto conto che l'attrice già provvede con i propri redditi al mantenimento figlia in forma diretta essendo convivente con lei, che è studentessa non economicamente autosufficiente (la ha prodotto i certificati dell'Agenzia dell'Entrate del 22.11.2022 e del 26.03.2025, Pt_1 attestanti la mancata percezioni di redditi negli anni di imposta 2019 e 2021 ed un reddito complessivo di € 1.398,00 nell'anno di imposta 2020, di € 2.659,00 nel 2022 e di € 8.981,00 nel 2023), l'elisione e/o riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole non trova giustificazione alcuna, considerato che non sono emersi elementi sopravvenuti che giustifichino una tale richiesta rispetto alla pure recente ordinanza del 10.03.2023 e non avendo il padre depositato in giudizio sin dalla sua costituzione alcuna dichiarazione fiscale attestanti le sue condizioni economiche. Tra l'altro, lo è rimasto inadempiente nel versamento del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ordinario e straordinario (circostanza dedotta dall'attrice e non contestata da controparte), costringendo la ad agire esecutivamente, anche se in maniera infruttuosa. Pt_1
Pertanto, a conferma dell'ordinanza divorzile del 10.03.2023, deve disporsi che lo CP_1 debba versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia € 250,00 Pt_1 mensili, a decorrere da maggio 2022 (data dell'omologa degli accordi separativi in cui venne concordato detto ammontare), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi, pagamento da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese. 5.- Non merita, altresì, accoglimento l'istanza di parte convenuta di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia dal 50% al 25%, alla luce delle considerazioni sopra esposte con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia.
3 A ciò deve aggiungersi che lo on ha documentato le asserite difficoltà economiche, CP_1 essendosi limitato a dedurre di essere in una situazione di indigenza e di aver perso il lavoro nel gennaio del 2023 (“Quanto invece al profilo economico, il sig. sta attraversando un CP_1 periodo di profonda difficoltà e di gravissima indigenza. Come documentato in atti, nel mese di gennaio u.s. l'odierno deducente ha perso il lavoro rimanendo così completamente privo di risorse economiche e di mezzi di sostentamento” – cfr. pag.
2-3 della memoria di costituzione depositata dal convenuto in data 03.07.2023), senza giammai comprovare i propri assunti. Dunque, a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023, deve disporsi che i genitori continuino a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese sopportate per la comune figlia, fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
6.- A conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 10.03.2023, deve altresì disporsi che a decorrere dal mese di marzo 2023 l'assegno unico universale sia percepito dal genitore convivente con la prole (ovvero la ), il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza la necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7.- Viceversa, la domanda attorea di versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole da parte del datore di lavoro è stata implicitamente rinunciata dalla in quanto non più Pt_1 riproposta negli scritti finali, anche perché nelle more del giudizio costei aveva dedotto e documentato per tabulas che il marito non lavori più per l'azienda indicata nell'originario ricorso, ragion per cui su detta domanda devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
8.- Alla soccombenza dello in ordine all'ammontare del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ed alla percentuale della contribuzione alle spese straordinarie relative alla stessa (il convenuto finanche in sede di comparsa conclusionale ha insistito, in via principale, per la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e, in via subordinata, per la riduzione sia di detto contributo sia della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammessa il 22.11.2022 la al beneficio del Patrocinio a Pt_1 spese dello Stato e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con riduzione del 30%, stante la tenuità della causa nonché la fase istruttoria secondo i parametri medi ma con riduzione del 50%, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.11.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, revoca le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita paterno con riferimento alla figlia Per_1 ormai maggiorenne:
2. a conferma dell'ordinanza divorzile del 10.03.2023:
4 - dispone che la casa coniugale sita in Bari alla via Vincenzo Cuoco n. 8 resti assegnata in favore della;
Pt_1
- dispone che sia tenuto a versare alla a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere da maggio 2022 ed Per_1 entro il giorno 27 di ogni mese, € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
- dispone che continui a contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese sopportate per la figlia, che dovranno continuare ad essere individuate in virtù del
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
- dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore convivente con la figlia, la , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Pt_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
3. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla ed avente Pt_1 ad oggetto il versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole da parte del datore di lavoro dello CP_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 4.970,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile. IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
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