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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 20423/2021 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (p.iva ), corrente in Moncalieri, via Tenivelli n. 18 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Savona, via Astengo n. 5, presso lo studio dall'avv. Rocco Varaglioti e
Marzia de Renziis che la rappresentano e difendono in fora di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
- contro – in persona del procuratore speciale dott. , con sede legale in Trieste, CP_1 CP_2 largo Ugo Irneri n. 1, P. Iva P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Bertola n. 59, presso lo studio dell'avv. Vittorio Vaira che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: domanda manleva
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e pretesa, previa ogni meglio vista pronuncia respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza delle obbligazioni indennitarie e, comunque, di manleva e garanzia, a carico di in relazione ai fatti descritti da parte attrice;
CP_1
2. Condannare conseguentemente la società - nella qualità di compagnia CP_1
pagina 1 di 8 assicuratrice competente al risarcimento – al pagamento della somma di € 37.419,65 a titolo di risarcimento del danno e interessi legali, € 12.830,39 a titolo di spese legali nei confronti delle altre parti processuali € 6.387,13 per spese di CTU, per una somma complessiva di € 56.637,17,
o nella somma maggiore o minore emergente in corso di causa, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite maggiorate degli accessori di legge, anche per la fase di mediazione.
Per parte convenuta
Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_1
In via preliminare di rito
Estromettere al giudizio per i motivi di cui in atti CP_1
Nel merito In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di per i motivi di cui in atti e, per CP_1
l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Accertare e dichiarare la prescrizione CP_1 dei diritti assicurativi ex art. 2952, II e III comma, c.c. per i motivi di cui in atti e, per l'effetto
Assolvere a ogni avversaria pretesa CP_1
In via principale
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni preliminari di rito e di merito e di accertamento della legittimazione passiva di CP_1
Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
Assolvere a ogni avversaria pretesa CP_1
In via di subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e di prova della verificazione di rischio assicurato Contenere l'eventuale condanna in garanzia e manleva di CP_1 entro i limiti di operatività della polizza assicurativa, nonché del danno concretamente provato in
[...] corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato nel presente giudizio Parte_1 la compagnia assicurativa di cui in epigrafe per sentirla condannare alla liquidazione in proprio favore della somma complessiva di € 56.637,17 a titolo di manleva, in forza della polizza per la responsabilità civile n. 7094101648530 stipulata in data 16.9.2004 con la oggi a Controparte_3 CP_1 seguito di incorporazione per fusione. pagina 2 di 8 Parte attrice dava atto che l'importo indicato era pari alle somme corrisposte in forza della sentenza n.
862/2016 emessa dal Tribunale di Savona in data 1.7.2016, con la quale la stessa attrice era stata condannata, in solido con il direttore dei lavori, a risarcire il danno patito dai signori e Pt_2 [...]
per la rottura della tubazione dell'acqua verificatasi in data 19.7.2006 nel corso dei lavori di Parte_3 ristrutturazione dell'immobile affidati alla stessa attrice.
Ritualmente costituita, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva rilevando come la polizza in oggetto non risulterebbe acquisita, a seguito di fusione, dapprima dalla nel dicembre 2013 e , quindi, dalla a dicembre 2014. Controparte_4 CP_1
Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere l'indennizzo azionato a fronte dell'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c..
In particolare, la convenuta ha evidenziato come il sinistro oggetto di copertura si sia verificato in data
19.7.2006, epoca nella quale la prescrizione del diritto assicurativo era annuale essendo la previsione biennale di cui all'art. 2952 c.c. stata modificata solo con l'entrata in vigore della l. 166/2008, con decorrenza dal 28.10.2008.
Rilevava pertanto la tardività della richiesta risarcitoria inviata dall'attrice alla in Controparte_3 data 7.4.2008 – e conseguentemente quella inviata alla convenuta in data 28.3.2018 – della quale peraltro rilevava la mancanza di prova della ricezione, rilevante ai sensi dell'art. 2943 e 2945 c.c..
Concludeva come in epigrafe riportato, ribadendo l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e disposti alcuni rinvii al fine di valutare la possibile definizione transattiva della controversia, all'udienza figurata del 26.9.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II
Prima di valutare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, pare opportuno esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta con riferimento al proprio difetto di legittimazione passiva.
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando come la polizza sottoscritta dall'attrice con la non sarebbe stata ceduta dalla Controparte_5
– succeduta alla nella quale la stessa Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 era stata incorporata per fusione – all' CP_1
E' noto che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il controllo sulla legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giudiziale e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso.
pagina 3 di 8 Alla luce di tale principio, il difetto di legittimazione passiva sussiste quando l'attore pretenda “una pronuncia nei confronti di un soggetto del quale si prospetta l'estraneità dal rapporto controverso” (v.
Cass. 3.12.1999, n. 13467).
Qualora, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Mentre il controllo circa la "legitimatio ad causam", nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità dev'essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito (v. Cass. 7.12.2000, n. 15537).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la legittimazione attiva della convenuta rispetto alla domanda indennitaria proposta discende dall'essere la cessionaria del ramo di CP_1 azienda comprensivo del patrimonio assicurativo danni ex in forza dell'accordo Controparte_3 di cessione del 15.3.2014.
Ne consegue che, pur alla luce delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva, configurandosi invece la necessità di procedere alla valutazione, nel merito, di un'eccezione in ordine alla titolarità della pretesa indennitaria.
****
Ai fini della valutazione di fondatezza della domanda attorea, deve peraltro darsi atto che, costituendosi, la convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla alla luce della disciplina applicabile al momento del verificarsi del Parte_1 sinistro allegato, ex art. 2952 c.c.
L'eccezione appare fondata e accoglibile alla luce delle ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione differenti dal pagamento delle rate di premio si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Tale termine è stato così modificato dal d.l. 134/2008, convertito nella l. 166/2008, con decorrenza dal 28.10.2008 che ha provveduto a raddoppiare il termine annuale originariamente previsto.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di rilevare come il sinistro in relazione al quale l'attrice chiede di essere manlevata si sia verificato il 19.7.2006, ovvero nel vigore della disciplina previgente.
Peraltro, non è oggetto di contestazione che l'attrice abbia sottoscritto, in data 14.9.2004, una polizza per la responsabilità civile correlata all'attività di impresa edile svolta, così intendendo assicurarsi per quanto dovesse essere tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose in relazione ai rischi indicati nella scheda di polizza.
Ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c. per il caso di assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, sul presupposto che nell'assicurazione di responsabilità civile il sinistro non si identifica nel fatto materiale generatore della responsabilità dell'assicurato verso il terzo, bensì nella richiesta di risarcimento da parte di quest'ultimo.
Si tratta, quindi, di una disposizione specificativa rispetto al precetto generale di cui all'art. 2952 c.c. la cui ratio risiede nell'esigenza delle imprese assicuratrici di definizione il più possibile rapida delle pretese degli assicurati.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione, annuale, deve farsi decorrere dalla richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ovvero dall'avvio di un'azione giudiziale.
Parte attrice non ha prodotto in giudizio né la denuncia di sinistro asseritamente inviata alla compagnia in data 20.7.2006, né ha dato prova dell'avvenuta richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati, limitandosi a produrre la comunicazione dell'avvio di procedimento giudiziale inviata alla compagnia unitamente all'atto di citazione ricevuto.
Più precisamente, costituendosi, l'attrice ha ribadito il proprio diritto ad essere manlevata dalla convenuta, anticipando l'eventuale eccezione di prescrizione alla luce della comunicazione inviata alla in data 7.4.2008 (doc. G) con la quale la ha Controparte_5 Parte_1 informato la compagnia assicuratrice dell'avvenuta instaurazione di un'azione giudiziale da parte dei danneggiati.
Ha quindi depositato la successiva lettera inviata a mezzo pec alla in data 20.3.2018 e CP_1 ricevuta dalla compagnia in data 28.3.2018 – reiterata il successivo 14.1.2019 e ricevuta in pari data dalla convenuta – (v. doc. H ed I) con la quale il legale dell'attrice, richiamata la corrispondenza intercorsa e, in particolare, la denuncia di sinistro del 20.7.2006, ha chiesto il pagamento da parte della convenuta delle somme corrisposte dalla in seguito al sinistro verificatosi in Pt_1 Parte_1 data 19.7.2006, invocando la previsione di cui al quarto comma dell'art. 2952 c.c..
Pur ammettendo che la richiesta risarcitoria sia stata ricevuta dall'attrice solo unitamente alla notifica dell'atto di citazione, nell'aprile del 2008 – dovendo nel caso di richiesta risarcitoria pervenuta anticipatamente, ovvero contestualmente all'apertura del sinistro, ritenersi prescritto il diritto pagina 5 di 8 all'indennizzo già nel luglio 2007 – non può non evidenziarsi come parte attrice non abbia prodotto alcuna documentazione che comprovi la ricezione da parte della compagnia della comunicazione in oggetto.
In relazione a tale documento, infatti, asseritamente inviato alla via fax, l'attrice Controparte_3 non ha prodotto prova della ricezione, né ha articolato prove a sostegno della propria allegazione nei termini concessi.
Solo in data 14.11.2022, oltre i termini istruttori concessi, la ed ha dato atto di aver Pt_1 Pt_1 reperito la prova della ricezione del fax da parte della formulando altresì istanza Controparte_3 di rimessione in termini.
Come evidenziato all'udienza del 7.6.2022, la prova della ricezione da parte della
[...]
– quale dante causa dell'odierna convenuta – della comunicazione del 7.4.2008 Controparte_5 costituisce elemento decisivo e assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni svolte, anche nel merito, da parte convenuta, in quanto rilevante ai fini dell'operatività della sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 4, c.c. invocata dall'attrice.
La norma richiamata, infatti, prevede un'ipotesi speciale di sospensione, per la sola assicurazione della responsabilità civile, correlata alla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, ovvero all'avvio da parte del danneggiato dell'azione risarcitoria;
sospensione che opera finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, ovvero il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del verificarsi degli effetti sospensivi previsti dalla norma è necessario che l'assicurato abbia reso noto all'assicuratore di essere stato convenuto in un giudizio risarcitorio, non essendo sufficiente la mera denuncia di sinistro.
Pur non essendo richiesta l'osservanza di un onere particolare di forma, è indubbio che ai fini dell'operatività della sospensione sia necessario che la comunicazione raggiunga il proprio scopo gravando, di conseguenza, sulla parte attrice – ex art. 2697 c.c. – l'onere di fornire compiuta prova della effettiva ricezione della comunicazione da parte della compagnia.
Prova che, nel caso di specie, non può dirsi offerta.
Come già evidenziato all'udienza del 3.10.2022 deve ribadirsi la tardività, rispetto agli incombenti istruttori, della produzione del fax inviato alla in data 7.4.2008 e della Controparte_3 conseguente ricevuta di ricezione.
Più precisamente, tenuto conto dell'onere di prova gravante sull'attrice deve osservarsi che i documenti in oggetto costituiscano altrettanti elementi costitutivi della domanda indennitaria che avrebbero dovuto essere prodotti entro i termini istruttori di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. concessi.
Né, peraltro, possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della richiesta rimessione in termini. pagina 6 di 8 Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone in primo luogo l'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato e, quindi, la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendersi come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (v. Cass.
3.2.2025, n. 69).
Nel caso concreto, nessuno dei due indicati presupposti può ritenersi sussistente.
Parte attrice, infatti, non ha dato prova della non imputabilità della decadenza, non avendo né all'udienza del 1.7.2022, né all'udienza del 3.10.2022 e neppure con l'istanza depositata, offerto elementi dai quali ricavare la natura del fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (v. Cass. Sez. U n. 4135-19).
Né, peraltro, l'istanza depositata in data 11.11.2022 può considerarsi tempestivamente formulata, tenuto conto che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata da parte convenuta già in sede di memoria di costituzione. Dato atto della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. deve rilevarsi che l'istanza risulta proposta in notevole ritardo rispetto al momento in cui la decadenza è maturata, e in ritardo anche rispetto alla sollecitazione del giudice con provvedimento del 3.10.2022.
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Il diritto azionato nel presente giudizio deve, pertanto, ritenersi prescritto non avendo parte attrice offerto elementi certi cui ancorare la decorrenza del termine annuale di prescrizione, ulteriori rispetto alla data di verificazione del sinistro.
In ogni caso, pur accedendo alla tesi attorea e ammettendo che il termine di prescrizione debba farsi decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio promosso dai danneggiati – aprile
2008 – le osservazioni svolte non consentono di ritenere, ex art. 2952, comma 4, c.c., che lo stesso sia rimasto sospeso dal 7.4.2008 alla definizione del giudizio di merito, avvenuto con la sentenza n.
862/2016 del Tribunale di Savona.
In mancanza della prova della ricezione della comunicazione 7.4.2008, ovvero in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione dal 2008 al 20.3.2018, il diritto non può che ritenersi prescritto.
La domanda proposta da parte attrice deve conseguentemente essere respinta.
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L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate, nel merito, da parte convenuta.
III
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, stante il rigetto della domanda di parte attrice, la deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese del Parte_1 pagina 7 di 8 presente giudizio liquidate tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti per la fase istruttoria e per la fase decisoria in ragione della non particolare complessità della causa e degli atti depositati. L'importo deve pertanto essere quantificato in complessivi € 9.142,00, oltre rimborso forfetario iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda, rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Parte_1 favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 9.142,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Torino, il 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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