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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2147/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
2 nato a [...], via Carducci n. 184, P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Barone e dall'Avv. Giovanni Cassì del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Tribastone, Controparte_2 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Nicosia e dall'Avv. C.F._1 Sebastiano Sallemi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020 la 2 ha proposto tempestiva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 27.07.2020 su ricorso della lavoratrice e notificatole il 14.09.2020, Controparte_2 unitamente ad atto di precetto, per il pagamento della complessiva somma di € 3.217,74, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di TFR dalla predetta maturato fino all'anno 2018. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito di avere corrisposto alla lavoratrice, per le causali di cui all'accolto ricorso per ingiunzione, il complessivo importo netto di € 4.330,11 - di cui € 3.789,35 a titolo di T.F.R. e il resto a titolo di ferie non godute e quattordicesima mensilità residue - con quattro bonifici di € 800,00 ciascuno, ordinati il 29.04.2020, l'08.06.2020, il 22.06.2020 e il 10.07.2020, e un ulteriore bonifico di € 1.130,11 del 05.09.2020, tutti eseguiti prima della notificazione del d.i. opposto. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 infondata, degli eccepiti pagamenti dovendo imputarsi a deconto del credito monitorio solo i bonifici eseguiti in data 22.06.2020, 10.07.2020 e 05.09.2020 - appena prima e dopo il deposito del ricorso per ingiunzione del 24.06.2020 -, pari a complessivi € 2.730,11, per un residuo debito di € 487,73, i restanti pagamenti dovendo imputarsi alle residue retribuzioni a far data dal febbraio 2019, ancora dovute alla cessazione del rapporto di lavoro nel gennaio 2020. Accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
Incontestata l'esecuzione dei n. 5 bonifici dedotti dalla società opponente a fondamento della formulata eccezione di pagamento, la controversia tra le parti verte interamente sulll'imputazione degli eseguiti pagamenti al credito monitorio - avente ad oggetto la somma di € 3.217,74 pretesa a titolo di TFR maturato fino all'anno 2018 - e alla completa estinzione del medesimo. Va intanto osservato che la ha inferito l'ammontare della retribuzione maturata CP_2 per l'anno 2019 e per il gennaio 2020 - nell'incontestata omessa consegna dei prospetti paga - dalle risultanze del prodotto estratto contributivo, il quale espone un complessivo importo di € 5.873,00 per il 2019 e di € 1.899,00 per il gennaio 2020, per un credito retributivo - alla cessazione del rapporto e al netto della retribuzione del gennaio 2019, pari ad € 622,00 - di complessivi € 7.150,00; la stessa ha quindi riconosciuto e documentato il pagamento (a mezzo di bonifici ordinati dalla società datrice tra il 10.05.2019 e il 20.03.2020, recanti quali causali il pagamento delle residue n. 11 mensilità del 2019) della complessiva somma di € 7.209,54, importo coincidente con le retribuzioni esposte nelle buste paga versate in atti dall'opponente; quanto al prospetto paga del gennaio 2020, il documento in atti espone un netto in busta di € 3.676,86 per ferie non godute, 14 mensilità e TFR. Ciò detto, in disparte le contrastanti allegazioni svolte dalle parti in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (il 31.01.2020 secondo la lavoratrice, il 17.12.2019 secondo la datrice di lavoro, come riportato nella richiamata busta paga di gennaio 2020, mentre il prodotto estratto contributivo attesta una cessazione del rapporto in data 17.12.2019 e una ripresa dall'01.01.2020 al 31.01.2020), i pagamenti eseguiti dalla 2 con i n. 5 bonifici in commento vanno senz'altro imputati CP_1 ai crediti maturati dalla lavoratrice per spettanze successive alla tardivamente saldata mensilità di dicembre 2019, tra i quali il reclamato TFR di € 3.217,74. A tal riguardo il disposto dell'art. 1193 c.c., a mente del quale “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.// In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”; l'ultimo dei n. 5 bonifici reca in effetti, quale causale, l'imputazione a “saldo TFR ferie 14ma” (cfr. contabili bancarie in atti), dovendosi perciò ritenere che i pagamenti eseguiti in successione tra il 29.04.2020 e il 05.09.2020 per complessivi € 4.330,11 siano complessivamente da imputare al pagamento delle spettanze riportate nella busta paga di gennaio 2020, tra le quali il TFR oggetto della spiegata azione monitoria. Ritenuto per quanto sopra l'integrale pagamento del credito monitorio, ancorché completato in epoca successiva alla notifica del d.i. opposto, quest'ultimo va senz'altro revocato in accoglimento della proposta opposizione. Avendo la società opponente dando causa all'iniziativa monitoria della lavoratrice - l'ultima tranche di pagamento provvista dell'imputazione, inter alia, al vantato credito per TFR essendo intervenuta dopo la notifica del d.i. -, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, che ne hanno fatto istanza;
non si rinvengono per contro elementi a sostegno dell'invocata responsabilità risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2147/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 571/2020 emesso da questo Tribunale in data 27.07.2020 nei confronti della 2 su ricorso di CP_1 Controparte_2 condanna la 2 al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Maria Pia Nicosia e dell'Avv. Sebastiano Sallemi. Così deciso in Ragusa il 25 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2147/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
2 nato a [...], via Carducci n. 184, P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Barone e dall'Avv. Giovanni Cassì del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Tribastone, Controparte_2 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Nicosia e dall'Avv. C.F._1 Sebastiano Sallemi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020 la 2 ha proposto tempestiva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 27.07.2020 su ricorso della lavoratrice e notificatole il 14.09.2020, Controparte_2 unitamente ad atto di precetto, per il pagamento della complessiva somma di € 3.217,74, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di TFR dalla predetta maturato fino all'anno 2018. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito di avere corrisposto alla lavoratrice, per le causali di cui all'accolto ricorso per ingiunzione, il complessivo importo netto di € 4.330,11 - di cui € 3.789,35 a titolo di T.F.R. e il resto a titolo di ferie non godute e quattordicesima mensilità residue - con quattro bonifici di € 800,00 ciascuno, ordinati il 29.04.2020, l'08.06.2020, il 22.06.2020 e il 10.07.2020, e un ulteriore bonifico di € 1.130,11 del 05.09.2020, tutti eseguiti prima della notificazione del d.i. opposto. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 infondata, degli eccepiti pagamenti dovendo imputarsi a deconto del credito monitorio solo i bonifici eseguiti in data 22.06.2020, 10.07.2020 e 05.09.2020 - appena prima e dopo il deposito del ricorso per ingiunzione del 24.06.2020 -, pari a complessivi € 2.730,11, per un residuo debito di € 487,73, i restanti pagamenti dovendo imputarsi alle residue retribuzioni a far data dal febbraio 2019, ancora dovute alla cessazione del rapporto di lavoro nel gennaio 2020. Accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
Incontestata l'esecuzione dei n. 5 bonifici dedotti dalla società opponente a fondamento della formulata eccezione di pagamento, la controversia tra le parti verte interamente sulll'imputazione degli eseguiti pagamenti al credito monitorio - avente ad oggetto la somma di € 3.217,74 pretesa a titolo di TFR maturato fino all'anno 2018 - e alla completa estinzione del medesimo. Va intanto osservato che la ha inferito l'ammontare della retribuzione maturata CP_2 per l'anno 2019 e per il gennaio 2020 - nell'incontestata omessa consegna dei prospetti paga - dalle risultanze del prodotto estratto contributivo, il quale espone un complessivo importo di € 5.873,00 per il 2019 e di € 1.899,00 per il gennaio 2020, per un credito retributivo - alla cessazione del rapporto e al netto della retribuzione del gennaio 2019, pari ad € 622,00 - di complessivi € 7.150,00; la stessa ha quindi riconosciuto e documentato il pagamento (a mezzo di bonifici ordinati dalla società datrice tra il 10.05.2019 e il 20.03.2020, recanti quali causali il pagamento delle residue n. 11 mensilità del 2019) della complessiva somma di € 7.209,54, importo coincidente con le retribuzioni esposte nelle buste paga versate in atti dall'opponente; quanto al prospetto paga del gennaio 2020, il documento in atti espone un netto in busta di € 3.676,86 per ferie non godute, 14 mensilità e TFR. Ciò detto, in disparte le contrastanti allegazioni svolte dalle parti in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (il 31.01.2020 secondo la lavoratrice, il 17.12.2019 secondo la datrice di lavoro, come riportato nella richiamata busta paga di gennaio 2020, mentre il prodotto estratto contributivo attesta una cessazione del rapporto in data 17.12.2019 e una ripresa dall'01.01.2020 al 31.01.2020), i pagamenti eseguiti dalla 2 con i n. 5 bonifici in commento vanno senz'altro imputati CP_1 ai crediti maturati dalla lavoratrice per spettanze successive alla tardivamente saldata mensilità di dicembre 2019, tra i quali il reclamato TFR di € 3.217,74. A tal riguardo il disposto dell'art. 1193 c.c., a mente del quale “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.// In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”; l'ultimo dei n. 5 bonifici reca in effetti, quale causale, l'imputazione a “saldo TFR ferie 14ma” (cfr. contabili bancarie in atti), dovendosi perciò ritenere che i pagamenti eseguiti in successione tra il 29.04.2020 e il 05.09.2020 per complessivi € 4.330,11 siano complessivamente da imputare al pagamento delle spettanze riportate nella busta paga di gennaio 2020, tra le quali il TFR oggetto della spiegata azione monitoria. Ritenuto per quanto sopra l'integrale pagamento del credito monitorio, ancorché completato in epoca successiva alla notifica del d.i. opposto, quest'ultimo va senz'altro revocato in accoglimento della proposta opposizione. Avendo la società opponente dando causa all'iniziativa monitoria della lavoratrice - l'ultima tranche di pagamento provvista dell'imputazione, inter alia, al vantato credito per TFR essendo intervenuta dopo la notifica del d.i. -, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, che ne hanno fatto istanza;
non si rinvengono per contro elementi a sostegno dell'invocata responsabilità risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2147/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 571/2020 emesso da questo Tribunale in data 27.07.2020 nei confronti della 2 su ricorso di CP_1 Controparte_2 condanna la 2 al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Maria Pia Nicosia e dell'Avv. Sebastiano Sallemi. Così deciso in Ragusa il 25 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella