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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4254/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259048213184000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per AR OU rappresentato e difeso, in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata al presente ricorso dall' Avv. Difensore_1,
contro
:
Agenzia Entrate Riscossione;
Agenzia Entrate DP II di Milano;
Comune Legnano;
Regione Lombardia:
Per la rimozione giuridica dei seguenti atti: Intimazione 06820259048213184000 notificato 14-10-2025 titoli e diritti sottesi.
Contesta l'Intimazione ed eccepisce:
1. Onere probatorio P.A. È l'Amministrazione a dover provare e allegare le proprie ragioni creditorie Cass. 534-2024: Spetta al titolare del credito dimostrarne l'esistenza in giudizio.
2. Rilievo d'ufficio dei vizi. -Le SSUU. 10012-2021 hanno chiarito: La nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
3. Sull'interesse ad agire, impugnabilità ed eccesso formalismi. La domanda giudiziale è sorretta da interesse ex art. 100 c.p.c., sia per pregiudizio potenziale che attuale e gli atti dovranno ritenersi, anche, impugnabili ex art. 19 D.lgs 31 dicembre 1992-546. L'interesse sussiste per i seguenti motivi: La notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora bastano a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche al fine di evitare azioni cautelari o espropriative.
4. Irregolarità delle notificazioni. Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e interruttivo, poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss.
5. Sulla decadenza e prescrizione Si eccepisce, in via preliminare e dirimente, l'intervenuta decadenza, oltre alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione resistente alla riscossione del credito oggetto di causa, con conseguente nullità dell'atto impugnato.
6. Sull'applicazione interessi Si contesta l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi indicati nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi.
7. Sulla dichiarazione ex l. 228/2012 art. 1 commi 537-543 I titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012. Il ricorrente aveva presentato istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dei commi 537 e 546, chiedendo la sospensione ex lege e la cancellazione del debito. A seguito della richiesta, gli Enti Creditori non hanno fornito alcuna risposta alle deduzioni del contribuente.
8. Sulla responsabilità della P.A. Ci si oppone sin d'ora alla statuizione negativa delle spese di lite, insistendo per la condanna dell'Amministrazione resistente, non potendo il contribuente sopportare l'onere economico di una controversia originata da pretese ormai caducate e giuridicamente inesigibili.
Conclude. Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso: Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata: Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte, nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito. In via ulteriormente gradata: Accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare le Amministrazioni Resistenti.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa e documenta quanto segue: In primis, la scrivente Direzione Provinciale II di Milano rappresenta la competenza per le sole seguenti cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata: - cartella di pagamento n.
06820180045977075 periodo d'imposta 2015; - cartella di pagamento n. 06820190076300924 periodo d'imposta 2016; - cartella di pagamento n. 06820200035654445 periodo d'imposta 2018; - cartella di pagamento n. 06820210022949113 periodo d'imposta 2017.
- La cartella di pagamento n. 06820180045977075 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2015, il ruolo è stato vistato il 20.09.2018 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.10.2018, nel rispetto del termine (31.12.2019 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 03.04.2019.
- La cartella di pagamento n. 06820190076300924 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2016, il ruolo è stato vistato il 16.07.2019 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.08.2019, nel rispetto del termine (31.12.2020 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 09.02.2020.
- La cartella di pagamento n. 06820200035654445 attiene al controllo automatizzato ex art. 54bis del DPR
633/72, delle LIPE (liquidazioni periodiche IVA) anno 2018, il ruolo è stato vistato il 20.03.2020 e consegnato all'Agente della Riscossione il successivo 25.04.2020, nel rispetto del termine (31.12.2021 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 03.12.2021.
- La cartella di pagamento n. 06820210022949113 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2017, il ruolo è stato vistato il 23.11.2020 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.12.2020, nel rispetto del termine (31.12.2022 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73 (proroga COVID-19). La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 20.05.2022.
Le cartelle ritualmente notificate sono devenute definitive per mancata impugnazione nei termini di Legge.-
Successivamente sono stati notificati atti interruttivi da parte di AdER.
Conclude In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92. condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che giammai potranno essere poste a carico della Scrivente Amministrazione, data la correttezza del suo operato.
La Regione Lombardia ritualmente costituitasi, con controdeduzioni resiste alle censure del ricorrente, rileva che ricorrente ritiene parzialmente illegittima la intimazione di pagamento n. 06820259048213184000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 07.10.2025 per omesso pagamento di varie cartelle, tra le quali le cartelle nn. 06820130201852751000, 06820150019529651000 e
06820240083114802000 di competenza di Regione Lombardia, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
Documenta che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820130201852751000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: - ACC08-000000788243 notificato in data 09.11.2011 con raccomandata n. 77844803068-1 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2008 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150019529651000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, alla ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: - ACC09-020902777011 notificato in data 23.11.2012 con raccomandata n. 77900610398-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2009 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo. I citati avvisi sono stati notificati nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2008 era il
31/12/2011, mentre per l'anno d'imposta 2009 era il 31/12/2012 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto all'annualità 2017, si rappresenta quanto segue. Precedentemente alla cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 06820240083114802000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stata notificata, da parte di Regione Lombardia, la seguente ingiunzione di pagamento:
−ING17-738028672010 notificata il 11.05.2022 all'indirizzo PEC Email_8, come rilevata dal sito INI PEC per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2017 tassa automobilistica;
in particolare, la suddetta ingiunzione è stata consegnata, non pagata e non impugnata nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitiva.
Successivamente sono stati notificati da AdER diversi atti interruttivi.-Conclude per il rigetto del ricorso.
Il comune di Legnano ritualmente costituitosi con controdeduzioni documenta la notifica degli accertamenti a suo tempo emessi e notificati, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Successivamente sono stati notificati da AdER atti interruttivi.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, In via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Milano per le cartelle di pagamento nn. 06820170039910967000 –
06820170084034518000 – 06820180045977176000 (limitatamente alla partita n. 20160000000018660011869) –
06820190002370166000 (limitatamente alla partita n. 013620 20181362004583990801439194471000000110014000170) –
06820190074049314000 e per l'avviso di addebito n. 36820240007083649000. Le citate cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Sempre in via preliminare ed assorbente: Inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma
3 e 21 D.lgs. 546/92. del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante non solo la corretta notifica delle cartelle ( da ALL. 7 a ALL. 16 ) ma anche la presenza di atti successivi atti mai regolarmente impugnati, precipuamente: Avviso intimazione n. 06820179007024545000 notificato il 20/03/2017 (ALL. 17) Avviso intimazione n. 06820189027171156000 notificato il 04/02/2019
(ALL. 18 ) Preavviso di Fermo n. 06880201900032962000 notificato il 07/02/2020 (ALL. 19 ) Avviso intimazione n. 06820229011478849000 notificato il 19/04/2022 (ALL. 20) Avviso intimazione n.
06820229034169031000 notificato il 19/10/2022 (ALL. 21).
Avviso intimazione n. 06820249017860332000 notificato il 21/05/2024 (ALL. 22) Preavviso di Fermo n.
06880202500011500000 notificato il 13/06/2025 (ALL. 23) Inoltre. Parte ricorrente ha presentato una istanza di maggior rateazione delle cartelle di pagamento nn. 06820110412803372000 – 06820130201852751000 –
06820140056564490000 – 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 –
06820160089578951000 in data 28/02/2017 e in pari data è stata accolta e ha assunto il prot. N.
AR068461553 (ALL. 24); La maggior rateazione è stata revocata per mancanza di pagamenti pervenuti entro i termini di legge. Risulta il pagamento di una sola rata in data 14/03/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014.
Premesso ciò il ricorso risulta inammissibile e infondato. Le risultanze fattuali risultano divese e difformi da quelle prospettate dal ricorrente. Le doglianze dedotte risultano inconsistenti.
Tutte le parti resistenti hanno dato prova della notifica degli atti presupposti.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24).
In via preliminare si rileva il difetto di giurisdizione di questo Giudice Tributario per le cartelle di pagamento nn. 06820170039910967000 – 06820170084034518000 – 06820180045977176000 (limitatamente alla partita n. 20160000000018660011869) – 06820190002370166000 (limitatamente alla partita n. 013620
20181362004583990801439194471000000110014000170) – 06820190074049314000 e per l'avviso di addebito n. 36820240007083649000. Le citate cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice
Tributario.
Visto l'art 3, dlgs 546/92, rileva il proprio difetto di giurisdizione. “Il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie - è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
La DP II di Milano, la Regione Lombardia, il comune di Legnano, AdER hanno dato prova della notifica delli atti presupposti, avvisi di accertamento, Ingiunzioni, Cartelle tutte divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Inoltre DE ha dato prova della notifica di diversi atti interruttivi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, recisamente:
-Avviso intimazione n. 06820179007024545000 notificato il 20/03/2017 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000;
-Avviso intimazione n. 06820189027171156000 notificato il 04/02/2019 ,di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000 –
06820160026280222000 – 06820160026280323000 – 06820160089578951000 – 06820170039910967000 –
06820170051500080000;
-Preavviso di Fermo n. 06880201900032962000 notificato il 07/02/2020 di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 – 06820160089578951000 –
06820170039910967000 – 06820170051500080000 – 06820170084034518000 – 06820180030694044000 –
06820180045977075000 – 06820180045977176000 – 06820190002370166000;
-Avviso intimazione n. 06820229011478849000 notificato il 19/04/2022 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000 –
06820160026280222000-06820160026280323000 – 06820160089578951000 – 06820170039910967000 –
06820170051500080000 – 06820170084034518000 – 06820180030694044000 – 06820180045977075000 –
06820180045977176000 – 06820190002370166000 – 06820190074049314000 – 06820190076300924000 –
06820190089628329000 – 06820190096332821000 – 06820190104762762001;
-Avviso intimazione n. 06820229034169031000 notificato il 19/10/2022 di cui alla cartella di pagamento n.
06820110412803372000; Avviso intimazione n. 06820249017860332000 notificato il 21/05/2024 di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820110412803372000 – 06820130156498772000 – 06820130201852751000 –
06820140056564490000 – 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 –
06820160089578951000 – 06820170039910967000 – 06820170051500080000 – 06820170084034518000 –
06820180030694044000 – 06820180045977075000 – 06820180045977176000 – 06820190002370166000 –
06820190074049314000 – 06820190076300924000 – 06820190089628329000 – 06820190096332821000 –
06820190104762762001 – 06820200035654445000 – 06820210022949113000 – 06820210108698547000 –
06820210123671345001 – 06820220014219628000;
Preavviso di Fermo n. 06880202500011500000 notificato il 13/06/2025 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820110412803372000 – 06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 –
06820180045977176000 – 06820190074049314000 – 06820190076300924000 – 06820190089628329000 –
06820190096332821000 – 06820190104762762001 – 06820200035654445000 – 06820210022949113000 –
06820210108698547000 – 06820210123671345001 – 06820220014219628000 – 06820240083114802000.
Le pretese risultano cristallizzate per mancata impugnazione non solo delle cartella ma anche di tutti gli atti interruttivi nei termini di legge, ogni doglianza avverso le cartelle risulta tardiva e inammissibile. Non risulta maturata alcuna prescrizione.
Si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di Legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo collegio vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25,
n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria. Respinge nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 per ogni parte resistente .
il Relatore il Presidente
Dr Michele Salvo Dr Silvia Perrucci
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4254/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259048213184000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per AR OU rappresentato e difeso, in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata al presente ricorso dall' Avv. Difensore_1,
contro
:
Agenzia Entrate Riscossione;
Agenzia Entrate DP II di Milano;
Comune Legnano;
Regione Lombardia:
Per la rimozione giuridica dei seguenti atti: Intimazione 06820259048213184000 notificato 14-10-2025 titoli e diritti sottesi.
Contesta l'Intimazione ed eccepisce:
1. Onere probatorio P.A. È l'Amministrazione a dover provare e allegare le proprie ragioni creditorie Cass. 534-2024: Spetta al titolare del credito dimostrarne l'esistenza in giudizio.
2. Rilievo d'ufficio dei vizi. -Le SSUU. 10012-2021 hanno chiarito: La nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
3. Sull'interesse ad agire, impugnabilità ed eccesso formalismi. La domanda giudiziale è sorretta da interesse ex art. 100 c.p.c., sia per pregiudizio potenziale che attuale e gli atti dovranno ritenersi, anche, impugnabili ex art. 19 D.lgs 31 dicembre 1992-546. L'interesse sussiste per i seguenti motivi: La notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora bastano a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche al fine di evitare azioni cautelari o espropriative.
4. Irregolarità delle notificazioni. Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e interruttivo, poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss.
5. Sulla decadenza e prescrizione Si eccepisce, in via preliminare e dirimente, l'intervenuta decadenza, oltre alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione resistente alla riscossione del credito oggetto di causa, con conseguente nullità dell'atto impugnato.
6. Sull'applicazione interessi Si contesta l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi indicati nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi.
7. Sulla dichiarazione ex l. 228/2012 art. 1 commi 537-543 I titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012. Il ricorrente aveva presentato istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dei commi 537 e 546, chiedendo la sospensione ex lege e la cancellazione del debito. A seguito della richiesta, gli Enti Creditori non hanno fornito alcuna risposta alle deduzioni del contribuente.
8. Sulla responsabilità della P.A. Ci si oppone sin d'ora alla statuizione negativa delle spese di lite, insistendo per la condanna dell'Amministrazione resistente, non potendo il contribuente sopportare l'onere economico di una controversia originata da pretese ormai caducate e giuridicamente inesigibili.
Conclude. Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso: Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata: Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte, nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito. In via ulteriormente gradata: Accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare le Amministrazioni Resistenti.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa e documenta quanto segue: In primis, la scrivente Direzione Provinciale II di Milano rappresenta la competenza per le sole seguenti cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata: - cartella di pagamento n.
06820180045977075 periodo d'imposta 2015; - cartella di pagamento n. 06820190076300924 periodo d'imposta 2016; - cartella di pagamento n. 06820200035654445 periodo d'imposta 2018; - cartella di pagamento n. 06820210022949113 periodo d'imposta 2017.
- La cartella di pagamento n. 06820180045977075 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2015, il ruolo è stato vistato il 20.09.2018 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.10.2018, nel rispetto del termine (31.12.2019 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 03.04.2019.
- La cartella di pagamento n. 06820190076300924 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2016, il ruolo è stato vistato il 16.07.2019 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.08.2019, nel rispetto del termine (31.12.2020 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 09.02.2020.
- La cartella di pagamento n. 06820200035654445 attiene al controllo automatizzato ex art. 54bis del DPR
633/72, delle LIPE (liquidazioni periodiche IVA) anno 2018, il ruolo è stato vistato il 20.03.2020 e consegnato all'Agente della Riscossione il successivo 25.04.2020, nel rispetto del termine (31.12.2021 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73. La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 03.12.2021.
- La cartella di pagamento n. 06820210022949113 attiene al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR
600/73, del modello IRAP anno 2017, il ruolo è stato vistato il 23.11.2020 e consegnato all'Agente della
Riscossione il successivo 25.12.2020, nel rispetto del termine (31.12.2022 ndr) posto a decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera a) del DPR 602/73 (proroga COVID-19). La cartella di pagamento è stata poi notificata in data 20.05.2022.
Le cartelle ritualmente notificate sono devenute definitive per mancata impugnazione nei termini di Legge.-
Successivamente sono stati notificati atti interruttivi da parte di AdER.
Conclude In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92. condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che giammai potranno essere poste a carico della Scrivente Amministrazione, data la correttezza del suo operato.
La Regione Lombardia ritualmente costituitasi, con controdeduzioni resiste alle censure del ricorrente, rileva che ricorrente ritiene parzialmente illegittima la intimazione di pagamento n. 06820259048213184000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 07.10.2025 per omesso pagamento di varie cartelle, tra le quali le cartelle nn. 06820130201852751000, 06820150019529651000 e
06820240083114802000 di competenza di Regione Lombardia, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
Documenta che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820130201852751000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: - ACC08-000000788243 notificato in data 09.11.2011 con raccomandata n. 77844803068-1 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2008 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150019529651000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, alla ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: - ACC09-020902777011 notificato in data 23.11.2012 con raccomandata n. 77900610398-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2009 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo. I citati avvisi sono stati notificati nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2008 era il
31/12/2011, mentre per l'anno d'imposta 2009 era il 31/12/2012 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto all'annualità 2017, si rappresenta quanto segue. Precedentemente alla cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 06820240083114802000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, al ricorrente è stata notificata, da parte di Regione Lombardia, la seguente ingiunzione di pagamento:
−ING17-738028672010 notificata il 11.05.2022 all'indirizzo PEC Email_8, come rilevata dal sito INI PEC per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2017 tassa automobilistica;
in particolare, la suddetta ingiunzione è stata consegnata, non pagata e non impugnata nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitiva.
Successivamente sono stati notificati da AdER diversi atti interruttivi.-Conclude per il rigetto del ricorso.
Il comune di Legnano ritualmente costituitosi con controdeduzioni documenta la notifica degli accertamenti a suo tempo emessi e notificati, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Successivamente sono stati notificati da AdER atti interruttivi.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, In via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Milano per le cartelle di pagamento nn. 06820170039910967000 –
06820170084034518000 – 06820180045977176000 (limitatamente alla partita n. 20160000000018660011869) –
06820190002370166000 (limitatamente alla partita n. 013620 20181362004583990801439194471000000110014000170) –
06820190074049314000 e per l'avviso di addebito n. 36820240007083649000. Le citate cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Sempre in via preliminare ed assorbente: Inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma
3 e 21 D.lgs. 546/92. del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante non solo la corretta notifica delle cartelle ( da ALL. 7 a ALL. 16 ) ma anche la presenza di atti successivi atti mai regolarmente impugnati, precipuamente: Avviso intimazione n. 06820179007024545000 notificato il 20/03/2017 (ALL. 17) Avviso intimazione n. 06820189027171156000 notificato il 04/02/2019
(ALL. 18 ) Preavviso di Fermo n. 06880201900032962000 notificato il 07/02/2020 (ALL. 19 ) Avviso intimazione n. 06820229011478849000 notificato il 19/04/2022 (ALL. 20) Avviso intimazione n.
06820229034169031000 notificato il 19/10/2022 (ALL. 21).
Avviso intimazione n. 06820249017860332000 notificato il 21/05/2024 (ALL. 22) Preavviso di Fermo n.
06880202500011500000 notificato il 13/06/2025 (ALL. 23) Inoltre. Parte ricorrente ha presentato una istanza di maggior rateazione delle cartelle di pagamento nn. 06820110412803372000 – 06820130201852751000 –
06820140056564490000 – 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 –
06820160089578951000 in data 28/02/2017 e in pari data è stata accolta e ha assunto il prot. N.
AR068461553 (ALL. 24); La maggior rateazione è stata revocata per mancanza di pagamenti pervenuti entro i termini di legge. Risulta il pagamento di una sola rata in data 14/03/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014.
Premesso ciò il ricorso risulta inammissibile e infondato. Le risultanze fattuali risultano divese e difformi da quelle prospettate dal ricorrente. Le doglianze dedotte risultano inconsistenti.
Tutte le parti resistenti hanno dato prova della notifica degli atti presupposti.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24).
In via preliminare si rileva il difetto di giurisdizione di questo Giudice Tributario per le cartelle di pagamento nn. 06820170039910967000 – 06820170084034518000 – 06820180045977176000 (limitatamente alla partita n. 20160000000018660011869) – 06820190002370166000 (limitatamente alla partita n. 013620
20181362004583990801439194471000000110014000170) – 06820190074049314000 e per l'avviso di addebito n. 36820240007083649000. Le citate cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice
Tributario.
Visto l'art 3, dlgs 546/92, rileva il proprio difetto di giurisdizione. “Il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie - è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
La DP II di Milano, la Regione Lombardia, il comune di Legnano, AdER hanno dato prova della notifica delli atti presupposti, avvisi di accertamento, Ingiunzioni, Cartelle tutte divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Inoltre DE ha dato prova della notifica di diversi atti interruttivi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, recisamente:
-Avviso intimazione n. 06820179007024545000 notificato il 20/03/2017 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000;
-Avviso intimazione n. 06820189027171156000 notificato il 04/02/2019 ,di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000 –
06820160026280222000 – 06820160026280323000 – 06820160089578951000 – 06820170039910967000 –
06820170051500080000;
-Preavviso di Fermo n. 06880201900032962000 notificato il 07/02/2020 di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 – 06820160089578951000 –
06820170039910967000 – 06820170051500080000 – 06820170084034518000 – 06820180030694044000 –
06820180045977075000 – 06820180045977176000 – 06820190002370166000;
-Avviso intimazione n. 06820229011478849000 notificato il 19/04/2022 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 – 06820150019529651000 –
06820160026280222000-06820160026280323000 – 06820160089578951000 – 06820170039910967000 –
06820170051500080000 – 06820170084034518000 – 06820180030694044000 – 06820180045977075000 –
06820180045977176000 – 06820190002370166000 – 06820190074049314000 – 06820190076300924000 –
06820190089628329000 – 06820190096332821000 – 06820190104762762001;
-Avviso intimazione n. 06820229034169031000 notificato il 19/10/2022 di cui alla cartella di pagamento n.
06820110412803372000; Avviso intimazione n. 06820249017860332000 notificato il 21/05/2024 di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820110412803372000 – 06820130156498772000 – 06820130201852751000 –
06820140056564490000 – 06820150019529651000 – 06820160026280222000 – 06820160026280323000 –
06820160089578951000 – 06820170039910967000 – 06820170051500080000 – 06820170084034518000 –
06820180030694044000 – 06820180045977075000 – 06820180045977176000 – 06820190002370166000 –
06820190074049314000 – 06820190076300924000 – 06820190089628329000 – 06820190096332821000 –
06820190104762762001 – 06820200035654445000 – 06820210022949113000 – 06820210108698547000 –
06820210123671345001 – 06820220014219628000;
Preavviso di Fermo n. 06880202500011500000 notificato il 13/06/2025 di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820110412803372000 – 06820130156498772000 – 06820130201852751000 – 06820140056564490000 –
06820180045977176000 – 06820190074049314000 – 06820190076300924000 – 06820190089628329000 –
06820190096332821000 – 06820190104762762001 – 06820200035654445000 – 06820210022949113000 –
06820210108698547000 – 06820210123671345001 – 06820220014219628000 – 06820240083114802000.
Le pretese risultano cristallizzate per mancata impugnazione non solo delle cartella ma anche di tutti gli atti interruttivi nei termini di legge, ogni doglianza avverso le cartelle risulta tardiva e inammissibile. Non risulta maturata alcuna prescrizione.
Si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di Legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo collegio vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25,
n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria. Respinge nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 per ogni parte resistente .
il Relatore il Presidente
Dr Michele Salvo Dr Silvia Perrucci