Art. 2.
Per le finalita' di cui alle lettere a) , b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , e' autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.
Per le finalita' di cui alle lettere a) , b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , e' autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.