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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10241 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10241 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : 1) Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.09.2001 in Rubano (PD) trascritto nei registri di detto
Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni 2) Si disponga l'assegnazione della casa familiare sita in Rubano, Via Giotto n.18, già ceduta alla Sig.ra nel corso del procedimento di separazione, alla stessa, che vi vivrà CP_1
con i figli,
3) Si stabilisca che Il figlio , di anni 17 sia affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. viene collocato in via Per_1
prevalente presso la casa della Sig.ra sita in Rubano, alla Via Giotto n. 18, CP_1
e lì manterrà la residenza. I tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono disciplinati come segue: potrà rimanere con ciascun genitore a week-end alternati dal Per_1
venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena. In considerazione dell'età e della circostanza che si muove autonomamente, in considerazione, altresì, della limitata distanza tra le due abitazioni dei genitori, il figlio avrà la disponibilità di recarsi autonomamente dal padre purché lo stesso, nel caso in cui vi sia il pernotto notturno nella propria abitazione al di fuori del week-end, avverta la madre con congruo anticipo (almeno nel pomeriggio) del pernottamento. Periodi di Vacanza trascorrerà una settimana presso ciascun genitore Per_1
durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie e diverse, compatibili con le esigenze del figlio.
4) Si disponga a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per i due figli di anni 19, Parte_2 Per_2
non economicamente autosufficiente, e di anni 17, studente, la somma complessiva Per_1
di € 550,00 mensili, sino a che gli stessi non raggiungano la piena autosufficienza economica,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale),
scolastiche (tasse di iscrizione gite, libri), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta), facendo riferimento per la precisa indicazione delle stesse al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale Si stabilisca sin da ora che nell'ipotesi in cui il figlio raggiunga una minima autosufficienza economica (intendendosi per tale un Per_2
introito mensile di circa 1000 euro) il Sig. verserà, a titolo di mantenimento del Parte_1
solo figlio , la minor somma di €. 400,00 mensili sino a che questi non raggiunga Per_1
l'autosufficienza economica, intendendosi per tale la cifra indicata sopra. Si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
5) Si dichiarino le parti economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 16/09/2001 in Rubano trascritto nei registri di detto
Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25. Dall'unione nascevano in data 11.07.2006
il figlio , e in data 06.05.2008 il figlio;
Per_2 Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale
di Padova il 4.7.2023 e la separazione è stata omologata il 14/07/2023, con sentenza
1492/23 passata in giudicato;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 16/09/2001 in Rubano e
[...] CP_1
trascritto nei registri di detto Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10241 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : 1) Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.09.2001 in Rubano (PD) trascritto nei registri di detto
Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni 2) Si disponga l'assegnazione della casa familiare sita in Rubano, Via Giotto n.18, già ceduta alla Sig.ra nel corso del procedimento di separazione, alla stessa, che vi vivrà CP_1
con i figli,
3) Si stabilisca che Il figlio , di anni 17 sia affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. viene collocato in via Per_1
prevalente presso la casa della Sig.ra sita in Rubano, alla Via Giotto n. 18, CP_1
e lì manterrà la residenza. I tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono disciplinati come segue: potrà rimanere con ciascun genitore a week-end alternati dal Per_1
venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena. In considerazione dell'età e della circostanza che si muove autonomamente, in considerazione, altresì, della limitata distanza tra le due abitazioni dei genitori, il figlio avrà la disponibilità di recarsi autonomamente dal padre purché lo stesso, nel caso in cui vi sia il pernotto notturno nella propria abitazione al di fuori del week-end, avverta la madre con congruo anticipo (almeno nel pomeriggio) del pernottamento. Periodi di Vacanza trascorrerà una settimana presso ciascun genitore Per_1
durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie e diverse, compatibili con le esigenze del figlio.
4) Si disponga a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per i due figli di anni 19, Parte_2 Per_2
non economicamente autosufficiente, e di anni 17, studente, la somma complessiva Per_1
di € 550,00 mensili, sino a che gli stessi non raggiungano la piena autosufficienza economica,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale),
scolastiche (tasse di iscrizione gite, libri), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta), facendo riferimento per la precisa indicazione delle stesse al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale Si stabilisca sin da ora che nell'ipotesi in cui il figlio raggiunga una minima autosufficienza economica (intendendosi per tale un Per_2
introito mensile di circa 1000 euro) il Sig. verserà, a titolo di mantenimento del Parte_1
solo figlio , la minor somma di €. 400,00 mensili sino a che questi non raggiunga Per_1
l'autosufficienza economica, intendendosi per tale la cifra indicata sopra. Si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
5) Si dichiarino le parti economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 16/09/2001 in Rubano trascritto nei registri di detto
Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25. Dall'unione nascevano in data 11.07.2006
il figlio , e in data 06.05.2008 il figlio;
Per_2 Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale
di Padova il 4.7.2023 e la separazione è stata omologata il 14/07/2023, con sentenza
1492/23 passata in giudicato;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 16/09/2001 in Rubano e
[...] CP_1
trascritto nei registri di detto Comune alla Parte II serie A anno 2001 n.25;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti